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I diritti degli esseri senzienti
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Riflessioni sul testo C432/B

Lettera aperta ai politici

Firenze, 18 Aprile 2004

Siamo animalisti tra i tanti, iscritti e non iscritti ad associazioni, che vogliono capire perchè sullo stesso argomento (quello in oggetto) si sono spese frasi tanto contraddittorie come: questa legge "rappresenta un avanzamento di 50 anni" e "rappresenta un arretramento di 20 anni".

Affrontiamo il problema cominciando dalla lettura del testo C432/B, poi dalla lettura dei commenti a favore del disegno di legge da parte:

  • della LAV (associazione promotrice), Animalisti Italiani e associazioni ambientaliste e zoofile come LIPU, WWF, ENPA, Lega nazionale per la difesa del cane, ecc.;
  • del Magistrato di Cassazione Maurizio Santoloci (collaboratore della LAV, vicepresidente del WWF) che ha fatto parte del gruppo di giuristi che hanno elaborato il testo originario; quindi dei commenti contro il disegno di legge:
  • di 52 associazioni quasi tutte animaliste (tra cui ADDA, Movimento Antispecista, LEAL, Gruppo Bairo, Movimento UNA, OIPA, Società Vegetariana, Animal Liberation, varie leghe antivivisezione, LAC ecc.), infine dalla lettura di quanto dichiarato da avvocati di esperienza (Emanuela Pasetto e Francesco Pisano) nonchè dai parlamentari e relatori della legge tra cui Anna Donati (Verdi), Italico Perlini (FI), Luana Zanella (Verdi), Claudio Azzolini (FI).

NOSTRE OSSERVAZIONI

ART. 1

Il titolo IX bis "Dei delitti contro il sentimento per gli animali" è ipocrita, ridicolo e ingiustificabile, oltre che immorale. Non riconoscendo agli animali lo stato di esseri viventi e senzienti quali essi sono è anche palesemente antiscientifico. La legge italiana vuole considerare gli animali cose, esseri inanimati; la scienza li considera animali; la nostra esperienza umana li considera animali da anima. Noi stessi umani proveniamo da una scimmia; nostri cugini sono le scimmie antropomorfe con le quali condividiamo il 98% circa del DNA. Siamo più imparentati con uno scimpanzè e un gorilla che non lo siano questi due animali fra loro.
Allora perchè lo Stato di diritto quale si proclama l'Italia (quale vogliamo sia l'Italia), paese culla del diritto, erede di quel diritto che ha reso evoluto il pensiero e la cultura, che ha dato respiro alle coscienze, che ha permesso la grandezza morale e la giustizia degli intenti, dovrebbe aver paura di proclamare gli animali "esseri viventi e senzienti"?
Forse perchè deve tutelare la rapacità e l'ingordigia di qualche categoria di umani?
Perchè un uguale disegno di legge riguardante aria, acqua e suolo è intitolato: "Dei delitti contro l'ambiente" e non "Dei delitti contro il sentimento per l'ambiente"?
Sono forse gli animali inferiori nei sentimenti, nella sofferenza, nei bisogni all'aria, all'acqua e al suolo?
Riteniamo vergognosa l'enunciazione di tale principio e offensivo anche il trattamento riservato alle capacità intellettuali e morali dei cittadini italiani, cittadini elettori. Il tempo di Cartesio è lontano, la sua dottrina è inverosimile quanto obsoleta, gli animali non sono macchine che reagiscono automaticamente se viene inflitta loro una tortura.
Gli animali sono esseri viventi e la legge deve riferirsi ai "Delitti contro gli animali".

ART. 544-sexies

Il terzo comma dell'articolo è la chiave con cui si chiude la porta di un inferno che non si vuole vedere. Forse perchè nei demoni l'uomo si rispecchia facilmente.
Legando la "detenzione degli animali in condizioni incompatibili con la loro natura" alla "produzione di gravi sofferenze", si nega la comprensione e la portata di queste sofferenze per incapacità degli animali a parlare la nostra lingua e per incapacità nostra a capire la loro.
Le medie sofferenze non verrebbero punite; le piccole reiterate sofferenze non verrebbero punite anche se, sommate, innalzassero una montagna di sofferenza.
Accanto a ogni giudice occorrerebbe un coscienzioso etologo. Inoltre si annulla l'innovativa linea interpretativa che la Corte di Cassazione ha avviato negli ultimi anni dopo la sentenza Pretura Amelia 7.1.87 del giudice Maurizio Santoloci che scriveva: "Gli animali, in quanto innegabilmente sono esseri viventi dotati di sensibilità fisica, reagiscono a tutte le modifiche che si verificano attorno a loro (contatti, temperatura, odori, suoni, luci, cibo, stress, eccitazione, trattamento) positivamente entro determinati limiti fisiologici. Se questi limiti (soglia) vengono superati l'animale prova dolore e quindi reagisce in vario modo. Il maltrattamento-dolore è quindi una violazione delle leggi naturali o biologiche, fisiche e psichiche di cui l'animale è portatore. Le categorie di maltrattamento e sevizie possono essere fisiche (violenza gratuita di ogni tipo occasionale o abitudinaria, fame, sete, incrudelimenti nel campo del lavoro con fruste, pesi, finimenti, eccesso di fatica, impiego antifisiologico; mattazioni con mezzi dolorosi; attività sportive con animali come bersagli od oggetto di divertimento; etc.); genetiche o meccaniche (selezioni genetiche od interventi su cromosomi per ottenere prestazioni o produzioni animali anomale; costrizioni in condizioni di allevamento che ne impediscono la deambulazione o lo sviluppo delle ordinarie attività fisiche; forzature di alimentazione etc.); ambientali (costrizione in esasperate situazioni di cattività)."
Ci domandiamo quindi: qual'è la misura della gravità delle sofferenze? Questa misura resta opinabile per vizio intrinseco e perchè collegata al disconoscimento di cui all'art. 1.
La "e" dovrebbe essere trasformata in "o".

ART. 19-ter

Questo articolo è quello che ha scatenato le maggiori e più contraddittorie reazioni da parte delle associazioni animaliste, zoofile, ambientaliste perchè esclude dalle disposizioni della nuova legge "i casi previsti dalle leggi speciali".
Per analizzare la portata di questa affermazione abbiamo preso in considerazione una delle varie leggi speciali, quella a noi più visibile ma non per questo meno cruenta, la legge 11 febbraio 1992 n. 157 comunemente chiamata "sulla caccia" ma in realtà titolata "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (1. contraddizione esplicita: da una parte si tutela e dall'altra si uccide anzi, si preleva; 2. se per uccidere si usa la parola prelevare, per maltrattare quale eufemismo si userà?).
Questa legge, all'art. 1, recita: "La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale". Noi pensiamo invece che sia esposta all'interesse dei cacciatori che sono circa 800.000 e non tutelata nell'interesse dei milioni di cittadini votanti non cacciatori.
Un uccellino accecato, mutilato, chiuso a vita in una gabbia che gli impedisce di aprire le ali; una volpe che per liberarsi dal laccio o dalla tagliola si stacca la zampa a morsi; sono presi in considerazione in quanto rappresentano il reato di "uso di mezzi vietati". Questi reati sono rpuniti dalla legge speciale rispettivamente con un ammenda di circa 1.500 euro (3.000.000 di vecchie lire) e con una sanzione amministrativa da 200 a 1.200 euro (da 400.000 a 2.400.000 di vecchie lire) in quanto "uso di mezzi vietati".
Occorre tener conto che " chi esercita la caccia sparando da autoveicoli..." va incontro all'arresto fino a tre mesi o all'ammenda fino a 2.000 euro circa (4.000.000 di vecchie lire) oppure "chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino...." viene punito con la sanzione da euro 75 a euro 450 (da 150.000 a 900.000 di vecchie lire). La caccia considera reati maggiori quelli che non hanno a che fare con la crudeltà e il maltrattamento.
Detto questo, poichè la legge speciale punisce l'uso di mezzi vietati ma trascura ciò che rende vietati i mezzi ovvero l'accecamento, etc., l'accecamento etc. rientrano nelle disposizioni della nuova legge, puniti più severamente (reclusione e multa), così come puntualizza il Dr. Santoloci. Il maltrattamento precede l'uso, chi maltratta (acceca) può essere persona diversa da chi usa l'uccello accecato.
I cani usati per la caccia non sono trattati dalla legge speciale ma, in quanto cani - animali d'affezione - rientrano nella legge nazionale n. 281 del 14 agosto 1991 e relative leggi regionali e rientrano nella nuova legge. I cani da caccia al cinghiale feriti, con il torace sfondato, che i cinghialai guidati dalle istruzioni lette sui loro siti internet manipolano senza anestesia e senza specifica professionalità (con lo scopo di risparmiare spese veterinarie), che vivono in canili lager in totale isolamento per mesi e mesi, e che non risulta siano stati mai risarciti da alcuna sentenza, rientrano nella tutela della nuova legge.
Lo stesso meccanismo vale anche per le altre leggi speciali; cioè i maltrattamenti non previsti dalle leggi speciali rientrano nelle disposizioni della nuova legge.
Purtroppo, in Italia, per mancanza di controlli, si butta via il bambino con l'acqua sporca, ovvero la legge e i reati.
In conclusione, se si vuole abolire la caccia, occorre abrogare la legge. Occorre un referendum che la riporti alla ribalta. Se si vuole abolire la vivisezione, gli allevamenti intensivi, gli zoo, i circhi, ecc. occorre abrogare le rispettive leggi speciali.
Per rendere trasparente questo articolo che sembra lacunoso e si presta a opposte interpretazioni, occorre precisare che le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti ma si applicano ai casi non previsti dalle leggi speciali.

La parte finale dell'articolo recita che le disposizioni non si applicano alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente. Le manifestazioni che usano animali saranno storiche ma non culturali e se non è il Parlamento per mancanza di coraggio, per stanchezza morale ad abolirle, siano almeno le varie Regioni prendendo ad esempio la città di Barcellona che, con coraggio e rigore di coscienza, ha vietato nel proprio territorio quella che gli spagnoli hanno finora coltivato come tradizione storica e culturale: la corrida. Resta da capire cosa di culturale ci sia nel seviziare un animale.

Tralasciamo di commentare ciò che può considerarsi marginale rispetto all'essenziale per non permettere che la legge venga affossata, che questo momento di fervore possa spengersi e che ci venga negata la possibilità di avanzare e, soprattutto, di organizzarci per ottenere quei diritti che gli animali e chi li rispetta, da millenni reclamano.

Mariangela Corrieri Leandro Bianchi