Lettera aperta ai politici
Firenze, 18 Aprile 2004
Siamo animalisti tra i tanti, iscritti e non iscritti ad associazioni,
che vogliono capire perchè sullo stesso argomento (quello in oggetto) si
sono spese frasi tanto contraddittorie come: questa legge "rappresenta
un avanzamento di 50 anni" e "rappresenta un arretramento di 20
anni".
Affrontiamo il problema cominciando dalla lettura del testo C432/B,
poi dalla lettura dei commenti a favore del disegno di legge da parte:
- della LAV (associazione promotrice), Animalisti Italiani
e associazioni ambientaliste e zoofile come LIPU, WWF, ENPA, Lega
nazionale per la difesa del cane, ecc.;
- del Magistrato di Cassazione Maurizio Santoloci (collaboratore della
LAV, vicepresidente del WWF) che ha fatto parte del gruppo di giuristi
che hanno elaborato il testo originario; quindi dei commenti contro il disegno di legge:
- di 52 associazioni quasi tutte animaliste (tra cui ADDA, Movimento
Antispecista, LEAL, Gruppo Bairo, Movimento UNA, OIPA, Società
Vegetariana, Animal Liberation, varie leghe antivivisezione, LAC ecc.),
infine dalla lettura di quanto dichiarato da avvocati di esperienza
(Emanuela Pasetto e Francesco Pisano) nonchè dai parlamentari e relatori
della legge tra cui Anna Donati (Verdi), Italico Perlini (FI), Luana
Zanella (Verdi), Claudio Azzolini (FI).
NOSTRE OSSERVAZIONI
ART. 1
Il titolo IX bis "Dei delitti contro il sentimento per gli animali" è
ipocrita, ridicolo e ingiustificabile, oltre che immorale. Non
riconoscendo agli animali lo stato di esseri viventi e senzienti quali
essi sono è anche palesemente antiscientifico. La legge italiana vuole
considerare gli animali cose, esseri inanimati; la scienza li considera
animali; la nostra esperienza umana li considera animali da anima.
Noi stessi umani proveniamo da una scimmia; nostri cugini sono le scimmie
antropomorfe con le quali condividiamo il 98% circa del DNA. Siamo più
imparentati con uno scimpanzè e un gorilla che non lo siano questi due
animali fra loro.
Allora perchè lo Stato di diritto quale si proclama l'Italia (quale
vogliamo sia l'Italia), paese culla del diritto, erede di quel diritto
che ha reso evoluto il pensiero e la cultura, che ha dato respiro alle
coscienze, che ha permesso la grandezza morale e la giustizia degli
intenti, dovrebbe aver paura di proclamare gli animali "esseri viventi e
senzienti"?
Forse perchè deve tutelare la rapacità e l'ingordigia di qualche
categoria di umani?
Perchè un uguale disegno di legge riguardante aria, acqua e suolo è
intitolato: "Dei delitti contro l'ambiente" e non "Dei delitti contro il
sentimento per l'ambiente"?
Sono forse gli animali inferiori nei sentimenti, nella sofferenza, nei
bisogni all'aria, all'acqua e al suolo?
Riteniamo vergognosa l'enunciazione di tale principio e offensivo anche
il trattamento riservato alle capacità intellettuali e morali dei
cittadini italiani, cittadini elettori. Il tempo di Cartesio è lontano,
la sua dottrina è inverosimile quanto obsoleta, gli animali non sono
macchine che reagiscono automaticamente se viene inflitta loro una
tortura.
Gli animali sono esseri viventi e la legge deve riferirsi ai "Delitti
contro gli animali".
ART. 544-sexies
Il terzo comma dell'articolo è la chiave con cui si chiude la porta di un
inferno che non si vuole vedere. Forse perchè nei demoni l'uomo si
rispecchia facilmente.
Legando la "detenzione degli animali in condizioni incompatibili con la
loro natura" alla "produzione di gravi sofferenze", si nega la
comprensione e la portata di queste sofferenze per incapacità degli
animali a parlare la nostra lingua e per incapacità nostra a capire la
loro.
Le medie sofferenze non verrebbero punite; le piccole
reiterate sofferenze non verrebbero punite anche se, sommate,
innalzassero una montagna di sofferenza.
Accanto a ogni giudice occorrerebbe un coscienzioso etologo.
Inoltre si annulla l'innovativa linea interpretativa che la Corte di
Cassazione ha avviato negli ultimi anni dopo la sentenza Pretura Amelia
7.1.87 del giudice Maurizio Santoloci che scriveva: "Gli animali, in
quanto innegabilmente sono esseri viventi dotati di sensibilità fisica,
reagiscono a tutte le modifiche che si verificano attorno a loro
(contatti, temperatura, odori, suoni, luci, cibo, stress, eccitazione,
trattamento) positivamente entro determinati limiti fisiologici. Se
questi limiti (soglia) vengono superati l'animale prova dolore e quindi
reagisce in vario modo. Il maltrattamento-dolore è quindi una violazione
delle leggi naturali o biologiche, fisiche e psichiche di cui l'animale è
portatore. Le categorie di maltrattamento e sevizie possono essere
fisiche (violenza gratuita di ogni tipo occasionale o abitudinaria, fame,
sete, incrudelimenti nel campo del lavoro con fruste, pesi, finimenti,
eccesso di fatica, impiego antifisiologico; mattazioni con mezzi
dolorosi; attività sportive con animali come bersagli od oggetto di
divertimento; etc.); genetiche o meccaniche (selezioni genetiche od
interventi su cromosomi per ottenere prestazioni o produzioni animali
anomale; costrizioni in condizioni di allevamento che ne impediscono la
deambulazione o lo sviluppo delle ordinarie attività fisiche; forzature
di alimentazione etc.); ambientali (costrizione in esasperate situazioni
di cattività)."
Ci domandiamo quindi: qual'è la misura della gravità delle sofferenze?
Questa misura resta opinabile per vizio intrinseco e perchè collegata al
disconoscimento di cui all'art. 1.
La "e" dovrebbe essere trasformata in "o".
ART. 19-ter
Questo articolo è quello che ha scatenato le maggiori e più
contraddittorie reazioni da parte delle associazioni animaliste, zoofile,
ambientaliste perchè esclude dalle disposizioni della nuova legge "i casi
previsti dalle leggi speciali".
Per analizzare la portata di questa affermazione abbiamo preso in
considerazione una delle varie leggi speciali, quella a noi più visibile
ma non per questo meno cruenta, la legge 11 febbraio 1992 n. 157
comunemente chiamata "sulla caccia" ma in realtà titolata "Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"
(1. contraddizione esplicita: da una parte si tutela e dall'altra si
uccide anzi, si preleva; 2. se per uccidere si usa la parola prelevare,
per maltrattare quale eufemismo si userà?).
Questa legge, all'art. 1, recita: "La fauna selvatica è patrimonio
indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità
nazionale ed internazionale". Noi pensiamo invece che sia esposta
all'interesse dei cacciatori che sono circa 800.000 e non tutelata
nell'interesse dei milioni di cittadini votanti non cacciatori.
Un uccellino accecato, mutilato, chiuso a vita in una gabbia che gli
impedisce di aprire le ali; una volpe che per liberarsi dal laccio o
dalla tagliola si stacca la zampa a morsi; sono presi in considerazione
in quanto rappresentano il reato di "uso di mezzi vietati". Questi
reati sono rpuniti dalla legge speciale rispettivamente con un ammenda
di circa 1.500 euro (3.000.000 di vecchie lire) e con una sanzione
amministrativa da 200 a 1.200 euro (da 400.000 a 2.400.000 di vecchie
lire) in quanto "uso di mezzi vietati".
Occorre tener conto che " chi esercita la caccia sparando da
autoveicoli..." va incontro all'arresto fino a tre mesi o all'ammenda
fino a 2.000 euro circa (4.000.000 di vecchie lire) oppure "chi non
esegue le prescritte annotazioni sul tesserino...." viene punito con la
sanzione da euro 75 a euro 450 (da 150.000 a 900.000 di vecchie lire).
La caccia considera reati maggiori quelli che non hanno a che fare con la
crudeltà e il maltrattamento.
Detto questo, poichè la legge speciale punisce l'uso di mezzi vietati ma
trascura ciò che rende vietati i mezzi ovvero l'accecamento, etc.,
l'accecamento etc. rientrano nelle disposizioni della nuova legge, puniti
più severamente (reclusione e multa), così come puntualizza il Dr.
Santoloci. Il maltrattamento precede l'uso, chi maltratta (acceca) può
essere persona diversa da chi usa l'uccello accecato.
I cani usati per la caccia non sono trattati dalla legge speciale ma, in
quanto cani - animali d'affezione - rientrano nella legge nazionale n.
281 del 14 agosto 1991 e relative leggi regionali e rientrano nella nuova
legge. I cani da caccia al cinghiale feriti, con il torace sfondato, che
i cinghialai guidati dalle istruzioni lette sui loro siti internet
manipolano senza anestesia e senza specifica professionalità (con lo
scopo di risparmiare spese veterinarie), che vivono in canili lager in
totale isolamento per mesi e mesi, e che non risulta siano stati
mai risarciti da alcuna sentenza, rientrano nella tutela della nuova
legge.
Lo stesso meccanismo vale anche per le altre leggi speciali; cioè i
maltrattamenti non previsti dalle leggi speciali rientrano nelle
disposizioni della nuova legge.
Purtroppo, in Italia, per mancanza di controlli, si butta via il bambino
con l'acqua sporca, ovvero la legge e i reati.
In conclusione, se si vuole abolire la caccia, occorre abrogare la legge.
Occorre un referendum che la riporti alla ribalta. Se si vuole abolire la
vivisezione, gli allevamenti intensivi, gli zoo, i circhi, ecc. occorre
abrogare le rispettive leggi speciali.
Per rendere trasparente questo articolo che sembra lacunoso e si presta a
opposte interpretazioni, occorre precisare che le disposizioni del titolo
IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti
ma si applicano ai casi non previsti dalle leggi speciali.
La parte finale dell'articolo recita che le disposizioni non si applicano
alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione
competente. Le manifestazioni che usano animali saranno storiche ma non
culturali e se non è il Parlamento per mancanza di coraggio, per
stanchezza morale ad abolirle, siano almeno le varie Regioni prendendo ad
esempio la città di Barcellona che, con coraggio e rigore di
coscienza, ha vietato nel proprio territorio quella che gli spagnoli
hanno finora coltivato come tradizione storica e culturale: la corrida.
Resta da capire cosa di culturale ci sia nel seviziare un animale.
Tralasciamo di commentare ciò che può considerarsi marginale rispetto
all'essenziale per non permettere che la legge venga affossata, che
questo momento di fervore possa spengersi e che ci venga negata la
possibilità di avanzare e, soprattutto, di organizzarci per ottenere quei
diritti che gli animali e chi li rispetta, da millenni reclamano.
Mariangela Corrieri Leandro Bianchi