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CAPITOLO TERZO
Le soluzioni normative adottate per la tutela degli animali in altri ordinamenti

 

III.1. La tutela costituzionale dell’ambiente naturale in Spagna, Portogallo e Grecia.

La tutela dell’ambiente costituisce un presupposto indispensabile alla conservazione degli habitat naturali di tutte le specie viventi ed è perciò il requisito minimo di ogni ordinamento che si prefigga la protezione giuridica degli animali.
Come si è osservato all’inizio del secondo capitolo, la nostra Costituzione non sancisce in alcuna delle sue disposizioni la tutela del diritto all’ambiente, al contrario di quanto è esplicitamente affermato in altre Costituzioni europee.
Ad esempio, l’art.45 della Costituzione spagnola non soltanto prescrive che ognuno ha diritto alla fruizione di un ambiente in cui possa adeguatamente svilupparsi la persona, ma stabilisce altresì l’obbligo per i pubblici poteri di vigilare sull’utilizzazione di tutte le risorse naturali, richiedendo che la stessa sia ispirata a razionalità.
Inoltre, viene evidenziato l’obiettivo di difendere e ripristinare l’ambiente, obiettivo al quale deve tendere l’azione dei pubblici poteri, contando sull’indispensabile solidarietà collettiva; la norma costituzionale spagnola conclude con disposizioni di carattere repressivo, statuendo che a carico di quanti violino le suddette prescrizioni siano previste sanzioni penali o amministrative, come pure l’obbligo di riparare al danno causato.
Anche nella Costituzione Portoghese si possono rinvenire disposizioni di questo genere: l’art.9, che prevede i “compiti fondamentali dello Stato”, include fra questi il compito di difendere la natura e l’ambiente e di preservare le risorse naturali. L’intero art.66, poi, è dedicato all’ambiente e alla qualità della vita; al primo comma si può leggere: «Tutti hanno diritto ad un ambiente di vita umano, sano ed ecologicamente equilibrato nonché il dovere di difenderlo»; al comma secondo, nello specificare in dettaglio i vari compiti delle istituzioni pubbliche, si affida loro anche quello di garantire la conservazione della natura e di salvaguardare la capacità di rinnovamento e la stabilità ecologica delle risorse naturali.
Analogamente, nell’art.24 della Costituzione greca si prescrive, in sei ampi commi, una minuziosa disciplina degli obblighi statali in materia di salvaguardia dell’ambiente. La norma si apre con una importante affermazione: «La protezione dell’ambiente naturale e culturale costituisce un obbligo per lo Stato» e subito dopo stabilisce che la legge deve regolare le modalità della protezione delle foreste e degli spazi boscosi in generale.
In conclusione, dalla lettura delle normative costituzionali di tali Paesi comunitari, emerge con evidenza la volontà degli stessi di impegnarsi per la protezione della natura e degli equilibri biologici da cui dipendono il benessere dell’uomo e degli altri animali.

 

III.2. La protezione degli animali nella nuova Costituzione federale della Confederazione Svizzera.

Particolarmente interessante è la nuova Costituzione svizzera, poiché in essa non solo è prevista la protezione ambientale (a cui è dedicata tutta la Sezione 4 del Titolo terzo), ma anche specificamente la protezione degli animali (Art. 80).
La nuova Costituzione del 18 aprile 1999, entrata in vigore il 1°gennaio 2000, si occupa infatti di molti aspetti legati alla salvaguardia dell’ambiente e, tra questi, non tralascia quello che è forse il più rilevante, cioè la sopravvivenza ed il benessere delle specie animali.
L’art.78 dispone che la protezione della natura e del paesaggio compete ai Cantoni. La Confederazione, invece, deve tenere in considerazione gli scopi di protezione della natura e del paesaggio nell’adempimento dei suoi compiti; inoltre “emana prescrizioni a tutela della fauna e della flora e a salvaguardia dei loro spazi vitali nella loro molteplicità naturale”; infine “protegge le specie minacciate di estinzione”.
Già dall’esame di questo articolo risulta una notevole sensibilità del costituente, il quale non si è limitato a proteggere l’ambiente naturale dell’uomo (art.74), ma si è preoccupato anche di conservare gli habitat naturali degli animali, nonché la loro biodiversità.
La tutela degli animali selvatici nella normativa costituzionale elvetica è completata dalla disposizione dell’art.79, che è dedicato alla pesca e alla caccia e che prescrive il compito della Confederazione di fissare i principi relativamente all’esercizio di queste attività, specificando che tali principi devono tendere in particolare a “conservare la molteplicità delle specie dei pesci, dei mammiferi selvatici e degli uccelli”.
Ma c’è di più: l’art.80 della Costituzione svizzera è intitolato “Protezione degli animali” e stabilisce l’obbligo della Confederazione di emanare prescrizioni volte a disciplinare: a)la detenzione e la cura di animali; b)gli esperimenti e gli interventi su animali vivi; c) l’utilizzazione di animali; d)l’importazione di animali e di prodotti animali; e) il commercio e il trasporto di animali; infine, f) l’uccisione di animali.
Al terzo ed ultimo comma si prevede che ai Cantoni spetti l’esecuzione delle prescrizioni che regolano questi settori, per quanto la legge federale non la riservi alla Confederazione stessa.
Questa norma è di notevole interesse soprattutto perché in essa sembra di poter rinvenire uno spostamento dalla prospettiva tradizionale: dall’interesse umano alla conservazione degli ambienti naturali si passa infatti all’interesse degli animali ad un trattamento che rispetti la loro dignità.
L’attenzione dedicata dalla nuova Costituzione federale svizzera alle attività umane che coinvolgono gli animali è certamente indice di un’ammirevole consapevolezza delle problematiche sia etiche che scientifiche legate al rapporto tra uomo e animale: tutto ciò rende questa normativa molto più avanzata rispetto alla Costituzione italiana, nella quale, purtroppo, una simile coscienza non è ancora ravvisabile(1).

 

III.3. La discussione sullo status giuridico dell’animale nella normativa di diritto pubblico tedesco.

Spostando la nostra indagine all’ordinamento tedesco, scopriamo che in Germania, verso la metà degli anni ottanta, si è sviluppato un dibattito circa lo status giuridico degli animali. Un autore, in particolare, denunciò l’imperare, nei provvedimenti che prendono in considerazione l’animale, di un atteggiamento legislativo antropocentrico e la circostanza che in essi la tutela dell’animale sarebbe mossa in realtà da interessi economici, estetici o culturali(2).
Questa tendenza si evincerebbe in particolare dall’esame dei provvedimenti di diritto pubblico e soprattutto dal par.1 del Bundesnaturschutzgesetz, nella formulazione del 12 marzo 1987, che tutela la natura ed il paesaggio (ed il mondo animale) in quanto strumento di ricreazione umana e presupposto per la conservazione dei principi vitali dell’uomo; ma anche dal par.325 dello Strafgesetzbuch, che sanziona penalmente l’inquinamento atmosferico da attività industriale; nonché dalla normativa sulla salute degli animali (Tierseuchengesetz del 22 febbraio 1991); e infine dal Futtermittelgesetz del 2 maggio 1975, relativo all’alimentazione degli animali da macello.
In occasione della nuova formulazione del Tierseuchengesetz (avutasi il 17 febbraio 1993), una dottrina affermò essersi inaugurata una stagione di politica del diritto che, definendo una sorta di status dell’animale, segnava l’abbandono della visione antropocentrica dei rapporti ambientali(3): la norma che ispirò questo giudizio è quella del par.1, la quale afferma, in relazione ad una sorta di responsabilità dell’uomo per le condizioni di vita degli animali, che lo scopo della disciplina è quello di proteggere la vita e il benessere degli animali stessi.
Altri autori, tuttavia, osservarono che il Tierseuchengesetz si limiterebbe, in realtà, ad orientare eticamente una forma di tutela degli animali, la cui essenza resterebbe comunque antropocentrica(4).
In ogni modo, a prescindere dalla discussione sull’essenza, antropocentrica o meno, delle disposizioni di carattere pubblicistico relative all’animale, occorre ammettere che questo è riguardato dall’ordinamento come mero oggetto; infatti, anche se da un lato è possibile parlare di doveri dell’uomo verso l’animale, non si hanno dall’altro diritti di quest’ultimo nei confronti del primo. Quali oggetti delle normative esaminate, in effetti, si è soliti menzionare l’animale come mezzo per lo sviluppo dei valori umani, il sentimento di pietà degli individui, l’instaurazione di un rapporto equilibrato tra l’uomo e il mondo animale, ecc.(5).
La considerazione dell’animale come mero oggetto non esclude tuttavia che questo venga considerato con particolare “benevolenza” dall’ordinamento giuridico e neanche esclude che il suo status venga distinto, oltre che dalle cose in genere, da altri beni di rilevanza ambientale: non esclude, in altre parole, che si possa articolare in maniera più sottile la tradizionale rigida contrapposizione tra persona e cosa.
Si consideri, per cominciare, il già citato Tierseuchengesetz, che sanziona il maltrattamento di animali (par.1) e quindi la sperimentazione animale condotta in forme non consentite dalla legge (par.7 e ss.): queste fattispecie costituiscono comportamenti rilevanti ex se, e non in quanto illeciti contro la sensibilità o il senso di moralità altrui.
Anche esaminando altre disposizioni, come quelle relative all’uccisione ed al maltrattamento di animali vertebrati (par.17) o quelle che predispongono dei controlli pubblici per particolari categorie di soggetti che vivono a stretto contatto con gli animali (parr.8.4 e 16.1), è possibile constatare che esse definiscono per l’animale uno status che un autore ha ritenuto più assimilabile a quello del minore nei suoi rapporti con i genitori che non a quello della cosa nei confronti del proprietario o di altro titolare di diritti su di essa(6).
Va aggiunto che, sulla scorta delle disposizioni menzionate, si è anche ritenuto di potere individuare un diritto degli animali alla vita e alla libertà, nonché un diritto ad un pari trattamento di tutti gli esseri viventi: queste posizioni conducono ad affermare, se non una soggettività giuridica degli animali, almeno una considerazione degli stessi come “creature giuridiche”, benché tale costruzione risulti alquanto ermetica(7).
La considerazione dell’animale come soggetto di diritto si basa, tra l’altro, sull’idea che negare la possibilità di concepire l’attribuzione di diritti senza doveri è una costruzione antropocentrica, derivante dal bisogno di informare le vicende umane sul principio del “do ut des”, e che tale impostazione, comunque, non è peculiare di tutti i rapporti giuridici tra soggetti di diritto.
Alcuni autori, attingendo all’esperienza delle azioni giudiziali delle associazioni (azioni ammesse da diverse leggi regionali, come ad esempio dal Berliner Naturschutzgesetz del 30 gennaio 1979, par.39b) invocano lo sviluppo di una tutela ambientale fondata sul ricorso a meccanismi fiduciari: le azioni in esame costituiscono una deroga al principio della tutela individuale dei diritti, in quanto sono relative a posizioni non riconducibili ai singoli con lo schema del diritto soggettivo(8).
Il problema, in questo caso, nasce dal fatto che la tutela ambientale è funzionalizzata ai bisogni umani, pertanto sia la figura del fiduciario che quella del fiduciante vengono individuate nel medesimo centro di interessi, snaturando così una eventuale ricostruzione in termini di meccanismi fiduciari.
Per un efficace impiego della fiducia sarebbe necessario riconoscere in capo agli animali autonome posizioni giuridiche. A tal fine sarebbe opportuno superare la convinzione per cui la soggettività giuridica è legata al raziocinio e alla coscienza di sé quali espressioni di umanità: d’altronde va ricordato che la stessa riflessione è stata svolta in occasione del riconoscimento della capacità giuridica agli enti collettivi ed è inoltre proposta da parte di coloro che invocano la tutela per il feto umano(9).
L’attribuzione di una sorta di capacità giuridica agli animali ne consentirebbe una tutela giuridica efficace a patto, però, che il riconoscimento non fosse generico ed astratto, ma concreto e riferito a singoli aspetti(10).

 

III.4. Segue: la rilevanza costituzionale della protezione degli animali.

Tra gli autori tedeschi alcuni ritengono di poter individuare nel diritto costituzionale norme che riconoscono i diritti degli animali o della natura in generale e di rinvenire in esse il fondamento dell’attribuzione all'animale di una soggettività giuridica(11).
Il Grundgesetz menziona l’animale solo all’art.70 n.20, laddove stabilisce che la produzione normativa relativa alla protezione degli animali spetta alla legislazione concorrente federale e regionale; questa norma sembrerebbe rivelare un’attenzione del legislatore costituzionale verso il tema della protezione del mondo animale, anche se da essa non si può ricavare un esplicito dovere dello Stato di attivarsi in questo senso(12).
Da parte sua, il Giudice delle leggi, da un lato, aveva affermato che la tutela degli animali è espressione di un legittimo interesse della comunità, quindi uno strumento di protezione del benessere collettivo(13); dall’altro, aveva tuttavia puntualizzato che ad essa non è da riconoscere rango superprimario, sicché le esigenze di tutela degli animali, espresse da testi legislativi, soccombono di fronte alle libertà fondamentali di rango costituzionale, come avviene ad esempio quando la libertà professionale si pone in conflitto con i provvedimenti legislativi che vietano la sperimentazione sugli animali(14); mentre, per quanto riguarda il rapporto giuridico uomo - animale, esso viene ricostruito attorno allo schema proprietario e solo in quanto tale riceve protezione(15).
L’impostazione della Corte di Karlsruhe non viene condivisa dagli autori che ritengono esistere una rilevanza costituzionale della tutela degli animali e quindi un dovere dello Stato di provvedere affinché essa sia effettivamente realizzata; a tal fine si fa ricorso ad alcune norme superprimarie, come l’art.1 GG, che dichiara la dignità umana come valore che l’ordinamento è tenuto a rispettare e proteggere, sottolineando come il maltrattamento di animali sia espressione di inumanità; ancora, si fa riferimento ad un principio di civiltà per il quale lo Stato è tenuto a reprimere le manifestazioni di violenza e di inumanità(16).
Solo di recente, con l’introduzione nella Carta Costituzionale tedesca dell’art.20a, è stata inclusa la tutela dell’ambiente tra i compiti dello Stato(17); a seguito di ciò si è rinvigorito il dibattito attorno alla rilevanza costituzionale della tutela dell’animale.
In dottrina, infatti, si ritiene che la disposizione, sebbene non contenga alcun riferimento esplicito alla tutela dell’animale, includa anche questa tra i compiti dello Stato; con riferimento poi al conflitto che può determinarsi tra il principio in esame e gli altri valori di rilievo costituzionale, e in particolare con riguardo alla libertà di ricerca di cui all’art.5 GG, si ritiene che alcune pratiche di sperimentazione sugli animali debbano subire maggiori limitazioni rispetto al passato, per potersi considerare pienamente aderenti ai principi costituzionali(18).
Una conferma in tal senso è venuta dalla giurisprudenza amministrativa che, nel conflitto tra uno studente ed un’amministrazione scolastica, ha ritienuto legittima la pretesa di attività didattiche di laboratorio rispettose della vita dell'animale(19).
Questa decisione ha inaugurato un orientamento giurisprudenziale di rottura con le precedenti impostazioni(20).

 

III.5. La tutela dell’animale nel diritto penale tedesco e la teoria del bene giuridico.

Fin dal 1933, anno dell’emanazione del Tierschutzgesetz, il diritto penale tedesco ha conosciuto una legge specificamente dedicata alla protezione giuridica dell’animale.
Tra i penalisti si è sviluppato un appassionante dibattito circa la qualificazione del bene giuridico oggetto della tutela prevista dalle norme pubblicistiche.
Più precisamente, l’attenzione dei giuristi è concentrata sulle norme del Tierschutzgesetz che regolano l’uccisione (par.4) e l’impiego di animali negli esperimenti (par.7), per la violazione delle quali, in determinati casi, è prevista la pena della reclusione. Alcuni autori ritengono che i beni giuridici oggetto di tali prescrizioni non possano essere la pietà e la sensibilità dell’uomo, come veniva affermato prima dell’abrogazione del paragrafo 360 n.13 dello Strafgesetzbuch ad opera del Tierschutzgesetz del 1933. Infatti, anche se quest’ultimo non attribuisce una soggettività giuridica piena all’animale, dal suo par.1 risulta che scopo della normativa è quello di promuovere la solidarietà tra gli esseri viventi e la protezione della vita degli animali più evoluti; perciò si ritiene che il bene giuridico preso in considerazione dal legislatore sia “una via di mezzo tra il sentimento di pietà umana e la vita dell'animale in quanto tale(21).
Secondo altri autori, invece, anche nel vigore dell’attuale normativa, il bene giuridico considerato sarebbe la morale sociale e ciò in quanto non sarebbe pensabile che in uno Stato di diritto venga punito un comportamento non dannoso per la convivenza degli individui (22).
C’è anche chi, infine, ritiene che il Tierschutzgesetz non faccia riferimento ad alcun bene giuridico, in quanto non sarebbe affatto necessario individuarne uno per ogni norma di diritto penale(23).

 

III.6. L’animale nel diritto privato tedesco.

Il mancato riconoscimento di una soggettività giuridica dell’animale ha determinato, nell’ambito delle istituzioni di diritto privato, la concezione dell’animale stesso come “cosa”: pertanto, analogamente a quanto avviene nel Codice Civile italiano, per le situazioni e per i rapporti giuridici che coinvolgono gli animali si è fatto ricorso alla disciplina delle “Cose” contenuta nel libro primo, Titolo II (par. da 90 a 103) del Burgerliches Gesetzbuch.
In particolare, l’animale è considerato un bene corporale e come tale è suscettibile di appropriazione: esso rientra tra le cose mobili, indivisibili, consumabili (se destinato all’alimentazione), e fungibile (se si tratta di specie non sviluppate); inoltre, l’animale può rilevare come pertinenza di un altro bene ed è suscettibile di produrre frutti.
Per i rapporti con l’uomo, perciò, si applica la disciplina in materia di diritti sulle cose contenuta nel libro terzo del Codice e, in particolare, rilevano le disposizioni sulla proprietà (par. 903 e ss.), sul possesso (par. 854), sull’usufrutto, (par. 1030), sul pegno (par. 1204) e sulla vendita a scopo di garanzia (par. 930).
Tra i modi di acquisto della proprietà rileva, per gli animali selvatici, l’occupazione (par. 958.1 BGB), sebbene essa sia vietata per alcune specie protette cui fanno riferimento il par. 22 del Bundesnaturschutzgesetz e la normativa comunitaria sulla tutela delle specie protette.
L’acquisizione dei frutti (par. 953 e ss. BGB) assume rilevanza in relazione alla destinazione ai proprietari dei cuccioli dell’animale.
La normativa privatistica, però, è condizionata dai limiti e dai divieti posti dai provvedimenti di natura pubblicistica, di cui si è discorso nel paragrafo precedente: grazie a questi limiti e divieti l’impostazione antropocentrica della disciplina privatistica trova una certa attenuazione, anche se la sua sostanza non viene mutata. Nel caso dell’azione di risarcimento, infatti, benché il diritto tedesco privilegi il risarcimento in forma specifica rispetto alla riparazione pecuniaria, quest’ultima prevale sulla prima quando il ripristino comporta costi sproporzionati in relazione al valore dell’animale (par. 251.2 BGB), come può succedere, ad esempio, nel caso in cui le spese veterinarie per curare l'animale "danneggiato" siano superiori al valore commerciale dello stesso(24); alcuni giudici, tuttavia, non condividono questa linea interpretativa e, con maggiore sensibilità verso le istanze animaliste, omettono l’applicazione del par. 251.2, oppure attribuiscono un peso limitato al rapporto tra spese di guarigione e valore dell'animale sul mercato(25).

 

III.7. Segue: la “legge concernente il miglioramento della posizione giuridica dell’animale nel diritto civile”.

Con la legge del 20 agosto 1990, intesa a migliorare la posizione giuridica dell’animale nel diritto civile tedesco, sono state introdotte alcune novità sullo status privatistico dell’animale: nella relazione che accompagna il disegno di legge, infatti, si afferma che essa mira a recepire la concezione per cui l’animale è un essere vivente al pari dell’uomo, cosicché quest’ultimo è tenuto a provvedere per la sua tutela e che occorre pertanto superare la rigida equazione uomo - cosa(26).
Con l’art.1 della legge è stato modificata la rubrica del Titolo II, libro primo del Burgerliches Gesetzbuch, aggiungendovi la parola “animali”; è stato poi introdotto un par. 90 al BGB nel quale si stabilisce che «Gli animali non sono cose. Essi sono tutelati da leggi specifiche. Se non è altrimenti previsto, ad essi sono applicabili corrispondentemente le disposizioni valide per le cose»; al par. 251.2 BGB è stata aggiunta la specificazione per cui il giudice, nel valutare il danno all’animale, non può rifiutare la condanna al risarcimento in forma specifica per l’eventuale sproporzione tra il costo delle cure ed il valore commerciale dell’animale; infine, l’art.1 completa il par. 903 BGB specificando che il detentore di un animale, nell’esercizio delle sue prerogative, deve rispettare le disposizioni sulla tutela dell’animale.
Altra novità rilevante è introdotta con l’art.2 del provvedimento, che dispone in materia di processo civile: in particolare, esso aggiunge al par. 765.1 del Zivilprozessordnung una indicazione per la quale se l’esecuzione forzata coinvolge un animale, essa va disposta tenendo conto della posizione del debitore nei confronti di quest’ultimo, e, si specifica, tale inciso non è motivato da esigenze di tutela del proprietario, bensì è pensato come strumento di protezione dell’animale e delle sue esigenze.
Sempre in materia processuale, l’art.2 inserisce un par. 811c al Zivilprozessordnung a norma del quale «Gli animali che sono tenuti nell’ambito casalingo per fini non lucrativi sono sottratti al pignoramento»; questo è ammesso dal giudice, su richiesta del creditore, solo quando l’animale abbia un valore consistente e sempre che l’impignorabilità rappresenti una difficoltà per il creditore e comunque non sia giustificata da ragioni di tutela dell’animale e di interesse del debitore(27).
La valutazione della norma contenuta nel par.90, introdotto nel BGB dalla legge del 20 agosto 1990, non è stata particolarmente positiva da parte degli Autori tedeschi, o almeno non vi è unanimità di opinioni circa la sua portata innovativa: per la maggior parte della dottrina, infatti, essa avrebbe un valore puramente simbolico ed una scarsa rilevanza pratica(28). L’affermazione secondo cui “Gli animali non sono cose” se da un lato non conduce all’attribuzione della soggettività giuridica all’animale, dall’altro non aggiunge nulla alla considerazione di questo come oggetto corporale diverso dalla “cosa”: e, come si è detto, una costruzione di questo tipo era già riconosciuta in assenza del nuovo par.90(29).
Per quanto riguarda la seconda parte del par.90, l’affermazione secondo cui “se non è altrimenti previsto, agli animali si applica la disciplina prevista per le cose” va considerata alla luce dei lavori preparatori, nel corso dei quali si specifica che questo richiamo vale solo nel caso in cui l’applicazione della disciplina delle cose conduca a tutelare l’animale. Ad esempio, nel caso di furto o danneggiamento dell’animale, il ricorso alla disciplina penalistica delle cose (rispettivamente par. 242 e par. 303 dello Strafgesetzbuch) non dovrebbe ledere il principio del divieto di analogia vigente in materia penale(30). Perciò il proprietario dell’animale ha la facoltà di invocare l’applicazione delle norme penalistiche nei casi di danneggiamento o furto dell’animale.

 

III.8. L’animale nel diritto privato austriaco: confronto con la disciplina tedesca.

La “Legge federale sulla posizione giuridica dell’animale” del 10 marzo 1988, che entrò in vigore il 1°agosto dello stesso anno, costituì uno stimolo alla elaborazione del provvedimento tedesco appena esaminato (“legge concernente il miglioramento della posizione giuridica dell’animale nel diritto civile” del 20 agosto 1990).
Confrontando i testi dei due provvedimenti è possibile riscontrare una spiccata somiglianza che testimonia la vicinanza sia culturale che temporale tra essi. La legge austriaca introduce nell’Allgemeine Bürgeliches Gesetzbuch un par.285a per il quale “Gli animali non sono cose; essi sono protetti da specifiche leggi. Le disposizioni valide per le cose si applicano agli animali solo nella misura in cui non vi sia una regolamentazione diversa”. Inoltre essa aggiunge un par.1332a per il quale “Se un animale viene ferito, le spese per la guarigione sono dovute anche se superano il valore dell’animale, nella misura in cui le avrebbe sostenute un esperto detentore di animali nella posizione del danneggiato”.
Anche nei commenti degli autori si può rinvenire una comune sensibilità giuridica rispetto ai tedeschi: l’unica differenza riguarda i toni della discussione, che tra i giuristi austriaci sono più netti e colorati.
Come è avvenuto anche nel caso della Legge tedesca, il provvedimento austriaco preso in esame è stato oggetto di aspre critiche. In particolare, si è polemizzato contro l’inutilità del par.285a sopra riportato, e contro la vuotezza e contraddittorietà della norma in esso contenuta: ciò in quanto l’ordinamento austriaco già da tempo riconosceva uno status di animale distinto da quello di cosa nonché una conseguente limitazione dell'esclusività e della pienezza del diritto di proprietà su di esso(31). Altri hanno affermato che l’introduzione del par.285a ABGB è una “mera modificazione estetica del diritto delle cose”, che tutt’al più è destinata a sviluppare una coscienza sociale in tema di tutela degli animali(32).
Per ciò che attiene ai profili applicativi, va sottolineato che anche il diritto austriaco, come quello tedesco, preferisce il risarcimento del danno in forma specifica rispetto alla riparazione per equivalente monetario; solo quando una simile soluzione non sia praticabile il giudice condannerà al pagamento di una somma di denaro (par.1323 ABGB): il giudizio circa la praticabilità si fonda su un bilanciamento tra gli interessi del danneggiante a risarcire il danno per equivalente e quelli del danneggiato al ripristino dello status quo ante(33).
In questo giudizio, chiaramente, vengono in rilievo anche gli interessi immateriali ed affettivi del proprietario dell’animale danneggiato, tanto che in dottrina si è qualificato il par. 1323 ABGB come norma relativa al risarcimento del danno non patrimoniale(34).
Disponendo che le spese per la guarigione dell’animale devono essere imputate al danneggiante “nella misura in cui le avrebbe sostenute un esperto detentore di animali nella posizione del danneggiato”, il legislatore mira ad attribuire alla affettività del padrone un valore tendenzialmente oggettivo o assoluto; dato che questa affermazione non è contenuta nel corrispondente par.251 BGB, è utile analizzare le eventuali differenze applicative nel confronto con la disciplina del diritto tedesco. La dottrina ha considerato il ricorso alla figura del detentore di animali medio inadeguato, poiché il ‘detentore’ è un soggetto al quale si è soliti riferire comportamenti razionali e non è pertanto colui il quale determina le proprie azioni sulla base di moti affettivi: perciò si ritiene opportuno porre l’accento sulla indicazione per la quale il detentore deve immaginarsi “nella posizione del danneggiato” e, dunque, considerare la possibilità di agire emotivamente(35).
Per tracciare una linea conclusiva in ordine al tema dei diritti degli animali nei due ordinamenti considerati, si possono senz’altro valutare positivamente le affermazioni contenute nelle due leggi, per le quali “gli animali non sono cose” ed essi “vanno protetti con specifiche leggi”: le stesse affermazioni non sono rinvenibili nell’ordinamento italiano di diritto privato.
E’ stato anche sottolineato come un allargamento della sfera di protezione dell’animale nel rapporto con l’uomo ed un conseguente ampliamento dei doveri di quest’ultimo verso il primo condurrebbe molto probabilmente a risultati migliori di quelli che si potrebbero ottenere attraverso il riconoscimento di diritti in capo agli animali(36).

 

III.9. La condizione giurise non per il fatto che nel primo caso esso deve essere considerato res nullius e, come tale, suscettibile di appropriazione mediante occupazione, mentre nel secondo caso l’animale appartiene a colui che lo abbia acquisito a titolo oneroso o a titolo gratuito.
Per ciò che riguarda la responsabilità civile, cui fa riferimento l’art.1385 c.c., la regola è analoga a quella vigente nell’ordinamento italiano: il proprietario dell’animale, o colui che se ne serve nell’ambito della propria attività, è responsabile dei danni da esso causati, sia quando l’animale sia sotto la sua custodia, sia nell’ipotesi di fuga o di smarrimento; la natura di bene, oggetto di diritti, viene confermata dall’orientamento della Corte di Cassazione, la quale in modo costante ha affermato che il fondamento di tale responsabilità è da rinvenirsi nei poteri di controllo, di direzione e di utilizzo dell’animale.
Dalla considerazione dell’animale come bene giuridico deriva che il proprietario può disporne, non soltanto vendendolo, ma anche usandolo come strumento di garanzia; a questo punto appare logico ritenere che l’animale non possa essere titolare di alcun diritto e che, in assenza di una personalità giuridica, esso non sia in grado di ricevere atti di liberalità, come pure che in caso di incidente soltanto il suo padrone possa agire in giudizio per ottenere un risarcimento pari al valore commerciale dell'animale(37).
Nonostante il quadro codicistico francese non lasci alcun dubbio circa la configurazione dell’animale come oggetto e non anche come soggetto di diritti, alcuni autori hanno individuato una soggettività giuridica dell’animale, sulla base di atti legislativi intervenuti, soprattutto in materia penale, per tutelarlo dai maltrattamenti umani, nonché sulla base di alcune pronunce giurisprudenziali che lo hanno preso in considerazione quale essere vivente dotato di una propria sensibilità(38).
La prima legge in materia di maltrattamenti fu la c.d. Legge Grammont, dal nome del suo autore, del 2 luglio 1850, che sanzionava i maltrattamenti inflitti pubblicamente ed abusivamente su animali domestici; questa legge, così come era stato anche per l’ordinamento penale italiano prima della recente riforma dell’art.727 c.p., non intendeva tutelare il bene giuridico “animale”, bensì era diretta a garantire la moralità pubblica contro il rischio di spettacoli deplorevoli.
Soltanto con il decreto del 7 settembre 1959 fu presa in considerazione direttamente la sensibilità dell’animale, attraverso l’eliminazione della condizione di pubblicità cui la repressione dei maltrattamenti era stata subordinata fino ad allora; con il provvedimento legislativo in questione fu previsto, inoltre, l’affidamento dell’animale-vittima ad istituti di protezione. Anche la successiva legge 19 novembre 1963 n.1143, che ha creato il delitto di atti di crudeltà commessi nei confronti di qualsiasi animale (art.453 c.p.), ha seguito il medesimo orientamento; così pure la legge 10 luglio 1976 n.629, che, oltre ad aver assimilato le gravi sevizie e l’abbandono volontario agli atti di crudeltà, ha consentito alle associazioni di protezione riconosciute “di pubblica utilità” di costituirsi parte civile in caso di pregiudizio diretto o indiretto agli interessi da esse difesi; in seguito, poi, la legge 1°febbraio 1994 n.89 ha esteso tale diritto ad ogni associazione a difesa e protezione degli animali regolarmente costituita da almeno cinque anni.
Dall’attività legislativa degli ultimi decenni sembra di poter dedurre un’effettiva presa di coscienza del legislatore francese nei confronti delle problematiche animaliste.
Alcuni autori, pur ammettendo l’inesistenza di una soggettività giuridica dell’animale, lo hanno considerato dotato di un embrione di personalità, sulla scorta di alcune decisioni giurisprudenziali in materia di divorzio. La sentenza del Tribunale di Lione(39), ad esempio, che ha affidato il cane di una coppia alla donna, poiché essa, circolando da sola di notte in automobile, trovava nel cane una presenza rassicurante; altra sentenza interessante è quella della Corte d'appello di Rouen(40) che sembra riconoscere all’animale l’attitudine a scegliere tra i due potenziali custodi.
Altri autori, con un atteggiamento forse più concreto, respingono ogni eccesso di antropomorfismo e propongono quale soluzione ragionevole il miglioramento della condizione degli animali, senza che sia necessaria la trasformazione della natura giuridica loro attribuita(41), che peraltro non sarebbe in grado di resistere a determinate obiezioni(42): infatti, in primo luogo sarebbe necessario elaborare criteri di discriminazione per determinare quali potrebbero essere dotati di personalità giuridica e quali invece dovrebbero necessariamente continuare ad essere considerati vere e proprie cose, come ad esempio gli animali da macello; in secondo luogo, continuando a necessitare dei loro padroni o di istituti a ciò abilitati per l’effettivo esercizio e per la difesa in giudizio dei diritti, ci si domanda se una trasformazione dell’attuale condizione giuridica possa avere una qualsiasi utilità concreta per gli animali stessi(43).

 

III.10. La tutela del benessere degli animali nell’ordinamento giuridico della Gran Bretagna.

Nell’ordinamento britannico esiste un Dipartimento Governativo, l’Animal Welfare Section, responsabile specificamente delle politiche sul benessere degli animali.
Per quanto riguarda il diritto positivo del Regno Unito, il Protection of Animals Act del 1911 rimane il caposaldo legislativo della tutela giuridica di tutti gli animali, sia quelli domestici che quelli selvatici in cattività. Esso ha individuato nel comportamento di chi maltratta o causa qualsiasi inutile sofferenza agli animali una fattispecie di reato.
Attraverso il Wild Mammals Act del 1996, poi, viene assicurata la protezione ai mammiferi selvatici da ogni atto arbitrario di crudeltà.
Nel periodo intercorso tra i due atti legislativi sono stati emanati molti altri provvedimenti relativi a particolari specie animali, come ad esempio i tassi, i cervi ed i cavalli; inoltre, alcuni provvedimenti hanno disciplinato particolari settori, come quello degli animali utilizzati nei circhi, degli allevamenti di cani, delle pensioni per animali o del loro utilizzo in campo cinematografico.
Ulteriori aspetti del benessere animale sono sotto la responsabilità di altri Dipartimenti Governativi: il Ministero dell’agricoltura (e, all’interno di esso, il Farm Animal Welfare Council) si deve occupare del benessere degli animali da allevamento, con particolare riguardo alle condizioni degli animali negli allevamenti stessi, nei mercati, durante i trasporti, e alle modalità dell’abbattimento; è competente anche per il commercio internazionale di animali vivi, carni e altri prodotti di origine animale.
All’interno del Dipartimento dell’ambiente, delle regioni e dei trasporti, la Global Wildlife Division si occupa dell’attuazione delle convenzioni internazionali, come il CITES e la Convenzione di Bonn sulla conservazione delle specie migratorie di animali selvatici, degli zoo, dell’applicazione del Dangerous Wild Animals Act del 1976, e della fauna selvatica in generale(44).

 

III.11. Segue: le leggi che regolano l’uso di animali negli esperimenti scientifici.

L’utilizzo di animali negli esperimenti scientifici è disciplinato, nell’ordinamento giuridico della Gran Bretagna dall’Animal (Scientific Procedures) Act del 1986, che è inteso a bilanciare gli interessi della scienza ed industriali con quelli del benessere degli animali. La legge richiede che i metodi alternativi, in grado di rimpiazzare l’uso di animali, ridurre il numero di quelli utilizzati, o anche solo minimizzare le loro sofferenze, vengano usati con preferenza in tutti i casi in cui ciò sia possibile e che qualsiasi programma che comporti l’uso di animali protetti sia giustificato da un beneficio potenziale di grado superiore rispetto alla lesione procurata agli animali; oltre a prevedere la necessità di uno speciale certificato di autorizzazione per le strutture dove si effettuano ricerche che coinvolgono animali, la legge in esame richiede che tutti i ricercatori siano muniti di una licenza personale e che il rilascio di tale licenza venga subordinato alla valutazione di interessi di cui sopra.
L’organo istituzionale che è competente per il rilascio delle autorizzazioni è l’Animals (Scientific Procedures) Inspectorate, composto di uno staff di medici, veterinari ed esperti ricercatori, il quale è tenuto ad informare il Segretariato di Stato delle sue attività: per la valutazione dell’opportunità di autorizzare o meno un progetto di ricerca, esso si rifà ai tre criteri suesposti relativamente alla possibilità di usare metodi alternativi; nell’ambito dei suoi compiti, l’Inspectorate effettua controlli, anche a sorpresa, per assicurarsi che i termini delle licenze e dell’autorizzazione vengano rispettati.
L’organismo indipendente preposto al bilanciamento di interessi tra il benessere animale e le esigenze scientifiche ed industriali è l’Animal Procedures Committee, presieduto da un professore di teologia morale e sociale: questo comitato viene interpellato dall’Home Secretary in tutti i casi in cui vi siano dubbi sull’opportunità di autorizzare o meno una ricerca.
L’Animal (Scientific Procedures) Act del 1986 contiene una delle discipline legislative più rigorose in campo di sperimentazione animale. Esso dà attuazione alla Direttiva dell’Unione Europea n.86/609/CEE, in certi casi anche eccedendo le previsioni di quest’ultima, ed offre un alto livello di protezione per gli animali.
E’ interessante notare che l’art.14 del provvedimento in questione non consente il riutilizzo di un animale in tutti i casi in cui uno dei regolari procedimenti scientifici abbia causato allo stesso notevole dolore (“severe pain”) o angoscia (“distress”).
L’attenzione del legislatore britannico per le sofferenze dell’animale rivela un’indubbia consapevolezza delle problematiche morali legate alla vivisezione, ma, ancora una volta, si è ben lontani dal riconoscere alla vita animale lo stesso valore attribuito a quella umana, così come si è ancora lontani dall’assicurare all’animale un diritto giuridico alla vita e a non subire sofferenze per il soddisfacimento di interessi umani, per quanto fondamentali(45).

 

III.12. La normativa statunitense in materia di sperimentazione sugli animali.

La legge federale che si occupa degli animali da laboratorio è l’Animal Welfare Act (AWA) promulgata nel 1966, poi più volte modificata (nel 1970, 1976 e 1985). Il provvedimento è inteso ad assicurare un trattamento “umano” degli animali usati per la ricerca scientifica, stabilendo gli standard minimi di trattamento, nutrimento, aerazione e cure veterinarie, oltre che le misure delle gabbie in cui gli animali stessi vengono tenuti.
L’AWA richiede che vengano istituiti ‘Institutional Animal Care and Use Commettees’ per il riesame dei protocolli sugli esperimenti; richiede inoltre che vengano effettuati controlli annuali in tutte le strutture che fanno uso di animali per esperimenti, le quali sono tenute a fare rapporto del numero di animali che usano ogni anno.
Va immediatamente sottolineato che il provvedimento legislativo in esame, a differenza dell’Animal (Scientific Procedures) Act inglese, che assoggetta alle proprie previsioni tutti gli animali vertebrati ed anche una specie di invertebrati (Art.1), non richiede un rapporto sul numero di animali usati quando non si tratti di cani, gatti, primati, conigli, maiali, ed altri; di modo che restano esclusi da questa previsione animali come i topi, gli uccelli, i rettili, gli anfibi ed alcuni animali da allevamento usati per esperimenti; e si noti che circa l’85% degli animali da laboratorio è costituito proprio da queste categorie escluse.
Le limitazioni previste dall’AWA ai tipi di esperimenti effettuabili non risultano essere molto attuali e la necessità scientifica del procedimento utilizzato è rimessa ad una valutazione dello sperimentatore; inoltre, per le strutture che utilizzano animali per i quali non è richiesto il rapporto, non sono previste ispezioni.
L’Animal Welfare Act, infine, non proibisce espressamente alcuno specifico metodo si sperimentazione sugli animali.
Nel complesso, dunque, non sembra che la legislazione americana in tema di sperimentazione scientifica sia particolarmente avanzata ed attenta alle istanze sociali di protezione degli animali.

 

III.13. La Legge neozelandese sulla protezione degli animali.

L’Animal Welfare Act del 1999 si occupa in maniera pressoché esaustiva di tutte le tematiche inerenti agli animali, disciplinando la condotta dell’uomo nelle diverse circostanze in cui le attività umane coinvolgano gli animali.
Nella prima parte della legge, intitolata “Care of Animals”, si focalizza l’attenzione sui proprietari e detentori di animali: ad essi è richiesto di aver cura che le esigenze fisiche, di salute e comportamentali (“behavioural needs”) siano soddisfatte e che il dolore, l’angoscia e la malattia degli animali siano alleviati; a tali scopo sono specificate le modalità del trattamento che devono ricevere gli animali dai loro “padroni” o detentori. Le necessità che devono essere assicurate all’animale vengono specificate: esse riguardano cibo ed acqua appropriati e sufficienti, un adeguato ricovero, l’opportunità di esprimere i normali aspetti comportamentali, un trattamento fisico rispettoso e la protezione dalle malattie e dagli infortuni.
Questi comportamenti sono configurati quali doveri dell’uomo.
Nella seconda parte dell’AWA neozelandese vengono espressamente proibite certe condotte nei riguardi degli animali. In essa la relazione tra uomo e animale non viene configurata alla stregua di un vincolo di proprietà ed assume, invece l’aspetto di un legame che può essere transitorio.
L’Animal Welfare Act, come si è detto, prende in considerazione ogni possibile aspetto del rapporto uomo - animale: essa provvede alla esportazione degli animali, alle attività di caccia e di pesca, ai metodi di cattura consentiti, alle modalità di soppressione, istituisce appositi comitati di controllo e di denuncia, regola l’uso di animali negli esperimenti scientifici, nei test e nelle attività didattiche, attribuisce dettagliati poteri di ispezione alle forze dell’ordine, disciplina le modalità della custodia di animali smarriti o vaganti da parte delle organizzazioni a ciò autorizzate, infine, ed è questo forse il punto di maggiore interesse, questa legge prevede l’emanazione, ad opera del Governo e a seguito di una pubblica consultazione, di veri e propri codici del benessere degli animali (“Codes of Welfare”), ovvero leggi speciali, necessariamente dettagliate, che provvedano ai singoli aspetti della relazione uomo - animale.
La legge neozelandese sul benessere degli animali può senz’altro essere considerata il più alto esempio di considerazione giuridica degli interessi animali.

 

III.14. Riflessioni conclusive.

Dall’indagine comparativa che è stata svolta, sia in ordine alla normativa esistente in tema di protezione degli animali, che in ordine alle concrete possibilità di individuare in essa una posizione giuridica dell’animale che si avvicini a quella riconosciuta all’uomo, si è potuto scorgere l’embrione di un complessivo miglioramento della condizione giuridica degli animali.
La mentalità antropocentrica di stampo cartesiano sembra destinata ad essere soppiantata, a livello culturale, ma anche giuridico, da un nuovo modo di intendere la relazione dell’uomo con l’ambiente circostante; le azioni dell’uomo nel contesto ambientale e nei confronti delle altre specie animali vengono valutate alla stregua delle esigenze di sopravvivenza di tutte le forme di vita e alla luce di una nuova morale, più attenta ai valori della natura.
La situazione attuale del diritto, però, non è appagante su molti fronti e risulta, per lo più, ancora fortemente condizionata dalle concezioni tradizionali.
Per quanto sia possibile riscontrare delle differenze tecniche o, in rari casi, materiali tra le soluzioni adottate nei vari ordinamenti considerati, ad un esame complessivo non pare che la mentalità giuridica dei diversi legislatori si discosti sostanzialmente dall’impostazione antropocentrica, né se ne potrà discostare finché non sarà stata sinceramente accettata la fondamentale verità che le altre creature non esistono ad uso e consumo dell’uomo.
Alla luce delle argomentazioni svolte dai filosofi animalisti contemporanei, e dopo aver confrontato l’impianto normativo italiano con quello di altri ordinamenti giuridici, si solleva un affascinante interrogativo: come potrebbe essere disegnato uno statuto giuridico per l’animale che corrisponda e sia il riflesso del suo statuto morale?
A favore di una riabilitazione dell’animale si è espressa l’UNESCO, con la più volte menzionata Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Animale del 1978. In essa vengono proclamati i principali diritti di ogni animale in quanto essere vivente, ovvero il diritto di uguaglianza (Art.1), il diritto al rispetto, alla considerazione ed alla protezione dell’uomo (Art.2), a non subire maltrattamenti o atti crudeli (Art.3), alla libertà (Art.4), e altri ancora.
Questa dichiarazione rappresenta sicuramente un enorme progresso della società umana in campo etico e costituì, al tempo della sua proclamazione, la risposta all’esigenza, presente soprattutto nel mondo anglosassone, di conferire dei diritti agli animali.
L’attribuzione di diritti agli animali, alla quale sarebbe sotteso il riconoscimento di una loro soggettività giuridica, costituirebbe senza dubbio uno strumento psicologicamente molto efficace per la loro salvaguardia(46).
Tuttavia, per la protezione degli animali non è indispensabile ricorrere alla nozione di diritto soggettivo: basterebbe infatti incrementare i doveri dell’uomo e prevedere pene più severe per i casi di violazione. Sarebbe sufficiente concepire delle nuove leggi che prendano in considerazione esclusivamente gli interessi degli animali, col superamento dei concetti di “necessità” o di “utilità” generalmente adoperati per giustificare l’inflizione di sofferenze. E si potrebbe attribuire loro una soggettività giuridica particolare, sufficiente a renderli diretti destinatari delle norme di protezione, affinché gli interessi animali possano essere fatti valere tramite l’intervento di rappresentanti.
Il primo passo è probabilmente quello di attribuire rilevanza costituzionale alla tutela giuridica degli animali. Dalla creazione del principio di rango superprimario deriverebbe un potenziamento degli interventi del legislatore volti ad ampliare l’elenco delle condotte umane dichiarate incompatibili con quel principio. Ne conseguirebbe, inoltre, l’emendamento di molte leggi vigenti, che si riscoprirebbero inattuali ed insufficienti alla realizzazione del valore costituzionale.
Da tutto ciò, con grande probabilità, risulterebbe una reale e concreta trasformazione delle regole di convivenza tra animali ed uomini e, almeno in parte, una felice emancipazione dell’essere animale da quella infima posizione giuridica di “bene” o di “patrimonio” dell’uomo che per così lungo tempo, e tuttora, gli è riservata.

Note
(1) Animal and Law Main Menu Legal Advice Library: www.zuercher-tierschutz.ch/e/law/consult2.htm
(2) K. Bosselmann, Wendezeit im Umweltrecht. Von der Verrechtlichung der Ökologie zur Ökologisierung des Rechts (Teil I), in Kritische Justiz, 1985, pagg. 354 e ss.
(3) K. M. Meyer - Abich, Wege zum Frieden mit der Natur. Praktische Naturphilosophie für die Umweltpolitik, München - Wien, 1984, pag. 59.
(4) K. Bosselmann, Wendezeit im Umweltrecht. Von der Verrechtlichung der Ökologie zur Ökologisierung des Rechts (Teil I), cit., pagg. 354 e ss.
(5) Cfr. gli autori citati da A. Lorz, Tierschutzgesetz - Kommentar, VI ed., München, 1992, pag. 75.
(6) V. LÖper, W. Reyer, Das Tier und sein rechtliche Status, in Zeitschrift für Rechtspolitik, 1984, pag.206.
(7) A. Lorz, Die Rechtsordnung und das Toten von Tiren, in Natur und Recht, 1992, pagg. 401 e ss.
(8) E. Rehbinder, Argumente für die Verbandsklage im Umweltrecht, in Zeitschrift für Rechtspolitik, 1976, pagg. 157 e ss.
(9) K. Bosselmann, Eigene Rechte für die Natur? Ansätze einer ökologischen Rechtsauffassung, in Kritische Justiz, 1986, pag. 5.
(10) A. Somma, Lo Status dell’animale, in G. Alpa (a cura di), Corso di sistemi giuridici comparati, Torino, Giapichelli, 1996, pagg. 469 e ss.
(11) G. Erbel, Rechtschutz für Tiere - Eine Bestandsaufnahme anlässlich der Novellierung des Tierschutzgesetzes, in Deutches Wervaltungsblatt, 1986.
E. V. LÖper, W. Reyer, Das Tier und sein rechtliche Status, in Zeitschrift für Rechtspolitik, 1984, pag. 208.
(12) G. Erbel, Rechtschutz für Tiere - Eine Bestandsaufnahme anlässlich der Novellierung des Tierschutzgesetzes, cit., pagg. 1237 e 1248 e ss.
M. Klöpfer, Tierversuchbeschränkungen und Vervassungrect, in Juristenzeitung, 1986, pagg. 205 e ss.
(13) Ad es. BVerfG 20 giugno 1978, in Entsceidungen des Bundesverfassungsgerichts, vol.48 (1979), pagg. 376 e ss.
(14) In questo senso BVerfG 20 giugno 1978,cit., che dichiarò l’incostituzionalità del par. 8.2 del Tierschtzgesetz del 24 luglio 1972 in quanto riservava a particolari categorie di soggetti la possibilità di condurre esperimanti sugli animali. BVerfG 8 marzo 1961, in Entsceidungen des Bundesverfassungsgerichts, vol.20 (1967), pagg. 351 e ss.
(15) BVerfG 8 marzo 1961, in Entsceidungen des Bundesverfassungsgerichts, vol.20 (1967), pagg. 351 e ss.
(16) G. Erbel, Rechtschutz für Tiere - Eine Bestandsaufnahme anlässlich der Novellierung des Tierschutzgesetzes, cit., pag. 1251.
(17) Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes del 20 ottobre 1994, entrato in vigore il 15 novembre 1994.
(18) A. Lubbe, Hat der Tierschutz Vervassungsrang?, in Natur und Recht, 1994, pagg. 469 e ss., nonché G. Frankenberg, Tierschutz oder Weissenschaftsfreiheit? in Kritische Justiz, 1994, pagg. 421 e ss.
(19) VG Frankfurt 24 ottobre 1990, in Neue Juristische Wochenschrift, 1991, pagg. 768 e ss. con commento di K. Braundhuber, Keine Gewissen an deutschen Hochschulen?, ivi, 1991, pagg. 725 e ss.
(20) A. Somma, Lo Status dell’animale, cit., pagg. 482 e ss.
(21) C. Roxin, Strafrecht. Allgemeiner Teil, vol. I, II ed., München, 1992, pag. 18.
(22) H. H. Jescheck, Leherbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil, Berlin, 1988, pagg. 232 e ss.
(23) G. Jacobs, Strafrecht Allgemeiner Teil, Berlin e New York, 1983, pagg. 33 e ss.
(24) Così ad esempio LG Wuppertal 10 maggio 1979, in Neue Juristische Wochenschrift, 1979, pagg. 2213 e ss.
(25) In questo senso, ad es., LG Lünerburg 9 febbraio 1984, in Neue Juristische Wochenschrift, 1984, pag. 1243, (che ritiene non esservi sproporzione tra i 600 marchi del valore di un cane e i 1855 marchi occorrenti per le cure, in quanto tale valutazione va subordinata al rapporto affettivo tra l’animale e il suo padrone).
(26) Bundestag - Drucksachen 11/5463, pagg. 1, 5 e ss.
(27) A. Somma, Lo Status dell’animale, cit., pagg. 474 e ss.
(28) W. Münzberg, Zu par.811, in ZPO - Stein/Jonas Kommentar, XXI ed., vol. VI, Tübingen, 1994, pagg. 838 e ss.
(29) A. Lorz, Das Gesetz zur Verbesserung der Rechtsstellung des Tieres im bürgerlicher Recht, in Neue Juristische Wochenschrift, 1990, pag. 1061.
(30) Bundestag - Drucksachen, 11/5463, pagg. 6 e 7.
(31) R. Lippold, Über Tiere und andere Sachen - par. 285a ABGB als Beispeil zeitgenössischer Gesetzbungskunst, in Österreichische Juristenzeitung, 1989, pag. 337.
(32) M. Gimpel - Hinteregger, Das Tier als Sache und Ersatz der Heilungskosten für ein verletztes Tier, in Österreichische Juristenzeitung, 1989, pag. 66.
(33) M. Gimpel - Hinteregger, Das Tier als Sache und Ersatz der Heilungskosten für ein verletztes Tier, cit., pag. 67.
(34) H. Koziolo, Österreichisches Haftpflichtrecht, vol. I, II ed., Wien 1980, pag. 179.
(35) M. Gimpel - Hinteregger, Das Tier als Sache und Ersatz der Heilungskosten für ein verletztes Tier, cit., pag. 69.
(36) A. Somma, Lo Status dell’animale, cit., pagg. 478 e ss. e pag. 485.
(37) A. Somma, Lo Status dell’animale, cit., pagg. 478 e ss. e pag. 486.
(38) C. Daigueperse, L’animal sujet de droit: réalité de demain, in Gazette du palais, 1981, 1, doctr., pagg. 160 e ss.; A. Couret, nota a Cass. 8 ottobre 1990, in Dalloz, 1981, pagg. 361 e ss.
(39) Sent. Trib. Lione 26 febbraio 1973, inedita.
(40) Sent. App. Rouen 22 novembre 1978, in Dalloz, 1980, pag. 75.
(41) A. Couret, nota a Cass. 8 ottobre 1990, in Dalloz, 1981, pagg. 361 e ss.
(42) A. M. Sohm - Bourgeois, La personification de l’animal: une tentation à repoussere, in Dalloz, 1990, capitolo 35.
(43) A. Somma, Lo Status dell’animale, cit., pagg. 478 e ss. e pagg. 486 e ss.
(44) Animal Concerns Community: http://arrs.envirolink.org/ar-voices/
(45) Animal Concerns Community: http://arrs.envirolink.org/ar-voices/
(46) G. Vignoli, Alcune riflessioni sui cosiddetti «diritti degli animali» nel contesto della materia agraristica, in Giurisprudenza Agraria Italiana, 1986, pagg. 82 e ss.