III.3. La discussione sullo status giuridico dell’animale nella normativa di
diritto pubblico tedesco.
Spostando la nostra indagine all’ordinamento tedesco, scopriamo che in
Germania, verso la metà degli anni ottanta, si è sviluppato un dibattito
circa lo status giuridico degli animali. Un autore, in particolare, denunciò
l’imperare, nei provvedimenti che prendono in considerazione l’animale, di
un atteggiamento legislativo antropocentrico e la circostanza che in essi
la tutela dell’animale sarebbe mossa in realtà da interessi economici,
estetici o culturali(2).
Questa tendenza si evincerebbe in particolare dall’esame dei provvedimenti
di diritto pubblico e soprattutto dal par.1 del Bundesnaturschutzgesetz,
nella formulazione del 12 marzo 1987, che tutela la natura ed il paesaggio
(ed il mondo animale) in quanto strumento di ricreazione umana e
presupposto per la conservazione dei principi vitali dell’uomo; ma anche dal
par.325 dello Strafgesetzbuch, che sanziona penalmente l’inquinamento
atmosferico da attività industriale; nonché dalla normativa sulla salute
degli animali (Tierseuchengesetz del 22 febbraio 1991); e infine dal
Futtermittelgesetz del 2 maggio 1975, relativo all’alimentazione degli
animali da macello.
In occasione della nuova formulazione del Tierseuchengesetz (avutasi il 17
febbraio 1993), una dottrina affermò essersi inaugurata una stagione di
politica del diritto che, definendo una sorta di status dell’animale,
segnava l’abbandono della visione antropocentrica dei rapporti
ambientali(3): la norma che ispirò questo giudizio è quella del par.1, la
quale afferma, in relazione ad una sorta di responsabilità dell’uomo per le
condizioni di vita degli animali, che lo scopo della disciplina è quello di
proteggere la vita e il benessere degli animali stessi.
Altri autori, tuttavia, osservarono che il Tierseuchengesetz si limiterebbe,
in realtà, ad orientare eticamente una forma di tutela degli animali, la cui
essenza resterebbe comunque antropocentrica(4).
In ogni modo, a prescindere dalla discussione sull’essenza, antropocentrica
o meno, delle disposizioni di carattere pubblicistico relative all’animale,
occorre ammettere che questo è riguardato dall’ordinamento come mero
oggetto; infatti, anche se da un lato è possibile parlare di doveri
dell’uomo verso l’animale, non si hanno dall’altro diritti di quest’ultimo
nei confronti del primo. Quali oggetti delle normative esaminate, in effetti,
si è soliti menzionare l’animale come mezzo per lo sviluppo dei valori
umani, il sentimento di pietà degli individui, l’instaurazione di un
rapporto equilibrato tra l’uomo e il mondo animale,
ecc.(5).
La considerazione dell’animale come mero oggetto non esclude tuttavia che
questo venga considerato con particolare “benevolenza” dall’ordinamento
giuridico e neanche esclude che il suo status venga distinto, oltre che
dalle cose in genere, da altri beni di rilevanza ambientale: non esclude, in
altre parole, che si possa articolare in maniera più sottile la tradizionale
rigida contrapposizione tra persona e cosa.
Si consideri, per cominciare, il già citato Tierseuchengesetz, che sanziona
il maltrattamento di animali (par.1) e quindi la sperimentazione animale
condotta in forme non consentite dalla legge (par.7 e ss.): queste
fattispecie costituiscono comportamenti rilevanti ex se, e non in quanto
illeciti contro la sensibilità o il senso di moralità
altrui.
Anche esaminando altre disposizioni, come quelle relative all’uccisione ed
al maltrattamento di animali vertebrati (par.17) o quelle che predispongono
dei controlli pubblici per particolari categorie di soggetti che vivono a
stretto contatto con gli animali (parr.8.4 e 16.1), è possibile constatare
che esse definiscono per l’animale uno status che un autore ha ritenuto più
assimilabile a quello del minore nei suoi rapporti con i genitori che non a
quello della cosa nei confronti del proprietario o di altro titolare di
diritti su di essa(6).
Va aggiunto che, sulla scorta delle disposizioni menzionate, si è anche
ritenuto di potere individuare un diritto degli animali alla vita e alla
libertà, nonché un diritto ad un pari trattamento di tutti gli esseri
viventi: queste posizioni conducono ad affermare, se non una soggettività
giuridica degli animali, almeno una considerazione degli stessi come
“creature giuridiche”, benché tale costruzione risulti alquanto
ermetica(7).
La considerazione dell’animale come soggetto di diritto si basa, tra
l’altro, sull’idea che negare la possibilità di concepire l’attribuzione di
diritti senza doveri è una costruzione antropocentrica, derivante dal bisogno
di informare le vicende umane sul principio del “do ut des”, e che tale
impostazione, comunque, non è peculiare di tutti i rapporti giuridici tra
soggetti di diritto.
Alcuni autori, attingendo all’esperienza delle azioni giudiziali delle
associazioni (azioni ammesse da diverse leggi regionali, come ad esempio dal
Berliner Naturschutzgesetz del 30 gennaio 1979, par.39b) invocano lo
sviluppo di una tutela ambientale fondata sul ricorso a meccanismi
fiduciari: le azioni in esame costituiscono una deroga al principio della
tutela individuale dei diritti, in quanto sono relative a posizioni non
riconducibili ai singoli con lo schema del diritto
soggettivo(8).
Il problema, in questo caso, nasce dal fatto che la tutela ambientale è
funzionalizzata ai bisogni umani, pertanto sia la figura del fiduciario che
quella del fiduciante vengono individuate nel medesimo centro di interessi,
snaturando così una eventuale ricostruzione in termini di meccanismi
fiduciari.
Per un efficace impiego della fiducia sarebbe necessario riconoscere in
capo agli animali autonome posizioni giuridiche. A tal fine sarebbe
opportuno superare la convinzione per cui la soggettività giuridica è
legata al raziocinio e alla coscienza di sé quali espressioni di umanità:
d’altronde va ricordato che la stessa riflessione è stata svolta in
occasione del riconoscimento della capacità giuridica agli enti collettivi
ed è inoltre proposta da parte di coloro che invocano la tutela per il
feto umano(9).
L’attribuzione di una sorta di capacità giuridica agli animali ne
consentirebbe una tutela giuridica efficace a patto, però, che il
riconoscimento non fosse generico ed astratto, ma concreto e riferito a
singoli aspetti(10).
III.9. La condizione giurise non per il fatto che nel primo caso esso deve
essere considerato res nullius e, come tale, suscettibile di appropriazione
mediante occupazione, mentre nel secondo caso l’animale appartiene a colui
che lo abbia acquisito a titolo oneroso o a titolo
gratuito.
Per ciò che riguarda la responsabilità civile, cui fa riferimento
l’art.1385 c.c., la regola è analoga a quella vigente nell’ordinamento
italiano: il proprietario dell’animale, o colui che se ne serve nell’ambito
della propria attività, è responsabile dei danni da esso causati, sia
quando l’animale sia sotto la sua custodia, sia nell’ipotesi di fuga o di
smarrimento; la natura di bene, oggetto di diritti, viene confermata
dall’orientamento della Corte di Cassazione, la quale in modo costante ha
affermato che il fondamento di tale responsabilità è da rinvenirsi nei
poteri di controllo, di direzione e di utilizzo
dell’animale.
Dalla considerazione dell’animale come bene giuridico deriva che il
proprietario può disporne, non soltanto vendendolo, ma anche usandolo come
strumento di garanzia; a questo punto appare logico ritenere che l’animale
non possa essere titolare di alcun diritto e che, in assenza di una
personalità giuridica, esso non sia in grado di ricevere atti di liberalità,
come pure che in caso di incidente soltanto il suo padrone possa agire in
giudizio per ottenere un risarcimento pari al valore commerciale
dell'animale(37).
Nonostante il quadro codicistico francese non lasci alcun dubbio circa la
configurazione dell’animale come oggetto e non anche come soggetto di
diritti, alcuni autori hanno individuato una soggettività giuridica
dell’animale, sulla base di atti legislativi intervenuti, soprattutto in
materia penale, per tutelarlo dai maltrattamenti umani, nonché sulla base di
alcune pronunce giurisprudenziali che lo hanno preso in considerazione quale
essere vivente dotato di una propria sensibilità(38).
La prima legge in materia di maltrattamenti fu la c.d. Legge Grammont, dal
nome del suo autore, del 2 luglio 1850, che sanzionava i maltrattamenti
inflitti pubblicamente ed abusivamente su animali domestici; questa legge,
così come era stato anche per l’ordinamento penale italiano prima della
recente riforma dell’art.727 c.p., non intendeva tutelare il bene giuridico
“animale”, bensì era diretta a garantire la moralità pubblica contro il
rischio di spettacoli deplorevoli.
Soltanto con il decreto del 7 settembre 1959 fu presa in considerazione
direttamente la sensibilità dell’animale, attraverso l’eliminazione della
condizione di pubblicità cui la repressione dei maltrattamenti era stata
subordinata fino ad allora; con il provvedimento legislativo in questione fu
previsto, inoltre, l’affidamento dell’animale-vittima ad istituti di
protezione. Anche la successiva legge 19 novembre 1963 n.1143, che ha creato
il delitto di atti di crudeltà commessi nei confronti di qualsiasi animale
(art.453 c.p.), ha seguito il medesimo orientamento; così pure la legge 10
luglio 1976 n.629, che, oltre ad aver assimilato le gravi sevizie e
l’abbandono volontario agli atti di crudeltà, ha consentito alle
associazioni di protezione riconosciute “di pubblica utilità” di costituirsi
parte civile in caso di pregiudizio diretto o indiretto agli interessi da
esse difesi; in seguito, poi, la legge 1°febbraio 1994 n.89 ha esteso tale
diritto ad ogni associazione a difesa e protezione degli animali
regolarmente costituita da almeno cinque anni.
Dall’attività legislativa degli ultimi decenni sembra di poter dedurre
un’effettiva presa di coscienza del legislatore francese nei confronti delle
problematiche animaliste.
Alcuni autori, pur ammettendo l’inesistenza di una soggettività giuridica
dell’animale, lo hanno considerato dotato di un embrione di personalità,
sulla scorta di alcune decisioni giurisprudenziali in materia di divorzio.
La sentenza del Tribunale di Lione(39), ad esempio, che ha affidato il
cane
di una coppia alla donna, poiché essa, circolando da sola di notte in
automobile, trovava nel cane una presenza rassicurante; altra sentenza
interessante è quella della Corte d'appello di Rouen(40) che sembra
riconoscere all’animale l’attitudine a scegliere tra i due potenziali
custodi.
Altri autori, con un atteggiamento forse più concreto, respingono ogni
eccesso di antropomorfismo e propongono quale soluzione ragionevole il
miglioramento della condizione degli animali, senza che sia necessaria la
trasformazione della natura giuridica loro attribuita(41), che peraltro
non
sarebbe in grado di resistere a determinate obiezioni(42): infatti, in
primo
luogo sarebbe necessario elaborare criteri di discriminazione per
determinare quali potrebbero essere dotati di personalità giuridica e quali
invece dovrebbero necessariamente continuare ad essere considerati vere e
proprie cose, come ad esempio gli animali da macello; in secondo luogo,
continuando a necessitare dei loro padroni o di istituti a ciò abilitati
per l’effettivo esercizio e per la difesa in giudizio dei diritti, ci si
domanda se una trasformazione dell’attuale condizione giuridica possa avere
una qualsiasi utilità concreta per gli animali
stessi(43).
III.14. Riflessioni conclusive.
Dall’indagine comparativa che è stata svolta, sia in ordine alla normativa
esistente in tema di protezione degli animali, che in ordine alle concrete
possibilità di individuare in essa una posizione giuridica dell’animale che
si avvicini a quella riconosciuta all’uomo, si è potuto scorgere l’embrione
di un complessivo miglioramento della condizione giuridica degli
animali.
La mentalità antropocentrica di stampo cartesiano sembra destinata ad essere
soppiantata, a livello culturale, ma anche giuridico, da un nuovo modo di
intendere la relazione dell’uomo con l’ambiente circostante; le azioni
dell’uomo nel contesto ambientale e nei confronti delle altre specie animali
vengono valutate alla stregua delle esigenze di sopravvivenza di tutte le
forme di vita e alla luce di una nuova morale, più attenta ai valori della
natura.
La situazione attuale del diritto, però, non è appagante su molti fronti e
risulta, per lo più, ancora fortemente condizionata dalle concezioni
tradizionali.
Per quanto sia possibile riscontrare delle differenze tecniche o, in rari
casi, materiali tra le soluzioni adottate nei vari ordinamenti considerati,
ad un esame complessivo non pare che la mentalità giuridica dei diversi
legislatori si discosti sostanzialmente dall’impostazione antropocentrica,
né se ne potrà discostare finché non sarà stata sinceramente accettata la
fondamentale verità che le altre creature non esistono ad uso e consumo
dell’uomo.
Alla luce delle argomentazioni svolte dai filosofi animalisti contemporanei,
e dopo aver confrontato l’impianto normativo italiano con quello di altri
ordinamenti giuridici, si solleva un affascinante interrogativo: come
potrebbe essere disegnato uno statuto giuridico per l’animale che
corrisponda e sia il riflesso del suo statuto
morale?
A favore di una riabilitazione dell’animale si è espressa l’UNESCO, con la
più volte menzionata Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Animale del
1978. In essa vengono proclamati i principali diritti di ogni animale in
quanto essere vivente, ovvero il diritto di uguaglianza (Art.1), il diritto
al rispetto, alla considerazione ed alla protezione dell’uomo (Art.2), a
non subire maltrattamenti o atti crudeli (Art.3), alla libertà (Art.4), e
altri ancora.
Questa dichiarazione rappresenta sicuramente un enorme progresso della
società umana in campo etico e costituì, al tempo della sua proclamazione,
la risposta all’esigenza, presente soprattutto nel mondo anglosassone, di
conferire dei diritti agli animali.
L’attribuzione di diritti agli animali, alla quale sarebbe sotteso il
riconoscimento di una loro soggettività giuridica, costituirebbe senza
dubbio uno strumento psicologicamente molto efficace per la loro
salvaguardia(46).
Tuttavia, per la protezione degli animali non è indispensabile ricorrere
alla nozione di diritto soggettivo: basterebbe infatti incrementare i
doveri dell’uomo e prevedere pene più severe per i casi di violazione.
Sarebbe sufficiente concepire delle nuove leggi che prendano in
considerazione esclusivamente gli interessi degli animali, col superamento
dei concetti di “necessità” o di “utilità” generalmente adoperati per
giustificare l’inflizione di sofferenze. E si potrebbe attribuire loro una
soggettività giuridica particolare, sufficiente a renderli diretti
destinatari delle norme di protezione, affinché gli interessi animali
possano essere fatti valere tramite l’intervento di
rappresentanti.
Il primo passo è probabilmente quello di attribuire rilevanza costituzionale
alla tutela giuridica degli animali. Dalla creazione del principio di rango
superprimario deriverebbe un potenziamento degli interventi del legislatore
volti ad ampliare l’elenco delle condotte umane dichiarate incompatibili
con quel principio. Ne conseguirebbe, inoltre, l’emendamento di molte leggi
vigenti, che si riscoprirebbero inattuali ed insufficienti alla
realizzazione del valore costituzionale.
Da tutto ciò, con grande probabilità, risulterebbe una reale e concreta
trasformazione delle regole di convivenza tra animali ed uomini e, almeno in
parte, una felice emancipazione dell’essere animale da quella infima
posizione giuridica di “bene” o di “patrimonio” dell’uomo che per così lungo
tempo, e tuttora, gli è riservata.
Note
(1) Animal and Law Main Menu Legal Advice Library:
www.zuercher-tierschutz.ch/e/law/consult2.htm
(2) K. Bosselmann, Wendezeit im Umweltrecht. Von der Verrechtlichung der
Ökologie zur Ökologisierung des Rechts (Teil I), in Kritische Justiz, 1985, pagg. 354 e ss.
(3) K. M. Meyer - Abich, Wege zum Frieden mit der Natur. Praktische
Naturphilosophie für die Umweltpolitik, München - Wien, 1984, pag. 59.
(4) K. Bosselmann, Wendezeit im Umweltrecht. Von der Verrechtlichung der
Ökologie zur Ökologisierung des Rechts (Teil I), cit., pagg. 354 e ss.
(5) Cfr. gli autori citati da A. Lorz, Tierschutzgesetz - Kommentar, VI
ed., München, 1992, pag. 75.
(6) V. LÖper, W. Reyer, Das Tier und sein rechtliche Status, in
Zeitschrift für Rechtspolitik, 1984, pag.206.
(7) A. Lorz, Die Rechtsordnung und das Toten von Tiren, in Natur und
Recht, 1992, pagg. 401 e ss.
(8) E. Rehbinder, Argumente für die Verbandsklage im Umweltrecht, in
Zeitschrift für Rechtspolitik, 1976, pagg. 157 e ss.
(9) K. Bosselmann, Eigene Rechte für die Natur? Ansätze einer ökologischen
Rechtsauffassung, in Kritische Justiz, 1986, pag. 5.
(10) A. Somma, Lo Status dell’animale, in G. Alpa (a cura di), Corso di
sistemi giuridici comparati, Torino, Giapichelli, 1996, pagg. 469 e ss.
(11) G. Erbel, Rechtschutz für Tiere - Eine Bestandsaufnahme anlässlich
der Novellierung des Tierschutzgesetzes, in Deutches Wervaltungsblatt, 1986.
E. V. LÖper, W. Reyer, Das Tier und sein rechtliche Status, in Zeitschrift für Rechtspolitik, 1984, pag. 208.
(12) G. Erbel, Rechtschutz für Tiere - Eine Bestandsaufnahme anlässlich
der Novellierung des Tierschutzgesetzes, cit., pagg. 1237 e 1248 e ss.
M. Klöpfer, Tierversuchbeschränkungen und Vervassungrect, in Juristenzeitung, 1986, pagg. 205 e ss.
(13) Ad es. BVerfG 20 giugno 1978, in Entsceidungen des
Bundesverfassungsgerichts, vol.48 (1979), pagg. 376 e ss.
(14) In questo senso BVerfG 20 giugno 1978,cit., che dichiarò
l’incostituzionalità del par. 8.2 del Tierschtzgesetz del 24 luglio 1972 in quanto riservava a particolari categorie di soggetti la possibilità di condurre esperimanti sugli animali. BVerfG 8 marzo 1961, in Entsceidungen des Bundesverfassungsgerichts, vol.20 (1967), pagg. 351 e ss.
(15) BVerfG 8 marzo 1961, in Entsceidungen des Bundesverfassungsgerichts,
vol.20 (1967), pagg. 351 e ss.
(16) G. Erbel, Rechtschutz für Tiere - Eine Bestandsaufnahme anlässlich
der Novellierung des Tierschutzgesetzes, cit., pag. 1251.
(17) Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes del 20 ottobre 1994, entrato in
vigore il 15 novembre 1994.
(18) A. Lubbe, Hat der Tierschutz Vervassungsrang?, in Natur und Recht,
1994, pagg. 469 e ss., nonché G. Frankenberg, Tierschutz oder Weissenschaftsfreiheit? in Kritische Justiz, 1994, pagg. 421 e ss.
(19) VG Frankfurt 24 ottobre 1990, in Neue Juristische Wochenschrift,
1991,
pagg. 768 e ss. con commento di K. Braundhuber, Keine Gewissen an deutschen Hochschulen?, ivi, 1991, pagg. 725 e ss.
(20) A. Somma, Lo Status dell’animale, cit., pagg. 482 e ss.
(21) C. Roxin, Strafrecht. Allgemeiner Teil, vol. I, II ed., München,
1992, pag. 18.
(22) H. H. Jescheck, Leherbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil, Berlin,
1988, pagg. 232 e ss.
(23) G. Jacobs, Strafrecht Allgemeiner Teil, Berlin e New York, 1983,
pagg. 33 e ss.
(24) Così ad esempio LG Wuppertal 10 maggio 1979, in Neue Juristische
Wochenschrift, 1979, pagg. 2213 e ss.
(25) In questo senso, ad es., LG Lünerburg 9 febbraio 1984, in Neue
Juristische Wochenschrift, 1984, pag. 1243, (che ritiene non esservi sproporzione tra i 600 marchi del valore di un cane e i 1855 marchi occorrenti per le cure, in quanto tale valutazione va subordinata al rapporto affettivo tra l’animale e il suo padrone).
(26) Bundestag - Drucksachen 11/5463, pagg. 1, 5 e ss.
(27) A. Somma, Lo Status dell’animale, cit., pagg. 474 e ss.
(28) W. Münzberg, Zu par.811, in ZPO - Stein/Jonas Kommentar, XXI ed.,
vol. VI, Tübingen, 1994, pagg. 838 e ss.
(29) A. Lorz, Das Gesetz zur Verbesserung der Rechtsstellung des Tieres im
bürgerlicher Recht, in Neue Juristische Wochenschrift, 1990, pag. 1061.
(30) Bundestag - Drucksachen, 11/5463, pagg. 6 e 7.
(31) R. Lippold, Über Tiere und andere Sachen - par. 285a ABGB als
Beispeil zeitgenössischer Gesetzbungskunst, in Österreichische Juristenzeitung, 1989, pag. 337.
(32) M. Gimpel - Hinteregger, Das Tier als Sache und Ersatz der
Heilungskosten für ein verletztes Tier, in Österreichische Juristenzeitung, 1989, pag. 66.
(33) M. Gimpel - Hinteregger, Das Tier als Sache und Ersatz der
Heilungskosten für ein verletztes Tier, cit., pag. 67.
(34) H. Koziolo, Österreichisches Haftpflichtrecht, vol. I, II ed., Wien
1980, pag. 179.
(35) M. Gimpel - Hinteregger, Das Tier als Sache und Ersatz der
Heilungskosten für ein verletztes Tier, cit., pag. 69.
(36) A. Somma, Lo Status dell’animale, cit., pagg. 478 e ss. e pag.
485.
(37) A. Somma, Lo Status dell’animale, cit., pagg. 478 e ss. e pag.
486.
(38) C. Daigueperse, L’animal sujet de droit: réalité de demain, in
Gazette du palais, 1981, 1, doctr., pagg. 160 e ss.; A. Couret, nota a Cass. 8 ottobre 1990, in Dalloz, 1981, pagg. 361 e ss.
(39) Sent. Trib. Lione 26 febbraio 1973, inedita.
(40) Sent. App. Rouen 22 novembre 1978, in Dalloz, 1980, pag. 75.
(41) A. Couret, nota a Cass. 8 ottobre 1990, in Dalloz, 1981, pagg. 361 e
ss.
(42) A. M. Sohm - Bourgeois, La personification de l’animal: une tentation
à repoussere, in Dalloz, 1990, capitolo 35.
(43) A. Somma, Lo Status dell’animale, cit., pagg. 478 e ss. e pagg. 486 e
ss.
(44) Animal Concerns Community: http://arrs.envirolink.org/ar-voices/
(45) Animal Concerns Community: http://arrs.envirolink.org/ar-voices/
(46) G. Vignoli, Alcune riflessioni sui cosiddetti «diritti degli animali»
nel contesto della materia agraristica, in Giurisprudenza Agraria Italiana, 1986, pagg. 82 e ss.