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CAPITOLO SECONDO
La tutela giuridica degli animali nell’ordinamento italiano e nella Comunità Europea

 

II.1. Considerazioni generali sulla normativa in tema di protezione della natura e degli animali.

La produzione normativa che in qualche modo riguarda gli animali è andata assumendo, negli ultimi tempi, una dimensione prima sconosciuta. Tuttavia, soltanto pochissime tra le norme giuridiche che saranno prese in considerazione sono ispirate all’intento specifico di tutelare gli interessi animali ed anzi è difficile scorgere, tra i vari principi su cui esse si fondano, l’idea che gli animali possano essere considerati soggetti di diritti (1).
Nelle norme che riguardano la presente trattazione confluiscono scelte di valore assai diverse tra loro. Se ne possono individuare almeno tre (2): anzitutto quelle ispirate ai valori del consumerismo, volte a garantire la qualità dei prodotti e la tutela dei consumatori; poi le scelte ispirate ai valori dell’ecologismo, volte alla preservazione dell’ambiente a vantaggio delle presenti e future generazioni umane. E’ palese come entrambe le categorie di norme finora considerate siano indirizzate alla realizzazione di interessi precipuamente umani; tuttavia a queste ragioni si accompagna, spesso in modo solo trasversale, la ragione animalistica: rispetto a quest’ultima, peraltro, è opportuno distinguere tra una posizione genericamente ‘affettiva’, che si collega ad un atteggiamento di pietà e benevolenza nei confronti degli animali, ed una posizione emancipazionistica, rinvenibile più raramente, che discende dal convincimento che gli animali siano soggetti di diritti, e che, pertanto, le norme giuridiche debbano preoccuparsi di tutelare anche i loro interessi.
Tali scelte, che sottendono a valori radicalmente differenti, perseguendo obiettivi altrettanto diversi, si pongono spesso in contraddizione tra loro, ma possono talora convergere in tutto o in parte: si può citare, ad esempio, la Convenzione di Washington sulla tutela delle specie a rischio di estinzione (CITES), che appare evidentemente ispirata a finalità prettamente ecologistiche, ma che può in concreto difendere gli interessi degli animali in quanto individui, seppure in modo soltanto indiretto e non mirato(3).
Per quanto riguarda la condizione giuridica che viene riservata agli animali, si può notare che essi ricevono, nel nostro ordinamento giuridico, una considerazione che varia notevolmente da norma a norma: ad esempio, dal codice civile vengono considerati mere “cose mobili”, oggetto di diritti reali (artt.812, 820, e 923 che, nell’ambito delle “cose suscettibili di occupazione” colloca gli “animali che formano oggetto di caccia o di pesca”); mentre dal codice penale sono considerati piuttosto come creature senzienti (art.727). Tale ultima affermazione, peraltro, è valida solo in riferimento alla norma dell’art.727, poiché in altre disposizioni del Codice Rocco, analogamente a quanto si è detto per l’ordinamento civile, la posizione dell’animale, nei rapporti giuridici, non è quella di soggetto, bensì di oggetto dei medesimi; si legge infatti nella Relazione (4) in margine alla fattispecie concernente l’incauto acquisto di cose di sospetta provenienza: «(...) analogamente a quello che ho fatto per altre disposizioni, ho sostituita la parola ‘cosa’ all’altra ‘oggetto’, che a rigore non comprende, dal punto di vista fisiologico, tutto ciò che, in casi frequentissimi, proviene da reato; ad esempio gli animali» (5).

 

II.2. L’assenza di una specifica norma costituzionale per la tutela dell’ambiente e, in particolare, degli animali.

Nella Costituzione italiana non è dato rinvenire alcuna norma che si occupi, in modo esplicito o implicito, della tutela dell’ambiente. Tale lacuna sembra non più tollerabile, in considerazione non soltanto delle esigenze sempre più sentite nella società civile, ma anche con riguardo al contesto internazionale in cui siamo inseriti, dal quale emergono significativi esempi d’altre nazion. Infatti non si può fare a meno di notare che attualmente, a differenza di quanto può dirsi per la nostra Costituzione, in altre Costituzioni europee è precipuamente sancita la tutela del diritto all’ambiente. Rimandando alla parte comparativa della tesi l’approfondimento delle norme straniere, ci si può limitare, per il momento, a sottolineare come le stesse siano mirate «a soddisfare la maturata coscienza ecologica con disposizioni ricche ed analitiche».
In Italia, invece, nella carenza di analoghi riferimenti normativi, una lodevole giurisprudenza si è spesso appellata ad altre norme costituzionali: in particolare all’art.2 per ciò che concerne in generale “i diritti inviolabili dell’uomo”; all’art.3 riguardo al “pieno sviluppo della persona umana”; all’art.9 per quanto riguarda “il paesaggio ed il patrimonio storico ed artistico della Nazione”; all’art.32 che tutela il diritto alla salute “come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”; all’art.41 secondo cui “l’iniziativa economica privata è libera”, ma “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale”; e persino all’art.44 a proposito del “razionale sfruttamento del suolo”, dei “vincoli alla proprietà terrena privata” e della promozione ed imposizione della “bonifica delle terre”.
Questa giurisprudenza, con uno sforzo ermeneutico, talora forse quasi metagiuridico, ma sempre animato da sincera passione civile, ha tentato di affermare un generale principio di tutela dell’ambiente. Anche se tali ricostruzioni dottrinarie e giurisprudenziali rappresentano un contributo di indubbio valore per ovviare al grave vuoto normativo, esse hanno mostrato alla lunga una certa inadeguatezza rispetto alla necessità, sempre più pressante, di affermare la protezione dell’ambiente quae valore da salvaguardare per se stesso.
Una concezione unitaria dell’ambiente è rinvenibile nella sentenza della Corte Costituzionale n.641 del 30 dicembre 1987 (9), che definisce l’ambiente “bene immateriale unitario, ancorché costituito da una pluralità di componenti”; nella stessa sentenza si afferma pure che “nel nostro ordinamento la protezione ambientale è imposta da precetti costituzionali (artt. 9 e 32) ed assurge a valore primario ed assoluto”; essa “è preordinata alla salvaguardia dell’habitat nel quale l’uomo vive”; infine essa riconduce il danno ambientale “nell’ambito e nello schema della tutela aquiliana”.
In tali formulazioni della Corte Costituzionale può rinvenirsi una vera e propria “costituzionalizzazione” ante litteram del valore ambientale.
Ma, come si può facilmente desumere dalle massime riportate, la prospettiva della Corte è chiaramente di tipo ambientalistico, e cioè tutta volta alla realizzazione di interessi dell’uomo, anche quando può, indirettamente, riferirsi alla protezione delle specie animali. Tralasciando la dibattuta questione fra gli ambientalisti c.d. ”antropocentristi”, per i quali l’ambiente va tutelato come principale risorsa dell’uomo, e gli ambientalisti c.d. “ecocentristi”, per i quali l’ambiente è un valore autonomo e va rifiutata ogni equiparazione utilitaristica dei beni ambientali come risorse umane (11), si impone ricondurre il discorso all’argomento che principalmente interessa il presente lavoro. A tal proposito va fatto un breve cenno al dibattito circa le introducende modifiche costituzionali, dibattito che, non essendo stata considerata l’ipotesi di un più articolato testo (analogamente alle Costituzioni straniere che verranno esaminate), verteva, fino a pochi anni orsono, sostanzialmente sull’adozione di pochissime parole, limitandosi ad una riformulazione meramente integrativa dell’art.9 della Costituzione: tra i disegni di legge costituzionale che furono presentati al Senato della Repubblica, va esaminato quello n.2122 del 27 febbraio 1990, che proponeva una formulazione più ricca rispetto a quella del testo definitivo (relatore sen. Acquarone), l’unico che il Senato riuscì a varare senza modificazioni, nel luglio del 1991.
Nel d.d.l. n.2122 cit. si proponeva, infatti, l’inserimento delle parole «tutela l’ambiente, comprese le specie viventi, il paesaggio ed il patrimonio storico ed artistico della Nazione». L’esplicito riferimento alle specie viventi, non accolto nel testo Acquarone, era suggerito con vigore «quale elemento innovativo per una completa considerazione dei valori dell’ambiente» (Relazione al citato d.d.l.). A prescindere dalle ragioni animaliste, che sono variamente accolte e comunque ancora molto dibattute nel mondo ambientalista, non si può fare a meno di riconoscere che «l’ambiente è formato non solo di materia non vivente, come l’aria e l’acqua, bensì anche di tutti gli esseri viventi» (12).
Più di recente, però, è stata avanzata una proposta di legge costituzionale che si spinge molto più in là, chiedendo l’introduzione di un nuovo articolo nella nostra Costituzione, nel quale vi sia il riconoscimento dei diritti degli animali. Ecco il testo di questo articolo: «Anche le specie animali non umane hanno pari diritto alla vita e ad un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche. Lo Stato riconosce tutti gli animali come soggetti di diritto. Promuove e sviluppa servizi ed iniziative volte al rispetto degli animali, alla tutela della loro dignità e punisce ogni attentato alla loro esistenza». Il progetto, presentato dalla LAV (Lega Anti Vivisezione) nel 1997, è in attesa di discussione in Parlamento. Secondo la LAV la diversità tra uomo e animale non può essere usata come pretesto per giustificare discriminazione, violenza e assassinio; battersi per abolire ogni forma di lesione degli interessi degli animali non significa sminuire l’importanza dei diritti umani, al contrario l’associazione ritiene plausibile che un aumento della sensibilità verso tutti gli esseri viventi porti benefici anche al rispetto dei diritti umani (13).

 

II.3. La tutela degli animali nell’ordinamento penale italiano.

A partire dagli anni ’70 il nostro sistema giuridico si è aperto ad una logica più ampia di protezione, ispirata non più solo alla repressione, ma anche alla prevenzione, con un ruolo attivo sia del giudice penale che della pubblica amministrazione (14). Tuttavia, malgrado l’estensione oggi raggiunta dall’intera normativa in tema di protezione degli animali, arricchitasi recentemente di numerosi contributi da parte del diritto comunitario, l’art.727 del codice penale rappresenta ancora l’unica fonte di un certo spessore di cui l’operatore del diritto può disporre per la tutela in sede penale degli animali (15). Tutte le altre leggi, infatti, come quelle in materia di allevamenti, di trasporti, di macellazione, di vivisezione, di randagismo, ruotano attorno all’art.727 c.p. che, oltre a definire il reato di maltrattamento degli animali in generale, detta i principi sulla base dei quali tutte le altre norme vanno applicate ed interpretate (16).
Sembra utile soffermarci sulle vicende storiche che hanno accompagnato la norma in questione, sia perché essa rappresenta una specie di “norma ombrello” che copre tutte le situazioni non altrimenti considerate, sia soprattutto perché la sua analisi consente di cogliere con una certa chiarezza l’evoluzione della sensibilità animalistica del legislatore (17).

 

II.4. La storia della norma sul reato di maltrattamento degli animali.

Le origini di questa norma risalgono al clima liberal-illuministico che permeava le legislazioni europee all’inizio del XIX secolo: nel 1824 si costituiva a Londra la prima associazione europea a difesa degli animali, nel 1871 veniva fondata a Torino la Regia Società Torinese Protettrice degli Animali, i cui scopi, però, erano più etico-sociali che giuridici (18). La tutela degli animali appariva allora legata quasi esclusivamente a motivazioni di carattere sociale o morale, come si potrà facilmente desumere dall’analisi dell’art.491 del Codice Zanardelli del 1889, che così recitava: «Chiunque incrudelisce verso animali o, senza necessità, li maltratta, ovvero li costringe a fatiche manifestamente eccessive, è punito con l’ammenda sino a lire cento. Alla stessa pena soggiace colui il quale, anche per solo fine scientifico o didattico, ma fuori dei luoghi destinati all’insegnamento, sottopone gli animali a esperimenti tali da destare ribrezzo». E’ interessante notare che anche nei codici preunitari, ad esempio nel Codice Penale Sardo del 1859 (art.685 n.7), venivano puniti solo coloro che incrudelissero contro gli animali domestici in luoghi pubblici o aperti al pubblico, configurando la contravvenzione come concernente l’ordine pubblico; la limitazione agli animali domestici cadde nella legislazione successiva, e, anche se nel Codice Zanardelli il reato si inserì nel Titolo delle «contravvenzioni concernenti la pubblica moralità», l’idea del luogo pubblico rimase presente ed ha continuato ad esserlo anche nel Codice Rocco del 1930, fino alla recente novella del 1993 (di cui ci occuperemo tra breve). Nella relazione ministeriale che accompagnava la stesura dell’art.491 del Codice Zanardelli si legge: «i maltrattamenti agli animali devono essere puniti» in quanto «contrastano ad ogni senso di umanità, di compassione, di benevolenza, spengono nell’uomo avvezzo a infierire contro le creature animate che lo circondano ogni sentimento mite, pietoso e gentile, lo rendono insensibile alle altrui sofferenze, e così lo induriscono anche contro i suoi simili, giusta l’adagio ‘saevitia in bruta est tirocinium crudelitatis in homines’: laonde destano ed alimentano nella società effetti feroci e barbari, segnatamente nei fanciulli, con gravissimo nocumento della educazione loro» (19).
La scelta sanzionatoria si riferiva, quindi, esclusivamente a quei comportamenti i quali, per le loro caratteristiche intrinseche, davano luogo ad un “pubblico scandalo” o, come si preferiva dire all’epoca, ad un “generalizzato imbarbarimento dei costumi”: questo spiega anche l’adozione dello strumento contravvenzionale, visto che la logica del tempo inquadrava l’illecito contravvenzionale nell’ambito di una lesione indiretta del bene giuridico, bene che, nel caso di specie era stato in un primo momento l’ordine pubblico, e poi il sentimento di pietà umana di fronte alla sevizia (20).

 

II.5. L’originaria formulazione dell’art.727 c.p.

La formulazione della norma recata dal Codice Penale del 1930 riproduceva e appariva ispirata ai medesimi valori di quella contenuta nel Codice del 1889 ed è rimasta in vigore fino alla riforma introdotta dalla legge 22 novembre 1993 n. 473 (21); anche se la vecchia dizione «al di fuori dei luoghi destinati all’insegnamento» venne sostituita dall’espressione «in pubblico luogo o esposto al pubblico», non era mutata la concezione di fondo: il reato di maltrattamento continuava ad essere inquadrato nella categoria dei reati contro la decenza e la moralità pubblica.
L’art.727, nella sua originaria formulazione, stabiliva: «Chiunque incrudelisce verso animali o senza necessità li sottopone a eccessive fatiche o a torture, ovvero li adopera in lavori ai quali non siano adatti per malattia o per età, è punito con l’ammenda da lire ventimila a seicentomila. Alla stessa pena soggiace chi, anche per solo fine scientifico o didattico, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico sottopone animali vivi ad esperimenti tali da destare ribrezzo. La pena è aumentata se gli animali sono adoperati in giochi o spettacoli pubblici i quali comportino strazio o sevizie. Nel caso previsto nella prima parte di questo articolo, se il colpevole è un conducente di animali, la condanna importa la sospensione dell’esercizio del mestiere, quando si tratta di contravventore abituale o professionale».
Ancora una volta la pubblicità del fatto veniva a costituire l’elemento portante dell’intero articolo, e di conseguenza il bene giuridico tutelato restava quello dell’uomo: quest’ultimo, infatti, avrebbe potuto essere offeso nella sua sensibilità e nella sua educazione dallo spettacolo della sofferenza animale. A riprova di ciò si potrebbero riportare le numerose sentenze e le formulazioni dottrinali che trassero spunto da questa norma; valga per tutte la tesi sostenuta dal Manzini nel suo “Trattato di Diritto Penale Italiano” del 1943 (22): «L’art.727 tutela il sentimento etico-sociale di umanità verso gli animali. La legge penale nel caso presente protegge non già gli animali considerati in se stessi (...), ma esclusivamente il detto sentimento di umanità (...). La vista o la notizia di maltrattamenti non giustificabili ad animali offende necessariamente la nostra civiltà (...)». Si percepisce con evidenza una concezione del problema molto vicina alla teoria dei doveri indiretti (vedi capitolo primo) propugnata secoli prima da Tommaso d’Aquino e poi anche da Kant (23); in questa prospettiva potrebbero rilevare altersì le osservazioni svolte da H. Kelsen, il quale, in riferimento a comportamenti previsti dall’ordinamento giuridico nei riguardi di animali, interpreta le norme in oggetto come “norme sociali”, la cui condotta è prescritta in quanto ritenuta “utile alla comunità giuridica” (24); d’altronde, come osserva giustamente l’autorevole filosofo del diritto, «Ciò che le norme giuridiche regolano è sempre un comportamento umano; solo un comportamento umano è regolabile mediante norme» (25).
Senza dilungarsi eccessivamente sulle modalità applicative del modificato art. 727, basterà qui sottolineare come il divieto di incrudelimenti, di eccessive fatiche e di torture trovasse un limite insuperabile nella ratio della norma: infatti, ogni qualvolta si trattasse di animali le cui ipotetiche sofferenze non fossero suscettibili di destare il detto sentimento collettivo, l’art.727 non era applicabile, poiché mancava l’oggetto del reato. Inoltre, richiedendo la norma un pericolo di turbamento effettivo o potenziale della sensibilità dell’uomo comune, era necessario provare che tale pericolo si fosse effettivamente concretizzato e questa ‘probatio diabolica’ risultava spesso impossibile, opinabile e soggettiva; e, ancora, va considerato che la proibizione del comportamento era subordinata all’assenza di ‘necessità’, aprendo un grave interrogativo su quali fossero i parametri minimi per individuare questa necessità e quale fosse il confine tra la necessità e l’utilità; per questi motivi l’art.727 aveva riscosso ben poche potenzialità applicative (26).
Se questa era l’interpretazione prevalente, non si può tuttavia omettere di considerare un diverso orientamento della giurisprudenza di merito e della Cassazione: con riferimento alla prima appare significativa la sentenza del Pretore di Amelia del 7/1/1987 (27) nella quale si avanza, in relazione alle finalità della norma, un’interpretazione che vuole adeguare la stessa “all’evoluzione dei costumi e delle istanze sociali in tema naturalistico”, intendendola “anche come diretta a tutelare gli animali da forme di maltrattamento ed uccisioni gratuite in quanto esseri viventi capaci di reagire agli stimoli del dolore”. Questi cenni innovativi trovarono eco e conferma nella importantissima sentenza della Corte di Cassazione (Sez. III Penale - ud. 14/3/1990 - Est. Postiglione) con la quale la Corte rivoluzionò alla radice la linea di interpretazione dell’art.727 c.p.: «Il reato di maltrattamento di animali è integrato non solo da comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza nei confronti degli animali, ma anche da condotte che, pur non accompagnate dalla volontà di infierire su di essi, incidono, senza giustificazione, sulla sensibilità dell’animale, producendo dolore; l’art.727 c.p., infatti, tutela gli animali in quanto autonomi esseri viventi, dotati di sensibilità psico-fisica e capaci di reagire agli stimoli del dolore» (28).
Emerge con chiarezza una nuova considerazione dell’animale in quanto autonomo essere vivente ed in relazione alla sua natura, abbandonandosi la concezione sino ad allora dominante che valutava in maniera preponderante le utilità materiali ricavabili dalle bestie (29).
La giurisprudenza, quindi, ancora vigente il testo del 1930, aveva saputo individuare una ratio nuova, che, superando la concezione puramente privatistica degli animali come meri oggetti, aveva posto in secondo piano, pur senza dimenticarlo, l’interesse umano al rispetto degli animali come rispetto dell’umanità, individuando in primo luogo, come bene penalmente tutelato, l’interesse degli animali a non subire sofferenze. I giudici avevano così mostrato di saper percepire i nuovi valori sociali e anzi, per qualche verso, di saperli anticipare, adempiendo ad una funzione interpretativa del diritto non solo tecnica, ma anche culturale, funzione che rappresenta il compito difficile, ma anche privilegiato della magistratura (30).
La Suprema Corte si era finalmente slanciata verso una lettura dell’art. 727 c.p. in sintonia con i tempi, senza peraltro ledere il principio di stretta legalità che domina l’interpretazione della norma penale (31).
Risulta agevole riconoscere in questi orientamenti, se non un riconoscimento di un diritto degli animali a non soffrire ingiustificatamente, almeno l’affermazione di un dovere degli umani nei loro confronti, in una prospettiva che può essere definita di tipo emancipazionistico (32).
Le sentenze sopracitate contribuirono a spianare la strada per la nuova normativa.

 

II.6. Segue: Il progetto di riforma dell’art.727 c.p.

La nuova sensibilità e la diffusione dei valori animalistici avevano trovato riscontro nel progetto di legge-delega per la riforma del Codice penale formulato dall’apposita commissione ministeriale (33), riforma della quale si parla da decenni e che si prospetta di ancora lunghissima gestazione. Come si legge nella relazione che accompagna e illustra il progetto, il titolo VIII, intitolato “Reati contro gli animali e il patrimonio faunistico”, intende ispirarsi a una «esigenza di tutela sempre più avvertita dalla moderna cultura, a livello internazionale». Questa tutela dovrebbe articolarsi secondo due direttrici: una prima, in una prospettiva eminentemente ecologistica, volta alla protezione degli animali «come elementi del patrimonio faunistico»; la seconda, in una prospettiva di carattere emancipazionistico, volta alla tutela «dell’animale come tale, in quanto capace di sofferenza, assurgendo così l’animale medesimo a oggetto primario della tutela stessa e considerandosi l’umano sentimento di pietà verso gli animali quale oggetto secondario».
In accoglimento di quest’ultimo principio, il Codice penale riformato dovrebbe prevedere, secondo il progetto, sia la contravvenzione del «maltrattamento di animali, consistente nel fatto di chi li maltratta senza necessità», reato aggravato nel caso che il fatto sia commesso con mezzi particolarmente dolorosi ovvero quale modalità dell’allevamento, del trasporto, della mattazione e dello spettacolo, sia la contravvenzione dell’«abbanono di animali domestici, consistente nell’abbandonare animali domestici o che abbiano acquisito abitudine alla cattività». A proposito di questo progetto è stato notato che esso non sembra curarsi di specificare quali condotte possano integrare gli atti di maltrattamento, né cosa debba intendersi per “necessità”: la lacuna sembra piuttosto grave in considerazione del fatto che il maltrattamento non dovrebbe essere circoscritto alle sevizie fisiche, così come era inteso dal vecchio art.727, ma dovrebbe anche comprendere le sofferenze costituite dalla violazione della sensibilità psichica dell’animale; e anche i casi di necessità, tali da costituire una discriminante del reato, dovrebbero essere ben specificati e circoscritti (34).
Mentre questo progetto giaceva negli uffici ministeriali, il caso volle che si verificassero, in occasione del Palio di Siena del 1993, alcuni fatti di crudeltà, ampiamente riportati dalla stampa, che costituirono una forte spinta emotiva, dando l’avvio ad un vasto movimento d’opinione che sostenne l’impegno di parlamentari animalisti per la presentazione e l’approvazione di una riforma dell’art.727, introdotta in tempi assai brevi con la legge 22 novembre 1993 n.473 (35).
L’iniziativa partì dal gruppo “verde” della Camera e del Senato, gruppo che non nasconde le sue concezioni animaliste e zoofile, e che anzi esprime un’idea del tutto diversa del bene giuridico di fondo rispetto alla norma in questione: la soggettività giuridica dell’animale. Questa teoria, che abbiamo visto essere nata in ambienti sociologico-scientifici, si pone in antitesi rispetto a quella tradizionale che vede il sentimento di pietà e l’adagio “saevitia in bruta est tirocinium crudelitatis in homines” come unici fondamenti concettuali del reato; quest’ultimo tema era stato vivacemente dibattuto in Germania (36), trovando in Italia degli echi isolati, ancorché autorevoli (37).
L’analisi del testo attualmente in vigore si dirige appunto a verificare se, ed in che misura, ci troviamo di fronte ad un capovolgimento dell’impostazione dell’art.727 c.p.; se quindi la tesi dell’animale come soggetto di diritti, che almeno in origine era alla base del disegno legislativo, sia penetrata tramite la riforma dell’art.727 nell’impianto codicistico (38).

 

II.7.Segue: la nuova versione della norma.

Ad una prima lettura del nuovo testo, la risposta alle domande appena formulate appare senz’altro negativa: l’impianto strutturale della norma è rimasto inalterato, così come l’inquadramento nell’ambito contravvenzionale e la collocazione nella parte “Delitti contro la moralità pubblica”, intatto è pure il tipo di sanzione (pena pecuniaria), benché mutata “in peius” nella misura, senza che sia stata introdotta alcuna pena detentiva: insomma, l’articolo ha mantenuta intatta la sua fisionomia (39).
Ma occorre addentrarsi in un esame più attento dei singoli aspetti citati: cominciando dalla natura, è stato osservato che la natura di contravvenzione e non di delitto non è solo poco convincente, ma addirittura contraddittoria, visto che si tratta di comportamenti che producono la lesione dell’integrità psico-fisica, o addirittura la morte di creature che , anche se solo implicitamente, la legge considera senzienti (40); per ciò che concerne la collocazione, la circostanza che il reato in causa sia rimasto nell’ambito della polizia dei costumi, rivela il mancato riconoscimento di qualsivoglia tipo di soggettività giuridica agli animali, con la conseguenza che non si può offendere o ledere l’interesse di un soggetto che non c’è e che non si potrà nemmeno difenderlo, se non indirettamente, cioè come oggetto di un diritto altrui (es. art.638 c.p.), oppure, sempre indirettamente, mediante la tutela del comune senso di pietà; viene sottolineato con rammarico anche il mantenimento dell’espressione “senza necessità”, espressione vaga che consente una gamma troppo vasta di interpretazioni (41); inoltre, anche se nel progetto di modifica era prevista la reclusione per certe ipotesi di maltrattamento, il legislatore ha preferito mantenere inalterato il tipo di pena: è stata comunque prevista una sanzione considerevolmente più pesante (ammenda fino a dieci milioni) rispetto a quella irrisoria prevista in precedenza (da lire ventimila a seicentomila); in effetti, considerando la tendenza generale verso la depenalizzazione, sembra già una fortuna che il reato non sia stato ridotto ad una mera infrazione amministrativa, nel qual caso non vi sarebbe stata la possibilità di un procedimento penale, né quella di intervenire preventivamente per mezzo della polizia giudiziaria, compiendo ispezioni, sequestri, ecc. (42); infine, come ci ricorda il padre del diritto penale Cesare Beccaria, l’importante non è la severità delle pene, quanto la loro certezza e regolare applicazione (43).
I riferimenti allo “strazio”, alle sevizie e soprattutto alle manifestazioni pubbliche, come giochi e spettacoli, nonché alla fattispecie dell’abbandono, sono indicativi di un sentimento di generalizzata riprovazione della società ed in questo si concretizza la continuità del nuovo testo rispetto al passato; ma le nuove tematiche affrontate dalla norma e la modernizzazione dei termini e delle fattispecie evidenziano come, nel mantenimento del bene giuridico di riferimento, si sia avuta una sostanziale evoluzione naturale dello stesso. Se è vero, infatti, che viene tutelato un generale sentimento di affezione nei confronti dell’animale e di pietà di fronte ai maltrattamenti a cui questo viene sottoposto, è innegabile che questi sentimenti, queste percezioni sociali negli ultimi anni siano radicalmente mutati: a conferma di ciò il legislatore ha sentito l’esigenza di adeguare la pena alla più sentita percezione che del fatto si ha nella società (44).
Vanno poi esaminati alcuni elementi nuovi che si possono ricollegare a due tematiche fondamentali: quella economica e quella etologica.
Sotto il primo profilo l’art.727 recepisce una serie di comportamenti volti a sanzionare la sofferenza inflitta all’animale non in relazione alla compassione dell’uomo, ma al lucro che da essa l’uomo ne trae, nell’ambito delle sue attività economiche. In questo senso si fa riferimento atimento di umanità che rappresenta il presupposto del ribrezzo e del disgusto dell’uomo di fronte ai maltrattamenti (45).
Venendo poi al secondo profilo innovativo, bisogna anzitutto notare che nel primo comma dell’art.727 si fa riferimento alle caratteristiche etologiche ed alla natura degli animali: ciò significa trattarli non più come delle cose, ma come degli esseri sensibili, aventi esigenze ed interessi propri, prefigurando ed anzi, in un certo senso, già attuando, sia pure in modo ancora indeterminato, la costruzione di una qualificazione giuridica degli animali che sia intermedia tra il mero stato di ‘res’ e la soggettività piena, sulla scorta di quella teoria tedesca che ha definito l’animale come “creatura giuridica”, vale a dire come essere sensibile che deve venire tutelato per se stesso, anche se non può essere dotato di capacità giuridica (46) (vedi cap. III, par.3).
I più ampi criteri di valutazione del maltrattamento, che non è più riferito solamente allo strazio e alle sevizie (e cioè alle sofferenze fisiche), ma anche alle sofferenze psicologiche conseguenti alla violazione delle caratteristiche naturali della specie animale in questione, consentono di condannare chi non li nutra a sufficienza, chi li tenga incatenati o costretti in gabbie di dimensioni troppo ridotte, chi li esponga a condizioni climatiche contrarie alla loro costituzione, e così via (47). Sia pure implicitamente, tali criteri stabiliscono dei doveri degli uomini nei confronti degli animali e primo tra tutti quello di rispettarne la personalità, per quanto è presumibile in relazione alla loro appartenenza di specie. Si tratta di un principio molto importante che potrebbe rappresentare l’embrione del riconoscimento della personalità giuridica per gli animali (48).
Toccherà a questo punto alla sensibilità del giudice interpretare l’enunciato normativo in modo da coprire tutte le possibili modalità di maltrattamento.

 

II.8.Segue:l’interpretazione giurisprudenziale.

Nel ribadire l’assenza di un bene giuridico “animale” direttamente tutelato dal diritto penale, si assiste ad una crescente influenza delle tesi animaliste in campo giuridico e, specificamente, giurisprudenziale, in linea peraltro con gli altri ordinamenti europei (Gran Bretagna, Germania, Francia); ciò significa che, malgrado la recente riforma non abbia apportato modifiche sostanziali al bene giuridico tutelato dall’art.727 c.p., non si è potuto non tener conto della rapida evoluzione che la coscienza sociale ha sviluppato in relazione a queste problematiche.
A tale proposito rileva soprattutto la già citata sentenza della III Sez. Pen. della Corte Suprema di Cassazione 14 marzo 1990, n.1622 (49), che fornisce il punto di svolta nell’interpretazione evolutiva dell’art.727 c.p., con lo spostamento dell’accento sulla sensibilità degli animali e sulla loro autonoma natura di esseri viventi.
Con la sentenza 2 febbraio 1994, n.1208, la Corte riteneva che, «se per necessità debba esser data la morte ad un animale, il mezzo da usare deve essere scelto tra i più idonei ad evitare inutili patimenti» (50) (nel caso di specie era stato illegittimamente utilizzato un badile).
La Corte si è anche occupata della questione di costituzionalità dell’art.727 c.p., escludendo una violazione degli articoli 24, 25 e 27 della Costituzione (Cass. Sez.III, 24 aprile 1995, n.6897), osservando al riguardo che «la modifica dell’art.727 c.p., lungi dal conferire un carattere di genericità e indeterminatezza alla norma, introduce, in virtù dell’evoluzione e della sensibilizzazione della civiltà moderna nei confronti degli animali e di una conseguente più avvertita esigenza di tutela, ulteriori esemplificazioni al concetto di maltrattamento, caratterizzate da sofferenza. La fattispecie, pur caratterizzata da forma aperta, per la ragione che indica il risultato e le modalità del comportamento, e pur al tempo stesso racchiudendo elementi normativi extragiuridici, per il fatto che presuppone il concetto di “natura dell’animale”, tuttavia mantiene il livello di determinatezza che la legge penale richiede in quanto, contenendo una descrizione intellegibile della condotta riprovevole e fornendo all’interprete un parametro valutativo, costituito, per le specie più note dal patrimonio di comune esperienza e conoscenza e, per le altre, dal dato delle acquisizioni delle scienze naturali, consente la sussunzione del caso concreto al modello astratto» (51).
Altra decisione importante è quella contenuta nella sentenza 5 aprile 1995, n.3486, con la quale la Corte conferma la decisione di condanna del pretore di Treviso, per violazione dell’art.727 c.p. nel caso di detenzione di volatili in piccole gabbie, in modo incompatibile con la loro natura. Il Pretore aveva escluso nel caso specifico l’ipotesi di incrudelimento, in quanto non risultava una concreta e materiale inflizione di sofferenze fisiche, ma aveva individuato piuttosto una situazione di detenzione disagiante, senza volontà di infierire. La Corte, pur dando atto della correttezza della decisione, osservò che «anche la detenzione in condizioni >>>incompatibili con la natura dell’animale deve essere sempre valutata in termini di sofferenza», attuando un ingiustificato restringimento del concetto più generale di “incompatibilità con la natura dell’animale”, che può sussistere a prescindere dalla prova rigorosa di un’effettiva sofferenza (52). Infatti, si può ritenere che, quando la detenzione di un animale avvenga in condizioni oggettivamente incompatibili con la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche etologiche, non sia necessaria la prova della loro sofferenza in concreto, poiché quest’ultima può considerarsi presunta per la perdita dello stato naturale di libertà (53).
Un altro passo in avanti è stato compiuto dalla Cassazione nel 1998 con la sentenza n.9556 in cui si stabilisce che i proprietari di animali domestici devono prendersi cura dei loro animali in “maniera continua”, offrendo loro un’assistenza opportuna e che un comportamento diverso integra il reato di maltrattamento.
Va infine menzionata almeno un’altra sentenza, che ha ricevuto una notevole eco sulla stampa: quella della Cass. Sez. III, 24 giugno-4 agosto 1999, imp. Patalano, in cui la Corte ha affermato che il maltrattamento di animali può essere punito anche a titolo di colpa: in particolare, mentre l’ipotesi di incrudelimento può ragionevolmente configurarsi solo in presenza del dolo (poiché la crudeltà consiste in un comportamento umano cosciente e volontario), quella della detenzione degli animali in condizioni incompatibili con la loro natura, può essere configurata anche a titolo di colpa; nel caso di specie è stata confermata la responsabilità di un soggetto il quale, in giornata estiva, aveva lasciato il proprio cane, per circa mezz’ora, chiuso a bordo di un’auto, sia pure parcheggiata in zona al momento ombrata e con i finestrini non completamente chiusi, visto che le precauzioni non erano bastate ad impedire che l’animale morisse per insufficienza cardiorespiratoria causata dall’eccessivo calore (54).
Sembra opportuno valorizzare quel filone giurisprudenziale della Corte Suprema di cassazione che punta sulla tutela diretta degli animali come autonomi esseri viventi, ossia rivolge la tutela della norma penale direttamente alla loro dignità ed al loro benessere psico-fisico (55).

 

II.9. Problemi di coordinamento del nuovo art.727 c.p. con le leggi speciali.

Nel nuovo testo sono state specificate in modo alquanto minuzioso, e spesso con la natura di aggravanti, le modalità e le occasioni nelle quali il reato può essere commesso. Questa innovazione, di per sé positiva, pone un grave problema di coordinamento con le leggi speciali che concernono il traffico, il trasporto, l’allevamento, la mattazione e gli spettacoli.
Risulta arduo, per esempio, conciliare la disposizione, contenuta nel 727, sul rispetto delle caratteristiche etologiche della specie, con il trattamento previsto per le galline ovaiole dalla legge speciale (vedi par. 28). Altro punto cruciale è quello degli spettacoli circensi, che non soltanto sono ammessi, ma anche sovvenzionati dallo Stato, e che si accompagnano il più delle volte ad un utilizzo degli animali incompatibile con la loro natura e, talvolta, anche alla violenza sugli stessi.
La questione del coordinamento, essendo un problema irrisolto della nostra legislazione, è stata già affrontata in sede giurisprudenziale, con una decisione che accredita la tesi della prevalenza della legge penale sulle norme speciali amministrative (sent. Cass. Sez. III penale, 23 febbraio 1995, n.347). Se questa interpretazione dovesse affermarsi -contro la regola generale per cui l’agire in conformità alle norme civili ed amministrative, là dove queste espressamente dispongono, discrimina il reato- il nuovo testo dell’art.727 potrebbe rappresentare non più solo un’utile norma di confine per tutti i casi non contemplati dalle leggi speciali, ma anche un criterio generale per interpretarle in modo estensivo. Si consentirebbe in tal modo una tutela abbastanza efficace del primario interesse degli animali a non soffrire inutilmente e senza una sufficiente giustificazione (56).
Negli ultimi anni dottrina e giurisprudenza hanno individuato tre settori ai quali sicuramente si estende l’operatività della norma penale: innanzitutto l’attività di caccia e pesca condotte in violazione delle relative leggi speciali; altro settore nel quale si può ravvisare un’ipotesi di concorso in maltrattamento di animali è il loro utilizzo in esperimenti condotti in violazione delle norme che regolano la materia; la giurisprudenza della Cassazione, poi, ha confermato l’orientamento a configurare il reato di maltrattamento anche nel campo dell’allevamento di animali (ad es. nel caso di allevamento di vitelli in batteria, al buio e in ambienti così stretti da impedire i movimenti). Una nuova ampia area di operatività dell’art.727 c.p. potrebbe essere quella delle manipolazioni genetiche, pratiche che possono comportare per gli animali strazio e sevizie o fatiche insopportabili(57).

 

II.10. Segue: Le altre norme del codice penale che riguardano gli animali.

Nel codice penale sono rinvenibili, oltre alla tradizionale norma in tema di maltrattamenti, anche altre norme ispirate a finalità diverse: l’art.500 che, contemplando un’ipotesi di delitto contro l’economia pubblica, punisce «chiunque cagiona la diffusione di una malattia ad animali», ma solo quando la stessa sia «pericolosa per il patrimonio zootecnico della Nazione»; l’art.625 n.8, delitto contro il patrimonio, contempla l’”abigeato” (=furto di bestiame) non più come figura autonoma di reato, ma come un’aggravante del furto, se è commesso «su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini anche non raccolti in mandria»; l’art.636, altro delitto contro il patrimonio, che vieta l’introduzione o l’abbandono di animali nel fondo altrui e il pascolo abusivo; l’art.672, contravvenzione concernente la tutela dell’incolumità pubblica che sanziona l’omessa custodia ed il malgoverno di animali, punisce chi «lascia liberi o non custodisce con le debite cautele animali pericolosi da lui posseduti o ne affida la custodia a persona inesperta» e (con la stessa pena) anche «chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l’incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta» e infine «chi aizza o spaventa animali in modo da mettere in pericolo l’incolumità delle persone»; l’art.659, contravvenzione concernente la polizia di sicurezza in senso lato, che contempla, tra le altre ipotesi di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, quella di chi non impedisce gli strepiti di animali.(58)
Tutto questo per far risaltare l’assenza, oltre l’art.727 c.p., di una qualsiasi considerazione per le esigenze e gli interessi degli animali in sé considerati: infatti tutte le norme elencate, come è evidente, mirano a proteggere interessi umani, anche quando, risultino utili a perseguire indirettamente il bene degli animali, come nel caso dell’art.500, reato che, però, sussiste solo quando la diffusione di malattie costituisca un pericolo per l’economia rurale e forestale della Nazione.
Un piccolo approfondimento va fatto in relazione alla norma dell’art.638 c.p., che trova la sua collocazione tra i “delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone” e punisce «chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri». In tale norma il disvalore giuridico delle condotte penalmente sanzionate (sebbene queste ultime siano realizzate a danno di animali) non coincide con l’evento naturalistico causato, bensì con l’offesa ad altro interesse normativamente protetto(59).
Anche se la disposizione sembrerebbe occuparsi dell’uccisione gratuita di animali, in realtà essa tutela l’animale come ‘bene economico’ (per averne conferma basta guardare i termini dalla stessa utilizzati: ‘inservibile’, ‘deteriorato’), alla stregua di una macchina. In più deve trattarsi di un animale altrui, con la conseguenza che restano esclusi dall’ambito di applicazione dell’art.638 c.p. il caso di uccisione gratuita del proprio animale, così come quello di uccisione di un animale randagio, comportamenti questi che dunque non sarebbero illeciti (60). Da ciò si può desumere che l’uccisione o il danneggiamento di un animale non è, per l’ordinamento, un evento di per sé significativo, ma lo diventa solo in virtù dell’offesa all’interesse patrimoniale che la norma in questione mira a tutelare (61).
Va poi svolta un’indagine sul significato di questa “necessità”. Per la Suprema Corte si tratta di un concetto più ampio e diverso rispetto a quello stato di necessità di cui all’art.54 c.p.: «nel concetto di necessità, quale assunto dall’art.638 c.p., è compreso non solo lo stato di necessità vero e proprio, disciplinato come esimente dall’art.54 c.p., ma anche ogni altra situazione che induca all’uccisione o al danneggiamento dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona propria o altrui o ai beni, quando tale danno l’agente ritenga altrimenti inevitabile» (62).
Se ne può desumere che una persona può lecitamente ammazzare degli animali, se esiste questa necessità, la quale, oltretutto, va valutata con “manica larga”; a questo punto sembra assai più efficace applicare la circostanza aggravante di cui all’art.727 c.p. in caso di uccisione di animale a seguito di maltrattamenti, sebbene anche in tal modo resti irrisolto il problema se sia o meno punibile l’uccisione immotivata non preceduta da alcun incrudelimento. A tale domanda pare doversi dare risposta negativa, tanto che, pochi anni orsono, è stata sollevata addirittura questione di legittimità costituzionale dell’art.727 c.p. nella parte in cui non prevede come comportamento sanzionabile l’uccisione immotivata di animali propri realizzata al di fuori di comportamenti rilevanti individuati dalla stessa norma. La Corte Costituzionale, però, con una Sentenza del 1995 (63) dichiarò inammissibile la questione, seppur per motivi tecnici e senza entrare nel merito del problema (64).

 

II.11. Gli animali nel codice civile.

Come si è accennato in apertura del presente capitolo, la considerazione che gli animali ricevono nell’ordinamento civile varia notevolmente rispetto alla concezione che di essi esprime l’art.727 del codice penale, così come si è evoluta a seguito della recente modifica e grazie alle innovative interpretazioni giurisprudenziali.
Si è visto, infatti, che l’attuale impostazione della norma penale sul maltrattamento consente di prendere in considerazione l’animale come creatura senziente, cui va garantito almeno l’interesse a non subire ingiustificate sofferenze, riconoscendogli così una sfera di sensibilità e di emotività che caratterizza e differenzia profondamente un animale da una “cosa”.
Proprio questa è invece la qualificazione dell’animale desumibile dalle norme del codice civile: benché non vi sia un’espressa definizione in questo senso, infatti, non si può fare a meno di notare che l’assenza di una diversificazione tra il bene giuridico “animale” e gli altri beni giuridici, costituisce una tacita assimilazione del primo a questi ultimi.
Nel nostro codice civile l’animale è un bene mobile ed in alcuni casi fungibile, nonché consumabile, come quando è destinato all’alimentazione. In quanto tale, esso può formare oggetto di ogni diritto reale e di esso il proprietario può disporre come di qualsiasi altro bene che gli appartenga.
L’animale può essere oggetto di un furto o anche di un illecito acquisto (ad esempio nel caso di attività venatoria non consentita). Ricollegandosi poi alla fattispecie del maltrattamento, se è un fatto ovvio che l’animale possa subire danni fisici o morali, non si può dimenticare che anche in questo caso il diritto è rivolto a tutelare l’animale come bene giuridico dell’uomo, tanto è vero che rientra nella categoria dei reati contro la proprietà: si tratta, cioè di un danneggiamento del bene oggetto di proprietà.
Per quanto riguarda i modi di acquisto della proprietà, è molto interessante soffermarsi sull’art.923 c.c., che al secondo comma contempla, tra le cose suscettibili di occupazione, anche gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca. Nel regime anteriore alla Legge n.968 del 1977, la c.d. “Legge sulla caccia”, l’animale selvatico era considerato res nullius; mentre, in seguito all’entrata in vigore di questa legge, esso va considerato patrimonio indisponibile dello Stato. Più precisamente, non essendo ipotizzabile un diritto di proprietà dello Stato sulla fauna selvatica, a causa della peculiarità delle “cose” che ne fanno parte, le quali non sono concretamente ed esattamente definibili nella loro individualità e consistenza numerica, si riconduce piuttosto una tale relazione alla più generica nozione di signoria o sovranità.
La conclusione che si può trarre in ordine alla posizione giuridica dell’animale nel diritto privato italiano non è affatto positiva: il rapporto uomo - animale appare infatti imperniato attorno ad una visione rigidamente tradizionale ed antropocentrica.

 

II.12. Segue: il danno cagionato da animali.

Una delle norme che interessano più da vicino la presente trattazione è quella contenuta nell’art.2052, che configura un’ipotesi di responsabilità a carico del proprietario per i danni causati dall’animale, sia che esso fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salva sempre la prova del caso fortuito.
La norma in esame costituisce sicuramente un esempio di evoluzione civile del rapporto tra gli animali ed il diritto: potrebbe sembrare un concetto scontato quello che l’animale non possa essere ritenuto responsabile di un ‘atto illecito’, ma in verità non lo è del tutto, se si considera che fino al XIX secolo gli animali sono stati vittime di veri e propri processi, sia civili che penali; tra gli animali portati alla sbarra, dinanzi ad autorità civili ed ecclesiastiche, si annoverano coleotteri, tori, delfini, topi campagnoli, lumache, cavalli, talpe, termiti, lupi, vermi, e molti altri ancora; le accuse sollevate contro di loro variavano dall’occupazione illegale di domicilio all’omicidio e anche le pene inferte ai condannati potevano variare dall’esilio (in uso soprattutto presso le corti russe: ad es., verso la fine del XVII secolo, un caprone fu esiliato in Siberia) alla scomunica e all’anatema, fino ad arrivare alla pena capitale. Sembra interessante, per rimanere sul tema del danno causato da animali, riportare un caso presentato dinanzi alla corte ecclesiastica di Austin (Texas) nel 1552: alcuni ratti erano stati accusati di aver distrutto, senza scopo, alcune messi d’orzo del circondario; il loro difensore d’ufficio, B. Chassenee, nel tentativo di trovare una scappatoia legale per i suoi clienti, addusse che la citazione non era sufficientemente estesa, cosicché la stessa fu rinnovata, ma ancora invano, ed il giudizio fu reso in contumacia. In casi come questo le arringhe della difesa ruotavano spesso intorno alla considerazione che in definitiva gli animali agivano seguendo la loro natura, e quindi i comandi dell’Onnipotente; sulla base di tale argomentazione a volte la sentenza indicava un pezzo di terreno da destinarsi agli accusati, ma all’atto pratico i topi e gli insetti non rispettavano la decisione del giudice e quindi il processo finiva con l’anatema (65).
E’ piuttosto difficile non sorridere di fronte a questi esempi bizzarri, poiché siamo abituati a concepire la pena o come giusta retribuzione di una colpa o come una misura preventiva per evitare che il misfatto venga compiuto di nuovo. Nel caso degli animali è davvero arduo credere che l’impiccagione di un esemplare potesse servire da esempio per gli altri; e nemmeno si concepisce come un animale potesse essere ritenuto moralmente responsabile dei suoi atti e come tale in grado di meritare una punizione ‘giusta’ (66).
Certo, sono stati fatti sensibili progressi, ma comunque non va dimenticato che la norma dell’art.2052 è rivolta a tutelare l’interesse dell’uomo al risarcimento dei danni subiti a causa del comportamento di un animale: essa quindi non si interessa della tutela giuridica degli animali, benché in modo indiretto sia utile a proteggerli da paradossali persecuzioni legali.

 

II.13. Gli animali nei condomìni.

In nessuna delle sue disposizioni il codice civile prende direttamente in considerazione le problematiche derivanti dalla detenzione di animali nei condomìni; tuttavia questo tema non può essere tralasciato, vista la frequenza con cui tale ipotesi si verifica e viste anche le numerose pronunce della magistratura sulla fattispecie.
Chi, come molti oggi, desidera convivere con un animale domestico non incontra alcun divieto imposto dalla legge: i casi in cui il Giudice o l’Autorità sanitaria possono imporre l’allontanamento degli animali da un’abitazione sono piuttosto rari, e praticamente si riducono all’ipotesi di eccessiva concentrazione di animali in uno spazio abitativo, per motivazioni di ordine igienico-sanitario (67).
Un simile divieto potrebbe derivare dal regolamento di condominio (art.1138 c.c.), ma in tal caso va fatta una precisazione: la detenzione di animali in un condominio, essendo tale facoltà una esplicazione del diritto dominicale, può essere vietata solo se il proprietario sia contrattualmente obbligato a non detenere animali nel proprio appartamento, non potendo un regolamento di condominio di tipo non contrattuale, quand’anche approvato a maggioranza, stabilire limiti ai diritti e ai poteri dei condòmini sulla loro proprietà esclusiva (68). Perciò, in mancanza di un regolamento condominiale di tipo contrattuale che contempli il suddetto divieto, ovvero di una delibera assembleare condominiale adottata all’unanimità dei partecipanti, quindi sempre di un’obbligazione assunta personalmente dal titolare del diritto dominicale, la legittimità di tale detenzione deve essere accertata alla luce dei criteri già accennati (igienico-sanitari), nonché di quelli che presiedono alla valutazione della tollerabilità delle immissioni, a norma dell’art.844 c.c. (69).
Non potendo addentrarci nelle molteplici problematiche civilistiche legate a questo caso, essendo in parte esorbitante rispetto alla tematica prescelta, basterà concludere sottolineando come, anche nel caso di una norma, contenuta in un regolamento di tipo contrattuale, che vieti la detenzione di animali che possano turbare la quiete o l’igiene della collettività, il semplice possesso di cani o di altri animali non sia di per sé sufficiente a far incorrere i condomini in questo divieto, essendo necessario che si accerti effettivamente il pregiudizio causato alla collettività dei condomini sotto il profilo della quiete e dell’igiene (70).

 

II.14. La legge in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo.

La legge 14 agosto 1991, denominata “legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”, si apre con una importante enunciazione di principi, contenuta nell’art.1: «Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente».
I principi che si possono ricavare da questa norma, peraltro, sono collegati a comportamenti già sanzionati dall’art.727 c.p., e cioè: gli atti di crudeltà, i maltrattamenti e l’abbandono; ciò nonostante questa legge non reca alcun rinvio, nemmeno a livello sanzionatorio, alla previsione del codice penale (71). E’ importante notare che la tutela che la legge accorda agli animali d’affezione è volta a favorire la corretta convivenza tra umani ed animali prima ancora che a garantire interessi più specialmente umani, come la salute pubblica e l’ambiente; ciò è confermato anche dall’art.3, comma 4a, che prevede «iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo habitat».
La regolamentazione del rapporto tra uomo e animale è certamente un’esigenza fortemente avvertita nella società civile; basti considerare che gli animali domestici che vivono nelle case italiane sono circa 43 milioni e mezzo (72). Va notato, però, che soltanto i gatti ed i cani sono presi in considerazione da tutte le disposizioni di questa legge e questi, pur rappresentando le specie più diffuse, lasciano pur sempre esclusa dalla normativa in esame tutta una lunga lista di animali da compagnia di altre specie, come pesci, uccelli, roditori e rettili, la cui presenza nelle nostre abitazioni risulta comunque assai elevata. Da questo punto di vista, perciò, la legge in questione è stata accusata di un forte specismo culturale, residuo di una tradizione consolidata nell’immaginario collettivo, che tuttavia non trova riscontri precisi nelle reali scelte della popolazione (73).
Passando ora ad un esame più specifico delle soluzioni normative contenute nella legge sul randagismo, va detto che essa innanzitutto si propone di fronteggiare il grave fenomeno dell’abbandono di animali da parte dei loro affidatari: considerato il numero altissimo di abbandoni ogni anno (circa 150 mila animali) e anche le ripercussioni sugli interessi collettivi (si stima che nel decennio 1985-1994 i cani vaganti abbiano causato oltre 50mila incidenti stradali), oltre ovviamente alle preponderanti ragioni animalistiche (l’80 per cento di questi animali muore di stenti, subisce maltrattamenti, viene usato per l’addestramento di cani da combattimento, mentre il restante 20 per cento termina la propria esistenza nei canili), sembra che un intervento della legge in questo settore fosse più che mai opportuno ed improrogabile. Le sanzioni previste per chi abbandoni «cani o gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione» sono pecuniarie e vanno dalle trecentomila lire al milione.
In secondo luogo la legge si propone di riordinare i canili comunali, mirando, da un lato, a favorire che i cani ricoverati siano ceduti ai privati, purché questi «diano garanzie di buon trattamento» e, dall’altro, a evitare che i «cani vaganti catturati» (la sostituzione del termine “vaganti” a quello tradizionale “randagi” è una sfumatura non priva di significato) abbiano l’ingiusto destino di essere soppressi o destinati alla sperimentazione (74): questa è una delle grandi novità introdotte dalla legge 281/91, poiché in passato, come è tristemente noto, la soppressione dei cani era possibile non appena fossero scaduti i tre fatidici giorni dal ritrovamento senza che nessuno avesse richiesto l’animale. Oggi i cani ricoverati nei canili possono essere soppressi ad opera di medici veterinari «in modo esclusivamente eutanasico» e soltanto «se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità»; inoltre non possono essere destinati alla sperimentazione, infrazione punita, al pari di ogni ipotesi di ogni ipotesi di «commercio di cani e gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti», con una sanzione amministrativa da cinque a dieci milioni di lire. A tale proposito bisogna ricordare la circolare del 12 agosto 1993, con la quale il Ministero della Sanità allertava le Regioni a vigilare sul traffico di cani verso altri paesi europei nei quali le norme risultassero meno restrittive che in Italia, suggerendo di valutare le richieste di affidamento caso per caso e di svolgere controlli preventivi e successivi, facendo rapporto al Ministero relativamente ai casi sospetti (75).
Infine, è fatto obbligo ai Comuni di provvedersi di canili e di rifugi adeguati.
Per quanto attiene ai gatti, la legge 281/91, riconoscendo evidentemente la loro natura di animali liberi, abbandona l’aggettivo “randagi” e parla di gatti “che vivono in libertà”, singolarmente o in colonie gestite dalle associazioni protezioniste, vietando a chiunque di maltrattarli e autorizzando la loro soppressione «soltanto se gravemente malati o incurabili»; per essi è prevista, al pari di quanto avviene per i cani vaganti, la sterilizzazione ad opera dell’autorità sanitaria competente per territorio, con la successiva reimmissione dell’animale nel suo gruppo o nel luogo dove è stato trovato. La scelta operata dalla legge quadro sul randagismo era stata anticipata dalla giurisprudenza amministrativa: con la sentenza del TAR Veneto n.1149 del 1990, resa su ricorso dell’Enpa di Verona, fu annullata un’ordinanza del Sindaco che aveva disposto la cattura di gatti vaganti per motivi d’igiene; nella motivazione si affermava che «deve ritenersi pacificamente tollerata la presenza di gatti vaganti e ciò anche in considerazione della natura di tali animali essenzialmente liberi. Peraltro la libera circolazione dei gatti può pure essere ricondotta alla non pericolosità di questa specie [...] per le persone e per gli altri animali».

 

II.15. L’attuazione della Legge quadro sul randagismo.

Nel corso degli ultimi anni, molte leggi regionali hanno dato attuazione alla legge quadro sul randagismo, affidando alle Amministrazioni locali compiti di tutela degli animali e precise responsabilità nella prevenzione del randagismo.
Talora le disposizioni di attuazione si sono rivelate anche più avanzate rispetto alle previsioni contenute nella legge statale: ad esempio, la legge della Regione Veneto 28 dicembre 1993 n.60 stabilisce all’art.6 che «la cattura dei cani deve essere effettuata possibilmente senza dolore» e, all’art.16, che «i gatti che vivono in libertà sono protetti» e che «al fine di conciliare la sopravvivenza dei gatti in ambito urbano con le esigenze di igiene pubblica, i comuni individuano nel proprio territorio [...] appositi spazi da destinare a luogo di alimentazione e riferimento dei gatti» (76). L’art.6 della legge della Regione Val d’Aosta 28 aprile 1994 n.21, dal canto suo, sancisce il divieto «di sfruttare gli animali d’affezione domestici», mentre l’art.24 della stessa legge fa divieto, olfini di lucro, nei quali, prescindendo dalle condizioni di vita degli animali, si arriva ad ammassare un numero eccessivo di randagi. Un’innovativa soluzione al problema dell’abbandono è offerta da alcune Leggi Regionali di attuazione della 281/91 che hanno istituito la figura del “cane di quartiere”: il cane di quartiere è il cane adottato dagli abitanti della zona e questi ultimi provvedono alla cura dell’animale, occupandosi della sua identificazione presso il canile sanitario, del tatuaggio, dei trattamenti profilattici obbligatori, della sterilizzazione e delle eventuali cure mediche; il cane vive nel quartiere sotto l’affidamento di un tutore. Tale soluzione garantisce all’animale una vita libera e dignitosa che per la collettività ha un costo decisamente inferiore rispetto alla detenzione a vita dei randagi nei canili (77).

 

II.17. Lo sfruttamento di animali da parte dell’uomo per attività ludiche, didattiche o “sportive”.

Una piccola premessa: se l’argomento che si va ad affrontare in questo paragrafo potesse, ad una prima impressione, sembrare marginale, basterà considerare che nel mondo gli animali detenuti per zoo, circhi, ed allevamenti per scopi “sportivi”, sono stimati intorno ai 280 milioni di esemplari (78).
Fin dal passato remoto di molte civiltà, e non solo di quella occidentale, l’utilizzo di animali per scopi che prescindono dalla primaria esigenza di nutrirsi, è stato un fenomeno frequente e, pur nella trasformazione dei costumi e delle usanze, è sopravvissuto fino ai nostri giorni.
Basti pensare che già gli antichi Romani importavano le grosse fiere per i giochi del circo, attività questa che sembra essere ancora molto apprezzata: anzi, oggi i combattimenti tra cani o altri animali e le corse clandestine rendono così bene che addirittura vi ruota attorno la malavita organizzata. Quest’ultima, per inciso, si interessa anche al commercio illegale di animali selvatici o comunque esotici, alcuni dei quali sono diventati veri e propri status symbol, trofei del potere che non possono mancare nelle dimore dei grandi boss.
Ma non ci sono solo le attività clandestine; i giochi e gli sport in cui si utilizzano animali vivi sono numerosi e pacificamente ammessi dalla legge: oltre allo sfruttamento degli animali nei circhi, nei vari palii e feste folkloristiche, rientrano in questo discorso gli zoo, che sono nati a fini prevalentemente didattici, le gare di tiro a volo e soprattutto la caccia e la pesca, che sono considerate vere e proprie attività sportive.
Le ragioni addotte dagli animalisti per contrastare la sopravvivenza nella nostra società di questi giochi e di questi sport sono molteplici.

 

II.18. Gli zoo.

Cominciamo la nostra indagine dagli zoo: dal Rinascimento in poi si diffuse l’uso di far acclimatare nei vari paesi europei animali esotici, a scopo di meraviglia, di curiosità e anche di osservazione scientifica; gli zoo, dunque, nacquero con l’intento di mostrare, ai cittadini dei paesi ricchi, gli strani e curiosi animali esotici. Oggi lo zoo è inteso come un evento didattico e culturale, l’occasione per vedere da vicino quelle forme di vita animale che sarebbe difficile o impossibile osservare in libertà nei loro habitat naturali. Tuttavia le pretese didattiche degli zoo sono state messe in discussione negli ultimi tempi e ciò anche in considerazione delle nuove possibilità offerte dalla moderna tecnologia alla diffusione della cultura, anche in campo naturalistico.
La convivenza degli animali in uno stesso ambiente è certo un dato fuorviante per i bambini, principali utenti degli zoo; ancora più falsato è il comportamento dell’animale, costretto alla cattività e ad un’esistenza molto diversa da quella dei suoi simili che vivono in libertà; a ciò si aggiunge la circostanza, gravissima in un epoca in cui migliaia di specie animali rischiano di scomparire dal pianeta, che per catturare gli animali destinati agli zoo ed ai circhi spesso restano uccisi diversi esemplari, o al momento della cattura vera e propria, o durante il viaggio. Non sono pochi, infine, quelli che deplorano gli zoo anche solo per le condizioni in cui vengono fatti vivere gli animali: in un ambiente artificiale e molto limitato, in condizioni climatiche spesso non consone, costringendoli così a modificare tutte le abitudini della specie.
La nuova versione dell’art.727 c.p. sembrerebbe condannare un simile trattamento laddove punisce chiunque sottoponga gli animali a “comportamenti insopportabili per le loro caratteristiche” o chi li detenga “in condizioni incompatibili con la loro natura”. Oltre il dato codicistico, però, non vi sono leggi speciali che disciplinino il trattamento degli animali negli zoo.
Le proposte di trasformazione degli zoo non mancano: l’idea che convince di più è quella di trasformare questi vetusti ed antieconomici baracconi, che sopravvivono ormai per forza d’inerzia grazie ai sussidi pubblici, in dei centri di accoglienza e di cura, senza procedere più a nuovi acquisti. In particolare, in tali centri potrebbero essere accolti, come in realtà già lo sono, gli animali protetti confiscati dalle Guardie Forestali e dalle Forze dell’Ordine nei casi di importazione o detenzione illecita in base alle norme CITES; inoltre si potrebbero garantire cure ed ospitalità per quegli animali autoctoni, spesso rari e di notevole pregio, che vengono feriti da cacciatori e bracconieri, oppure che sono rimasti vittime di incidenti stradali.
I vecchi zoo italiani si trasformerebbero così in centri di studi etologici e di tutela degli animali, come sta avvenendo all’estero, soprattutto nei continenti extraeuropei, dove le specie minacciate sono in costante crescita.
Il nuovo “contenitore zoologico” potrebbe arricchirsi di ambulatori veterinari e sale di documentazione video-letterarie: allora è certo che si offrirebbe al pubblico, e in particolare ai bambini, un servizio culturale di grande interesse (79).

 

II.19. I circhi.

Nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Animale, proclamata dinanzi all’Unesco nel 1978, si può leggere: «nessun animale deve essere usato per il divertimento dell’uomo» e «le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano animali sono incompatibili con la dignità animale».
L’utilizzo di animali per le esibizioni circensi è fortemente criticato, soprattutto con riguardo a quegli animali che, come leoni, pantere, elefanti e simili, non possono in nessun modo essere considerati domestici o addomesticabili: per questi, infatti, che sono animali selvaggi, la costrizione è la sorte peggiore. E il fatto che spesso gli animali non vengano prelevati dai loro luoghi d’origine, ma siano piuttosto fatti nascere in cattività, non rappresenta una scusante, poiché è certo che la nascita in cattività non è sufficiente a modificare le caratteristiche etologiche e comportamentali della specie.
Per gli altri animali, come cavalli, cani, gatti, piccioni e simili, che sono abituati a convivere con l’uomo, la vita in un circo non è altrettanto penosa, purché, ovviamente, questa non comporti maltrattamenti e costrizioni (80).
L’attività circense è regolamentata ed incentivata dalla Legge del 18 marzo 1968 n.337. L’art.1 di questa legge recita: «Lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante. Pertanto sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore», mentre il suo art.9 prevede l’obbligo per i comuni di rendere disponibili aree per l’attendamento dei circhi.
In realtà gli animalisti non hanno nulla contro i circhi, che anzi possono essere degli spettacoli validissimi; è chiaro che la loro protesta è diretta a denunciare lo sfruttamento ed i metodi utilizzati per addestrare gli animali, oltre che la presenza nei circhi di animali protetti importati illegalmente.
Le associazioni protezioniste (LAV e WWF) hanno promosso un Disegno di Legge che attualmente è alla discussione della VII Commissione Senato: i punti salienti della proposta sostenuta dagli animalisti sono il divieto di utilizzo di animali negli spettacoli, l’attribuzione di incentivi ai circhi che dovranno dismettere gli animali, il censimento di questi ultimi e la loro reimmissione nell’habitat d’origine o in aree di accoglienza (81). Si tratta di una proposta sottoscritta da 155 parlamentari di tutte le aree politiche e che vede l’adesione di cittadini, amministrazioni ed associazioni in numero molto elevato, per cui si spera in una sua celere approvazione.

 

II.20. Corride, palii e feste folkloristiche.

La corrida è considerata una “fiesta” di coraggio e di morte, uno spettacolo sublime in cui l’uomo mette a repentaglio la sua vita per vincere una forza scatenata della natura: ma in realtà essa è un divertimento macabro che viene realizzato a spese di un animale innocente, appositamente addestrato per lo spettacolo della sua morte. Fortunatamente in Italia le corride sono vietate a norma dell’art.129 del Regolamento del T.U. di pubblica sicurezza (r.d. 6 maggio 1940, n.635): la succitata norma dispone che tra i trattenimenti vietati a termine dell’art.70 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 18 giugno 1931, n.773) vi sono, oltre alle corride, le corse con uso di pungolo acuminato, i combattimenti tra animali, il lancio di anitre in acqua, l’uso di animali vivi per alberi della cuccagna o per bersaglio fisso, e simili. Non va dimenticato, comunque, che anche l’art.727 punisce «chiunque partecipi a spettacoli che comportino strazio o sevizie di animali».
Ciononostante, nel nostro Paese le tradizioni popolari sono ben radicate e le feste in occasione delle quali si maltrattano animali non mancano: ancora nel ventunesimo secolo sopravvivono in molte città riti ancestrali e medievali celebrati sulla pelle degli animali, in genere in onore di Santi e Madonne locali.
Tra le più famose spicca certamente il Palio di Siena, che con la sua notorietà ha contagiato molte altre località in cui sono state inventate o riesumate corse con il miraggio di un aumento del turismo. Il Palio di Siena ha causato, dal 1970 ad oggi, la morte di 43 cavalli ed il ferimento di tanti altri; recentemente alcuni dei partecipanti hanno subito una condanna penale per violazione dell’art.727 c.p., avendo somministrato farmaci ad un cavallo che veniva così sottoposto a fatiche eccessive in relazione alle condizioni fisiche (82).
Tra le feste contestate ed abolite si possono citare: la festa per san Rocco di Roccavivara (Campobasso) dove ogni anno in agosto delle persone bendate dovevano colpire con un bastone la testa di un gallo seminterrato; la festa di Pontenure (Piacenza) durante la quale un asino veniva fatto volare a terra da un campanile; quella di Calvello (Potenza) in cui polli, conigli e capretti, appesi ad una corda, dovevano essere sgozzati con una falce da persone bendate. L’art.727c.p. è riuscito a bloccare, ma solo in parte, questi spettacoli diseducativi (83).

 

II.21. Le gare di tiro al volo.

Anteriormente all’entrata in vigore della legge sulla caccia (L. 157/92), la pratica del tiro al volo era regolata da due disposizioni: l’art.20 lett. q) della legge 27 dicembre 1977, n.968, che vietava l’uso di volatili, “escluso quelli di allevamento, nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni sportive di tiro a volo”; e l’art.70 del T.U. leggi di pubblica sicurezza, che vieta gli spettacoli o i divertimenti pubblici (...) che sono contrari alla morale e al buon costume o che importino strazio o sevizie di animali”. La disciplina di questo “sport” era perciò questa: il tiro al volo, non ricorrendo alcuna delle condizioni prefigurate dall’art.727 c.p., non era considerato reato, a meno che non si concretasse in un’attività contraria al buon costume ed alla moralità pubblica; tuttavia era consentito solo facendo uso di animali di allevamento, poiché l’art.20 succitato vietava tale pratica su animali selvatici (Sent.T.A.R. Toscana 2 ottobre 1986 n.754).
Oggi l’art.21 della legge 11 febbraio 1992, n.157, denominata “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, vieta espressamente “l’esercizio di qualunque forma di tiro al volo su uccelli a partire dal 1°gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall’art.10, comma 8, lettera e)” della stessa legge: quest’ultima disposizione a sua volta prevede che nei piani faunistico-venatori, predisposti dalle Province, siano compresi le zone e i periodi per le gare di “abbattimento di fauna d’allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie (...) ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati”.
In concreto, dunque, il tiro al volo è una pratica ancora consentita dalla legge, sebbene siano stati regolamentati i casi e le modalità del suo esercizio.

 

II.22. I combattimenti e le corse clandestine.

E’ questo indubbiamente uno dei capitoli più tristi per chi affronta il tema della tutela giuridica degli animali. In Italia il giro di affari legato allo sfruttamento illegale di animali (scommesse sulle lotte tra cani e sulle corse clandestine di cavalli) ammonta ad almeno 2.000 miliardi di lire l’anno ed è in crescita. Queste attività, fino a tempi assai recenti, erano state erroneamente ritenute di secondaria importanza, invece spesso coinvolgono ambienti strettamente legati o comunque molto vicini alla criminalità organizzata. Perciò attualmente la “Zoomafia” rappresenta uno degli obiettivi di maggiore interesse per l’attività investigativa delle forze dell’ordine, ma le condotte in questione continuano ad essere favorite da un generale clima di impunità; infatti le forze di contrasto hanno a loro disposizione strumenti investigativi del tutto inadeguati ad affrontare queste nuove frontiere delinquenziali. Inoltre ci troviamo di fronte a reati contravvenzionali, il che significa che: a)possono essere estinti con un’oblazione; b) si prescrivono in tre o al massimo quattro anni a partire non da quando il reato è stato scoperto, bensì da quando è stato compiuto; c) non è consentito l’arresto in flagranza, né l’applicazione di misure cautelari, tanto meno sono consentite le intercettazioni telefoniche e ambientali; non è configurabile la fattispecie penale dell’associazione per delinquere; d) essendo tale la natura del reato, non può essere punito a titolo di tentativo. Se si considera poi che gli interventi delle forze do Polizia sono rari e che quindi la possibilità di essere denunciati è minima, ci si rende conto che il guadagno è molto superiore al rischio: ad esempio, per quanto riguarda la scommesse sulle lotte tra cani, le sanzioni previste (vedi art. 727 ultimo comma) risultano praticamente irrisorie di fronte al potenziale lucro per lo scommettitore; basti sapere che le quote vanno da 200.000 lire a 50 milioni (84).
Anche in questo caso si attende un segnale concreto da parte delle forze di governo, un intervento urgente capace di adeguare la normativa esistente alla dimensione allarmante del fenomeno: la LAV ha proposto un decreto legge per la repressione dei combattimenti tra cani che prevede pene più severe, compresa la reclusione, per chi organizza, assiste o scommette su questi crudeli match; il decreto, però, finora non è stato emanato.
E’ stato calcolato che per questo crimine in Italia muoiono almeno 5.000 cani l’anno, tra i 15.000 comunque coinvolti, scelti tra gli esemplari di varie razze particolarmente forti fisicamente. Nel corso del solo 1999 i cani sequestrati dalle forze di polizia sono stati circa 300, mentre le persone denunciate sono state più di 154 (85).
Uno dei problemi che si presentano in questi casi è quello di trovare una sistemazione per i cani lottatori sequestrati, anche in relazione al fatto che le povere bestie, protagoniste involontarie di sanguinose lotte, vengono spesso trovate in gravi condizioni di salute e affette da turbe comportamentali che le rendono molto aggressive.
Un altro aspetto di questo preoccupante fenomeno è quello delle corse clandestine di cavalli, diffuse soprattutto in Sicilia ed in Campania: queste vengono spesso organizzate in prossimità delle grandi città, sfruttando le strade più larghe negli orari in cui sono poco trafficate. In occasione di queste gare i cavalli vengono “rinforzati” per mezzo di potenti droghe e, talvolta, sono costretti a trascinare dei pesi per rendere la prova di forza ancora più interessante: questo è avvenuto, per esempio, qualche anno fa, in occasione di una corsa organizzata sulla spiaggia di Mondello (nota località balneare di Palermo) che fu interrotta dall’irruzione della Polizia. Le corse clandestine, comunque, non sono le sole ad offrire occasioni di guadagni illeciti: anche alcune gare ufficiali sono state bloccate dalle Autorità, con conseguente sequestro dei cavalli e chiusura (per alcune settimane) degli ippodromi, a causa delle pesanti ingerenze della criminalità organizzata. In realtà si ritiene che esistano delle forti connessioni tra corse clandestine ed ippodromi ufficiali e si spera che l’attuale crisi dell’ippica possa ripercuotersi anche sulle corse clandestine (86).

 

II.23. Gli Allevamenti intensivi.

Quello degli allevamenti intensivi rappresenta oggi uno dei temi più rilevanti e più problematici che possa incontrare lo studioso interessato alla tutela giuridica degli animali.
La rilevanza dell’argomento è legata all’enorme numero di animali coinvolti in questa forma estrema di sfruttamento: per avere un’idea delle dimensioni del fenomeno basterà sapere che solo nel 1998, nei circa 3000 macelli italiani, sono stati uccisi 625 milioni di animali “da reddito”, cioè bovini, suini, ovini e caprini, conigli, polli e altri volatili (fonte: Dossier LAV ‘99); che nel 1991 il consumo di carne pro capite è stato pari a 82 chilogrammi, del 60 per cento superiore a quello del 1971 e del 1.000 per cento superiore rispetto agli anni Cinquanta (fonte: Istat).
La problematicità del tema è visibile sotto vari profili: anzitutto quello animalista, in relazione alle condizioni di “vita” negli allevamenti intensivi e alle sofferenze a cui gli animali vengono sottoposti; quello etico, legato all’interrogativo se sia moralmente giusto nutrirsi di animali e, ancor più, se gli animali abbiano o no il senso del futuro e quindi delle aspettative (si noti che in Italia il numero dei vegetariani è pari a circa un milione e mezzo di persone - fonte: Dossier LAV ‘99); sotto il profilo ecologico-ambientalista, considerato che gli allevamenti intensivi costituiscono una rilevante fonte di inquinamento delle falde acquifere nonché dell’atmosfera (da essi deriva il 18% delle emissioni di metano e l’80-90% di quelle di ammoniaca sono imputabili alle deiezioni degli animali allevati e ai fertilizzanti di sintesi -fonte: Dossier LAV ’99); per nulla trascurabile è la prospettiva salutista, legata alle recenti vicende della “mucca pazza” e dello “scandalo diossina”, le quali mostrano chiaramente come lo sfruttamento intensivo possa rivelarsi nocivo anche per la popolazione umana; infine, ma sul fronte opposto, la questione deve essere valutata sotto il profilo economico, sia nel senso degli enormi interessi economici legati all’allevamento, sia delle esigenze di mercato, cioè della richiesta di alimenti di derivazione animale, che cresce in misura direttamente proporzionale allo sviluppo economico dei vari Paesi.
Il quadro normativo che riguarda gli animali da allevamento non sembra essere sufficiente a garantire la protezione degli animali; esso piuttosto sembra mirare soprattutto ad evitare che uno sfruttamento eccessivo porti ad un prodotto scadente per il consumatore(87).
In questo campo, più che in altri, vengono in rilievo le Convenzioni internazionali e le numerose Direttive della Comunità Europea, come si noterà qui di seguito, affrontando i singoli argomenti.

 

II.24. Le condizioni di vita negli allevamenti.

Il trasferimento del concetto di catena di montaggio dal mondo dell’industria meccanica a quello dell’allevamento ha avuto dei risultati disastrosi, soprattutto per gli animali, ma anche per gli umani consumatori di carne. L’allevamento intensivo è il risultato della utilizzazione dei metodi industriali, ispirati alla ottimizzazione dello spazio e del tempo, allo scopo di ottenere la maggiore quantità di prodotto a fronte del minor costo possibile(88). Da questo modo di concepire l’allevamento deriva l’uso di sistemi a dir poco atroci, che costringono gli animali ad una esistenza non soltanto contraria alla loro natura, ma addirittura tale da “non essere preferibile alla non-vita”, secondo la condivisibile osservazione di Donald Van De Veer (vedi capitolo primo).
Nell’immaginario delle persone addette ai lavori l’animale come creatura vivente è scomparso, diventando un pezzo dell’ingranaggio, come dimostra questa affermazione di un pollicoltore, il quale, illustrando a dei visitatori le meraviglie del suo allevamento, e in particolare le incubatrici, informò i suoi ospiti che i pulcini ‘difettosi’ venivano ‘scartati’ e mandati al ‘macero’!(89)
Uno dei più crudeli sistemi di allevamento intensivo è quello dei vitelli “a carne bianca”: nella maggior parte dei Paesi dell’Unione Europea questi vitelli sono allevati in strette casse, in box, o costretti per sei mesi a vivere immobili, legati permanentemente alla catena in delle stalle e vengono alimentati con una dieta liquida a base di latte, a basso contenuto di ferro e crusca, in modo tale da provocare un’anemia indotta, producendo così una carne più pallida, “bianca” appunto, che può essere venduta ad un prezzo maggiore. La carne di “vitella” è infatti considerata una prelibatezza sui mercati europei e il suo colore chiaro è stato tradizionalmente associato ad una maggiore tenerezza e qualità. Ma il vero prezzo non lo paga il consumatore, bensì l’animale: i piccoli vengono sottratti alle madri quando hanno raggiunto un’età che varia da due-tre giorni a tre settimane e non conosceranno mai niente altro che la cassa fino al giorno in cui saranno macellati, solitamente all’età di cinque o sei mesi (la loro vita media naturale sarebbe di venti anni).
Questo sistema ha suscitato enormi polemiche ed un notevole interesse dei media e dell’opinione pubblica, i quali, forti anche delle evidenze scientifiche, hanno esercitato una forte pressione, determinando così un cambiamento della legislazione in materia.
Fino al 1998 l’allevamento dei vitelli era disciplinato dalla Direttiva 91/629/CEE (attuata in Italia col Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.533) entrata in vigore dal 1°gennaio 1994, che definiva standard minimi per la protezione dei vitelli: essa permetteva l’uso del sistema di allevamento in box e, anche se richiedeva che ogni vitello avesse spazio sufficiente per coricarsi, alzarsi, stendersi e fosse messo in condizione di vedere altri vitelli, in concreto poi stabiliva delle misure minime della cassa che non erano sufficienti ad assicurare queste esigenze. Inoltre, la Direttiva permetteva ancora la somministrazione di una dieta innaturale priva di ferro e cereali.
Nello stesso periodo, grazie anche alle pressioni politiche incombenti sul governo comunitario, il Comitato Permanente della Convenzione Europea per la protezione degli animali d’allevamento adottò una Raccomandazione con la quale, pur senza proibire l’allevamento in casse o box individuali, si richiedeva che i vitelli, ove possibile, fossero allevati in gruppo e che, dopo le due settimane di vita, fosse loro somministrata una dieta nutriente e digeribile contenente ferro e crusca in quantità tali da garantire una buona salute ed un regolare sviluppo del vitello.
La situazione, però, è migliorata solo di recente, grazie al Decreto Legislativo 1°settembre 1998 n.331, con cui è stata data attuazione alla Direttiva 97/2/CE sulla protezione dei vitelli. Con tale Decreto è stato modificato il precedente D.L. 533/92: le nuove aziende non possono rinchiudere i vitelli in box singoli dopo i due mesi di età, mentre per le vecchie aziende il divieto decorrerà dal 31 dicembre 2006; inoltre, dopo le due settimane di età ogni vitello dovrà ricevere un’alimentazione adeguata, con una quantità di fibre che consenta all’organismo di raggiungere un tasso di emoglobina regolare. Non è più consentito, dunque provocare l’anemia ai vitelli di allevamento.
Per tutti i bovini, poi, la “Legge Comunitaria 1999” (L. 21 dicembre 1999, n.526) ha previsto, entro il gennaio 2001, il recepimento nell’ordinamento italiano della Direttiva del Consiglio riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (Direttiva 98/58/CE del 20 luglio 1998). Fino a quando tale Direttiva non sarà stata concretamente “nazionalizzata”, la materia continua ad essere regolata dalla precedente Legge 14 ottobre 1985, n.623, che ha recepito la Convenzione di Strasburgo del 10 marzo 1976 sulla protezione degli animali negli allevamenti. La legge di cui si parla, codificando le linee di comportamento dell’uomo verso gli animali, ha l’intento di limitare le sofferenze di questi ultimi negli allevamenti cosiddetti “razionali”: essa stabilisce i requisiti essenziali cui, alla luce delle esperienze acquisite e delle conoscenze scientifiche, devono rispondere gli allevamenti relativamente all’alimentazione, alle attrezzature utilizzate e alle condizioni ambientali ai fini del benessere degli animali e dello sviluppo della produzione animale(90).
Tuttavia, le disposizioni della Legge, e cioè della Convenzione, seppure apprezzabili dal punto di vista animalistico, appaiono alquanto vaghe e non mancano di suscitare perplessità(91): ad esempio, si dispone che «la libertà di movimento peculiare dell’animale (...) non deve essere ostacolata in maniera che ciò possa procurargli sofferenze o danni inutili. Se un animale viene continuamente o abitualmente legato, incatenato o tenuto costretto, bisogna assicurargli sufficiente spazio...» (art.4 della Convenzione). La locuzione “sofferenze o danni inutili” lascerebbe intendere che la libertà di movimento degli animali possa essere lecitamente ostacolata in tutti i casi in cui tali sofferenze o danni si dimostrassero “utili” (per l’uomo, s’intende!). Come si vede dalla norma riportata a titolo di esempio, i limiti dell’interpretazione dei precetti possono variare in modo considerevole: le disposizioni di questa Convenzione presentano un contenuto generico e, praticamente, consistono in direttive.

 

II.25. Regolamentazione dell’abbattimento.

Con la Convenzione adottata sempre a Strasburgo il 10 maggio 1979, ratificata e resa esecutiva in Italia con la stessa Legge 623/85, viene disciplinata la protezione degli animali da macello, con il fine di evitare agli animali inutili sofferenze.
Per quanto riguarda il preventivo stordimento, già previsto dalla Legge 2 agosto 1978 n.439, la Convenzione precisa che gli animali devono cadere in uno stato di incoscienza: questa accortezza ha il lodevole intento di limitare in qualche modo l’angoscia dell’animale per la macellazione, ciò che dal punto di vista animalistico è meno del minimo che si possa richiedere(92). Per quanto riguarda le modalità, la Convenzione vieta l’uso dello stiletto, della mazza e dell’accetta; i metodi utilizzati sono la pistola a proiettile captivo, la commozione cerebrale, l’elettronarcosi, l’anestesia con il gas (biossido di carbonio).
Va sottolineato, però, che l’art.17 dell’accordo internazionale prevede la possibilità di derogare alle disposizioni relative alla fase preliminare dello stordimento nel caso di “abbattimento secondo riti religiosi”, come quello ebraico e quello islamico. In questo caso si richiede l’immobilizzazione dell’animale prima dell’abbattimento, ma risulta difficile credere che così facendo si riesca ad “evitare all’animale ogni dolore, sofferenza ed eccitazione”(art.13). Ancora più discutibile è il successivo art.19 che consente agli stessi “organismi religiosi” di rilasciare l’abilitazione dei sacrificatori, con la conseguente vanificazione di ogni possibilità di controllo da parte di Autorità esterne(93).
Sulla questione dei riti sacrificali si scontrano due principi, quello della libertà religiosa e quello del rispetto per gli animali, dando luogo ad un conflitto morale di non facile soluzione. La Corte suprema degli Stati Uniti ha dato, con una sentenza del giugno 1993, la sua risposta in merito: gli interventi amministrativi volti a tutelare la sanità pubblica e ad impedire le crudeltà contro gli animali devono cedere il passo di fronte all’impegno basilare de99)

 

II.26. Allevamenti e alimentazione.

Lo sfruttamento intensivo delle vite animali è collegato ad un’altra questione scottante e molto attuale: quella degli alimenti per il bestiame.
Senza addentrarsi nella fitta rete di norme italiane e comunitarie che regolano la materia, sarà sufficiente sapere che è fatto divieto agli allevatori di impiegare sostanze estrogene come fattori di crescita o di neutralizzazione sessuale degli animali destinati all’alimentazione umana (Legge 3 febbraio 1961, n.4); che è altresì vietato l’uso di alcune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e (beta)-agonistica (si tratta di sostanze anabolizzanti- Decreto Legislativo 336/99 che dà attuazione della Direttiva 96/22/CE).
Già da questi divieti ci si accorge di quanto siano strettamente legati il rischio per la salute animale e quello per la salute umana. La conferma ci è stata data dal noto caso della “mucca pazza”: in quella occasione fu deciso un vero e proprio embargo delle carni bovine britanniche (il più lungo della storia dell’Unine Europea: è durato 44 mesi) ai fini di evitare il contagio del morbo di Creuzfeldt-Jacob, che provoca appunto l’encefalopatia spongiforme bovina; il Ministero della Sanità, nel dicembre 1997, aveva imposto con Ordinanza alcune norme per l’importazione di bovini ed ovini da Francia, Irlanda e Portogallo -Paesi in cui erano stati numerosi i casi di “mucca pazza”- ma queste misure furono giudicate insufficienti e l’Ordinanza stessa fu definita un comodo “palliativo per non scontentare gli interessi economici” degli allevatori e dei macelli: i controlli previsti risultavano infatti molto difficili, se non impossibili, dato che l’identificazione degli animali, peraltro non obbligatoria, veniva basata su marchi auricolari non ufficiali e facilmente removibili, come dimostrarono varie inchieste giudiziarie(95). Alla fine del 1998 la Commissione Europea ha stabilito che il pericolo “mucca pazza” è ormai scongiurato e ha posto fine, contro il parere della Germania, al lungo embargo dei bovini britannici.
Per completezza, si deve fare anche un cenno alla recente vicenda dello “scandalo-diossina”: sebbene il Comitato scientifico per l’alimentazione umana dell’Ue avesse fissato in 100 nanogrammi il contenuto massimo di pbc (sostanze tossiche precursori della diossina) consentito negli alimenti di origine animale, la Commissione europea ha deciso di innalzare il livello portandolo a 200 nanogrammi per la carne bovina e suina, seguendo il parere del Comitato veterinario permanente dell’Ue. Questa decisione è stata considerata una scandalosa scelta di profitto che mira a salvaguardare gli interessi degli allevatori europei a discapito della salute umana: infatti, con un limite legale massimo di 200 nanogrammi, lo scandalo dei “polli alla diossina” non sarebbe neanche scoppiato e i consumatori avrebbero continuato ignari a mangiare questa carne tossica; l’Italia, nel recepire la direttiva, aveva chiesto che venissero al più presto rivisti i livelli di pbc accettabili, ma nel settembre’99 la decisione è stata confermata con 14 voti favorevoli e la sola astensione dell’Italia(96).
Entrambi i casi riportati mostrano al di là di ogni dubbio quanto in effetti la “razionalità” degli allevamenti intensivi possa essere irrazionale e pericolosa(97).

 

II.27. I trasporti.

Non si può dimenticare che, oltre alle sofferenze legate ai sistemi di allevamento e alla macellazione, vi sono quelle del trasporto: a parte l’eccessiva durata dei viaggi, le condizioni in cui gli animali vivi vengono trasportati sono del tutto incompatibili con il rispetto delle loro esigenze e della loro dignità.
Il quadro generale è assai deprimente: navi, treni, aerei, ma soprattutto TIR, sono i mezzi usati per trasportare gli animali da una parte all’altra del nostro continente; molte volte, e in modo particolare lungo le frontiere con l’Est, gli animali restano anche due giorni e più fermi alle dogane, in attesa dei controlli veterinari; i viaggi li costringono a restare stipati per ore e ore, o per interi giorni, esposti al caldo e al freddo, senza soste adeguate e senza cibo né acqua; molti animali arrivano a destinazione già morti o morenti, con arti spezzati, occhi feriti o con sintomi di disidratazione o soffocamento.
Anche se le norme interne e comunitarie cercano di ovviare agli inconvenienti più gravi, il recepimento degli atti europei non è sempre puntuale e, in ogni caso, i controlli sulla concreta applicazione di queste norme sono molto carenti(98).
Per esempio, con la legge 12 aprile 1974, n.222 l’Italia ha ratificato la Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali, adottata a Parigi il 13 dicembre 1968: nel preambolo della Convenzione è dichiarato l’intendimento degli Stati contraenti di evitare, per quanto possibile, la sofferenza degli animali trasportati, nella convinzione che le esigenze del trasporto non siano incompatibili con il benessere degli animali. Tale intendimento risponde chiaramente a una ragione di natura animalistica, ma si risolve in una pura affermazione di principio, giacché in concreto la Convenzione si proponeva di assicurare tale benessere con delle norme di carattere sanitario inidonee a tutelare, e nemmeno di riflesso, gli animali, bensì volte a finalità di carattere prettamente consumeristico. Non solo, ma né la Convenzione, né la Legge di ratifica prevedevano sanzioni a carico dei trasgressori, sicché la concreta tutela del benessere degli animali rimaneva affidata alla disposizione generale dell’art.727 c.p.(originaria formulazione: si ricorderà che le sanzioni previste erano puramente simboliche) sino all’entrata in vigore, dopo più di diciotto anni, del Dpr 5 giugno 1982 n.624, che introdusse una sanzione amministrativa da trecentomila lire a tre milioni. La normativa esaminata, per di più, si riferiva soltanto ai trasporti internazionali, per cui non era applicabile a quelli senza valico della frontiera(99).
Con il Dpr n. 624 citato si è data attuazione alla Direttiva CEE n.77/489, che riproduce grossomodo il contenuto della precedente Convenzione di Parigi, sebbene le disposizioni in essa contenute presentino un aspetto più dettagliato: a parte l’esigua sanzione prevista a carico dei trasgressori (esigua in relazione al valore dei carichi trasportati), l’art.5 del Decreto autorizza il veterinario di confine ad interrompere il trasporto in caso di mancato rispetto della norma e di grave pregiudizio “allo stato di benessere degli animali”; le norme sanitarie che dovrebbero assicurarlo riguardano in particolare le condizioni minimali di spazio, di areazione, di temperatura, i tempi di alimentazione e di abbeveramento, nonché le precauzioni da prendersi affinché gli animali non abbiano a ferirsi tra loro, con l’adozione di separazioni e raggruppamenti secondo la specie, l’età, il sesso, ecc.(100).

 

II.28. Gli allevamenti di galline ovaiole.

La gabbia di batteria è il più vecchio e probabilmente il più crudele dei sistemi di allevamento intensivo e nell’Unione Europea condanna all’ergastolo circa 250 milioni di galline, di cui circa 40 milioni solo in Italia (fonte: dossier LAV’99). Di queste circa il 93% sono tenute in gabbie così piccole da non consentire loro nemmeno di stendere le ali, né è data la possibilità di costruire un nido per deporre le uova; e, addirittura, a causa dello spazio ridottissimo che le costringe a restare immobili, le ossa delle galline possono diventare fragili al punto di fratturarsi sotto il loro stesso peso.
Spesso si è parlato dello psichismo degli animali negli allevamenti intensivi, con particolare riferimento alle “città dei polli”, ove le galline vivono ammassate le une sulle altre: in molti casi è stato necessario dotarle di paraocchi di plastica per deviarne lo sguardo, al fine di evitare la tendenza, che in esse si era manifestata a causa delle condizioni di vita, di strapparsi a vicenda le piume o di beccarsi a sangue le dita e altre parti del corpo(101); per impedire questi comportamenti psicotici talora si è preferito procedere al taglio del becco.
La normativa vigente è contenuta nel Dpr del 24 maggio 1988 n.233, che ha attuato la Direttiva CEE n.86/113 (norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria): questa direttiva stabilisce che lo spazio da concedere ad ogni gallina non sia inferiore a 450cm quadrati, vale a dire delle dimensioni di un comune foglio A4. Una proposta di nuova Direttiva ne concedeva 800, ma il Comitato Scientifico Veterinario della Commissione Europea affermò, in due relazioni del 1992 e del 1996, che lo spazio minimo previsto dalla normativa vigente non consentiva il rispetto dei bisogni fondamentali di questi animali e che, anche all’interno di una gabbia di 800cm quadrati, tali comportamenti sarebbero stati comunque inibiti.
Le associazioni protezioniste di tutta Europa hanno condotto una grande campagna internazionale contro le gabbie di batteria, ottenendo quella che è stata definita “una vittoria storica”: il 19 giugno 1999 il Consiglio ha disposto, con la Direttiva 1999/74/CE, che dal 1°gennaio 2003 non sarà più possibile costruire nuovi impianti con batterie e che dal 2012 saranno banditi in Europa tutti gli allevamenti di questo tipo; nel frattempo, a partire dal 2002, lo spazio minimo sarà aumentato di poco, cioè fino a 550cm quadrati.
Dopo l’abolizione totale rimarranno legali soltanto le cosiddette “gabbie arricchite”, ossia quelle in cui le galline hanno a disposizione un trespolo, un nido, una lettiera per i bagni di polvere e un dispositivo che consenta loro di raspare il terreno: gli animalisti avrebbero visto volentieri scomparire anche questo tipo di gabbie, ma si ritiene che il loro alto costo spingerà comunque gli allevatori a preferire l’allevamento a terra e all’aria aperta (102).

 

II.29. Considerazioni conclusive sugli allevamenti intensivi.

Con la crescita della popolazione umana sul pianeta e con lo sviluppo economico dei Paesi industrializzati, il consumo di carne animale è aumentato drasticamente, come mostrano i dati riportati in apertura (vedi par. 22). Si tratta, ovviamente, di uno dei punti in cui è più acuto il conflitto tra l’interesse umano e quello dell’animale, conflitto che, come si è cercato di evidenziare, si risolve nettamente a sfavore degli animali. Non sono pochi, però, quelli che scelgono di eliminare la carne dalla loro dieta e non manca chi addirittura rinuncia a qualsiasi alimento di origine animale. Alla scelta dei vegetariani e dei vegani sottostanno motivazioni di vario genere: le ragioni etiche legate al convincimento che gli animali siano portatori di diritti, le ragioni consumeristiche di chi ritiene che si tratti di cibi dannosi per la salute umana (per la presenza di estrogeni, di residui farmacologici, ecc.), infine le ragioni ecologistiche di chi, senza prendere posizione sull’eticità, né sulla validità alimentare del consumo di carne, preferisce evitarlo o almeno ridurlo per diminuire lo spreco che tale consumo comporta. E’ stato infatti calcolato che per produrre un chilo di carne bovina occorrano oltre sedici chili di soia e cereali, sei chili per un chilo di carne suina e mezzo chilo per un litro di latte: gli alimenti proteici vegetali potrebbero insomma essere usati per l’alimentazione umana con minore spreco. Il quaranta per cento circa dei cereali prodotti nel mondo sono destinati a nutrire gli animali d’allevamento. Inoltre, essendo gli alimenti animali più apprezzati e anche più cari di quelli vegetali, avviene che i vegetali prodotti dai paesi tecnologicamente meno avanzati vengono esportati per l’alimentazione degli animali dei paesi occidentali, con la conseguenza che aumentano il problema alimentare nei paesi produttori e la sperequazione tra paesi poveri e paesi ricchi.
Ma le motivazioni >>>consumistiche e ancor più quelle ecologistiche non rispondono in alcun modo alla questione dei diritti degli animali, poiché non si preoccupano delle sofferenze legate all’allevamento, ai trasoprti e alla macellazione(103).
Attualmente nel mondo occidentale prevalgono considerazioni di tipo etico e la discussione verte soprattutto sul chiedersi se gli animali abbiano o no il senso del futuro, e dunque se abbiano delle aspettative: se la risposta è affermativa, allora non è più sufficiente sopprimerli in maniera eutanasica, poiché anche così si frusterebbero le loro aspettative di vita(104).
Ma le questioni morali per il momento restano di esclusivo appannaggio dei teorici: sarebbe infatti un’utopia credere che l’intera umanità voglia modificare le proprie abitudini alimentari sulla base di queste pur validissime considerazioni. Quello che concretamente si può sperare di ottenere è un maggior rispetto dell’animale destinato ad alimentare l’uomo.
Esistono già moltissimi sistemi di allevamento alternativi a quello tradizionale: in Olanda e Gran Bretagna viene praticato l’allevamento in gruppi, che consente anche il pascolo all’aperto; vi sono poi i sistemi “estensivi”, cioè degli impianti semi-aperti o sull’erba.
E, soprattutto, esiste la possibilità di pensare nuovi metodi, forse più costosi di quelli attualmente praticati, ma anche più corretti dal punto di vista morale.
La condicio sine qua non di una simile soluzione è costituita dal ribaltamento della prospettiva da cui si osserva il problema: non più sotto il profilo produttivistico, bensì sotto quello etico.

 

II.30. Gli animali “da pelliccia”.

Anche se gli animali utilizzati per confezionare pellicce provengono il più delle volte da appositi allevamenti, si è ritenuto preferibile trattare l’argomento separatamente, in considerazione della profonda differenza di valore che esiste tra le finalità degli allevamenti a scopo alimentare e quelle degli allevamenti di cui si va a discutere. Inoltre, come si è accennato, alcuni degli animali destinati a diventare pellicce non sono di allevamento, ma selvatici e vengono appositamente catturati in natura con sistemi molto violenti.
La questione delle pellicce ha avuto negli ultimi decenni un grosso clamore, grazie anche alle campagne di sensibilizzazione condotte dalle associazioni animaliste. In questo caso, in effetti, la scelta tra le sofferenze e la morte dell’animale da un lato, e la vanità ed il lucro degli umani dall’altro, assume un aspetto ancora più scottante dal punto di vista etico: ed anche se i pellicciai si difendono tirando in ballo gli allevamenti ed i macelli, in realtà non può essere paragonato lo sfruttamento degli animali per fini alimentari a quello per fini superflui, come la moda.
La società non è insensibile a queste valutazioni, tant’è che la produzione di animali da pelliccia è diminuita dai 48 milioni del 1988 ai 31 milioni del 1997; gli allevamenti italiani legali erano 170 nel 1988 e sono diminuiti circa del 50%. Ciò nonostante, per il mercato della pellicceria in Italia vengono uccisi 20 milioni di animali l’anno (fonte: Dossier LAV’99).
Anche per questi allevamenti valgono le considerazioni svolte a proposito degli allevamenti a scopo alimentare: anche qui, infatti, le vite animali sono strumentalizzate e sacrificate per realizzare interessi umani. Per quanto riguarda le condizioni di vita, gli animali vivono in gabbie di dimensioni assolutamente insufficienti, come avviene ad esempio per le volpi, che sono costrette in gabbie di un terzo di metro cubo, a gruppi di sei. Le gabbie sono appositamente situate all’aria aperta, per fare in modo che il freddo infoltisca il pelo degli animali. La morte viene procurata con sistemi che non rovinano il pelo e cioè: con somministrazione di gas, per asfissia, per rottura delle vertebre cervicali, con l’elettroesecuzione, ed altri ancora.
Il discorso diventa ancora più toccante se si prendono in considerazione i sistemi usati per cacciare gli animali in libertà: fermo restando che il pelo non può essere rovinato, ed escluso perciò l’uso del fucile, il cacciatore di pelli fa uso di trappole e tagliole che costringono l’animale ad un’agonia atroce, o a morire per dissanguamento, o lo inducono addirittura ad autoamputarsi istintivamente l’arto intrappolato, pur di riacquistare la libertà.
In Europa, fortunatamente, l’uso di tagliole è vietato a norma del Regolamento CEE n.3254/91; lo stesso Regolamento vieta anche l’introduzione nella Comunità di pellicce e di prodotti manifatturati di tredici specie di animali selvatici originari di paesi in cui si fa uso di tagliole o di altri metodi non conformi alle norme concordate, a livello internazionale, in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà: si tratta delle cosiddette trappole “umanitarie”, come la tagliola “gommata”, che dovrebbe evitare di ferire l’animale.
Nel 1996 la Commissione dell’Unione Europea è riuscita a raggiungere un accordo con Canada e Russia, due dei principali paesi esportatori di pelli di animali catturati con l’uso di tagliole; gli Stati Uniti, invece, non vollero impegnarsi a bandire questo criminale strumento di cattura.
Le catture in natura e gli allevamenti di animali da pelliccia sono i due volti di uno stesso mostro, il quale non può essere combattuto limitandosi a migliorare le condizioni di vita o i metodi di soppressione degli animali, alla stregua del problema degli allevamenti intensivi: in questo caso, infatti, la legge non dovrebbe cercare compromessi, ma semplicemente schierarsi contro ogni atteggiamento umano basato sulla convinzione che gli animali esistano in funzione degli uomini, a garanzia di un uso cauto e ponderato delle risorse naturali da parte dell’uomo, infine, a favore del rispetto di tutte le forme di vita(105).

 

II.31. La protezione della fauna selvatica nella Comunità Europea.

Avendo ravvisato che la fauna e la flora selvatiche costituiscono un patrimonio naturale di notevole interesse da preservare e da trasmettere alle generazioni future, la Comunità Europea ha avvertito la necessità di intraprendere un’azione su scala mondiale affinché la tutela delle specie viventi venga effettivamente garantita. Le convenzioni internazionali aventi ad oggetto sia la tutela della fauna e della flora in generale, sia la protezione di specie determinate, sono numerosissime e, tra queste, non mancano quelle entrate in vigore già anteriormente alla seconda guerra mondiale: si pensi alla Convenzione di Parigi del 1902 per la tutela degli uccelli utili all’agricoltura, a quella di Washington del 1911 sulla protezione delle foche nelle acque del Pacifico settentrionale, alla Convenzione di Londra del 1933 relativa alla conservazione della fauna e della flora, e questo solo per ricordarne alcune.
Ma la normativa ambientale ha conosciuto il suo massimo sviluppo a partire dagli anni settanta. Con l’intento di sviluppare una cooperazione internazionale per la conservazione delle specie migratrici, la Comunità Europea, con la Decisione del 23 giugno 1982, ha aderito alla Convenzione di Bonn del 1979 sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica. Le Parti che hanno aderito alla Convenzione si sono impegnate a effettuare numerose azioni che possono distinguersi in azioni di recupero della specie già minacciata di estinzione, e in azioni preventive per le specie che vivono in ambienti sfavorevoli. A fronte di tali impegni gli Stati che fanno parte delle aree interessate dalla migrazione si sono obbligati a vietare il prelievo venatorio di animali appartenenti alle specie comprese nel I allegato della Convenzione stessa. Nel sistema delineato dalla Convenzione di Bonn, la Conferenza delle Parti rappresenta l’organo deliberante e ad essa è rimesso altresì il controllo e l’attuazione delle misure previste; due anni orsono la Conferenza delle Parti, nella sua quinta riunione, ha approvato le modifiche delle appendici I e II della Convenzione, inserendo nell’elenco delle specie protette altre specie migratrici(106).
In Italia la Convenzione di Bonn è stata ratificata e resa esecutiva con la Legge 25 gennaio 1983 n.42.
Volendo perseguire un’azione di stretta collaborazione anche in un contesto più ristretto quale è quello del continente europeo (la convenzione di Bonn intraprende infatti un’azione su scala mondiale), la Comunità e i suoi membri hanno aderito alla Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa. Gli obblighi assunti dalle Parti contraenti comportano: l’attuazione delle politiche nazionali per la conservazione della flora e della fauna selvatiche e degli habitat naturali; l’integrazione della conservazione nelle politiche nazionali di pianificazione, di sviluppo e dell’ambiente; la divulgazione di informazioni sulla necessità di conservare le specie e i loro habitat. Oltre alla particolare protezione di alcune specie di flora selvatica, la Convenzione di Berna vieta qualsiasi forma di cattura, di detenzione, o di uccisione intenzionale delle specie animali enumerate all’allegato II; vengono vietati anche gli atti intenzionali di deterioramento o di distruzione dei siti di riproduzione o di riposo degli animali; nonché le molestie intenzionali agli animali e la raccolta o la detenzione delle uova; infine, la detenzione e il commercio interno di tali animali, vivi o morti, come pure imbalsamati, nonché di parti o prodotti ottenuti dall’animale. Per le specie del III allegato, invece, è fatto divieto unicamente di ricorrere a mezzi non selettivi di cattura e di uccisione, che potrebbero provocare la scomparsa della specie. Le sole deroghe a questo regime di protezione riguardano i casi di azioni tese a prevenire gravi danni a colture, bestiame, zone boschive, ecc., o a salvaguardare l’interesse della salute e della sicurezza pubblica o altri interessi pubblici prioritari, ovvero nei casi di ricerche per fini educativi, per il ripopolamento, la reintroduzione e per il necessario allevamento.
La Convenzione di Berna è stata ratificata nel nostro ordinamento con la Legge 5 agosto 1981 n.502 e gli emendamenti al II annesso sono entrati in vigore per l’Italia dal 4 marzo 1999(107).
Per quanto riguarda in particolare gli uccelli, la Comunità Europea ha predisposto al proprio interno una tutela delle specie migratrici selvatiche: il quadro normativo in questo settore è caratterizzato dalla Direttiva del Consiglio n.79/409/CEE, che persegue diversi obiettivi: preservare, mantenere e ripristinare una varietà e una superficie sufficienti di habitat per tutte le specie di uccelli menzionate dalla direttiva; instaurare un regime generale di protezione di tutte queste specie; vietare la vendita, il trasporto a fini di vendita e il possesso di uccelli vivi o morti, nonché la caccia, la cattura o l’uccisione degli stessi, tranne che in condizioni ben determinate.
Gli Stati membri, adottando la Direttiva n.79/409/CEE, si sono impegnati a preservare, mantenere e, qualora occorresse, a ripristinare e creare altri biotipi, a salvaguardare gli habitat di tutte le specie aviarie selvatiche, istituendo zone di protezione speciali.
La Direttiva in questione è stata integralmente recepita nell’ordinamento italiano attraverso la Legge 11 febbraio 1992 n.157, recante il titolo “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, legge che verrà meglio esaminata nel paragrafo seguente.
Sostanzialmente, la Direttiva in esame persegue lo scopo di fronteggiare le due principali minacce che incombono sull’avifauna: la caccia smodata e la distruzione degli habitat(108).
La Direttiva n.92/43/CE, invece, mira ad assicurare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali e della fauna e della flora selvatiche sul territorio comunitario. Tale direttiva stabilisce una rete ecologica europea, denominata “Natura 2000”, costituita da nuove zone speciali di conservazione oltre che dalle zone di protezione già istituite dalla Direttiva 79/409/CEE.
Nelle zone speciali di conservazione gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per garantire la conservazione degli habitat e per evitarne il degrado.
La tutela delle specie di uccelli selvatici trova compiuta disciplina a livello comunitario anche nel regolamento del Consiglio n.338/97/CE, che è diretto a proteggere le specie mediante il controllo del loro commercio(109).
L’intervento normativo della Comunità Europea per far fronte alle emergenze ecologiche del nostro continente, oltre che dell’intero pianeta, è stato molto consistente anche in altri settori, come ad esempio quello della protezione della fauna marina, della salvaguardia del lupo e dell’orso bruno, nonché della foca monaca (tutte specie gravemente minacciate di estinzione).
Nonostante tutto, comunque, nel mondo due specie su tre di uccelli sono in forte diminuzione e l’11% di essi rischia l’estinzione; il 25% dei mammiferi va incontro alla stessa sorte e, di questi, il 14% potrebbe estinguersi in tempi molto brevi(110).

 

II.32. Normativa italiana in materia di caccia e di specie protette.

L’Italia è il Paese europeo più ricco di diversità animale, con 57.344 specie, ma, tra queste, risultano in sensibile aumento quelle minacciate: soltanto a titolo di esempio si consideri che, delle 543 specie di vertebrati, il 68% rischia l’estinzione, un dato allarmante ed indicativo della difficile situazione anche per le altre specie di animali (fonte: WWF).
I quasi 900mila cacciatori italiani sono responsabili della morte di circa 150 milioni di animali ogni anno (fonte: Dossier LAV ’99).
Questo settore è stato il più debole di disciplina giuridica efficace, per i forti interessi economici, sociali e politici legati alla caccia.
Il tentativo di abolire la caccia con un referendum popolare non è riuscito per mancanza del quorum minimo di votanti, ma, grazie alla spinta della pubblica opinione e delle associazioni di protezione dell’ambiente e degli animali, è stata emanata una nuova legge-quadro sulla caccia. Si tratta della Legge 11 febbraio 1992 n.157, intitolata «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», che ha sostituito la legge sulla caccia del 1977.
Le novità introdotte da questa nuova disciplina, comunque, sono più formali che sostanziali: si pone l’accento più sulla protezione della fauna selvatica che non sulla caccia, chiamata ora pudicamente “prelievo venatorio”; abbandonata la concezione secondo cui la fauna selvatica è ‘res nullius’, e quindi di chiunque riesca ad impadronirsene, essa è ora considerata patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse delle comunità nazionale ed internazionale (art.1) (111). L’atteggiamento verso le Convenzioni internazionali e le direttive dell’Unione Europea è formalmente corretto: la Legge 157/92, infatti, recepisce tutte le direttive relative alla conservazione degli uccelli selvatici e inoltre costituisce attuazione delle Convenzioni di Parigi del 1950 e di Berna del 1979.
Il settore ‘fauna’ nel nostro ordinamento è affidato alle Regioni, mentre lo Stato esercita una funzione di indirizzo e di coordinamento attraverso il Ministro delle risorse agricole; così la nuova legge sulla caccia dispone che le Regioni e le Province autonome provvedono, in attuazione delle direttive europee, ad istituire, lungo le rotte di migrazione dell’avifauna, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione degli habitat e provvedono altresì al ripristino dei biotipi distrutti e alla creazione di biotipi (art.5)(112).
In sostanza, tuttavia, la Legge 157/92 non ha apportato novità rilevanti per la protezione degli animai selvatici, neppure sotto il profilo puramente ecologistico, in spregio tra l’altro all’opinione espressa da quella parte della popolazione italiana che, sia pure in modo inefficace, aveva chiesto addirittura l’abolizione della caccia tramite il referendum. In particolare si lamenta che le specie protette risultano in numero inferiore di quanto indicato nelle direttive comunitarie; inoltre alcuni metodi di cattura particolarmente odiosi, come l’uccellagione, sono vietati solo a parole, poiché non è stabilita una sanzione per la violazione(113).
La Legge in esame, poi, consente implicitamente l’uso di richiami vivi. A tale proposito, però, va aggiunto che la Corte di Cassazione, con la Sent. 16 giugno 1995 n.6897 (114), ha stabilito, su un piano di raccordo della nuova normativa codicistica alla precedente, che la nuova formulazione dell’art.727 c.p. (introdotta dalla Legge 473/93) pur non vietando l’uso di richiami vivi, introduce un importante limite: anche una detenzione strumentale a tale scopo richiede condizioni compatibili con la natura dei volatili e che, di conseguenza, «costituisce maltrattamento la detenzione dei volatili in piccole gabbie, poiché essa priva l’animale della possibilità di movimento e di espansione, se non al prezzo di sanguinamento e di sofferenza»(115). In antitesi a questo lodevole orientamento, però, le dimensioni “ideali” di una gabbia per allodole da richiamo sono state fissate dal Ministero delle politiche agricole in uno spazio pari a circa due pacchetti di sigarette (20 x 15 x 20 centimetri)(116).
Gli animalisti, naturalmente, non possono condividere l’opinione dei cacciatori secondo cui la caccia sarebbe uno sport sano, virile e che permette un contatto con la natura; i primi, infatti, non soltanto non considerano la caccia uno sport nobile, ma non lo considerano nemmeno come uno sport, qualificandolo piuttosto come un’attività che esalta l’istinto umano di dominio assoluto sulla natura.
Ma, anche a prescindere dagli argomenti degli animalisti, sembra sufficiente riflettere sulle considerazioni di carattere ecologistico per comprendere che, in un’epoca di rischi ambientali come la nostra, nessuna attività ricreativa può essere tutelata a preferenza delle creature viventi.

 

II.33. Il commercio internazionale di animali selvatici.

Nel 1973 numerosi Stati, compresa l’Italia, hanno firmato a Washington la Convenzione sul commercio internazionale di specie in pericolo della fauna e della flora selvatiche (CITES), che è stata resa esecutiva nel nostro Paese con la Legge 19 dicembre 1975 n.874, ma che è entrata in vigore soltanto a partire dal 31 dicembre 1979 (cioè dopo 90 giorni dalla ratifica, avvenuta per l’Italia il 2 ottobre 1979).
La CITES è un trattato che persegue l’obiettivo di tutelare le specie a rischio di estinzione in modo indiretto, ossia attraverso misure che limitano o vietano il loro commercio internazionale. La Convenzione, infatti, fa obbligo alle parti di infliggere sanzioni penali ai responsabili di violazione alle sue norme e di confiscare o restituire gli esemplari oggetto di commercio illecito (art. VIII, paragrafo 1). Gli esemplari confiscati devono essere affidati all’Autorità di gestione degli Stati, e tale Autorità decide, dopo essersi consultata con lo Stato di esportazione, se restituirli a quest’ultimo o se destinarli ad un centro di rifugio o ad un’altra sistemazione adeguata e compatibile con gli scopi della CITES (art. VIII, paragrafo 4) (117).
Il commercio delle circa 650 specie maggiormente minacciate, elencate nell’appendice I, è assolutamente vietato, salvo autorizzazioni speciali per scopi scientifici; mentre il commercio delle altre specie a rischio, elencate nell’appendice II, è soggetto ad una specifica autorizzazione senza la quale non è consenti Altri felini, quelli di taglia minore, sono in parte inclusi nell’appendice I, in parte nella II. Tra gli animali selvatici che popolano anche le regioni europee alcune specie sono state incluse nell’appendice I: si possono menzionare le lontre, che hanno ricevuto grandi attenzioni dal mondo della pellicceria, i fenicotteri, che per la loro bellezza sono ricercati da collezionisti e allevatori, alcuni rapaci diurni, mentre i notturni sono tutti inclusi nell’appendice II, e ancora i cetacei, le tartarughe di mare e di terra, le gru, i fagiani, e molti altri ancora (119).
La predisposizione di sanzioni per i casi di violazione della CITES ha il carattere di un vero e proprio obbligo, non essendo lasciata allo Stato alcuna valutazione discrezionale circa l’opportunità di adottare le misure stesse; l’unica sfera di discrezionalità riguarda l’entità delle sanzioni. L’Italia, dunque, sul piano internazionale, era obbligata già dal 31 dicembre 1979 a comminare sanzioni ai responsabili di violazioni della CITES; tuttavia, soltanto dal 22 febbraio 1992, data di entrata in vigore della Legge 7 febbraio 1992 n.150, è stato dato puntuale adempimento agli obblighi derivanti dalla Convenzione. Il ritardo, perdurato ben 13 anni, costituisce un illecito internazionale di cui il nostro Stato si è reso responsabile(120).
In compenso, però, la Legge 150/92 appare sufficientemente severa e ha trovato anche doverosa applicazione: ad esempio l’art.1, che predispone le sanzioni per chi vende, trasporta per fini di vendita, o comunque detiene esemplari delle specie elencate nell’appendice I, punisce con l’arresto da tre mesi a un anno e con l’ammenda da quindici milioni di lire a duecento milioni.
Tuttavia, anche se il danno ambientale ha trovato finalmente in questa Convenzione un valido strumento di controllo e di prevenzione, la legge appare del tutto insoddisfacente sotto il profilo animalistico, giacché non si prendono affatto in considerazione le sofferenze degli animali, dovute soprattutto allo straniamento dal loro ambiente ed alla detenzione; l’unico accenno è quello dell’art.6, che stabilisce il divieto di «commerciare o detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici [...] di specie che subiscono un elevato tasso di mortalità durante il trasporto o durante la cattura nei luoghi di origine»(121).
Per concludere, va ricordato che la legge 7 febbraio 1992 n.150 ha subito, negli anni seguenti alla sua entrata in vigore, modifiche ed integrazioni, resesi necessarie anche in virtù dell’aumento delle specie bisognose di stretta protezione: si fa riferimento al Decreto Legge del 12 gennaio 1993 n.2, poi convertito in legge con modificazioni (Legge 13 marzo 1993 n.59); inoltre, col Decreto del Ministero dell’Ambiente del 27 aprile 1993 è stata istituita, presso lo stesso Ministero, la commissione scientifica per l’applicazione della Convenzione di Washington.

 

II.34. Il commercio illegale di animali esotici e la “zoomafia”.

Il commercio mondiale di animali esotici raggiunge l’iperbolica cifra di 7mila miliardi di lire l’anno e si stima che almeno la metà di esso sia clandestino, in quanto avente ad oggetto animali protetti dalla Convenzione di Washington (CITES).
Le stime rivelano anche che il contrabbando di animali e di piante in via di estinzione è, per volume di affari, il terzo traffico dopo quelli di droga e di armi.
Nel Decreto Ministeriale del 19 aprile 1996 sono elencate le specie animali che possono costituire un pericolo per la salute e l’incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione; inoltre, è stato stabilito l’obbligo di denunciarne il possesso e, con la recente Legge del 9 dicembre 1998 n.426, è divenuto obbligatorio denunciare anche il decesso degli animali pericolosi in possesso, pena un’ammenda che varia dai sei ai diciotto milioni.
Secondo i dati rilasciati dal Ministero dell’interno nel nostro paese sono quattromila gli animali esotici pericolosi denunciati alle prefetture. Ma, a parte le preoccupazioni di carattere ecologistico circa l’opportunità di consentire comunque la detenzione di questi animali esotici, le considerazioni più allarmanti riguardano l’entità del fenomeno delle importazioni illegali: infatti, gli esperti non hanno più dubbi sulla pericolosità del traffico illegale per la conservazione di alcune specie, cosa che è dimostrata, ad esempio, dalla circostanza che un terzo delle specie di pappagalli è in via di estinzione proprio a causa del commercio clandestino (come sostiene l’Assoc. Mondiale Pappagalli).
Non è un caso che tra i principali paesi esportatori e importatori di animali esotici vi siano anche tutti quelli maggiormente coinvolti nel traffico internazionale di stupefacenti; in sede giudiziaria, di fatti, sono stati accertati collegamenti tra le organizzazioni criminali e i trafficanti di specie selvatiche, soprattutto in riferimento alla creazione di reti di copertura.
Il traffico illegale è alimentato, e non di poco, anche dai furti su commissione presso zoo e circhi; all’origine di tutto ciò, oltre agli interessi economici, vi è il falso amore per gli animali, che è in realtà una mania generata da puro egoismo e dal desiderio di avere una bestia rara da mostrare(122).

 

II.35. Le sperimentazioni scientifiche sugli animali.

La sperimentazione scientifica sugli animali è senza dubbio un punto sul quale gli interessi umani e gli interessi animali si scontrano drasticamente: la sperimentazione, infatti, rappresenta il massimo livello di sfruttamento dell’animale, poiché è inevitabilmente crudele e allo stesso tempo degradante della dignità dell’essere vivente, ed anche perché le finalità che si perseguono attraverso questa pratica non sono volte al vantaggio delle involontarie cavie.
La grave lesione dei diritti degli animali, com’è noto, viene giustificata invocando la rilevanza degli interessi umani in gioco e l’assunto secondo cui la sperimentazione sarebbe necessaria ed insostituibile per il progresso biomedico.
Ma ciò che non tutti sanno è che nel mondo scientifico non c’è unanimità di consensi su quest’ultima affermazione. Molti, infatti, sostengono che un’analogia tra le reazioni degli animali e quelle degli umani non soltanto non è provata, ma anzi in molti casi è stata smentita dai fatti: ad esempio, nel decennio 1972-1983 il Ministero della sanità ha disposto il ritiro dal commercio di oltre ventimila medicinali dimostratisi tossici per l’uomo, pur non essendo mai stati riscontrati gli stessi effetti collaterali in fase di sperimentazione sugli animali(123). Se si considera che ogni specie è un’entità diversa, sia in termini di biomeccanica che di biochimica, si comprende facilmente come ognuna di esse reagisca differentemente alle sostanze chimiche: la penicillina uccide le cavie, l’aspirina è letale per il gatto, mentre le pecore possono ingerire l’arsenico, che per l’uomo è un veleno mortale. Per gli stessi motivi si ritiene che le malattie dell’uomo non possano essere riprodotte nell’animale, anche in virtù del fatto che, tra le numerose differenze, vi sono anche quelle dei sistemi immunitari.
Chi sperimenta sugli animali sostiene che essi siano abbastanza “simili” all’uomo dal punto di vista genetico, biologico, biochimico, ecc., ma dal fronte opposto viene fatto notare che il concetto di “simile”, in termini di scienza, è del tutto privo di valore(124); le somiglianze di cui si parla, inoltre, costituiscono una pericolosa arma a doppio taglio, poiché se è vero che l’animale è così vicino all’uomo dal punto di vista fisico, non è plausibile che sia molto diverso dal punto di vista psichico e morale, cosicché non si vede più il motivo per cui si può sperimentare sugli animali e non sugli uomini.
Altro argomento addotto dagli scienziati contrari è che la sperimentazione è spesso mossa da finalità di lucro dell’industria farmaceutica, dalle ambizioni di carriera degli scienziati ansiosi di sfornare “pubblicazioni”, e che talvolta la sperimentazione animale viene usata come alibi per procedere alla sperimentazione sull’uomo, che per molti è anche l’unica vera sperimentazione scientifica.
Lo schieramento opposto sostiene che questa pratica è insostituibile per il progresso e che i metodi alternativi non sarebbero altrettanto validi. L’accusa controbatte con l’argomento etico: partendo dal presupposto che gli animali sono esseri senzienti e perciò moralmente simili all’uomo, si ritiene che, a prescindere dall’utilità e dalla necessità o meno della sperimentazione, l’etica ci impone di non sottoporre gli animali a tale strazio.
Il dibattito scientifico ed etico è ricco di argomenti e potrebbe continuare a lungo, ma sembra opportuno tornare entro il perimetro della tutela giuridica degli animali.
La Legge n.924 del 12 giugno 1931, così modificata dalla Legge n.615 del 1 maggio 1941, ha disciplinato fino a pochissimi anni fa la materia della vivisezione e delle sperimentazioni sugli animali: questa legge è stata definita da un noto scienziato il frutto della “grossolanità intellettuale del legislatore”(125).
Di essa il Decreto Legislativo n.116 del 27 gennaio 1992 (Attuazione della Direttiva n.86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici) ha lasciato in vigore i soli commi I e III dell’articolo 1. In base al primo comma «la vivisezione e tutti gli altri esperimenti sugli animali vertebrati a sangue caldo (mammiferi e uccelli) sono vietati quando non abbiano lo scopo di promuovere il progresso della biologia e della medicina sperimentale»: risalta immediatamente la discriminazione specista che esclude gli animali invertebrati o a sangue freddo.
Per quanto riguarda il Decreto 116/92, le maggiori novità da esso introdotte riguardano: il divieto di esperimenti su cani, gatti e primati non umani (art.8, comma I b), nonché su animali appartenenti a specie in via di estinzione (art.8, comma I a); l’uso obbligatorio di anestesia generale o locale (art.4, comma IV); il divieto di utilizzare un animale più di una volta in esperimenti che comportano forti dolori, angoscia o sofferenze equivalenti, divieto munito di sanzioni pecuniarie non indifferenti, della pena della sospensione dell’attività, oltre che della congiunta applicazione dell’art.727 c.p.; la prescrizione di utilizzare gli animali solo quando non risulti assolutamente impossibile impiegare i metodi alternativi (art.4, comma I).
Riguardo a quest’ultima prescrizione, tuttavia, va detto che, pur essendo la sperimentazione sottoposta ad autorizzazioni amministrative, la scelta se procedere o no all’esperimento, è lasciata all’apprezzamento del ricercatore e quindi è largamente discrezionale: in mancanza dell’indicazione di ragionevoli parametri scientifici per indicarne i limiti, la valutazione circa la necessità e l’assenza di valide alternative è di fatto rimessa alla coscienza etica dello sperimentatore.
La consapevolezza che la sperimentazione comporta sofferenze per gli animali, e che tali sofferenze dovrebbero essere evitate in tutti i casi in cui ciò sia possibile, risulta da diverse disposizioni: oltre a quelle già esaminate, dall’art.4 comma II, che stabilisce i criteri per la preferenza da accordarsi ai diversi tipi di esperimenti, privilegiando quelli che richiedono il minor numero di animali, poi quelli che implicano l’impiego di animali con il più basso sviluppo neurologico, infine quelli che causano meno dolore, sofferenza, angoscia, o danni durevoli; mentre l’utilità scientifica, cioè la maggiore probabilità di conseguire risultati soddisfacenti, è lasciata come criterio succedaneo.
Il Decreto 116/92 mostra di avere ben chiara la discussione tanto scientifica quanto etica a cui si è accennato, anche se pare scarsamente incline ad accogliere posizioni di reale protezione degli interessi degli animali: non solo, ma il Decreto in questione dà per scontato ciò che scontato non è, e cioè che la sperimentazione sugli animali sia scientificamente utile e valida, sì da rendersi eticamente legittima. A tutto ciò si aggiunge il fatto che l’efficacia di questa normativa resta in larga misura affidata all’autocontrollo dei destinatari stessi delle prescrizioni, i quali possono facilmente aggirare gli obiettivi protezionistici motivando le proprie scelte sotto il profilo scientifico(126). Va ricordato, però, che la Circolare del Ministero della Sanità n.18 del 5 maggio 1993 dispone che il Ministero stesso debba svolgere “tutti gli accertamenti scientifici e tecnici, casuali o sistematici, per verificare la corretta applicazione del Decreto Legislativo 116/92”.
Per concludere, va menzionato anche il Decreto Legislativo 30 giugno 1993 n.270 sul Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali: a norma dell’art.4 si assegna a questi istituti “l’elaborazione e l’applicazione di metodi alternativi all’impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica”.

 

II.36. La legge sull’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale.

Le vittime della vivisezione sono state nel solo 1997 più di un milione di animali, negli oltre 500 laboratori italiani autorizzati (fonte: dossier LAV ’99).
In tutto il mondo, però, è in rapida crescita il Movimento di Medici e Scienziati che si battono per l’abolizione della sperimentazione animale. L’Italia è il primo paese al mondo a riconoscere per legge l’obiezione di coscienza “ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale” per medici, ricercatori, studenti universitari e personale sanitario.
La Legge 12 ottobre 1993 n.413 sancisce che tale diritto è garantito a tutti «i cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell’esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, si oppongono alla violenza su tutti gli esseri viventi». La dichiarazione, che ovviamente non è soggetta ad alcun controllo di veridicità, consente di non prendere parte alle attività e agli interventi “specificamente e necessariamente diretti alla sperimentazione animale” (art.1).
E’ importante sottolineare che la Legge stessa dispone, tanto a carico delle strutture pubbliche, quanto di quelle private, l’obbligo di dare pubblicità all’esistenza del diritto all’obiezione di coscienza; inoltre fa divieto di discriminare gli obiettori, per cui «nessuno può subire conseguenze sfavorevoli per essersi rifiutato di praticare o di cooperare all’esecuzione della sperimentazione animale».
La Legge è valutata molto positivamente negli ambienti animalisti soprattutto perché, estendendo il diritto all’obiezione a favore di quanti non intendano effettuare esperimenti sugli animali, essa ha implicitamente riconosciuto che tale pratica costituisce violenza contro gli animali(127).
Tuttavia, non mancano problemi applicativi assai gravi: non solo, infatti, l’informazione rispetto alla facoltà di obiettare risulta alquanto carente, ma le garanzie per il lavoratore sembrano essere veramente efficaci solo nel settore pubblico, mentre in quello privato la legge tutela solo coloro che abbiano dichiarato di essere obiettori prima di essere assunti, mentre non è prevista alcuna tutela per chi abbia maturato tale decisione dopo essere stato assunto.
La sensibilità dei ricercatori alle problematiche etiche connesse alla sperimentazione e allo statuto morale degli animali è una questione particolarmente importante, soprattutto in virtù del fatto che l’efficacia della legge sulla vivisezione è in larga misura affidata a tale sensibilità, come si è cercato di evidenziare nel paragrafo precedente; è quindi molto interessante rilevare che oltre i due terzi degli addetti ai lavori, e specialmente i più giovani, ritengono che la questione dei diritti degli animali meriti la massima attenzione.

 

II.37. I test di prodotti cosmetici sugli animali.

Oltre alle specialità farmaceutiche, molti altri prodotti destinati al consumo umano vengono testati sugli animali: a parte i sistemi di sicurezza delle automobili (il cosiddetto crash-test), gli additivi chimici, i pesticidi, i coloranti, i detersivi, i cosmetici, ed altri ancora.
Per quanto riguarda i cosmetici, nonostante esistano più di 8000 ingredienti già sicuri per l’uomo, si continua a testare nuovi ingredienti sugli animali, costringendoli ad inalare talco, decolorante per capelli, e sottoponendoli ad esperimenti ancora più crudeli che non sembra opportuno descrivere in questa sede: ogni anno in Europa vengono utilizzati 30mila animali per i test cosmetici.
La normativa “base” della Comunità Europea sui prodotti cosmetici è contenuta nella Direttiva 76/768/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici. La Direttiva 93/35/CEE del 14 giugno 1993, recante la sesta modifica della Direttiva 76/768/CEE, stabiliva all’art.2 che sarebbe stato vietato l’uso “degli ingredienti o delle combinazioni di ingredienti sperimentati su animali a partire dal 1°gennaio 1998, onde soddisfare le esigenze della presente direttiva”. Con la stessa direttiva si stabiliva, però, anche una condizione al termine a quo dell’efficacia del divieto: il termine iniziale, infatti, sarebbe stato rinviato nel caso in cui non vi fossero stati, entro la data originariamente fissata, “sufficienti progressi nella messa a punto di metodi atti a sostituire in modo soddisfacente la sperimentazione animale”.
Il 17 aprile 1997, con la Direttiva 97/18/CE, la Commissione Europea ha rinviato “al 30 giugno 2000 la data a partire dalla quale sono vietate le sperimentazioni su animali di ingredienti o di combinazioni di ingredienti su prodotti cosmetici”; inoltre, è stata prevista la possibilità di rinviare ulteriormente tale data “per i metodi di sperimentazione per i quali si siano registrati progressi insufficienti nella messa a punto di metodi alternativi”.
La Direttiva 97/18/CE è stata emanata fra le contestazioni degli animalisti e nonostante l’uso ormai diffuso di metodi di ricerca che non fanno uso di animali, ma anche a causa della voluta inattività del Centro Europeo per la Validazione dei Metodi Alternativi (ECVAM).
Con quasi due anni di ritardo sui tempi previsti da Bruxelles, l’Italia ha recepito, col Decreto Legislativo 24 aprile 1997 n.126, la Direttiva 93/35/CEE: in esso, ovviamente, è data la facoltà al Ministro della Sanità di adeguare, con proprio decreto, il termine del 1°gennaio 1998 a quello eventualmente stabilito dalla Comunità europea. La sanzione applicabile in caso di violazione della norma, una volta che questa sarà entrata in vigore, è quella prevista dall’art.3 comma III, della Legge 11 ottobre 1986 n.713, così come modificata dal D.Lgs. 10 settembre 1991 n.300, ovvero: “reclusione da un mese ad un anno e multa da 500mila a 5 milioni di lire o, se il fatto è commesso per colpa, arresto fino a sei mesi o ammenda da 250mila a 2 milioni e mezzo di lire”.
Problema generale di tutta la legislazione considerata è che essa interviene quasi esclusivamente sugli ingredienti testati per il campo cosmetico, mentre per molte altre sostanze impiegate in campo farmaceutico o alimentare, ma che vengono secondariamente usate anche per la produzione dei cosmetici (es. conservanti, filtri solari), questa disciplina non è applicabile. Inoltre, come viene sottolineato nelle Relazioni del Parlamento di Strasburgo, votate nel gennaio e nel settembre 1997, l’atteggiamento della Commissione “denota scarso senso di urgenza e carenza dell’impegno ad attuare restrizioni sulla sperimentazione animale nel 1998”;“la Commissione Europea dà ripetutamente la precedenza ai profitti dell’industria cosmetica, tralasciando la sofferenza e la vita degli animali, ignorando l’opinione pubblica nonché le opinioni del Parlamento Europeo”.
Le associazioni antivivisezioniste europee si stanno battendo perché la data dell’entrata in vigore del divieto non slitti ulteriormente e per ottenere che la Commissione di Bruxelles estenda il divieto di sperimentare su animali (attualmente limitato ai soli ingredienti dei cosmetici) anche ai prodotti finiti(128).

 

II.38. Le manipolazioni genetiche degli organismi animali.

Con le manipolazioni genetiche si tocca l’argomento in assoluto più delicato fra quelli che in qualche modo riguardano la protezione giuridica degli animali.
Il dibattito assume anche stavolta carattere sia scientifico che etico e non sono poche le implicazioni giuridiche, economiche, e teologiche.
Il dato normativo che sta al centro di questa discussione è la Direttiva 98/44/CE “sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche”, votata dal Parlamento Europeo il 12 maggio 1998, il cui testo riproduce quello che lo stesso Parlamento aveva respinto a larga maggioranza il 1°marzo 1995. La Direttiva in questione prevede la brevettabilità non solo di piante ed animali manipolati geneticamente, ma anche di geni e parti umane “isolate dal corpo”.
In tutta Europa si è sollevato un fortissimo movimento di opposizione contro il processo di sofisticazione e di mercificazione della vita, di cui la Direttiva in esame è divenuto strumento primario(129). In particolare, gli oppositori sostengono che la Direttiva 98/44/CE costituisca un precedente legislativo estremamente pericoloso, in quanto permette la creazione di posizioni di monopolio commerciale su intere razze e varietà di piante ed animali, legalizzando la privatizzazione dell’eredità genetica degli esseri viventi, patrimonio questo che invece appartiene all’intera umanità; si ritiene che la promozione indiscriminata dello sviluppo e della commercializzazione di organismi geneticamente modificati (OGM), attraverso una legislazione che ne garantisca l’uso monopolistico ai detentori dei brevetti, rappresenti un pericolo per l’umanità nel suo insieme, per le sue culture, la sua morale, le sue credenze religiose, la sua stessa sopravvivenza e un attentato per tutti gli esseri viventi.
Altri aspetti che sollevano perplessità sono: quello della salute, visto che non si conoscono gli effetti delle modificazioni genetiche nel tempo e nello spazio; quello dell’economia mondiale e dei rapporti socio-culturali tra le popolazioni, dato che solo poche grandi imprese dei Paesi ricchi riusciranno ad inserirsi nel circuito dei brevetti, con grave danno dei Paesi poveri, resi sempre meno padroni della loro ricchezza genetica e sempre più dipendenti dalle tecnologie e dai brevetti esportati dai primi; quello medico-scientifico, in considerazione del fatto che la scoperta di medicinali, o di qualsiasi altro ritrovato atto a risolvere o ad alleviare la fame e la sofferenza umana, dovrebbe essere accessibile a tutti, nonché del fatto che non dovrebbe esistere un “segreto industriale” nella ricerca, poiché tale segreto può costituire un ostacolo per il progresso scientifico, garantito solo da un regime di libero scambio e di illimitata collaborazione scientifica internazionale(130).
Le preoccupazioni degli ambientalisti riguardano la possibilità che, con la creazione di organismi che non hanno subìto il vaglio della selezione naturale, possano sconvolgersi gli equilibri naturali formatisi nei millenni e che, con la creazione di varietà economicamente più convenienti, che domineranno l’agricoltura, possa ulteriormente ridursi la biodiversità, dalla quale dipendono gli equilibri degli ecosistemi e la stessa sopravvivenza delle forme di vita animale.
I timori degli animalisti, invece, sono legati più specificamente alla possibilità che agli animali siano negati il diritto alla integrità biologica e il diritto di non essere considerati alla stregua di macchine; nella Direttiva oggetto di critica, infatti, non vi sono indicazioni circa la valutazione della loro sofferenza, che dovrebbe essere “proporzionale all’obiettivo prefisso”, né vi è alcuna previsione circa il destino degli animali “non riusciti”(131).
La reazione morale, e non soltanto degli animalisti, di fronte alle “meraviglie” della tecnologia genetica è molto forte: a titolo di esempio si può portare la creazione dell’oncotopo, ossia di un topolino bianco predisposto a sviluppare il tumore mammario; ma gli esperimenti che sono stati fatti e che si stanno facendo sui DNA animali sono i più vari e il più delle volte, ovviamente, molto crudeli.
Secondo i sostenitori dell’ingegneria genetica, invece, gli animali transgenici rappresentano una “tecnologia” che realizza in modo più razionale e prevedibile quanto avviene spontaneamente in natura, attraverso “adeguati” incroci dei caratteri genetici. Si sottolinea inoltre che la sperimentazione non è un sadico divertimento dei ricercatori, ma un mezzo per ora insostituibile per cercare di minimizzare i rischi connessi all’utilizzo di nuovi farmaci da parte dell’uomo e che ogni scoperta significativa è passata attraverso l’impiego di animali. Si afferma che gli animali transgenici possono essere portatori di validissimi modelli di malattie umane su cui saggiare nuove forme di terapia(132).
Il potenziale dello sviluppo di animali transgenici va dalla produzione di animali che abbiano caratteristiche favorevoli per l’allevamento o per la produzione alimentare, alla creazione di animali portatori di malattie con caratteristiche vicine a quelle dell’uomo, oppure modificati allo scopo di ridurre le possibilità di rigetto negli xenotrapianti: nel 1997 il Ministero delle Risorse agricole ha stanziato 2 miliardi di lire per produrre e selezionare suini geneticamente modificati, con l’obiettivo di ottenere degli organi geneticamente “umanizzati” da utilizzare per i trapianti(133).
Tornando alla Direttiva 98/44/CE, va ricordato che l’Italia non solo si è astenuta in sede di approvazione del testo della Direttiva da parte del Consiglio Europeo (insieme al Belgio, mentre l’Olanda ha espresso voto contrario), ma ha altresì spiegato intervento a sostegno dell’Olanda, nel ricorso presentato da quest’ultima alla Corte di Giustizia Europea contro la Direttiva “dei brevetti sulla vita”.
Intanto, nell’assenza di una normativa interna che regoli questa delicata materia, si cerca di delineare una nuova categoria di comportamenti valutabili alla stregua dell’art.727 c.p., la categoria dei “maltrattamenti genetici”.
I settori dell’ingegneria genetica che possono anche riguardare gli animali sono almeno tre: la selezione dei caratteri genetici degli animali d’allevamento per soddisfare esigenze industriali; la creazione di animali-modello afflitti fin dalla nascita da gravi patologie, per sperimentare terapie mediche; la creazione di animali domestici dalle più variegate caratteristiche, sempre nel quadro di redditizie attività commerciali. E’ stato osservato che, quantomeno per l’ultima delle attività elencate, in presenza di così futili motivi, è certamente applicabile l’art.727 c.p. con l’aggravante ex art.62 n.1 c.p. (l’aver agito per motivi abietti o futili). Nel secondo dei casi considerati, invece, sembra che la liceità di queste pratiche, nel silenzio della giurisprudenza, possa essere limitata ai casi in cui: a) sono compiute per fini esclusivamente medici; b) sono assolutamente necessarie; c) non esistono alternative scientificamente valide alla sperimentazione su animali vivi(134).
Per concludere su questo complesso argomento, ci si può augurare che le utilità derivanti dalle manipolazioni genetiche vengano equamente rapportate alle conseguenze, ai rischi ed alle possibili sofferenze degli individui coinvolti; si spera, cioè, che i legislatori dei vari Stati sappiano usare un’enorme prudenza, senza pensare esclusivamente in termini di potenzialità economiche o di eventuali benefici per la salute dell’uomo(135).

Note
(1) V. Pocar, Gli animali non umani, Bari, Laterza, 1998, pag. 61.
(2) V. Pocar, Gli animali non umani, cit., pag.62.
(3) V. Pocar, Gli animali non umani, cit., pag. 63.
(4) Relazione sui Libri II e III del Progetto del Guardasigilli Rocco, in Lav. prep. Del cod. pen e del cod. proc. Pen., V, parte II, Roma, 1929, pag. 510.
(5) A. Coseddu, voce Maltrattamento di animali, in Digesto delle discipline penalistiche, vol. VIII, Torino, 1993, pag. 529.
(9) Corte Cost., sez.1, 30 dicembre 1987, n.641, in “Foro amm.” 1988, n.1., e in “Riv. giur. Edilizia” 1988, I, n.3.
(11) Sul punto anche Luther, Antropocentrismo ed ecocentrismo nel diritto dell’ambiente in Germania e in Italia, in Pol. dir., 1989, n.4, pag. da 673 a 699.
(12) Conti, Cos’è l’ecologia, Milano, Mazzotta, 1977;
(13) Rapporto LAV 1999, a cura della LAV, 15 Settembre 1999, www.mclink.it/assoc/lav
(14) A. Postiglione, La tutela dell’animale nell’ordinamento penale italiano, in “Diritto e giurisprudenza agraria e dell’ambiente”, 1996, n.2, pag. 84.
(15) A. Postiglione, La tutela dell’animale nell’ordinamento penale italiano, cit., pag.86.
(16) S. Castignone, Povere Bestie: i diritti degli animali, Venezia, Marsilio, 1997.
(17) V. Pocar, Gli animali non umani, Bari, Laterza, 1998, pag. 88 e ss.
(18) A. Postiglione, La tutela dell’animale nell’ordinamento penale italiano, cit., pag.86.
(19) Relazione Ministeriale al Progetto del codice penale per il Regno d’Italia, (presentata il 22-11-1887), Roma, 1888.
(20) A. Postiglione, La tutela dell’animale nell’ordinamento penale italiano, cit., pag.86.
(21) V. Pocar, Gli animali non umani, cit., pag.89.
(22) Manzini, Trattato di Diritto Penale Italiano, X, a cura di Nuvolone, Torino, rist. 1986, pag.1089 ss.
(23) S. Castignone, Povere Bestie: i diritti degli animali, cit., pag.100.
(24) H. Kelsen, La dottrina pura del diritto, trad. di M. G. Losano, Torino, 1975, pag. 44.
(25) H. Kelsen, Teoria generale del diritto e dello Stato, trad. Cotta e Treves, Milano, 1963, pag.3.
In questo stesso senso vd. pure G. Capozzi, Temporalità e norma, Napoli, Jovene, 1996, pag. 41-42 e 245.
(26) M. Santoloci, La tutela giuridica degli animali: possibilità di intervento da parte di ogni cittadino, in suppl. alla riv. “Animal Amnesty” n.15 del 1993, pag.4 e 5.
(27) Sent. Pretura Amelia 7 gennaio 1987, in Riv. Pen. febbraio 1988, pp. 166 ss.
(28) Sent. Cass. Pen, Sez. III, 14 marzo 1990, n.6122, Postiglione, in Diritto e Giurisprudenza Agraria, 1992, pag.46, con nota di M.Mazza, Nuove frontiere per la tutela degli animali, e in Giustizia penale, 1991, II, pag.49, nonché in Foro It., 1990, II, pag.478.
(29) M. Mazza, Nuove frontiere per la tutela degli animali, cit., pag.46 ss.
(30) V. Pocar, Gli animali non umani, cit., pag. 94.
(31) M. Mazza,. Nuove frontiere per la tutela degli animali, cit., pag. 47.
(32) V. Pocar, Gli animali non umani, cit., pag. 94.
(33) Progetto di Legge-delega per la riforma del Codice Penale, pubblicato in “Documenti giustizia”, marzo 1992.
(34) V. Pocar, Gli animali non umani, cit., pag. 95.
(35) V. Pocar, Gli animali non umani, cit., pag. 96.
(36) Roxin, Sinn und grenzen staatlicher Strafe, Jus. 1966, pag. 383.
(37) F. Angioini, Contenuto e funzioni del concetto di ben Alternativa, 1994, pag.34.
(43) S. Castignone, Povere Bestie: i diritti degli animali, cit., pag.108.
(44) A. Postiglione, La tutela dell’animale nell’ordinamento penale italiano, cit., pag. 87.
(45) A. Postiglione, La tutela dell’animale nell’ordinamento penale italiano, cit., pag. 88.
(46) A. Lorz, Die Rechtsordnung und das Toten von Tiren, in Natur und Recht, 1992, pag.401 ss.
(47) S. Castignone, Povere Bestie: i diritti degli animali, cit., pagg. 107 e 108.
(48) V. Pocar, Gli animali non umani, cit., pag. 97.
(49) Sent. Cass. Pen, Sez. III, 14 marzo 1990, n.6122, Postiglione, in Diritto e Giurisprudenza Agraria, 1992, pag.46, con nota di M.Mazza, Nuove frontiere per la tutela degli animali, e in Giustizia penale, 1991, II, pag.49, nonché in Foro It., 1990, II, pag.478.
(50) Sent. Cass. Pen., Sez. III, 5 novembre 1993, Battocchio, in Riv. Pen., 1994, pag. 895, e in Giust. Pen., 1994, II, pag. 501.
(51) Sent. Cass. Pen., Sez. III, 24 aprile 1995, n.6897, imp. Parassuolo, in Cass. Pen., 1995, Pag.1179.
(52) Sent. Cass. Pen., Sez. III, 5 aprile 1995, n.3486, imp. Simeoni, in Diritto e Giurisprudenza Agraria, 1996, pag. 120, con nota di Mazza, e in Foro It., 1996, II, pag. 363.
(53) A. Postiglione, La tutela dell’animale nell’ordinamento penale italiano, cit., pag. 89.
(54) Sent. Cass. Pen., Sez.III, 24 giugno-4 agosto 1999, n.9905, imp. Patalano, in Gazzetta Giuridica Giuffré, 1999, n.36, pag.23.
(55) A. Postiglione, La tutela dell’animale nell’ordinamento penale italiano, cit., pag. 89.
(56) V. Pocar, Gli animali non umani, cit., pag. 98-99.
(57) Rapporto LAV 1999, a cura della LAV, 15 Settembre 1999, www.mclink.it/assoc/lav
(58) A. Postiglione, La tutela dell’animale nell’ordinamento penale italiano, cit., pag. 84.
(59) A. Coseddu, voce Maltrattamento di animali, in Digesto delle discipline penalistiche, vol. VIII, Torino, 1993, pag. 532.
(60) S. Maglia, Uccisione gratuita di animali, http://www.tuttoambiente.com/comm/anim.html e in Riv. Pen., 1998, pag. 325.
(61) A. Coseddu, voce Maltrattamento di animali, in Digesto delle discipline penalistiche, vol. VIII, Torino, 1993, pag. 532.
(62) Sent. Cass. Pen., Sez. II, 28 ottobre 1997, Ziccardi, in Riv. Pen., 1998, pag. 349.
(63) Sent. Corte Costit., 27 luglio 1995, n.411, Bertocci, in Riv. Pen., 1995, pag. 1301; e in Giust. Pen., 1995, pag.323.
(64) S. Maglia, Uccisione gratuita di animali, http://www.tuttoambiente.com/comm/anim.html, e in Riv. Pen., 1998, pag. 325.
(65) T. Regan, L’esigenza di una riforma, in S. Castignone, (a cura di), I diritti degli animali, Bologna, Il Mulino, 1988, pag. 227 e ss.
W. Woodburn Hide, The Prosecution and Punishment of Animals and Lifeless Things in the Middle Ages and Modern Times, in “University of Pennsylvania Law Revew”, n.64 del 1916, pag. 708.
S. Castignone, Povere Bestie: i diritti degli animali, Venezia, Marsilio, 1997, pag. 23 e ss.
(66) S. Castignone, Povere Bestie: i diritti degli animali, cit., pag. 24.
(67) S. Apuzzo, Animali A(r)mati, Viterbo, Millelire-Stampa Alternativa, 1994, pagg. 15 e 16.
(68) Sent. Cass. civ., 4 dicembre 1993 n.12028, in Arch. Locazioni, 1994, pag. 798.
(69) Sent. Trib. di Piacenza, 10 aprile 1990, n.231, in Arch. Locazioni, 1990, pag. 287.
(70) Sent. Pretura di Campobasso, 12 maggio 1990, in Arch. Locazioni, 1991, pag. 176.
(71) A. Coseddu, voce Maltrattamento di animali, in Digesto delle discipline penalistiche, vol. VIII, Torino, 1993, pag. 531.
(72) Rapporto LAV 1999, a cura della LAV, 15 Settembre 1999, www.mclink.it/assoc/lav
(73) V. Pocar, Gli animali non umani, cit., pag. 74.
(74) V. Pocar, Gli animali non umani, cit., pag. 76.
(75) V. Pocar, Gli animali non umani, cit., pag. 76.
(76) V. Pocar, Gli animali non umani, cit., pagg. 77 e 78.
(77) Rapporto LAV 1999, a cura della LAV, 15 Settembre 1999, www.mclink.it/assoc/lav
(78) Rapporto LAV 1999, a cura della LAV, 15 Settembre 1999, www.mclink.it/assoc/lav
(79) S. Apuzzo, Animali A(r)mati, Viterbo, cit., pagg. 17 e 18
S. Castignone, Povere Bestie: i diritti degli animali, cit., pag. 77 e ss.
(80) S. Castignone, Povere Bestie: i diritti degli animali, cit., pag. 79 e ss.
(81) S. Castignone, Povere Bestie: i diritti degli animali, cit., pag.81.
(82) Rapporto LAV 1999, a cura della LAV, 15 Settembre 1999, www.mclink.it/assoc/lav
(83) Rapporto LAV 1999, a cura della LAV, 15 Settembre 1999, www.mclink.it/assoc/lav
(84) C. Troiano, Rapporto Zoomafia 2000, in “Impronte” n.4 del 4 aprile 2000, edita a cura della Sede Nazionale LAV, Roma, 2000, pag. 25 e in www.mclink.it/assoc/lav
(85) C. Troiano, Rapporto Zoomafia 2000, in “Impronte” n.4 del 4 aprile 2000, edita a cura della Sede Nazionale LAV, Roma, 2000, pag. 25 e in www.mclink.it/assoc/lav
(86) G. Guadagna, Cavalli e Criminalità, dalla rivista “Impronte”n.2 del febbraio 1999, edita a cura della Sede Nazionale LAV, Roma, 1999, pag.14.
(87) V. Pocar, Gli animali non umani, cit., pagg. 69 e 70.
(88) S. Castignone, Povere Bestie: i diritti degli animali, cit., pag.45.
(89) S. Castignone, Povere Bestie: i diritti degli animali, cit., pag.46.
(90) G. Vignoli, La protezione giuridica degli animali da allevamento, in “Giurisprudenza Agraria Italiana”, 1989, pagg.20 e 21.
(91) V. Pocar, Gli animali non umani, cit., pag.68.
(92) V. Pocar, Gli animali non umani, cit., pag.69.
(93) G. Vignoli, La protezione giuridica degli animali da allevamento, cit., pagg.20 e 21.
(94) V. Pocar, Gli animali non umani, cit., pag.69.
(95) Carni ”italiane” importate dall’estero e controlli insufficienti,“tratto dalla rivista “Impronte”, cit., febbraio 1996, www.mclink.it/assoc/lav
(96) Rapporto LAV 1999, a cura della LAV, 15 Settembre 1999, www.mclink.it/assoc/lav
(97) V. Pocar, Gli animali non umani, cit., pag.70.
(98) S. Castignone, Povere Bestie: i diritti degli animali, cit., pag.48.
(99) V. Pocar, Gli animali non umani, cit., pag.67.
(100) G. Vignoli, La protezione giuridica degli animali da allevamento, cit., pagg.20 e 21.
(101) G. Vignoli, La protezione giuridica degli animali da allevamento, cit., pag. 21.
(102) Rapporto LAV 1999, a cura della LAV, 15 Settembre 1999, www.mclink.it/assoc/lav
Commissione e Consiglio impegnati per gli animali(...), comunicato stampa del 15 giugno 1999, in www.mclink.it/assoc/lav
(103) V. Pocar, Gli animali non umani, cit., pag. 64.
(104) S. Castignone, Povere Bestie: i diritti degli animali, cit., pagg. 50 e 51.
(105) S. Castignone, Povere Bestie: i diritti degli animali, cit., pagg. 70 e 71.
Rapporto LAV 1999, a cura della LAV, 15 Settembre 1999, www.mclink.it/assoc/lav
R. Bennati, L’Italia finalmente contro le trappole, in “Impronte” del febbraio 1996, cit.
A. Zendron, Morire per te, in “Impronte” del febbraio 1999, cit., pag. 29.
(106) A. Gratani, La tutela della fauna selvatica nella Comunità Europea: rassegna normativa e giurisprudenziale, in Rivista giuridica dell’ambiente, 1999, n. 6, pag. 955 ss.
(107) A. Gratani, La tutela della fauna selvatica nella Comunità Europea: rassegna normativa e giurisprudenziale, cit., pag. 957 e ss.
(108) P. Bianchi - G. Cordini, (a cura di ), Comunità europea e protezione dell’ambiente, Padova, Cedam, 1983, pag. 356 e ss.
(109) A. Gratani, La tutela della fauna selvatica nella Comunità Europea: rassegna normativa e giurisprudenziale, cit., pag. 957 e ss.
(110) Rapporto LAV 1999, a cura della LAV, 15 Settembre 1999, www.mclink.it/assoc/lav
(111) A. Venchiarutti, voce Animali selvatici, in Digesto delle Discipline privatistiche, 1987, pag. 329 ss.
(112) A. Postiglione, La Convenzione di Rio de Janeiro del 1992, in Diritto e Giurisprudenza Agraria e dell’Ambiente, 1999, n.11, pag. 583.
(113) V. Pocar, Gli animali non umani, cit., pag. 70-71.
(114) Sent. Cass. Pen., Sez. III, 16 giugno 1995, imp. Parussolo, in Riv. Pen., 1995, pag. 1179.
(115) A. Postiglione, La tutela dell’animale nell’ordinamento penale italiano, cit., pag. 88.
(116) Rapporto LAV 1999, a cura della LAV, 15 Settembre 1999, www.mclink.it/assoc/lav
(117) T. Scovazzi, Un gorilla, cinque tigri, nove scimpanzé, una convenzione e una costituzione, commento alla Sent. Pretura ancona, Sez. Pen., 30 giugno 1994 n.449, Est. De Feo, Imp. Zamperla, in Rivista giuridica dell’ambiente, 1996, pag. 333 e ss.
(118) V. Pocar, Gli animali non umani, cit., pag. 72.
(119) U. Mereu, Commercio e tutela di animali e piante, Frascati (Roma), Ed. Associati, 1995, pag. 45 e ss.
(120) T. Scovazzi, Un gorilla, cinque tigri, nove scimpanzé, una convenzione e una costituzione, cit., pag. 338.
(121) V. Pocar, Gli animali non umani, cit., pag. 72.
(122) Dati del CFS - Servizio CITES, fonte Dossier LAV ZOOMAFIA 2000, a cura della LAV, 16 febbraio 2000, www.mclink.it/assoc/lav
(123) V. Pocar, Gli animali non umani, cit., pag. 79 e ss.
(124) Comitato Scientifico Antivivisezionista, La sperimentazione animale è una frode scientifica, www.progettogaia.org
(125) P. Croce, Vivisezione o scienza: una scelta, Firenze, ed. Lega Antivivisezionista Nazionale, 1990, IV ed., pag. 202.
(126) V. Pocar, Gli animali non umani, cit., pag. 79 e ss.
(127) S. Castignone, Povere Bestie: i diritti degli animali, cit., pag. 61.
(128) Cosmetici: cosa sta succedendo?, LAV Web - tratto da LAV INFO - n.1 del 13.11.97/aggiornamento 24.2.98, www.mclink.it/assoc/lav
(129) F. Pratesi, Brevetti vita ancora in alto mare, in Impronte del febbraio 1999, n.2, cit., pag. 30.
(130) Appello contro la brevettazione di animali e parti del corpo umano, “La vita non è una merce: NO al brevetto sulla vita”, tratto da LAV INFO n.2 del 14.11.1997, in www.mclink.it/assoc/lav
(131) Appello contro la brevettazione di animali e parti del corpo umano, “La vita non è una merce: NO al brevetto sulla vita”, in LAV Web - LAV INFO n.2 del 14.11.1997,www.mclink.it/assoc/lav
(132) S. Garattini, Ricerca scientifica e società, in Negri News n.102, e in www.progettogaia.org/vivisezione/garattini 1.htm
(133) Suini geneticamente modificati, tratto da Il Messaggero, 5 gennaio 1997, in LAV Web - Campagna Vivisezione, in www.mclink.it/assoc/lav
(134) M. Valeri, Il nuovo testo dell’art.727 del Codice Penale, in Materiali per una storia della cultura giuridica, giugno 1999.
(135) S. Castignone, Povere Bestie: i diritti degli animali, cit., pag. 88.