I.7. Spinoza.
Un discorso a parte va fatto in relazione al pensiero di Spinoza, del quale
è stata di recente avanzata una singolare interpretazione, ad opera di
Daniele Rolando (10). Questo autore ha evidenziato la possibilità di parlare,
da un punto di vista spinoziano, di diritti degli animali, mettendo a
confronto la posizione del filosofo razionalista del diciassettesimo secolo
con quella di Peter Singer, autore contemporaneo.
In estrema sintesi: Rolando, analizzando il “Trattato teologico politico”,
comincia col chiedersi quale risposta avrebbe dato Spinoza al quesito se
esistano dei diritti degli animali e ritiene che la risposta, almeno
virtuale, del filosofo sarebbe stata senza dubbio positiva. E cita in
proposito questo passo: «Per diritto [...] naturale non intendo altro che
le regole della natura di ciascun individuo, in ordine alle quali concepiamo
che ciascuno è naturalmente determinato ad esistere ed operare in un certo
modo. Così per esempio i pesci sono determinati dalla natura a nuotare e i
grandi a mangiare i più piccoli» (11).
Da questa affermazione viene desunto che l’uomo, in quanto animale più
forte, ha bensì il diritto di nutrirsi degli animali, ma ciò non in virtù
della sua qualità di ‘uomo’, quanto piuttosto per il semplice fatto di
essere più forte, ad esempio, dell’agnello o della gallina; con la
conseguenza che anche il leone, in una data situazione di fatto, avrà
pieno diritto a nutrirsi dell’uomo, essendo rispetto a
questo più forte.
A dimostrazione della sua tesi l’autore riporta questo passaggio:
«[...] ciascun individuo ha pieno diritto a tutto ciò che è in suo potere,
ossia [che] il diritto di ciascuno si estende fin là dove si estende la sua
determinata potenza»(12).
Immediatamente viene specificato che la forza di cui si parla non è una
specie di ‘struggle for life’ darwiniana in anticipo sui tempi, ma è la
potenza stessa di Dio, che coincide con quella della totalità degli
individui che compongono la natura.
Per Spinoza la ‘potentia’ di Dio è presente in ogni essere individuale,
dalla formica all’uomo, ma il criterio secondo cui essa è distribuita non
si esprime in un ordine decrescente di ‘perfezioni’ qualitativamente
differenziate, bensì in una mera differenziazione
quantitativa.
Con il termine ‘potentia’, nota l’autore, Spinoza indica non ciò che
ciascun individuo - animale, uomo o angelo che sia - potrebbe virtualmente
essere in base alle sue caratteristiche sostanziali, ma ciò che egli
attualmente è, indipendentemente dalla specie a cui appartiene. La potenza
di Dio si esprime integralmente e senza riserve nella infinità della natura
e da questa circostanza discende l’impossibilità di leggere in funzione
umana gli equilibri naturali. Un’impostazione questa chiaramente in
controtendenza rispetto all’antropocentrismo
rinascimentale.
Sul piano del diritto oggettivo viene poi analizzata l’idea spinoziana del
diritto naturale: come è noto, esso costituisce per Spinoza quello stadio
originario ed edenico in cui non esiste nessuna legge divina o umana. Il
diritto naturale, dunque, rappresenta il corrispettivo politico della
incommensurabilità della natura: come l’universo non può essere valutato
secondo i valori umani, così ogni essere vivente che fa parte della natura
è titolare di diritti che prescindono e,inoltre, eccedono rispetto a questi
stessi valori; perciò, tanto per cominciare e per fare un esempio, gli
animali non hanno nessun obbligo di essere buoni, secondo gli schemi
inevitabilmente anttopomorfici inventati dagli uomini.
Resta da chiarire come sia possibile parlare di diritti degli animali nel
contesto della società umana, se è vero che per Spinoza la legge nasce da
un atto di rinuncia alla propria libertà naturale, atto che presuppone
comunque una scelta cosciente. La ‘democrazia’ spinoziana risolve il
problema per la comunità degli umani, ma gli animali restano chiaramente
esclusi dal patto originario.
Ma il contrattualismo di Spinoza sembra essere in realtà molto più potente
di quanto non avesse previsto il suo inventore: esso infatti si distingue
da quello classico, hobbesiano o groziano, perché non ammette a livello di
stato di natura nessuna codificazione di norma, nemmeno di quella che tra
tutte è la più primordiale: “pacta sunt servanda”. Alla sua base sta invece
la massima: «ciascuno sceglie di due beni quello che ritiene maggiore, di
due mali quello che gli sembra minore [...]. Questa legge è così fermamente
scolpita nella natura umana che deve essere annoverata tra le verità eterne
che nessuno può ignorare» (13).
A differenza del contrattualismo classico, che presuppone un rapporto di
uguaglianza tra i contraenti il patto, qui il presupposto è dato proprio da
una fondamentale diseguaglianza (sempre in termini di forza e dunque sempre
una differenza meramente quantitativa): lo Stato infatti nasce appunto
come risposta ad una scelta di convivenza fatta per
reciproca utilità.
L’autore chiude il cerchio ipotizzando un accordo tacito tra l’uomo e
l’animale, tale da creare un adeguato fondamento giuridico a quell’insieme
di doveri-diritti e di reciproche aspettative che regolano ogni comunità
costituita da uomini e animali(14).
In conclusione, pur apprezzando lo sforzo interpretativo, si può ritenere
che la filosofia di Spinoza sia sì utile a spiegare la comune appartenenza
ad uomini ed animali di un diritto naturale alla vita e alla sopravvivenza,
ma non anche a giustificare concretamente dei doveri degli uni verso gli
altri nel contesto del diritto positivo, visto che la maggiore ‘potentia’
degli uomini attribuisce loro il diritto a sopraffare gli animali in
tutti i casi in cui ciò porterebbe ad una maggiore
utilità.
I.14. Il principio della uguale considerazione degli interessi: Peter Singer.
Il filosofo australiano Peter Singer, che con il suo “Animal Liberation” nel
1972 ha dato inizio al dibattito contemporaneo sui diritti degli animali, si
muove sulle orme di Bentham.
Tuttavia, pur adottando lo schema dell’utilitarismo a base del suo
ragionamento, egli ne dà una versione aggiornata. Non più un utilitarismo
‘della somma’ o ‘della visione totale’, che tiene conto della somma delle
conseguenze positive o negative di un’azione, ma un utilitarismo ‘della
media’ che prende in considerazione la felicità media di tutti i soggetti
coinvolti nell’azione. Sicché non può essere approvata un’azione che
provochi una utilità altissima per pochi a fronte di gravi sofferenze per
molti. E’ evidente che in questo calcolo vengono inseriti anche gli
animali; a tale fine Singer invoca il principio di uguaglianza,
applicandolo anche ai rapporti ‘interspecifici’: in particolare il
concetto fondamentale dell’uguaglianza opera, in questo contesto, come
“uguale considerazione per esseri differenti”. In altre parole, egli non
ritiene che tutti gli animali - umani e non umani - debbano essere trattati
allo stesso modo, ma afferma che la stessa quantità di sofferenza ha lo
stesso peso e deve essere valutata in modo identico, a prescindere dalle
qualità del soggetto passivo (sesso, razza, posizione sociale e specie di
appartenenza) (27).
A questo traguardo fondamentale Singer perviene anche facendosi forte delle
conclusioni precedenti ed analoghe del grande filosofo Bentham, il quale
per primo affermò il principio che la capacità di provare dolore o piacere
è la condizione indefettibile, ma sufficiente, perché si possa dire che un
essere ha interessi, tra cui quello primario a
non soffrire.
Il principio della uguale considerazione degli interessi non è, però,
immune da critiche. Esse si basano per lo più su tre considerazioni:
a) gli animali non sono in grado di soffrire;
b) gli uomini dimostrano la sofferenza grazie al loro linguaggio
sviluppato, mentre gli animali non lo manifestano, per cui il loro dolore
rimane solo ipotetico;
c) le capacità mentali dell’uomo sono tali da provocare, in analoghe
circostanze, più sofferenza di quella che proverebbe un animale.
La confutazione di Singer a questi tre argomenti si basa innanzitutto sulle
recenti acquisizioni della scienza etologica che dimostrano l’appartenenza
agli animali non umani di un sistema nervoso altrettanto evoluto di quello
umano e che si è sviluppato parallelamente a quest’ultimo; in secondo luogo
sul postulato, sempre scientificamente assodato, che il dolore è uno stato
primitivo, non inerente al linguaggio, il quale infatti si è sviluppato
successivamente, e anche sulla ovvia constatazione che il dolore può essere
espresso altrettanto efficacemente mediante lamenti o espressioni corporee,
oltre che con le parole. Ma l’argomento più interessante è quello
utilizzato contro la terza affermazione e che viene definito da Singer
“l’argomento dei casi marginali”: ammesso che la consapevolezza dell’uomo
di ciò che gli sta accadendo può provocare un maggior grado di sofferenza,
anche solo a livello morale, di quella che proverebbe un animale in
condizioni analoghe, viene fatto notare come tale
circostanza non sia di per sé idonea ad escludere che gli animali siano
soggetti morali, pena la contestuale esclusione anche di moltissimi esseri
umani: non tutti gli uomini, infatti, hanno il pieno possesso del
raziocinio e dell’abilità linguistica, basti pensare ai neonati, ai
bambini molto piccoli, e soprattutto ai menomati mentali e a coloro che
soffrono di gravi turbe psichiche. Quando ci riferiamo agli umani
‘marginali’ per includerli nella sfera dell’etica non prendiamo in
considerazione il loro grado di consapevolezza, né la loro abilità
linguistica, bensì semplicemente la loro sensibilità. E a questo
punto coerenza esige che lo stesso ragionamento venga applicato agli
animali.
A ciò si aggiunge il fatto che un animale, proprio a causa della sua minore
capacità di comprensione, può essere portato a soffrire più di quanto
farebbe un uomo, ad esempio in occasione di una cattura priva di qualsiasi
maltrattamento: è evidente che il primo accusi più dell’altro lo spavento
ed il terrore.
Singer rifiuta dunque l’idea (sostenuta, come si ricorderà, da Tommaso e
Kant) di doveri indiretti dell’uomo verso gli animali, e afferma che questi
ultimi sono destinatari in prima persona di veri e propri doveri diretti
degli uomini.
In definitiva, la filosofia di Singer è incentrata sul dovere morale di non
causare dolore e sofferenza a nessuno degli esseri sensibili, umani o non
umani che siano (28).
I.17. La teoria contrattualistica di Van De Veer.
La teoria contrattualistica è stata da molti ritenuta inadeguata a creare
un supporto teorico soddisfacente per i doveri morali dell’uomo verso gli
animali: ciò soprattutto a causa del fatto che solo esseri senzienti
potrebbero stipulare un patto, e, inoltre, anche perché un simile patto
sarebbe irrimediabilmente vincolato ad uno statuto intraspecifico piuttosto
che interspecifico (33).
A tali obiezioni risponde il filosofo Donald Van De Veer, che ritiene
possibile interpretare la teoria contrattualistica in direzione
interspecifica, apportando alcune correzioni alla
teoria di Rawls.
Quest’ultima è basta sul presupposto che i principi di una società giusta
derivino dall’ipotetico accordo di esseri senzienti, bene informati, ma
imparziali: tale imparzialità sarebbe garantita da una condizione di
ignoranza dei contraenti circa la posizione sociale che occuperanno nella
costituenda società, in modo tale da non poter stabilire, in questa fase
preliminare, dei principi arbitrari o
discriminatori.
Il correttivo introdotto da Van De Veer consiste nel rendere ancora più
opaco questo “velo d’ignoranza”, così da tutelare ulteriormente
l’imparzialità delle scelte etiche fondamentali. Nella “posizione
originaria” (situazione pre-societaria), dunque, i contraenti, accomunati
solo dalla qualità di esseri senzienti, piuttosto che di esseri umani,
sarebbero ignari persino della specie a cui apparterranno e, in tal modo,
potrebbe loro toccare in sorte di occupare la posizione di un animale non
umano, come ad esempio una mucca o una cavia. In tale situazione appare
ragionevole che i contraenti accettino i seguenti
principi:
a) nessun essere senziente dovrebbe venir trattato in modo da avere una
vita non degna di essere vissuta;
b) non si dovrebbe deliberatamente chiamare alla vita una creatura
senziente quando è certo, o altamente probabile, che essa avrebbe una vita
siffatta (non preferibile alla non vita).
L’incidenza che avrebbero questi principi sul rapporto uomo - animale è fin
troppo evidente: il primo di essi porterebbe ad un complesso di
responsabilità ed obblighi atti a garantire il rispetto di tutti gli
animali, il secondo introdurrebbe rilevanti restrizioni al potere di vita o
di morte (ora di fatto illimitato) attribuito agli allevatori di
animali.
Alla base dei due principi ci sono, rispettivamente, il superamento della
‘tesi della deresponsabilizzazione’, basata sull’idea che aver dato
comunque la vita e le soddisfazioni connesse, dovrebbe liberare da ogni
responsabilità; e la confutazione della tesi che la vita - ‘qualsiasi’
vita - sia preferibile alla non vita (34).
L’autore, in riferimento alla questione della responsabilità, fa delle
importanti osservazioni: contesta, in primo luogo, che l’essere causalmente
responsabili dell’esistenza di un’altra creatura conferisca un diritto
assoluto di vita e di morte su di essa; rileva, inoltre, che se alleviamo
animali specificamente per fare uso dei loro corpi, la nostra
responsabilità nei loro confronti non è diminuita, ma anzi
accresciuta.
Va specificato, comunque, che Van De Veer, sebbene mosso dalle stesse
preoccupazioni di Regan e Singer, ossia garantire che gli interessi degli
animali siano presi in considerazione e che questi non vengano usati come
se fossero solo mezzi per i fini umani, si distacca dalle posizioni
radicali di tali autori, individuando una via intermedia tra lo specismo
estremo e l’egualitarismo interspecifico, che è rappresentata
dall’egualitarismo ‘dei due fattori’: in base a tale principio, se ci si
trova di fronte ad interessi tra loro confliggenti, bisogna scegliere
l’interesse dell’organismo psichicamente più dotato, e cioè maggiormente
capace di percepire dolore cosciente. La scelta deve, però, essere
accompagnata da una valutazione circa gli interessi in questione: ossia se
essi siano vitali o non vitali.
Così, a parità di interessi, ad esempio quelli di due creature senzienti
alla conservazione della propria vita, il disvalore della perdita sarà
tanto maggiore quanto superiore è l’articolazione psicologica di un essere
rispetto all’altro, a prescindere dall’appartenenza di uno dei due alla
specie umana.
In caso di interessi di grado diverso, invece, l’interesse vitale di un
soggetto non dovrebbe mai essere sacrificato a favore dell’interesse non
vitale di un altro soggetto, e ciò vale anche quando il secondo abbia
un’articolazione psicologica superiore.
La novità del tentativo di Van De Veer sta nella ricerca di un criterio
imparziale e non antropocentrico per dirimere i conflitti
interspecifici (35).
I.19. Riflessioni conclusive.
Dalle origini della civiltà umana fino ai nostri giorni l’uomo ha dominato
e continua a dominare l’ambiente che lo circonda, migliorandolo e, più
spesso, rovinandone la naturale bellezza. Sorte non migliore è toccata agli
animali e, non dimentichiamolo, anche a tante categorie di umani che,
nell’avvicendarsi delle epoche storiche, hanno subito la prevaricazione di
altri uomini.
Quella della sopraffazione si potrebbe definire una storia ricorrente che,
quasi sempre, ha preso le mosse da una presunta diversità, da una forza
superiore, da un maggior potere, da un rapporto di superiorità -
inferiorità che col tempo si è poi dimostrato completamente fasullo e privo
di fondamento.
Ed è esattamente quello che sta accadendo nel caso degli animali cosiddetti
“sub-umani”. In questo capitolo si è voluto dimostrare che i tempi sono
maturi per una nuova ‘rivoluzione’ culturale: i filosofi hanno allargato i
confini della sfera morale, attribuendo valore a tutte le forme di vita e
qualificando gli animali come soggetti morali e destinatari di doveri,
nonché titolari di diritti fondamentali simili a
quelli dell’uomo.
L’ultimo passo, che potrebbe essere anche il primo di una nuova realtà,
sembra quello di spostare questi diritti degli animali in una dimensione
realmente giuridica, facendo gradualmente “scivolare” la questione degli
animali dall’area del ‘giuridicamente indifferente’ a quella contigua, ma
ben lontana in quanto a valore, delle ‘lacune giuridiche’, cioè di quei
fatti e rapporti che dovrebbero essere regolati dal diritto, ma che
ancora non lo sono.
L’attenzione che è stata riservata dai legislatori dei vari Paesi del
mondo alla tutela degli animali non sembra infatti sufficiente a
garantire loro il dovuto rispetto e spesso, anzi, si è ancora fortemente
influenzati da una cultura antropocentrica che appare ormai retrograda e
inadeguata a far fronte alle emergenze del
terzo millennio.
La strada da seguire sembrerebbe invece quella di sentirci impegnati a
promuovere il benessere di tutte le creature con cui condividiamo questo
ormai piccolo pianeta, ed a perseguire il nostro benessere nei limiti in
cui esso appare compatibile con quello degli altri viventi (41).
note
(1) S. Castignone, Povere Bestie: i diritti degli animali, Venezia, Marsilio, 1997, pag.36.
(2) M. Mori, Diritti animali e diritto alla vita: un problema importante e trascurato, in Sociologia del Diritto, 1979, pag.263.
(3) G. Reale e D. Antiseri, La filosofia nel suo sviluppo storico, Ed. La Scuola, 1988, Vol. I, pag. 271.
(4) M. Ripoli, recensione al testo Animal Rights and Human Obligation a cura di T. Regan e P. Singer (Englewood Cliffs, New jersey, Prentice-hall inc., 1976,), in MATERIALI PER UNA STORIA DELLA CULTURA GIURIDICA, 1986, pag.302.
(5) 5 T. Regan e P. Singer (a cura di), Ainmal Rights and Human Obbligation, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 1976, parte II (pp.49-106).
P. Singer, Liberazione animale, Milano, 1991, parte II.
(6) T. Regan e P. Singer, Animal Rights and Human Obligation, cit., parte II (pp.49-106).
S, Castignone, Povere Bestie: i diritti degli animali, cit., pag.28.
P. Singer, Liberazione animale, cit.,parte II.
(7) M.Ripoli, recensione al testo Animal Rights and Human Obligation, cit.,pag.302.
(8) P. Singer, Liberazione Animale, cit., II parte.
(9) M. Mori, Diritti animali e diritto alla vita, cit., pag. 265 e ss.;
M. Ripoli, recensione al testo Animal Rights and Human Obligation, cit., pag.303;
P. Singer, Liberazione Animale, cit., II parte.
(10) D. Rolando, Animalismo, contrattualismo e paolinismo. Riflessioni ‘teologico-politiche’ su ‘diritti degli animali’ e religione della natura, Materiali per una Storia della Cultura Giuridica anno XXVI, n.2, dicembre 1996, pag. da 295 a 317.
(11) Spinoza, Trattato teologico-politico, XVI, in Spinoza Opera, a cura di C. Gebhardt, Heidelberg, 1926, vol.III, pag.189 (trad. di G.droetto, tratta dall’ed. Einaudi, Torino, 1972).
(12) Spinoza, Trattato teologico-politico, XVI, in Spinoza Opera, a cura di C. Gebhardt, Heidelberg, cit., pag. 189.
(13) Spinoza, Trattato teologico-politico, XVI, in Spinoza Opera, cit.,pag.192.
(14) D. Rolando, Animalismo, contrattualismo e paolinismo. Riflessioni ‘teologico-politiche’ su ‘diritti degli animali’ e religione della natura, Materiali per una Storia della Cultura Giuridica anno XXVI, n.2, dicembre 1996, pag. da 295 a 317.
(15) I. Kant, Lezioni di etica, trad. di A Guerra, Bari, 1971, pag.273.
S. Castignone, G. Lanata, (a cura di), Filosofia e animali nel mondo antico, Pisa, ed. ETS, 1994.
(16) M. Ripoli, recensione al testo Animal Rights and Human Obligation, cit., pag.303. M. Mori, Diritti animali e diritto alla vita: un problema importante e trascurato, cit., pag. 265.
(17) S. Castignone, Povere bestie: i diritti degli animali, cit., pp.32 e 33.
(18) J. Bentham, The Principles of Morals and Legislation, 1789, Cap.XVII, sez.I.
(19) M. Ripoli, recensione al testo Animal Rights and Human Obligation, cit., pag.303 e 304. M. Mori, Diritti animali e diritto alla vita: un problema importante e trascurato, cit., pag. 271.
(20) H.S. Salt, I diritti degli animali, in Diritti animali, obblighi umani, a cura di T. Regan e P. Singer, Torino, Ed. Gruppo Abele, 1987, pag.177.
(21) D. Rolando, Animalismo, contrattualismo e paolinismo, cit., pag.296.
(22) D.G. Ritchie, Perché gli animali non hanno diritti, in Diritti animali, obblighi umani, cit., pag.185.
(23) M. Ripoli, recensione al testo Animal Rights and Human Obligation, cit., pag.305.
(24) M. Ceruti, Evoluzione senza fondamenti, Roma-Bari, Laterza, 1995, pagg. 25 e 26.
(25) S. Castignone, Povere bestie: i diritti degli animali, cit., pag.12 e ss.
(26) S. Castignone, Povere bestie: i diritti degli animali, cit., pag.12 e ss.
(27) P. Singer, Liberazione Animale, cit., I parte.
(28) S. Castignone, Povere bestie: i diritti degli animali, cit., pag.35 e ss.
(29) T. Regan, Diritti Animali, Milano, Garzanti, 1990.
(30) S. Castignone, Povere bestie: i diritti degli animali, cit., pag.37 e ss.
(31) M. Midgley, Beast and Man, Ithaca, Cornell University Press, 1978.
(32) S. Castignone, Povere bestie: i diritti degli animali, cit., pag. 40 e ss. M. Midgley, Perché gli animali, Milano, Feltrinelli, 1985.
(33) D. Van De Veer, La Giustizia interspecifica, in S. Castignone, (a cura di), I diritti degli animali, Bologna, Il Mulino, 1988, pp. 91-117.
(34) D. Van De Veer, L’idea di giustizia interspecifica, in L. Battaglia, Etica e diritti degli animali, Bari, Laterza, 1997, pag.130.
(35) L. Battaglia, Etica e diritti degli animali, cit. , pp. da 127 a 133.
(36) J. Feinberg, Gli animali possono avere diritti?, in S. Castignone, (a cura di), I Diritti degli Animali, Bologna, Il Mulino, 1988, pp. da 219 a 225.
(37) L.B. Schwartz, Moral Offenses and the Model Penal Code, in “Columbia Law Review”, n. 63 del 1963, pag.673.
(38) J. Chipman Gray, The Nature and Sources of the Law, Boston, Beacon Press, 1963, pag.43.
(39) J. Feinberg, Gli animali possono avere diritti?, cit., pag. 221.
(40) J. Feinberg, Gli animali possono avere diritti?, cit., pag.225.
(41) L. Battaglia, Etica e diritti degli animali, cit., pag.138.