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Regio Decreto 5 Giugno 1939, n. 1016


Pubblicato su: GU n. 172 del 25-07-1939

Fonte: CED Corte di Cassazione

 

 

RELAZIONE


VITTORIO EMANUELE III


PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE


RE D'ITALIA E DI ALBANIA


IMPERATORE D'ETIOPIA

 

 

visto il r. decreto-legge 14 aprile 1936-XIV, n. 836, convertito in legge con la legge 18 gennaio 1937- XV, n. 224, col quale fu data facoltà al governo del re di provvedere alla revisione del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con r. decreto 15 gennaio 1931-IX, n. 117; visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; udito il comitato di cui al succitato r. decreto-legge n. 836; sentito il consiglio dei ministri;

sulla proposta del nostro ministro segretario di stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col duce del fascismo, capo del governo, ministro per l'interno e con i ministri per la grazia e giustizia e per le finanze; abbiamo decretato e decretiamo:


articolo unico. - è approvato l'unito testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, visto d'ordine nostro, dal ministro proponente.


Dato a Roma, addì 5 giugno 1939-XVII


VITTORIO EMANUELE


MUSSOLINI - ROSSONI - SOLMI - DI REVEL


V. IL GUARDASIGILLI: SOLMI - REG. CC., 22 LUGLIO 1939 - XVII - A. G., R. 411, F. 73. MANCINI.

 

 

 

 

 

articolo 1   

- costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto alla uccisione o alla cattura di selvaggina mediante l'impiego di armi, di animali o di arnesi a ciò destinati.


è considerato, altresì, esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con armi, arnesi o altri mezzi idonei, in attitudine di ricerca o di attesa della selvaggina per ucciderla o per catturarla.
 
agli effetti della presente legge è considerato esercizio di caccia anche l'uccisione o la cattura di selvaggina compiute in qualsiasi altro modo, a meno che esse non siano avvenute per forza maggiore o caso fortuito.

 

articolo 2   

- sono considerati selvaggina i mammiferi e gli uccelli viventi in libertà, eccettuati le talpe, i toporagni, i ghiri, i topi propriamente detti e le arvicole.

 
in terreno libero la selvaggina appartiene a chi la uccide o la cattura. peraltro essa appartiene al cacciatore che l'ha scovata finché non ne abbandoni l'inseguimento, e quella palesemente ferita al feritore. S'intende libero il terreno non costituito in bandita o in riserva o non precluso, comunque, alla libera caccia.

 

articolo 3   

- agli effetti della presente legge sono considerati selvaggina stanziale protetta:

 
a) fra i mammiferi: il cervo, il daino, il capriolo, la capra selvatica, il muflone, il camoscio, lo stambecco, il cinghiale, l'orso, la marmotta, l'istrice, la lepre comune, la lepre bianca, nonché, limitatamente alla sicilia, il coniglio selvatico;

 
b) fra gli uccelli: tutti i tetraonidi (urogallo o cedrone, gallo forcello o fagiano di monte, francolino di monte e pernice bianca), i fagiani, la coturnice, la pernice rossa, la pernice sarda, la starna e la gallina prataiola;

 
c) tutta la selvaggina estranea alla fauna locale, immessa dai comitati provinciali della caccia di cui all'art. 82 della presente legge ovvero da concessionari di bandite o di riserve.

 
con decreto da pubblicarsi nella gazzetta ufficiale il ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il comitato centrale della caccia, può includere nell'elenco della selvaggina od escluderne alcune, e ciò anche limitatamente a determinate zone o località.

 

articolo 4   

- agli effetti della presente legge sono considerati nocivi:

 
a) fra i mammiferi: il lupo, la volpe, la faina, la puzzola, la lontra, il gatto selvatico;

 
b) fra gli uccelli: le aquile, i nibbi, l'astore, lo sparviero e il gufo reale.


nelle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento e cattura sono, altresì, considerati nocivi la martora, la donnola, i rapaci diurni e notturni, i corvi, le cornacchie, la taccola, la gazza, la ghiandaia e le averle. sono parimenti considerati nocivi gli aironi e i marangoni dove si esercita l'industria della pesca.

 
è equiparato ai nocivi il gatto domestico vagante oltre 300 metri dallo abitato.

 
il cinghiale e l'istrice sono considerati nocivi quando si introducano nei fondi coltivati o negli allevamenti e vi producano danni.

 
anche per gli animali nocivi spetta al ministro per l'agricoltura e per le foreste la facoltà prevista nell'ultimo comma dell'articolo precedente.

 

articolo 5   

- agli effetti della presente legge la regione delle alpi è considerata zona faunistica a sè stante. i confini di essa sono determinati con decreto del ministro per l'agricoltura e per le foreste, da pubblicarsi nella gazzetta ufficiale, sentiti la federazione italiana della caccia, il laboratorio di zoologia applicata alla caccia e il comitato centrale della caccia.


nella delimitazione della zona si seguono possibilmente confini naturali o artificiali facilmente identificabili, quali corsi d'acqua, strade, ecc.; nei tratti ove ciò non sia possibile, i comitati provinciali della caccia possono collocare tabelle con la dicitura "zona delle alpi" esenti da ogni tassa di bollo.

 

articolo 6   

- il territorio del regno è suddiviso nei seguenti compartimenti venatori che hanno per capoluogo quello della provincia rispettivamente indicata per prima:

 

1) torino, asti, cuneo, aosta, vercelli, alessandria, novara;

 
2) milano, como, varese, pavia, cremona, mantova;

 
3) verona, sondrio, bergamo, brescia, vicenza, treviso;

 
4) trento, bolzano, belluno;

 
5) venezia, padova, rovigo, ferrara, ravenna;

 
6) trieste, gorizia, udine, pola, fiume, zara;

 
7) bologna, modena, reggio emilia, parma, piacenza;

 
8) ancona, macerata, pesaro, ascoli piceno, chieti, pescara, teramo, forlì;

 
9) bari, foggia, brindisi, lecce, taranto, matera;

 
10) genova, imperia, savona, la spezia;

 
11) firenze, arezzo, siena, perugia, terni;

 
12) pisa, lucca, pistoia, livorno, grosseto, apuania;

 
13) roma, littoria, frosinone, rieti, viterbo;

 
14) aquila, benevento, avellino, potenza, campobasso;

 
15) napoli, salerno, cosenza, catanzaro, reggio calabria;

 
16) palermo, siracusa, messina, catania, trapani, caltanissetta, agrigento, enna, ragusa;

 
17) cagliari, nuoro, sassari.

 
il ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentita la federazione italiana della caccia e il comitato centrale può, con suo decreto da pubblicarsi nella gazzetta ufficiale, modificare la circoscrizione dei compartimenti venatori, secondo le speciali esigenze tecniche di protezione e di incremento della fauna di ciascun compartimento.



Titolo II. Esercizio della caccia.


Capo I. - Licenza di caccia.

 

articolo 7   

- la caccia e l'uccellagione possono essere esercitate solo da chi sia munito della relativa licenza.

 
anche chi esercita la caccia soltanto con cani levrieri, con furetto o con falchi, deve essere munito della licenza di caccia con uso di fucile. E’ però consentito che il cacciatore si faccia aiutare, per condurre i cani o per portare il furetto o i falchi, da persone non munite di licenza. Il fucile da caccia per munizioni spezzate non può essere detenuto, neppure nella propria abitazione, da chi non sia munito della licenza di caccia, ovvero non abbia ottenuto speciale licenza dall'autorità di pubblica sicurezza.

 
il contravventore è punito con l'ammenda da l. 2000, indipendentemente dalle sanzioni previste per la violazione delle norme della legge sulle concessioni governative.

 

articolo 8   

- la licenza di detenzione del fucile da caccia nell'abitazione è concessa dalla questura ed è valida sino a che non venga dalla stessa revocata, salvo il pagamento della tassa annua di cui all'art. 90, lettera a). tale licenza autorizza la detenzione anche di più fucili.


la licenza di caccia, anche con porto di fucile, e quella di uccellagione sono concesse dal prefetto o dal questore secondo la rispettiva competenza a norma della legge di pubblica sicurezza.

 
alla domanda di concessione o di rinnovazione della licenza di caccia devono essere uniti, oltre ai documenti di rito ed al vaglia postale per l'importo della tassa e soprattassa di cui agli articoli 90 e 91, il tagliando della tessera d'iscrizione alla sezione cacciatori del luogo di residenza del richiedente e la ricevuta della quota dovuta al c.o.n.i.. il versamento delle quote per la tessera sezionale e per quella dovuta al c.o.n.i. viene fatto, fino alla concessione o rinnovazione della licenza, a titolo di deposito provvisorio, e, in caso di mancato accoglimento da parte dell'autorità competente della domanda di concessione o di rinnovazione della licenza medesima, le quote di cui sopra vengono restituite all'interessato.

 
la disposizione dell'art. 43, lettera c) della legge di pubblica sicurezza non si applica, limitatamente alle condanne per porto abusivo di armi, alle licenze di caccia.

 
la prefettura e la questura devono comunicare ogni mese alla sezione della federazione italiana della caccia, con sede nel capoluogo della provincia, la concessione e la revoca delle licenze sopra indicate.

 

articolo 9   

- la licenza di caccia e di uccellagione è personale ed è valida, salvo revoca, per cinque annate venatorie, compresa, in esse, quella in corso al momento del rilascio.

 
tale validità è subordinata alla vidimazione annuale e alla rinnovazione annuale del foglietto bollato comprovante il pagamento della tassa e soprattassa, nonché al pagamento delle quote dovute.

 

a tale effetto, per anno venatorio s'intende il periodo che va dall'1 luglio al 30 giugno successivo.

 
la vidimazione annuale può essere effettuata dall'autorità locale di pubblica sicurezza su delega dell'autorità provinciale. essa viene rifiutata quando nel concessionario della licenza siano venute a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali è subordinato il rilascio della licenza stessa.

 
in pendenza della formalità della vidimazione o della rinnovazione il titolare della licenza conserva il diritto a portare l'arma per il mese successivo alla scadenza, purchè dimostri, mediante le apposite ricevute, di avere eseguito, nel precedente mese di giugno, il versamento della tassa, della soprattassa e delle quote di cui sopra.

 
in caso di rifiuto della vidimazione o della rinnovazione della licenza, il richiedente può ottenere il rimborso delle somme versate per tassa e soprattassa con la detrazione di un dodicesimo che resta devoluto all'erario dello stato.

 
nella domanda di vidimazione della licenza nel quinquennio è sufficiente indicare la data e il numero della licenza in corso. il foglietto bollato dell'anno precedente sarà ritirato dall'autorità di pubblica sicurezza all'atto della consegna del nuovo.

 
la licenza di caccia autorizza il porto di più fucili, quando ciò sia richiesto dalle consuetudini di talune forme di caccia.

 
con decreto del ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'interno e per l'agricoltura e per le foreste, saranno determinati i nuovi modelli delle licenze di caccia e di uccellagione, le loro caratteristiche, nonché le norme per l'applicazione.


articolo 10   

durante l'esercizio della caccia e dell'uccellagione, il concessionario deve essere munito della prescritta licenza e presentarla ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza.

 
colui che, pur essendo munito della licenza, non la presenti all'agente che gliene faccia richiesta, è punito con l'ammenda da l. 20 a l. 40.

 
non si procede contro colui che, nel termine di cinque giorni, a decorrere da quello della contestazione della contravvenzione, paghi all'agente che l'ha contestata o al comitato provinciale della caccia o al locale organo della federazione italiana della caccia una somma corrispondente al minimo della predetta ammenda, ed esibisca, in pari tempo, la licenza. avvenuto il pagamento, sono restituiti l'arma, le munizioni e gli arnesi di caccia o di uccellagione eventualmente sequestrati e la somma viene devoluta all'erario, secondo le modalità da determinarsi con decreto del ministro per le finanze di concerto con quello per l'agricoltura e per le foreste.

 
trascorso il termine suindicato senza che abbia avuto luogo il pagamento, il verbale di contravvenzione è trasmesso al pretore per il procedimento penale.

 

articolo 11   

 
durante l'esercizio della caccia o dell'uccellagione, la licenza di cui agli articoli precedenti autorizza a portare qualunque utensile da punta o da taglio atto a provvedere all'impianto di appostamenti o ad arnesi per la caccia o l'uccellagione, o a sopperire ad improvvise esigenze personali di difesa contro eventuali attacchi della selvaggina.



Capo II. - Caccia e uccellagione.



articolo 12   

- la caccia e l'uccellagione sono permesse dalla prima domenica di settembre all'1 gennaio, salvo le seguenti eccezioni:

 
a) la caccia al cervo, al daino e al cinghiale è permessa dall'1 novembre al 31 gennaio;

 
b) la caccia al fagiano, nelle riserve, è consentita fino al 31 gennaio;

 
c) l'uso dei cani levrieri è consentito dall'1 ottobre al 30 novembre;

 
d) nella zona delle alpi la caccia e l'uccellagione si chiudono il 15 dicembre;

 
e) la caccia al capriolo, in terreno libero, si chiude l'1 novembre.

 
il ministro per l'agricoltura e per le foreste può consentire, eccetto che nella zona delle alpi, la caccia al colombaccio, colombella, storno, merlo, tordo, tordo sassello, cesena, allodole, fringuelli, falchi, corvi, cornacchie, gazza, ghiandaia, palmipedi e trampolieri fino al 31 marzo; nonché l'uccellagione, con reti a maglia larga non inferiore a centimetri 3 di lato, al colombaccio, alla colombella, allo storno, ai palmipedi e ai trampolieri, esclusa la beccaccia fino alla stessa data.

 
il ministro può, inoltre, udito il comitato centrale, consentire alcune forme di caccia o di uccellagione, anche anteriormente alla prima domenica di settembre e anche dopo il 31 marzo, solo per specie di selvaggina non protetta e per compartimenti venatori o determinate località ove tali forme di caccia o di uccellagione siano consuetudinarie, ovvero presentino per le popolazioni locali, notevole importanza economica. In tal caso il ministro determina le condizioni di tempo e di luogo in cui tali autorizzazioni debbono essere circoscritte, tenendo anche conto della necessità di evitare danni alle colture ed alla riproduzione della selvaggina stanziale protetta.

 
il contravventore è punito con l'ammenda da l. 200 a l. 1000, e da l. 400 a l. 2000 ove si tratti di selvaggina stanziale protetta.

 

articolo 13   

- il ministro per l'agricoltura e per le foreste, sulle proposte dei comitati compartimentali e sentito il comitato centrale, determina, con suo decreto da pubblicarsi nella gazzetta ufficiale, il calendario venatorio indicante i termini di apertura e di chiusura della caccia e dell'uccellagione.

 

articolo 14   

- la caccia può essere esercita con armi portatili o da appoggio, con cani, con furetti e con falchi. nella zona delle alpi è vietato l'uso del fucile automatico o a ripetizione a più di due colpi con munizione spezzata, a meno che il serbatoio non sia ridotto in modo da non poter contenere che una sola cartuccia.

 
l'uccellagione può essere esercitata con le reti orizzontali o con quelle verticali fisse, di cui all'art. 90 lettere g) e h) della presente legge, destinate normalmente a funzionare di giorno. sono pure permessi la prodina con un solo paio di reti, le panie ed i panioni fissi e la quagliara, purchè senza uso di richiami accecati. ogni altro tipo di uccellagione è vietato.

 
sono del pari vietati:

 

a)  l'uso di arma da fuoco impostata, con scatto provocato dalla preda;


b)  la caccia col fucile su barca a motore, ovvero a rimorchio di barca a motore, nei laghi e sul mare,  la caccia con velivoli;


c)  le reti di uso notturno, quali lanciatore, diavolacci, diluvi, ferzelli, antanelle, frugnoni e simili;


d)  il sopreba, lo strascino o strusa;


e)  le reti verticali rettilinee di sbarramento a gole montane per passate al fischio e al volo;


f)  l'uccellagione vagante col vischio;


g)  le paniuzze, o tese all'acqua (beverini) per passeracei;


h)  le sostanze venefiche, anche se usate per protezione agricola, qualora possano riuscire letali alla selvaggina, e quelle inebrianti o esplodenti;


i)  mezzi elettrici, le lanterne e le insidie notturne;


l)  le gabbie, ceste, pietre a scatto, tagliole ed ogni genere di trappola e trabocchetti;


m)  i lacci di qualsiasi specie.

 
nel novero delle armi da fuoco proibite non sono compresi i congegni non pericolosi, destinati esclusivamente a segnale d'allarme.

 
nella caccia col furetto è vietato l'uso di qualsiasi forma di rete o di sacco, salvo che si tratti di catture fatte a scopo di ripopolamento e precedentemente denunciate al comitato provinciale della caccia.

 
la caccia a cavallo alla volpe con cani di seguito è regolata dal prefetto, sentito il comitato provinciale, in armonia con le disposizioni della presente legge.

 
il contravventore è punito con l'ammenda da l. 200 a l. 1000 e, qualora la contravvenzione sia commessa a danno di selvaggina stanziale protetta, con l'ammenda da l. 400 a l. 2000.

 

articolo 15   

- l'uccellagione con reti è sempre vietata sull'arenile e sulla riva del mare fino alla distanza di metri 500 dal limite interno dell'arenile, e nei valichi montani di altitudine superiore ai 1000 metri.

 
è altresì vietata l'uccellagione con reti alle quaglie, eccetto che per mezzo della quagliara.

 
il contravventore è punito ai sensi dell'art. 14.

 


Capo III. - Appostamenti fissi.



articolo 16   

- sono appostamenti fissi di caccia quelli costruiti in muratura od altra solida materia con preparazione di sito, destinati all'esercizio venatorio almeno per una intera stagione di caccia; quali i capanni, nonché le tine, le imbarcazioni, le zattere ancorate e simili, collocate nelle paludi o negli stagni o sui margini di specchi d'acqua naturali o artificiali.

 
sono appostamenti fissi di uccellagione quelli che, oltre al capanno costruito in muratura o altra solida materia, abbiano evidente apposita preparazione di sito, costituita, per le reti verticali, da alberi da invito apprestati in modo da apparire destinati all'esercizio dell'uccellagione almeno per una stagione di caccia, e, per le reti orizzontali, da capisaldi solidamente infissi nel terreno.

 
per stagione di caccia s'intende il periodo che intercede tra la data di apertura e di chiusura per la caccia alla specie di selvaggina cui il tipo di impianto si riferisce.

 
gli appostamenti fissi possono avere anche più di un capanno o di un'imbarcazione, purchè si trovino tutti entro il raggio di metri 300 dal capanno o dall'imbarcazione principale. le reti devono essere tutte dello stesso tipo, verticali o orizzontali, e non possono estendersi a più di 300 metri dal capanno principale.

 
tutti gli altri appostamenti sono considerati temporanei.

 
gli appostamenti fissi di caccia o di uccellagione, in terreno libero, debbono essere denunciati ogni anno al comitato provinciale, previo pagamento della tassa stabilita dall'art. 90, lettera l, della presente legge.

 
il contravventore è punito con l'ammenda da l. 200 a l. 1000.

 

articolo 17   

- per il funzionamento di appostamenti fissi il titolare può farsi aiutare da uno o più dipendenti o persone di famiglia, preventivamente designati al comitato provinciale. Durante l'assenza temporanea del titolare le suddette persone possono rimanere nell'appostamento; nel qual caso devono essere in grado di esibire agli agenti la licenza di concessione.

 
il contravventore è punito a seconda della infrazione, a norma dell'art. 7 ovvero dell'art. 10.

 

articolo 18   

- è vietato l'impianto di appostamenti fissi di caccia o di uccellagione senza il consenso del proprietario o del possessore del terreno, del lago o stagno privato, qualora si tratti di tine, imbarcazioni o altro natante ancorato per la caccia.

 
la precedente disposizione si applica anche agli appostamenti temporanei, i quali importino preparazione di sito con modificazione o occupazione non momentanea del terreno o notevole manomissione di piante.

 
in terreno libero gli appostamenti fissi non possono essere impiantati a distanza minore di metri 400 dal confine di bandite, di zone di ripopolamento e cattura o di riserve, e gli appostamenti temporanei a distanza minore di metri 100.

 
il contravventore è punito con l'ammenda da l. 100 a l. 1000.

 
le norme di questo articolo non si applicano agli appostamenti legalmente esistenti alla data di pubblicazione della presente legge.

 

articolo 19   

- la caccia e l'uccellagione sono vietate, salvo il consenso del titolare dell'appostamento, a distanza minore di metri 700 da un appostamento fisso di caccia per i colombacci e le colombelle; di metri 300 dal capanno principale di un appostamento fisso di uccellagione; di metri 200 da un appostamento fisso di caccia e di metri 100 da un appostamento temporaneo di caccia o di uccellagione, durante l'effettivo esercizio di essi.

 
gli impianti di caccia o di uccellagione, che esigano per il proprio funzionamento una zona di protezione diversa, sono disciplinati con decreto ministeriale, sentito il comitato centrale della caccia.

 
ove il terreno contenuto nel raggio di rispetto di un appostamento sia in parte di altri proprietari, occorre il loro consenso; in difetto la zona di protezione è limitata al terreno per cui esista in consenso del proprietario o possessore, salvi i diritti quesiti.

 
la caccia e l'uccellagione sono vietate a meno di metri 400 da ciascun capanno di un osservatorio ornitologico.


il contravventore è punito con l'ammenda da l. 100 a l. 1000.

 

articolo 20   

- qualora un appostamento fisso venga impiantato a distanza da altri già esistenti inferiore alla somma delle rispettive zone di rispetto, esso deve limitare la propria zona, durante il tempo in cui l'altro è in effettivo esercizio, al perimetro di quella dell'appostamento preesistente.


qualora non si possa provare la preesistenza di un appostamento fisso in confronto di un altro, la rispettiva zona di protezione rimane limitata, durante l'effettivo esercizio dell'altro, proporzionalmente a quella a ciascuno spettante.

 
se uno di tali appostamenti non venga fatto funzionare per un'intera stagione di caccia, l'altro riacquista intera la zona di rispetto che gli compete.

 

articolo 21   

- la zona di rispetto degli appostamenti fissi deve essere delimitata da segnali perimetrali nei modi indicati dall'art. 45, portanti la scritta "appostamento di caccia" o "appostamento di uccellagione".

 
in mancanza di tali segnali l'appostamento non è considerato fisso. nel caso di abusiva apposizione dei segnali il contravventore è punito con l'ammenda da l. 50 a l. 500.

 

articolo 22   

- è vietato l'impianto di appostamenti fissi per la caccia e l'uccellagione dei colombacci e colombelle a distanza minore di metri 1500 da altro preesistente, misurata tra i due rispettivi capanni principali.

 
entro tale raggio è comunque vietato, salvo che al titolare dell'impianto, e col consenso del proprietario o possessore del fondo, l'uso di richiami a vista, quali volantini o zimbelli.

 
la norma del comma primo non si applica agli appostamenti legalmente esistenti alla data di pubblicazione della presente legge.



Capo IV. - Variazioni ai termini e ai modi di caccia.



articolo 23   


- il ministro per l'agricoltura e per le foreste, nell'interesse della protezione di una o più specie di selvaggina, sentito il comitato centrale, può restringere il periodo di caccia o di uccellagione o vietare le medesime, sia in modo generale e assoluto, sia per talune forme di caccia o specie di selvaggina e per determinate località.

 

articolo 24   

- la cattura dei passeri, nelle zone dove si coltiva il grano o il riso, e degli storni, nelle zone ove essa appaia indispensabile per esigenze dell'agricoltura, può essere autorizzata dal prefetto su proposta dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, e sentito il comitato provinciale della caccia, a persone da quest'ultimo nominativamente indicate d'accordo coi proprietari dei terreni, anche in periodo di caccia chiusa, esclusi i mesi di aprile e maggio, limitatamente al periodo di tempo in cui possono effettivamente danneggiare le semine o i raccolti. l'autorizzazione si estende alla presa di uova, di nidi e di piccoli nati dei passeri sui tetti delle abitazioni rurali ed appartenenze. la cattura può avere luogo anche in ore e con mezzi vietati.


il decreto del prefetto determina le modalità con le quali può esercitarsi l'aucupio, nonché il modo di utilizzare i passeri e gli storni catturati e viene trasmesso al comitato provinciale della caccia per la comunicazione agli interessati.

 
nella penisola salentina (provincie di brindisi, bari, taranto e lecce), quando si renda necessario alla protezione del frutto pendente dagli oliveti e per le condizioni economiche locali, i prefetti, su proposta dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e sentito il comitato provinciale della caccia, possono autorizzare, durante il periodo dal 15 ottobre al 21 marzo, la cattura dei tordi secondo le consuetudini locali, anche con mezzi normalmente vietati. a tale cattura si deve attendere esclusivamente nei boschetti cedui di estensione non superiore ai due ettari, posti tra oliveti e preventivamente denunciati al detto comitato.

 
i mezzi di cattura di cui al presente articolo rimangono in custodia del comitato provinciale della caccia che ne consente l'uso temporaneo sotto il proprio controllo.

 
per le relative tese deve essere pagata la tassa fissata dall'art. 90 lettera h).

 

articolo 25   

- l'uccisione e la cattura degli animali nocivi al pari della presa e della distruzione di uova, di nidi e di piccoli nati degli stessi sono permesse dove la caccia sia comunque aperta per una qualsiasi specie di selvaggina e possono essere compiute nelle ore notturne anche col fucile previa autorizzazione scritta dal comitato provinciale, che ne stabilisce le necessarie cautele. l'uccisione e la cattura, nonché la presa e la distruzione di cui sopra sono, altresì, permesse ai rispettivi
concessionari e ai dipendenti agenti nelle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento e cattura in ogni tempo e con qualsiasi mezzo, compresi i lacci, le tagliole e le trappole, con esclusione dell'arma da fuoco impostata con scatto procurato dalla preda.

 
in tempo di divieto la caccia col fucile a tali animali è esercitata dagli agenti di vigilanza di cui all'art. 68 della presente legge. può, tuttavia, essere autorizzata dal prefetto, su proposta del comitato provinciale della caccia, a persone da questo nominativamente designate e con modalità da determinarsi.

 
la uccisione e la cattura degli animali nocivi può essere fatta con lacci, tagliole, trappole e bocconi avvelenati anche nei luoghi facilmente sorvegliabili.


il contravventore è punito con l'ammenda da l. 100 a l. 1000.

 
non è punibile chi abbia ucciso animali rapaci o nocivi per difesa della propria o dell'altrui persona, ovvero di averi propri o di cui abbia la custodia.

 
il ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il comitato centrale, può limitare od anche sospendere in una o più località e per periodi di tempo determinati la caccia o la cattura di una o più specie di nocivi, nonché la presa dei piccoli e la distruzione dei nidi.

 

articolo 26   

- l'uso dei lacci, tagliole, trappole e bocconi avvelenati di cui all'articolo precedente è subordinato alla osservanza delle seguenti norme:

 

 a) i lacci, le tagliole, le trappole debbono essere usati in modo da non presentare pericolo per la selvaggina non dannosa o per gli animali domestici;

 
b) da un'ora prima del sorgere del sole ad un'ora dopo il tramonto i lacci e le trappole debbono essere disarmati e le tagliole debbono avere il gancio di arresto chiuso in modo da riuscire innocui;

 
c) i bocconi avvelenati debbono essere collocati un'ora dopo il tramonto ed asportati un'ora prima del sorgere del sole;

 
d) i punti ove sono collocati lacci, tagliole, trappole e bocconi avvelenati devono essere contrassegnati in modo visibile a fine di renderne agevole l'identificazione;

 
e) deve essere tenuta nota esatta del punto ove siano collocati i lacci, le tagliole, le trappole ed i bocconi avvelenati, nonché del relativo numero.

 
le disposizioni di cui alle lettere b) e c) non si applicano quando si tratti di zone recinte ove non sia possibile l'accesso ad estranei.

 
nei luoghi facilmente sorvegliabili, di cui al terzo comma dell'articolo precedente, il collegamento dei lacci, tagliole, trappole e bocconi avvelenati è consentito solo al comitato provinciale della caccia od a persone da esso nominativamente autorizzate.

 

articolo 27   

- durante il periodo di chiusura della caccia, il ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il comitato centrale, può accordare, a zoologi e a persone addette ai gabinetti scientifici di zoologia, permessi di catturare od uccidere esemplari di determinate specie di selvaggina o di prendere, in ogni tempo, uova, nidi o piccoli nati, a scopo di studio.

 
il ministro può, parimenti, autorizzare osservatori ornitologici, che si occupino dello studio delle migrazioni, ad esercitare l'uccellagione in qualsiasi tempo dell'anno, anche a specie proibite ed altresì con mezzi vietati dalla presente legge, a condizioni da stabilirsi volta per volta e con esenzione da ogni tassa di licenza.

 
il ministro medesimo, su richiesta del competente comitato provinciale della caccia, può, inoltre, permettere, sotto determinate condizioni, catture di selvaggina, a scopo di ripopolamento, dovunque ed in qualsiasi tempo; e può autorizzare la cattura di colombi, storni e passeri per il tiro a volo in competizioni sportive, e di quaglie per l'addestramento dei cani e per le prove sul terreno.



Capo V - Limitazioni all'esercizio della caccia.

articolo 28   

- è sempre vietato l'esercizio venatorio nei giardini, ville e parchi destinati ad uso pubblico e nei terreni destinati ad impianti sportivi.

 
è parimenti vietato a chiunque l'esercizio venatorio nelle località ove siano opere di difesa dello stato o in quelle dove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, e dove esistano monumenti nazionali. le località di cui al presente comma debbono essere delimitate da tabelle nel modo indicato dall'art. 45, portanti la scritta "zona militare - divieto di caccia" o "monumento nazionale - divieto di caccia". tali tabelle sono esenti da tassa.


il contravventore è punito con l'ammenda da l. 200 a l. 1000.

 

articolo 29   

- la caccia è vietata nelle appartenenze di abitazioni, salvo che al proprietario o col suo consenso. è pure vietata, salvo che al proprietario o col suo consenso, nei parchi e nei giardini privati e nei fondi, purchè completamente chiusi da muro, rete metallica o altra effettiva chiusura di altezza non minore di metri 1,80, o da corsi o specchi d'acqua il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno metri 3.


il contravventore è punito con l'ammenda da l. 100 a l. 1000.

 

articolo 30   

- sono vietate a chiunque la caccia, e l'uccellagione vaganti in terreni in attualità di coltivazione, quando esse possano arrecare danno effettivo alle colture.

 
sono da ritenersi in attualità di coltivazione: i vivai, i giardini, le coltivazioni floreali e gli orti; le colture erbacee dal momento della semina fino al raccolto principale; i prati artificiali dalla ripresa della vegetazione al termine del taglio; i prati naturali nel periodo in cui sono riservati alla falciatura; i frutteti, gli agrumeti, gli uliveti e i vigneti specializzati dalla germogliazione fino al raccolto; i terreni di recente rimboschiti ed altri casi analoghi.


il colpevole, qualora sia il proprietario o il conduttore del fondo, è punito con l'ammenda da l. 50 a l. 500; in ogni altro caso è punito con la multa da l. 50 a l. 500 a querela della persona offesa.

 

articolo 31   

- la caccia e l'uccellagione sono vietate nei terreni vallivi, paludosi e in qualsiasi specchio d'acqua dove si eserciti l'industria della pesca, nonché nei canali delle valli salse da pesca quando il possessore li circondi con tabelle perimetrali nei modi indicati dall'art. 45. tali tabelle debbono portare la scritta "valle da pesca - divieto di caccia".


le località, tuttavia, di cui al precedente comma possono essere costituite in riserva di caccia.

 
il contravventore è punito con l'ammenda da l. 100 a l. 1000.

 

articolo 32   

- ferme le disposizioni dell'art. 703 del codice penale e dell'art. 57 della legge di pubblica sicurezza, è in ogni caso vietato sparare in direzione delle abitazioni o delle vie di comunicazioni ferroviarie o carrozzabili a distanza minore di metri 100 dalle stesse.

 
qualora si usino armi o munizioni di maggiore portata, si deve rispettare una distanza tale da evitare che lo sparo delle armi possa arrecare nocumento.

 
il contravventore è punito con l'ammenda da l. 100 a l. 1000.

 

articolo 33   

- l'esercizio di caccia o di uccellagione è soggetto alle seguenti limitazioni:


a) divieto di usare richiami accecati;

 
b) divieto di usare come richiami la starna, la pernice rossa, la pernice sarda, la coturnice;

 
c) divieto di molestare con velivoli la selvaggina nei campi di allevamento, nei laghi, nelle valli e nelle praterie scendendo a bassa quota o permanendo, senza necessità, sui luoghi stessi;

 
d) divieto di cacciare a rastrello in terreno libero in più di quattro persone;

 
e) divieto di cacciare la selvaggina stanziale protetta sparando dai veicoli a trazione animale o meccanica;

 
f) divieto di usare pernici, starne o quaglie per i tiri a volo.

 
l'uso di quaglie importate dall'estero, o catturate ai sensi dell'art. 27, è limitato esclusivamente all'addestramento e all'allenamento dei cani ed alle prove sul terreno. tali addestramenti e prove debbono essere autorizzati dal comitato provinciale, dietro domanda in cui sia specificatamente indicata la località prescelta e la provenienza della selvaggina usata. per le prove sul terreno in tempo di divieto il comitato può, altresì, permettere di sparare alla selvaggina liberata, indicando le modalità da seguire. delle quaglie uccise nelle prove sul terreno è vietata la vendita.

 
l'uso per i tiri a volo dei colombi, dei passeri e degli storni, in tempo di divieto, è consentito, purchè sia documentata la legittimità della cattura con le modalità del comma precedente.

 
il contravventore è punito con l'ammenda da l. 100 a l. 1000 e da l. 200 a l. 2000 ove si tratti di selvaggina stanziale protetta.

 


Capo VI. - Divieti generali di caccia.


articolo 34   

- sono vietate sia la presa sia la detenzione di uova, di nidi e di piccoli nati di selvaggina, salvo che alle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento e cattura a scopo di ripopolamento e salve le eccezioni di cui agli articoli 24 e 25.

 
il ministro per l'agricoltura e per le foreste, in casi di particolari necessità tecniche di ripopolamento di altre località, può consentire, su proposta del comitato provinciale della caccia interessato, deroghe al divieto di cui al comma precedente.

 
per la protezione delle linee di conduttura della energia elettrica è permessa al personale addetto la distruzione dei nidi costruiti sui pali e piloni delle linee stesse, da compiersi anche con uso del fucile, purchè il detto personale sia munito della prescritta licenza e venga preventivamente designato al comitato provinciale della caccia.

 
il contravventore è punito con l'ammenda da l. 100 a l. 1000, e da l. 200 a l. 2000 quando si tratti di selvaggina protetta.

 
in caso di condanna di persona sottoposta alla patria potestà o alla tutela, qualora il condannato sia insolvibile, il genitore o tutore è obbligato al pagamento di una somma pari all'ammontare dell'ammenda inflitta al colpevole. qualora anche il genitore o il tutore risulti insolvibile la pena inflitta è convertita, nei riguardi del condannato, ai sensi dell'art. 136 del codice penale.

 
non è punibile colui che raccolga uova, nidi o piccoli nati per sottrarli a sicura distruzione o morte, purchè ne dia avviso entro 24 ore al comitato provinciale della caccia o alla sezione della federazione italiana della caccia più vicina, che adottano le disposizioni del caso.

 

articolo 35   

- è vietata la cattura di selvaggina stanziale protetta a mezzo di reti, eccetto nelle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento e cattura a scopo di ripopolamento o di miglioramento tecnico.

 
il ministro per l'agricoltura e per le foreste, in caso di particolari necessità tecniche di ripopolamento di altre località, su proposta del comitato provinciale della caccia competente, può consentire deroghe al divieto di cui alla prima parte del precedente comma.

 
il contravventore è punito con l'ammenda da l. 500 a l. 3000.

 

articolo 36   

- è vietato cacciare o catturare qualsiasi specie di selvaggina da un'ora prima della levata del sole.

 
oltre che per i casi di cui agli articoli 24 e 25, è fatta eccezione per la caccia notturna ai palmipedi e ai trampolieri con appostamento fisso (cruccio) limitatamente al litorale del medio adriatico. tali appostamenti fissi devono essere preventivamente denunciati ogni anno al comitato provinciale della caccia con lettera raccomandata contenente le indicazioni necessarie per la pronta e sicura identificazione dell'appostamento.

 
le operazioni destinate a preparare i richiami possono effettuarsi anche due ore prima della levata del sole ed il ritiro può avvenire sino a due ore dopo il tramonto. questa disposizione non si applica alle cacce notturne permesse dal precedente comma.

 
è pure consentito lasciare tese le reti nelle ore notturne.

 
il contravventore è punito con l'ammenda da l. 100 a l. 1000, e da l. 200 a l. 2000 quando si tratti di selvaggina stanziale protetta. la pena è raddoppiata quando la caccia notturna sia esercitata con uso di fari abbaglianti.

 

articolo 37   

- è fatto divieto di cacciare e di catturare qualsiasi specie di selvaggina quando il terreno in tutto o nella maggior parte sia coperto di neve.

 
è fatta eccezione per il camoscio e i tetraonidi nella zona delle alpi, per i palmipedi e i trampolieri nelle paludi, stagni, risaie, prati marcitori, laghi, corsi dei fiumi e sul litorale, e per la caccia e l'uccellagione alla selvaggina migratoria da capanni preventivamente denunciati al comitato provinciale.

 
il contravventore è punito con l'ammenda da l. 100 a l. 1000 e da l. 200 a l. 2000 ove si tratti di selvaggina stanziale protetta.

 

articolo 38   

- è sempre proibito uccidere o catturare:

 

a) lo stambecco, il camoscio dell'abruzzo e il muflone;

 
b) i giovani camosci dell'anno e le madri che li accompagnano;


c) le femmine dei daini, dei cervi e dei caprioli;

 
d) l'orso;

 
e) la marmotta durante il letargo;

 
f) la foca;

 
g) i pipistrelli di qualsiasi specie;

 
h) l'avvoltoio degli agnelli (gypaetus barbatus), la gru, il fenicottero, le cicogne ed i cigni;

 
i) i rapaci notturni, eccettuato il gufo reale. questa disposizione non si applica alla cattura della civetta e dei barbagianni destinati a servire da zimbello;

 
l) le femmine dell'urogallo e del fagiano di monte;


m) le rondini e i rondoni di qualsiasi specie;

 
n) l'usignolo, il pettirosso, i luì di qualsiasi specie, il regolo, il fiorrancino, lo scricciolo, le cincie, i codibugnoli ed i picchi di qualsiasi specie;

 
o) i colombi torraioli (columba livia) sia di colombaia che selvatici, ed i colombi domestici di qualsiasi razza, compresi i colombi viaggiatori anche se in luoghi lontani dall'abitato e i colombi che sfuggono ai tiri a volo. la proibizione non si applica ai comuni ed ai proprietari dei colombi. la cattura dei colombi torraioli da destinarsi ai campi di tiro a volo è consentita esclusivamente ai comitati provinciali della caccia e a persone da questi nominativamente designate;

 
p) la selvaggina introdotta dai comitati provinciali della caccia durante il periodo dell'acclimazione, e gli animali sfuggiti dai giardini zoologici o da raccolte di animali viventi, salvo il consenso del proprietario.

 
il ministro per l'agricoltura e per le foreste può autorizzare, su parere del laboratorio di zoologia applicata alla caccia, l'uccisione o la cattura di esemplari appartenenti ad alcune delle specie suindicate, alle condizioni che verranno stabilite nella relativa autorizzazione.

 
il ministro può, altresì, su proposta del comitato provinciale della caccia e sentito il parere del laboratorio di zoologia di cui sopra, allo scopo di regolare la proporzione numerica tra i sessi, permettere nella zona delle alpi a concessionari di riserve e, in terreno libero, a cacciatori nominativamente designati la caccia ai maschi del capriolo a partire dall'1 giugno e dell'urogallo e del gallo forcello dal 26 aprile al 31 maggio anche nelle ore notturne. la caccia della selvaggina speciale nei parchi nazionali rimane regolata dagli speciali regolamenti di cui all'art. 57.

 
il contravventore è punito con l'ammenda da l. 50 a l. 500, e da l. 200 a l. 3000 qualora si tratti di selvaggina stanziale protetta.

 


Capo VII. - Divieti per le armi e per la selvaggina.


articolo 39   

- nel periodo di chiusura della caccia sono vietati il porto e l'uso delle armi da caccia con munizione spezzata e di arnesi per l'uccellagione, a meno che il trasporto avvenga per giustificato motivo e che il fucile sia smontato e chiuso in busta o altro involucro idoneo. tale divieto si applica, anche in periodo di caccia aperta, nelle zone di ripopolamento e cattura di cui all'art. 52. il divieto non si applica agli agenti di vigilanza di cui all'art. 68.

 
il contravventore è punito con l'ammenda da l. 100 a l. 1000.

 

articolo 40   

- salvo che nelle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento e cattura, è fatto divieto di detenere lepri, starne, pernici rosse, pernici sarde, coturnici e fagiani vivi a chi non ne abbia ottenuto il permesso scritto dal comitato provinciale della caccia.

 
chiunque, per qualsiasi motivo e in qualsiasi tempo, venga in possesso di selvaggina delle specie indicate nel comma precedente, che non sia destinata a scopo di ripopolamento, deve darne avviso entro 48 ore al comitato provinciale della caccia o all'organo locale della federazione italiana della caccia, che provvedono nel modo più conveniente alla destinazione della selvaggina stessa.

 
il contravventore è punito con l'ammenda da l. 200 a l. 2000. gli animali vengono sequestrati e consegnati al comitato provinciale della caccia, il quale li destinerà, per quanto possibile, al ripopolamento.

 
chiunque uccida, catturi o rinvenga uccelli inanellati o altra selvaggina contrassegnata, deve darne notizia al laboratorio di zoologia applicata alla caccia o al comitato provinciale o all'organo locale della federazione della caccia o alle stazioni dei reali carabinieri. il contravventore è punito con ammenda da l. 20 a l. 50.

 
le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai giardini o istituti zoologici, alle stazioni zootecniche sperimentali, agli osservatori ornitologici e a simili istituzioni.

 

articolo 41   

- sono sempre vietati la detenzione ed il commercio della selvaggina che per l'art. 38 della presente legge gode speciale protezione. sono parimenti vietati, in ogni tempo, la detenzione ed il commercio di selvaggina presa con mezzi proibiti.

 
è vietato vendere, detenere per vendere ed acquistare selvaggina stanziale protetta morta, a meno che essa non sia munita di un contrassegno approvato dalla federazione italiana della caccia ed applicato dal concessionario per la selvaggina proveniente da bandita o da riserva, ovvero dagli organi della federazione medesima per la selvaggina presa in terreno libero, secondo le norme da emanarsi dal ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 
dopo l'ottavo giorno dalla chiusura della caccia è vietato vendere, detenere per vendere ed acquistare la selvaggina morta alla quale si riferisce la chiusura stessa. tuttavia i comitati provinciali della caccia, constatata la legittimità della cattura, possono prorogare di dieci giorni detto termine nei riguardi di coloro che ne facciano richiesta per esaurire le proprie scorte.

 

le disposizioni del comma precedente non si applicano alla selvaggina immessa nei frigoriferi per essere venduta in tempo di caccia chiusa, a condizione che entro l'ottavo giorno dalla chiusura essa sia munita di contrassegno nei modi indicati  nel comma secondo del presente articolo ed a condizione che il proprietario del frigorifero tenga regolare registro del movimento della selvaggina, secondo le norme da stabilirsi dal ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la federazione italiana della caccia cui spetta collaborare nel relativo controllo.

 
la selvaggina presa in località in cui ne è libera la caccia non può essere trasportata, a scopo di commercio, nelle località in cui la caccia a quelle determinate specie sia vietata.

 
è vietata l'esportazione dalla sardegna della pernice sarda, eccetto per quel numero di capi che è stabilito dal ministero dell'agricoltura e delle foreste in sede di calendario venatorio.

 
il contravventore è punito con l'ammenda da l. 100 a l. 1000, e da l. 200 a l. 2000 ove si tratti di selvaggina stanziale protetta.

 

articolo 42   

- l'introduzione dall'estero della selvaggina viva delle specie indicate nell'art. 40, salvo il divieto dell'autorità competente, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento o di rinsanguamento, previo parere del laboratorio di zoologia applicata alla caccia.

 
è sempre vietato immettere selvaggina estranea alla fauna indigena senza l'autorizzazione del ministero per l'agricoltura e per le foreste, sentito il predetto laboratorio di zoologia.

 
il contravventore è punito con l'ammenda da l. 100 a l. 1000.



 

Titolo III. Bandite, zone di ripopolamento e cattura e riserve.




Capo I. - Disposizioni generali.



articolo 43   

- le bandite, le zone di ripopolamento e cattura e le riserve di caccia hanno lo scopo di curare il ripopolamento della selvaggina o di favorirne la sosta.

 
per bandita e per zona di ripopolamento e cattura si intendono le zone nelle quali la caccia e l'uccellagione, con qualsiasi mezzo, sono vietate a chiunque, compreso il concessionario, salvo le eccezioni previste dalla presente legge.

 
per riserva s'intende la zona nella quale la caccia e l'uccellagione sono consentite, entro il periodo venatorio, esclusivamente al concessionario ed ai suoi familiari, nonché a chi sia da loro accompagnato ovvero abbia dal concessionario stesso ottenuto permesso scritto.

 
i permessi scritti rilasciati dal concessionario a terzi per caccia o uccellagione nelle riserve, sono annuali o giornalieri e vanno soggetti alla tassa di cui all'art. 90 lettere m) e n).

 
tutti i permessi per essere validi agli effetti della legge devono essere staccati da un registro a madre e figlia con fogli numerati e firmati dal concessionario della riserva.

 
il concessionario non apporrà la propria firma sui permessi se non quando sia stata ad essi applicata la marca di concessione governativa corrispondente alla tassa dovuta in relazione alla durata.


 
il registro medesimo non può riguardare più di una riserva, e deve essere vidimato in ciascun foglio dall'autorità di pubblica sicurezza. nell'ultimo foglio esso reca anche l'attestato del numero dei fogli che lo costituiscono, nonché la firma del concessionario.

 
è considerato esercizio di caccia o di uccellagione in bandita o in riserva anche quello che si eserciti lungo le vie di comunicazione, linee ferroviarie, torrenti, canali delle valli salse da pesca, argini relativi e golene, anche se di pubblico uso, che attraversino bandite o riserve.

 
quando i confini della bandita o della riserva siano a contatto con corsi o specchi d'acqua, la caccia e l'uccellagione sono vietate a chiunque fino alla distanza di 50 metri dal confine perimetrale della bandita o della riserva medesima.

 
il contravventore è punito con l'ammenda da l. 200 a l. 2000.

 
non può essere raccolta, entro i limiti della bandita o della riserva, selvaggina colpita fuori di essa senza il consenso del concessionario.

 
il contravventore è punito con l'ammenda da l. 100 a l. 1000.

 
il ministro per l'agricoltura e per le foreste può permettere, in qualsiasi tempo e sotto determinate condizioni, nelle bandite, nelle zone di ripopolamento e cattura e nelle riserve la cattura di qualsiasi specie di selvaggina a scopo di ripopolamento, nonché la cattura o l'uccisione per esigenze tecniche della bandita o della riserva, o per la protezione delle colture; può, altresì, autorizzarne la vendita.

 

articolo 44   

- la costituzione di bandita o di riserva è disposta con decreto del ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti il comitato provinciale e il comitato centrale della caccia.

 
la concessione può essere data solo per superfici continue di terreno e a condizione che la bandita o la riserva da costituirsi non arrechi pregiudizio alla produzione agraria.

 
per superfici continue, s'intendono quelle che non presentano complessivamente interruzioni superiori ai due decimi del territorio oggetto della concessione.

 
ove per accertare ragioni tecniche sia necessario comprendere nella bandita o nella riserva, anche ai confini di esse, terreni per i quali non sia stato dato il consenso, l'inclusione può essere disposta coattivamente.
 
in tal caso il decreto relativo è emanato dal ministro per l'agricoltura e per le foreste, d'intesa con il ministro per la grazia e giustizia, e stabilisce anche la misura dell'indennità da corrispondersi ai proprietari dei terreni inclusi coattivamente, nonché le modalità del relativo pagamento. I terreni da comprendere coattivamente non possono superare, per le riserve consorziali, il quinto della superficie delle medesime e, per le bandite e per le riserve appartenenti ad un unico concessionario, il decimo.

 
nel decreto di concessione di bandita o di riserva vengono indicati il nome del concessionario, la durata della concessione, la superficie della zona vincolata, nonché gli estremi necessari per la identificazione di essa. il decreto stesso contiene le condizioni alle quali la concessione è subordinata, specialmente circa gli obblighi relativi al ripopolamento o alla sosta della selvaggina, al numero degli agenti di vigilanza e, qualora si tratti di concessione che include coattivamente dei fondi, al pagamento delle indennità di cui al precedente comma.

 

articolo 45   

- il territorio costituito in bandita o in riserva deve essere circondato da tabelle portanti rispettivamente la scritta "bandita di caccia", o "riserva di caccia".

 
le tabelle devono essere collocate lungo tutto il perimetro della bandita o della riserva su pali o alberi ad un'altezza da tre a quattro metri e ad una distanza di circa 100 metri l'una dall'altra e, comunque, in modo che le tabelle stesse siano visibili da ogni punto di accesso e da ogni tabella siano visibili le due contigue. le tabelle fissate ad alberi devono essere collocate in modo che i rami non impediscano di leggerne la scritta ad almeno trenta metri di distanza.

 
quando si tratti di terreni vallivi, laghi o specchi d'acqua, le tabelle possono essere collocate anche su natanti, emergenti almeno cm. 50 dal pelo d'acqua.

 
le tabelle devono essere collocate anche nei confini perimetrali interni, quando nella bandita o nella riserva si trovino terreni che non siano compresi nella concessione o le medesime siano attraversate da strada di larghezza superiore a tre metri, ove la larghezza della strada sia inferiore a tale misura, è sufficiente l'apposizione di una tabella agli ingressi.

 
le tabelle perimetrali, da chiunque poste in commercio, debbono essere del tipo stabilito dalla federazione italiana della caccia. quelle attualmente in uso, che non rispondano al tipo anzidetto, possono essere usate fino a consumazione, ma comunque non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della presente legge.

 
le tabelle perimetrali debbono sempre essere contenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

 
chi apponga le tabelle di bandita o di riserva senza aver ottenuta la relativa concessione, è punito con l'ammenda dal quintuplo al decuplo della tassa ettariale che sarebbe dovuta ed in ogni caso, con un minimo non inferiore a l. 2000.

 
chi collochi le tabelle su un'estensione maggiore di quella per la quale ha ottenuto la concessione è punito con l'ammenda dal doppio al quintuplo della maggior tassa che sarebbe dovuta, ed in ogni caso in misura non inferiore a l. 500.

 
chi collochi le tabelle in modo non conforme alle prescrizioni del presente articolo o non le mantenga in buono stato di leggibilità è punito con l'ammenda da l. 200 a l. 2000.

 

articolo 46   

- la domanda di concessione di bandita o di riserva deve essere diretta al ministro per l'agricoltura e le foreste. la domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

 
a) lucido in triplice esemplare, indicante la superficie, l'andamento planimetrico e i numeri catastali dei terreni da costituire in bandita o in riserva; il lucido deve essere accompagnato da un elenco nel quale, a fianco di ciascun numero catastale, siano indicati la natura e l'estensione dei terreni, nonché il proprietario o il possessore corrispondente;

 
b) atto od atti comprovanti i titoli di proprietà o di possesso dei terreni da vincolarsi; tali atti possono essere sostituiti da atto notorio;

 
c) progetto di impianto e di funzionamento tecnico ed economico della bandita o della riserva con l'indicazione delle specie di selvaggina di cui si intende curare il ripopolamento o favorire la sosta.

 
la domanda di rinnovazione non occorre venga corredata dalla documentazione di cui sopra, quando il concessionario dichiari, sotto la propria responsabilità, che nessuna modificazione si è verificata nello stato di fatto della bandita o della riserva.

 
le prescrizioni del presente articolo non si applicano alle bandite demaniali né ai parchi nazionali.

 

articolo 47   

- il concessionario di bandita o di riserva deve curare la continua ed efficace sorveglianza del territorio concesso, assumendo e mantenendo in servizio il numero di guardie giurate determinato dal decreto di concessione.

 
le guardie giurate di bandita e di riserva ed i guardiacaccia dei comitati provinciali debbono essere iscritti alla milizia volontaria per la sicurezza nazionale. coloro che siano già in servizio alla data di pubblicazione della presente legge, e di cui non sia possibile l'iscrizione alla milizia, possono essere mantenuti in servizio.

 

articolo 48   

- con decreto del prefetto, su proposta del comitato provinciale della caccia, può essere vietato a chi stabilmente o temporaneamente abiti nell'interno di una bandita o di una riserva anche la semplice detenzione di armi o di cani o di arnesi atti alla caccia o all'uccellagione.

 
il contravventore è punito con l'ammenda da l. 100 a l. 1000.

 

articolo 49   

- la concessione di bandita o di riserva è sempre revocabile quando dal concessionario non siano osservate le disposizioni di legge e quelle del decreto di concessione.

 
più particolarmente la revoca viene disposta quando, a giudizio insindacabile del ministro, risulti:


a)  che il concessionario o persona da lui autorizzata eserciti la caccia o l'uccellagione nella bandita o, in tempo di divieto, nella riserva;


b)  che il concessionario, o chi per lui, acquisti abitualmente o notoriamente uova di selvaggina o piccoli nati di provenienza illegittima;


c)  che il concessionario non abbia ottemperato all'obbligo della vigilanza contro le violazioni delle norme stabilite dalla presente legge;


d)  che manchino o non siano mantenute, come è prescritto dall'art. 45, le tabelle perimetrali;

 

e)  che il concessionario non mantenga la bandita o la riserva nella dovuta efficienza per quanto riguarda il numero dei riproduttori;


f)  che il concessionario si renda responsabile di trascuranza grave nella manutenzione della bandita o della riserva;


g)  che il territorio si dimostri inadatto alla propagazione o alla sosta della selvaggina; o comunque la bandita o la riserva non risponda alle finalità d'interesse faunistico per le quali la concessione fu accordata;


h)  che per difetto di organizzazione del consorzio sia irregolare il funzionamento della riserva.

 
il ministro per l'agricoltura e per le foreste provvede con proprio decreto, sentiti il comitato provinciale ed il comitato centrale della caccia. In luogo della revoca della concessione, il ministro, avuto riguardo alle circostanze di fatto e osservate le formalità stabilite nel comma precedente, può comminare al concessionario il pagamento, a favore dell'erario dello stato, di una somma da l. 500 a l. 3000.

 
qualora il pagamento della somma non sia effettuata nel termine all'uopo stabilito, è disposta la revoca.

 

in caso di revoca, il competente comitato provinciale della caccia ha diritto di prelevare dalla bandita o dalla riserva, a scopo di ripopolamento di altre località, la selvaggina catturabile, previo pagamento al concessionario del valore relativo. questa disposizione si applica anche nel caso di rinuncia volontaria alla concessione.

 
per l'accertamento del funzionamento delle bandite e delle riserve il ministero dell'agricoltura e delle foreste provvederà a periodiche ispezioni, avvalendosi anche del personale della federazione italiana della caccia.



Capo II. - Bandite e zone di ripopolamento e cattura.

articolo 50   

- le proprietà dell'azienda di stato per le foreste demaniali sono costituite di diritto in bandite di rifugio e di ripopolamento, fatta eccezione per quelle che non presentino condizioni favorevoli al ripopolamento o al rifugio della selvaggina o agli allevamenti della stessa, da stabilirsi dal ministro per l'agricoltura e per le foreste su proposta della azienda di stato per le foreste demaniali, sentito il comitato centrale della caccia.

 
la gestione tecnica e amministrativa di queste bandite è affidata all'azienda stessa, che vi provvede a mezzo della milizia nazionale forestale.

 
i diritti di caccia esistenti su terreni di altrui proprietà a favore delle foreste demaniali di postumia, in provincia di trieste, e di tarvasio, in provincia di udine, rimangono riservati alla azienda di stato per le foreste demaniali.


articolo 51   

- i proprietari ed i possessori di terreni possono ottenere di costituirli in bandita di rifugio e di ripopolamento, purchè l'estensione dei terreni da vincolarsi non sia inferiore a ettari 300 e non superiore a ettari 2000. tale limite massimo non si applica nella zona delle alpi, e può essere portato ad ettari 4000 per quelle bandite nelle quali si eserciti l'allevamento della selvaggina stanziale protetta.

 
il ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti il comitato provinciale e il comitato centrale della caccia, può derogare da tali limiti, quando ciò sia richiesto dalla speciale configurazione o delimitazione del terreno.

 
la concessione di bandita non può essere fatta per un periodo superiore a 15 anni e può essere rinnovata entro l'anno di scadenza. in ogni caso le bandite di cui al presente articolo non possono essere trasformate in riserve di caccia prima che siano passati cinque anni dalla data di concessione.

 
è ammessa, la costituzione in bandita di terreni di qualsiasi estensione, qualora essi siano completamente cintati da muri, reti metalliche, siepi od altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,80, o da fossi di scolo delle acque, della profondità minima di metri 1,50 e dalla larghezza di almeno 3 metri, e, ove si tratti di fossi con acqua perenne, della profondità di almeno metri 0,90 e della larghezza di almeno metri 1,50.

 

articolo 52   

- su richiesta dei comitati provinciali, sentito il parere del laboratorio di zoologia applicata alla caccia e il comitato centrale, il ministro per l'agricoltura e per le foreste può concedere ai comitati provinciali stessi una o più zone di ripopolamento e cattura della selvaggina, da servire ai bisogni faunistici, con particolare riguardo a quelli della provincia.

 
tali zone devono essere costituite su terreni adatti al ripopolamento e idonei alle operazioni di cattura.

 
esse possono essere costituite anche al confine di riserve che risultino di notevole efficienza venatoria e che pratichino intensivi allevamenti di selvaggina, purchè tale contiguità non oltrepassi la metà dei confini della riserva.

 
gli enti pubblici che ne siano richiesti sono tenuti, salvo approvazione degli organi di tutela o di vigilanza, a consentire la costituzione di tali zone sui terreni di loro proprietà.

 

articolo 53   

- nel caso non sia possibile costituire le zone, di cui all'articolo precedente, su terreni di enti pubblici né ottenere il consenso dei proprietari dei terreni da includere nelle zone stesse, il ministro per l'agricoltura e per le foreste, d'intesa con quello per la grazia e giustizia può, in via eccezionale ed in vista di particolari necessità faunistiche, procedere coattivamente alla costituzione di tali zone, salvo le indennità di cui all'articolo seguente.

 

articolo 54   

- le zone di ripopolamento e cattura di cui ai due precedenti articoli non devono avere un'estensione inferiore agli ettari 300 né superiore agli ettari 3000 ed hanno la durata di anni tre, salvo rinnovo alla scadenza. l'estensione massima può essere portata a ettari 5000 per le zone di ripopolamento e cattura da costituire in sardegna e non si applica per la zona delle alpi.

 
esse sono gestite dai comitati provinciali della caccia secondo le norme da stabilirsi dal ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il comitato centrale.

 
qualora la gestione delle zone anzidette pregiudichi la produzione agraria, il ministro per l'agricoltura e per le foreste può disporre che il comitato provinciale corrisponda sui propri fondi un compenso ai proprietari danneggiati. la misura del compenso è determinata dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

 
il ministro per l'agricoltura e per le foreste, nei limiti dei fondi inscritti in bilancio per i servizi della caccia, può concedere di anno in anno contributi per l'esercizio delle zone di ripopolamento e cattura.

 

articolo 55   

- allo scadere della concessione delle predette zone di ripopolamento e cattura, e qualora tale concessione non venga rinnovata, le zone stesse restano, per la sola successiva annata venatoria, automaticamente costituite in riserva, senza che occorra mutare le tabelle perimetrali eventualmente esistenti. ove tali tabelle non esistano, esse vanno collocate con la scritta di cui all'art. 45 comma primo. nella detta annata possono cacciare nella zona solo i cacciatori della sezione o delle sezioni della federazione italiana della caccia nei cui territori siano situati i terreni inclusi nella zona stessa, secondo le norme previste nel comma secondo del precedente articolo.

 
dette zone sono esenti da ogni tassa sulle tabelle perimetrali, nonché dalla tassa ettariale e dalla relativa sopratassa, per l'anno di esercizio riservato.

 
i cacciatori di altre sezioni che si introducano nel territorio riservato, per esercitarvi abusivamente la caccia o la uccellagione, e coloro che comunque ve la esercitino, violando le norme di cui sopra, sono soggetti alle sanzioni stabilite per l'esercizio abusivo della caccia in riserva.

 
prima della scadenza dell'apertura della zona, il comitato provinciale può prelevare dalla stessa, a scopo di ripopolamento, la selvaggina stanziale protetta di cui sia possibile la cattura.

 

 


Capo III. - Riserve.


articolo 56   

- i terreni che sono comunque in godimento della corona o che appartengono in proprietà o in godimento al patrimonio di s. m. il re imperatore, sono costituiti di diritto in riserve reali di caccia, esenti da qualsiasi tassa e da qualsiasi formalità prescritta dalla presente legge applicandosi ad esse solo le disposizioni stabilite per la protezione delle riserve e della selvaggina dai danni dei terzi.

 

articolo 57   

- i parchi nazionali sono parimenti costituiti di diritto in riserva di caccia e godono degli stessi privilegi stabiliti dal precedente articolo per le riserve reali, fatta eccezione per l'obbligo delle tabelle.
 
i parchi nazionali sono gestiti dall'azienda di stato per le foreste demaniali secondo i particolari regolamenti.

 
restano, altresì, ferme, con pari esenzione da qualunque tassa, le riserve di caccia sul lago trasimeno, di cui all'art. 1 della legge 23 dicembre 1917, n. 2043.

 

articolo 58   

- sulle alpi, per una profondità non superiore a 30 chilometri dal confine, la caccia non può essere esercitata da alcuno senza uno speciale permesso da concedersi dal prefetto della provincia, e che è valevole fino a che non sia revocato. la concessione di riserva in dette zone è subordinata al nulla osta prefettizio. la delimitazione della zona di confine è stabilita con decreti dei prefetti rispettivi sentiti i comitati provinciali competenti.

 
il contravventore è punito con l'ammenda da l. 200 a l. 2000.

 

articolo 59   

- i proprietari o i possessori di terreni possono ottenere di costituirli in riserva, purchè l'estensione dei terreni da vincolarsi non sia inferiore a ettari 150 né superiore a 2000. il ministro per l'agricoltura e le foreste, sentiti il comitato provinciale e il comitato centrale della caccia, può eccezionalmente elevare fino ad un massimo di 4000 ettari l'estensione della riserva, quando ciò sia richiesto o dalla speciale configurazione e delimitazione del terreno o dalla esistenza, nella riserva, di selvaggina di pregio che esiga una maggiore superficie.

 
il ministro stesso può, altresì, derogare da ogni limite massimo per le riserve della zona delle alpi e per quelle di cui all'art. 31.

 
è ammessa la costituzione in riserva di terreni di qualsiasi estensione, qualora siano completamente cintati nei modi di cui all'art. 51 della presente legge. esse sono considerate riserve chiuse.

 
la concessione di riserva chiusa è soggetta a tassa di concessione governativa.

 
la tassa è, per le riserve di durata non superiore ad anni cinque, di l. 300 se la superficie non superi i 1000 ettari, di l. 600 se superi i 1000 ettari ma non i 3000, di l. 1200 se superi i 3000 ettari.

 
le suddette tasse sono aumentate di una metà per le concessioni di durata superiori ai cinque anni e raddoppiate per quelle di durata superiore a dieci.

 
in caso di affitto di una riserva chiusa, l'affittuario, indipendentemente dalla tassa dovuta dal concessionario, è tenuto al pagamento della metà della tassa di cui ai precedenti comma.


la concessione di riserva non può essere fatta per un periodo superiore ai 15 anni ed è rinnovabile entro l'anno di scadenza.


articolo 60   

- più proprietari di terreni confinanti possono unirsi in consorzio per ottenere la concessione di una riserva, anche se i fondi rispettivi considerati separatamente non raggiungano la estensione di 150 ettari.
 
in tal caso alla domanda di concessione devono essere uniti, in aggiunta a quelli di cui all'art. 46, i seguenti documenti:


a)  atto o atti da cui risulti il consenso dei proprietari dei terreni che entrano a far parte del consorzio con le indicazioni necessarie a identificare i terreni stessi, fra le quali la estensione ed il numero catastale. tali atti debbono essere vistati dal podestà o dal segretario comunale, i quali debbono dichiarare l'autenticità delle firme o, quando si tratti di analfabeti, l'esistenza del consenso. tale consenso ha effetto e vincola il proprietario ed i suoi aventi causa per tutta la durata della concessione;

 

b)  regolamento di esercizio della riserva.

 
in tale regolamento, oltre alle modalità dell'esercizio della riserva ed ai diritti dei consorziati, dev'essere contenuta la nomina di un direttore, determinandosi i poteri ad esso assegnati e le norme per la sua sostituzione. nel decreto di concessione il direttore della riserva è designato ad ogni effetto di legge come concessionario; la sua eventuale costituzione va comunicata al ministero dell'agricoltura e delle foreste per la ratifica e per l'annotazione in margine al decreto di concessione.

 

articolo 61   

- il concessionario di una riserva aperta di caccia deve pagare annualmente la tassa di l. 1,75 all'ettaro fino a 1000 ettari, di l. 1,25 all'ettaro per la parte eccedente i 1000 ettari e fino a 3000 ettari e di l. 0,75 all'ettaro per la parte eccedente gli ettari 3000. l'importo di tale tassa è raddoppiato per le riserve consorziali eccedenti i 3000 ettari.

 
nella zona delle alpi la tassa per le riserve di estensione eccedente i 500 ettari è ridotta a l. 0,10 all'ettaro.

 
le riserve di comuni in tale zona, quando siano gestite dalla rispettiva sezione della federazione italiana della caccia, sono esenti da tassa.

 
in caso di affitto di una riserva, lo affittuario, indipendentemente dalle tasse dovute dal concessionario, è tenuto a pagare metà delle tasse stabilite nel primo o nel secondo comma del presente articolo.

 
il contratto di affitto di una riserva non è valido, agli effetti della presente legge, ove non sia stato comunicato al ministero dell'agricoltura e delle foreste e da questo ratificato, sentito il comitato provinciale della caccia.

 
è vietato l'affitto delle riserve comunque date in concessione o in gestione agli organi locali della federazione italiana della caccia.

 
con decreto del ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentita la federazione italiana della caccia, gli affitti di cui sopra, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere ritenuti validi per un ulteriore biennio.

 
il subaffitto di una riserva non è ammesso sotto pena di decadenza dalla concessione.

 
il sesto del ricavato complessivo delle tasse ettariali sopra specificate verrà destinato ogni anno alla concessione di premi alle riserve che pratichino intensivi allevamenti di selvaggina. il premio, sia per le riserve aperte sia per le riserve chiuse, non può superare il quintuplo della tassa corrispondente all'ettaraggio della riserva. l'assegnazione dei premi è disposta dal ministero dell'agricoltura e delle foreste, su proposta del comitato provinciale e sentito il comitato centrale della caccia.

 
per la formazione dei ruoli della tassa ettariale e per la procedura contenziosa, sono applicabili le norme dettate per l'imposta di ricchezza mobile dal testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, e successive modificazioni.

 
per la riscossione del tributo sono applicabili le norme e la procedura speciale disciplinate dal testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, e successive modificazioni.

 

articolo 62   

- in relazione alle finalità di cui all'art. 43 il concessionario di bandita o di riserva ha l'obbligo di curare il ripopolamento o di favorire la sosta della selvaggina, adoperandosi, a seconda dei casi, per migliorare le condizioni atte all'incremento faunistico e per eliminare le cause che ostacolino l'incremento medesimo.

 
il concessionario di riserva, la quale abbia per scopo principale la caccia alla selvaggina migratoria, deve, mediante opportuni apprestamenti tecnici, curare che la località sa preparata in modo da favorire la sosta degli animali di passo; esso deve, altresì, regolare l'esercizio della caccia in modo da non disturbare eccessivamente la selvaggina stessa.

 

articolo 63   

- nell'interno delle riserve, i rispettivi concessionari e i dipendenti agenti hanno sempre facoltà:

 
a) di portare armi da caccia, anche con munizioni spezzate, per la distruzione degli animali nocivi;

 
b) di usare come richiamo la starna femmina, in primavera, per la cattura di maschi in soprannumero;

 
c) di catturare a scopo di ripopolamento, con ogni forma di reti o di ceste a scatto, qualsiasi specie di selvaggina, anche se compresa nel divieto di cui all'art. 38 della presente legge;

 
d) di raccogliere uova di selvaggina a scopo di ripopolamento e di curare l'allevamento dei piccoli nati;

 
e) di servirsi di cani da tana per la distruzione dei nocivi e di usare cani da ferma per scoprire i nidi nei prati che vanno in taglio;

 
f) di provvedere alla lotta contro gli animali nocivi nei modi previsti dall'art. 25.

 
nelle riserve è permesso cacciare selvaggina stanziale protetta anche su terreno coperto di neve; è ugualmente concesso di far ricaricare i fucili durante le battute o in valle da persone pratiche anche se non munite di licenza, e di far portare i fucili di ricambio.

 

articolo 64   

- la costituzione di riserva di caccia è consentita di preferenza dove il terreno si presenti particolarmente adatto al rifugio, alla sosta ed al ripopolamento della selvaggina.

 
non è ammessa la costituzione di riserva ai confini di una zona di ripopolamento e cattura o di un'altra riserva. la distanza non deve essere inferiore ai metri 500.

 
intorno alle città capoluogo di provincia, per una fascia profonda almeno quindici chilometri, le nuove concessioni di riserva di caccia e gli ampliamenti di quelle esistenti debbono essere accordate con criteri restrittivi, e tenuto conto delle garanzie offerte per l'intensivo allevamento di selvaggina.

 
le norme di cui al secondo e al terzo comma del presente articolo non si applicano alle riserve attualmente esistenti, neppure in sede di rinnovazione della concessione.

 

articolo 65   

- l'estensione complessiva delle bandite e delle riserve non deve superare il quinto del territorio effettivamente utile alla caccia in ciascuna provincia.

 
in detto quinto non vengono calcolate le riserve reali, i parchi nazionali, le bandite demaniali e le zone di ripopolamento e cattura.

 
le amministrazioni comunali e provinciali non possono concedere i loro beni, perché siano costituiti in bandita o in riserva, per una estensione maggiore della metà.

 
le disposizioni del presente articolo non si applicano alla zona delle alpi, nonché alle riserve concesse in vista di esigenze relative all'industria della pesca.

 

articolo 66   

- nelle provincie nelle quali le concessioni di bandita e di riserva siano prossime a raggiungere il limite di superficie di cui all'articolo precedente, nel caso di più domande concorrenti, viene data la preferenza a quelle relative a zone che presentino condizioni d'ambiente più favorevoli alla migliore utilizzazione faunistica e venatoria.

 
nelle località di modesta utilizzazione agricola e forestale e notoriamente frequentate in determinate stagioni da selvaggina migratoria è in facoltà del ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il comitato centrale della caccia, di sospendere, limitare, condizionare, le nuove concessioni di riserva.

 

articolo 67   

- nella zona delle alpi è data ai comuni la facoltà di costituire in riserva di caccia tutto il territorio della circoscrizione del comune, escluse le zone riservate dai privati, a condizione che la riserva sia ceduta in gestione alla rispettiva sezione della federazione italiana della caccia a vantaggio di tutti gli iscritti. il canone da pagarsi al comune viene determinato dal ministro per l'agricoltura e per le foreste, d'accordo con quello per gli interni, tenuto presente, quando ciò sia possibile, il canone pagato prima della entrata in vigore della presente legge.

 
con decreto del ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentita la federazione italiana della caccia, saranno dettate norme per la gestione delle riserve di cui al presente articolo, in relazione alle attuali esigenze della zona delle alpi ed in vista della necessità di conservare e sviluppare il patrimonio faunistico ivi esistente.

 
nelle dette riserve non è necessaria la apposizione delle tabelle perimetrali, salvo che in contiguità di terreno libero.

 



Titolo IV. Vigilanza e sanzioni.



Capo I. - Agenti di vigilanza.



articolo 68   

- la vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali e campestri, alle guardie dei consorzi idraulici e forestali, e, in particolar modo, ai guardiacaccia dipendenti dai comitati provinciali della caccia ed alle guardie giurate in servizio presso i concessionari di bandite e di riserve.

 
è affidata, altresì, alle guardie private riconosciute ai termini della legge di pubblica sicurezza ed alle guardie volontarie delle sezioni della federazione italiana della caccia.

 
i guardiacaccia dei comitati provinciali possono esercitare le loro funzioni anche fuori del territorio della rispettiva provincia; le guardie giurate delle bandite e riserve anche fuori dei confini della rispettiva bandita o della riserva, limitatamente ai territori dei comuni limitrofi.

 

articolo 69   

- le sezioni della federazione italiana della caccia hanno facoltà di chiedere al prefetto il riconoscimento, a termini della legge di pubblica sicurezza, di guardie giurate volontarie, per quei soci che diano sicuro affidamento di serietà e capacità e che intendano eseguire volontariamente servizio di vigilanza venatoria.

 
tali guardie volontarie sono ammesse all'esercizio delle loro funzioni solo dopo aver prestato giuramento ai sensi dell'art. 266 del regolamento 21 gennaio 1931-ix, n. 773.

 
le domande e i documenti necessari per il riconoscimento prefettizio dei guardiacaccia dei comitati provinciali sono esenti da ogni tassa di bollo e di concessione. per le guardie giurate volontarie non vi è obbligo di assicurazione per la invalidità e la vecchiaia né per gli infortuni.

 
la qualità di guardia giurata volontaria non dà luogo ad agevolazioni fiscali nel rilascio della licenza di caccia.

 

articolo 70   

- agli agenti di vigilanza indicati nell'art. 68, esclusi gli ufficiali di polizia giudiziaria, è vietato esercitare la caccia e l'uccellagione. per gli agenti chiamati ad esercitare funzioni di vigilanza in località o per un periodo di tempo determinati, tale divieto non si applica tranne che nelle località o per il tempo in cui esercitano le loro funzioni; non si applica neppure alle guardie giurate volontarie di cui all'articolo precedente.

 
gli agenti di vigilanza sono, però, autorizzati ai sensi dell'art. 25, alla uccisione e alla cattura degli animali nocivi; a tal uopo essi hanno facoltà di portare il fucile da caccia anche in tempo di divieto e con munizione spezzata, purchè siano muniti dello speciale porto d'armi. tale disposizione non si applica alle guardie giurate volontarie.

 
i guardiacaccia dei comitati provinciali e le guardie giurate alle dipendenze dei concessionari di bandite o di riserve, possono essere di volta in volta autorizzati dai loro superiori diretti a cacciare determinata selvaggina.

 

articolo 71   

- per l'esercizio della vigilanza gli agenti possono chiedere la presentazione della licenza o dei permessi e della cacciagione a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia o all'uccellagione o in esercizio o in attitudine di caccia, ai sensi dell'art. 1.

 
in caso di contestata contravvenzione gli agenti debbono sempre sequestrare le armi o gli arnesi nonché la cacciagione; detto sequestro non si estende al cane. i mezzi di trasporto sono considerati strumenti di caccia quando servono direttamente a compiere atti di caccia. gli agenti, qualora abbiano notizia o fondato sospetto che sia stato commesso o si stia commettendo un reato previsto dalla presente legge, possono, altresì, osservate le disposizioni del codice di procedura penale e nei limiti da esso stabiliti, procedere a ispezioni e a perquisizioni, e in genere valersi dei poteri dallo stesso codice concessi agli agenti di polizia giudiziaria.

 

articolo 72   

- gli agenti che accertino, anche in seguito a denuncia, violazioni alle disposizioni della presente legge, redigono verbale nel quale vanno indicate specificatamente le circostanze dell'accertata contravvenzione, e ne trasmettono copia al comitato provinciale della caccia, che ne dà comunicazione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al contravventore, ove la contravvenzione non sia stata personalmente contestata.

 
se fra le cose sequestrate si trovi selvaggina viva o morta, gli agenti la consegnano al comitato provinciale della caccia o, ove si tratti di località posta in comune fuori del capoluogo sede del comitato, all'organo locale della federazione italiana della caccia, che provvede a liberare in località adatta la selvaggina viva, salvo che si tratti di richiami, e a vendere la selvaggina morta e i richiami, tenendone il prezzo a disposizione di colui contro il quale è stata elevata la contravvenzione, per il caso che egli sia assolto. nel caso, invece, di condanna o di oblazione, l'importo della vendita degli oggetti sequestrati dev'essere versato all'erario, secondo le modalità da stabilirsi ai sensi dell'art. 10.

 
quando la selvaggina viva sia sequestrata in campagna, gli agenti la liberano sul posto.

 


Capo II. - Custodia dei cani.


articolo 73   

- i cani di qualsiasi razza, trovati a vagare nelle campagne in tempo di divieto, devono essere possibilmente catturati dagli agenti di vigilanza; durante il periodo nel quale ne è permesso l'uso, la cattura deve aver luogo solo quando non siano accompagnati o non si trovino sotto la sorveglianza del proprietario o del possessore.

 
i cani trovati nelle bandite, nelle riserve o nelle zone di ripopolamento e cattura, devono essere possibilmente catturati; essi possono, altresì, essere uccisi, ma solo nelle ore notturne, ovvero quando arrechino danno reale alla selvaggina, e sempre che non sia possibile la cattura né il riconoscimento.

 
i cani catturati devono essere dati in custodia al comitato provinciale o all'organo locale della federazione italiana della caccia; quelli catturati in bandita o in riserva possono essere trattenuti dal concessionario che ne dà comunicazione al comitato o all'organo suddetto.

 
colui che, essendo obbligato alla custodia, anche temporanea, di un cane, lascia, sia pure per negligenza, che esso vaghi per la campagna od entri in bandita od in riserva o in zona di ripopolamento e cattura, anche se il cane non possa essere catturato, è punito con l'ammenda da l. 20 a l. 100. la pena è ridotta alla metà quando il cane si introduca in bandita o in riserva o in zone di ripopolamento e cattura inseguendo selvaggina scovata o per raccogliere selvaggina colpita fuori delle stesse.

 

articolo 74   

- non si procede contro colui che, entro otto giorni dalla contestazione della contravvenzione, paghi all'ufficio del registro una somma corrispondente al minimo dell'ammenda stabilita dal precedente comma, ed in pari tempo rimborsi al comitato provinciale o all'organo della federazione italiana della caccia presso cui si trovi il cane, le spese di custodia e mantenimento, nella misura di lire cinque per ogni giorno. le somme anzidette possono essere corrisposte dal proprietario del cane, anche se egli non sia il contravventore. quando siano stati eseguiti i predetti pagamenti, il cane catturato viene restituito.

 
trascorso inutilmente il termine di otto giorni dalla contestazione della contravvenzione, ovvero quello di quindici giorni dall'accertamento della stessa, nel caso che il contravventore sia sconosciuto, il cane rimane di proprietà del comitato provinciale della caccia il quale può disporne liberamente. il verbale di contravvenzione, se il contravventore sia conosciuto, viene trasmesso al pretore per il procedimento penale.

 

articolo 75   

- i cani da guardia alle abitazioni ed al bestiame non possono essere lasciati incustoditi nelle campagne a più di 200 metri dalle abitazioni o dal bestiame.

 
i cani da seguito e da tana devono essere rigorosamente custoditi, e, se portati in campagna in tempo di divieto, devono essere tenuti a guinzaglio. in difetto sono considerati vaganti a tutti gli effetti dei due precedenti articoli.

 
per l'addestramento e l'allenamento i cani da ferma possono essere condotti nelle campagne soltanto nei trenta giorni precedenti l'apertura della caccia alla selvaggina stanziale protetta, nelle località preventivamente fissate dal comitato provinciale e devono essere costantemente sorvegliati dal proprietario o da un suo incaricato. è data facoltà al comitato provinciale della caccia di consentire, con le modalità necessarie ad evitare danni alla selvaggina stanziale protetta, l'uso dei cani da ferma per le prove sul terreno, anche nelle zone di ripopolamento e cattura.

 
in caso di inosservanza delle precedenti disposizioni, i cani sono considerati vaganti e si applicano le norme dei due precedenti articoli.


per la esatta classificazione dei cani da guardia, il podestà provvede, sentito il comitato provinciale della caccia e, nei comuni fuori del capoluogo sede del comitato, sentito l'organo della federazione della caccia, alla compilazione dei ruoli per la tassa sui cani.



Capo III. - Sanzioni.


articolo 76   

- nel caso in cui non sia stato possibile, per fatto del contravventore, eseguire il sequestro delle armi o strumenti di caccia o di uccellagione, il minimo della pena è raddoppiato.

 
se la contravvenzione è commessa da uno degli agenti di vigilanza o da chi eserciti il commercio della selvaggina, ove si tratti di violazione di norme riguardanti il commercio stesso, la pena è raddoppiata e può essere aggiunto l'arresto fino a due mesi.

 

articolo 77   

- per le contravvenzioni previste dalla presente legge che siano punibili con la sola ammenda, il colpevole è ammesso a fare domanda di oblazione nel termine di dieci giorni da quello della contestazione della contravvenzione o, se questa non abbia avuto luogo, dalla comunicazione di cui al primo comma dell'art. 72.

 
la precedente disposizione non si applica quando la caccia o l'uccellagione vengano esercitate senza licenza, ovvero facendo uso dei mezzi proibiti di cui all'art. 14.

 
la domanda di oblazione deve essere indirizzata al prefetto della provincia a mezzo del comitato provinciale della caccia, il quale la trasmette con le sue proposte motivate. sulla domanda di oblazione il prefetto determina discrezionalmente la somma da pagare a detto titolo nei limiti della pena stabilita dalla legge per la violazione di cui si tratta.

 
il prefetto, sentito il parere del comitato provinciale, può respingere la domanda nei casi di speciale gravità.

 
il decreto prefettizio viene comunicato dal comitato provinciale al contravventore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. il contravventore, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione, deve pagare all'erario la somma fissata dal prefetto a titolo di oblazione, secondo le modalità da stabilirsi ai sensi dell'art. 10 e le spese eventuali al comitato provinciale, che ne rilascia ricevuta.

 

articolo 78   

- il comitato provinciale, indipendentemente dall'obbligo fatto agli agenti di vigilanza dall'art. 2 del codice procedurapenale, trasmette al pretore il verbale di contravvenzione per il procedimento penale nei seguenti casi:

 

a) quando la contravvenzione non ammetta l'oblazione;

 
b) quando la domanda di oblazione venga respinta a sensi del quarto comma dell'articolo precedente;

 
c) quando la domanda non venga presentata nel termine fissato dal precedente articolo;

 
d) quando il contravventore non abbia pagato nel termine prescritto le somme di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

 

articolo 79   

- la condanna per le violazioni alla presente legge importa la confisca dei mezzi di caccia e di uccellagione nonché della selvaggina, in conformità di quanto stabilisce il codice penale; detta confisca non si estende al cane. la condanna importa, altresì, la revoca della licenza, quando si tratti di reato di caccia o di uccellagione in tempo di divieto generale o con armi o arnesi vietati, ovvero in bandita o in riserva o in zona di ripopolamento e cattura, ovvero a danno di selvaggina stanziale protetta.

 
la licenza revocata può essere nuovamente concessa solo dopo trascorso almeno un anno dalla revoca; tale termine è raddoppiato nei riguardi dei recidivi.

 
nel caso di più di due condanne per violazione della presente legge, il colpevole è soggetto alla esclusione definitiva dalla concessione della licenza.

 
nel caso di condanna per violazione della presente legge, il cancelliere dell'autorità giudiziaria competente deve trasmettere copia del dispositivo della sentenza alla regia questura e al comitato provinciale della caccia.

 

articolo 80   

- il ministro per le finanze provvede annualmente all'iscrizione nel bilancio del ministero dell'agricoltura e delle foreste di una somma da determinarsi in relazione all'ammontare delle somme riscosse nell'anno precedente a titolo di oblazione o a seguito di condanna per contravvenzioni alla presente legge.

 
il ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede alla ripartizione delle somme anzidette tra i comitati provinciali della caccia perché siano erogate per il mantenimento dei guardiacaccia e per i premi agli agenti che si siano maggiormente distinti nel servizio di vigilanza.

 


Titolo V. Organi consultivi e periferici della pubblica amministrazione.


articolo 81   

- presso il ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito il comitato centrale della caccia, il quale ha il compito di dare parere sui provvedimenti da emanarsi in materia di caccia e su ogni questione che, in ordine alla stessa, gli verrà dal predetto ministero deferita per esame.

 
il comitato è nominato dal ministro per l'agricoltura e per le foreste e si compone:

 
del presidente, nella persona del sottosegretario di stato per l'agricoltura e per le foreste;

 
del vicepresidente, in persona del presidente della federazione italiana della caccia;

 
di un rappresentante: a) del p.n.f.; b) del c.o.n.i.; c) della confederazione fascista degli agricoltori; d) della confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura; e) dell'ente assistenziale dei produttori di selvaggina;

 
del direttore del laboratorio di zoologia applicata alla caccia;

 
di quattro rappresentanti del ministero dell'agricoltura e delle foreste, di cui tre da scegliersi fra funzionari del ministero stesso, di un grado non inferiore al sesto, e uno fra gli ufficiali della m.n.f. di grado non inferiore a console;

 
di un rappresentante per ciascuno dei ministeri dell'interno, di grazia e giustizia e delle finanze.

 
in seno al comitato funziona, per gli affari più urgenti e di minore rilievo, un sottocomitato la cui composizione sarà stabilita con decreto del ministro per l'agricoltura e per le foreste.

 
un funzionario del ministero dell'agricoltura e delle foreste, particolarmente versato nelle discipline venatorie, fa parte del comitato e del sottocomitato con funzioni di segretario.

 
i membri del comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati.

 
col decreto ministeriale di nomina dei componenti del comitato sarà stabilita, di concerto col ministero delle finanze, la misura dei compensi ad essi spettanti per l'intervento alle sedute, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni.

 

articolo 82   

- con decreto del ministro è costituito, in ciascuna provincia, il comitato provinciale della caccia, organo del ministero dell'agricoltura e delle foreste, con sede presso l'ispettorato provinciale dell'agricoltura e con ordinamento autonomo. esso si compone:

 
a) del capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, in qualità di presidente;

 
b) del presidente della sezione della federazione italiana della caccia con sede nel capoluogo della provincia, in qualità di vicepresidente;

 
c) dello ufficiale comandante nel capoluogo la m.n.f.;

 
d) di un insegnante di scienze naturali (zoologo);

 
e) di quattro soci della federazione italiana della caccia, di cui uno concessionario di riserva;

 
f) di un rappresentante dell'unione provinciale fascista degli agricoltori; g) di un rappresentante dell'unione provinciale fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

 
i membri soci della federazione della caccia sono nominati e revocati su proposta della federazione stessa.

 
le adunanze del comitato sono valide quando intervenga almeno la metà dei suoi membri; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

 
ai membri del comitato non è dovuta alcuna indennità o medaglia di presenza. il comitato elegge nel proprio seno il segretario.

 
i membri del comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati.
 
la revisione dei conti è affidata a un funzionario della ragioneria dell'intendenza di finanza, nominato dallo intendente, e il servizio di cassa è affidato ad un istituto di credito.

 

articolo 83   

- i comitati provinciali della caccia hanno i seguenti compiti:

 
a) vigilare sull'applicazione delle disposizioni vigenti in materia venatoria e provvedere nella provincia, secondo le direttive indicate dal comitato centrale della caccia, a tutte le iniziative atte a conseguire il ripopolamento della selvaggina stanziale, anche mediante opportune immissioni, e alla repressione degli abusi in materia di caccia e di uccellagione, a mezzo anche di apposite guardie;

 
b) dare impulso nella provincia ad una vasta azione di propaganda, che valga a diffondere tra i cacciatori e uccellatori e nei cittadini tutti la conoscenza delle leggi sulla caccia ed il rispetto delle norme disciplinari la materia venatoria;

 
c) esaminare e trasmettere, con motivato parere, al ministero della agricoltura e delle foreste le pratiche per la concessione e la revoca delle bandite e delle riserve e i voti formulati in materia venatoria e suggerire le proposte ritenute rispondenti agli interessi venatori della provincia;

 
d) indicare al ministero dell'agricoltura e delle foreste quali bandite e quali riserve rispondano agli scopi della legge, segnalandone l'effettivo rendimento;

 
e) far proposte allo stesso ministero sulla costituzione delle zone di ripopolamento e cattura, nonché su ogni altra questione in materia di tecnica e di esercizio venatorio che venga sottoposta all'esame del comitato stesso;

 
f) provvedere alla pubblicazione annuale del manifesto riportante tutte le disposizioni relative allo esercizio della caccia. in detto manifesto saranno anche indicati: gli speciali divieti di caccia e di uccellagione disposti ai sensi dell'art. 23 della presente legge, le specie incluse tra quelle considerate selvaggina stanziale protetta di cui all'art. 3, le specie incluse tra quelle considerate animali nocivi di cui all'art. 4;

 
g) provvedere alla gestione dei fondi.

 

articolo 84   

- in ciascun compartimento il ministero dell'agricoltura e delle foreste può convocare il comitato compartimentale della caccia per la formulazione di proposte relative alla compilazione del calendario venatorio e alle restrizioni da apportare al normale esercizio della caccia nel compartimento, nonché per esprimere il proprio parere sulle altre questioni che gli siano dal ministero sottoposte.

 
tale comitato si compone dei presidenti e vicepresidenti dei comitati provinciali compresi nel compartimento e si riunisce nel capoluogo del compartimento indicato all'art. 6 della presente legge.

 
esso è presieduto da un membro del direttorio della federazione italiana della caccia, a meno che non intervenga un rappresentante del ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 
i verbali delle riunioni, redatti dal vice- presidente del comitato provinciale del capoluogo, vengono trasmessi al ministero dell'agricoltura e delle foreste.


articolo 85   

- il laboratorio di zoologia applicata alla caccia, istituito presso la r. università di bologna, funziona come organo di consulenza scientifico-tecnica del ministero della agricoltura e delle foreste in materia di caccia.

 
il laboratorio stesso, oltre ai compiti che gli verranno affidati dal detto ministero, cura l'istruzione e la formazione di tecnici della caccia, dirige e coordina le iniziative ed i risultati delle esperienze degli osservatori ornitologici e di oasi di protezione della fauna istituite a termini dell'art. 23, forma collezioni venatorie, compie ricerche faunistiche edesperienze di acclimazione, di allevamento e di ripopolamento.

 
presso il laboratorio può essere tenuto un corso di zoologia applicata alla caccia, del cui programma fa parte anche la completa trattazione delle disposizioni legislative riguardanti la caccia.

 
presso il medesimo laboratorio, presso gli istituti zoologici delle regie università e gli istituti sperimentali zootecnici,possono essere istituiti osservatori ornitologici e può essere agli stessi affidato l'incarico di eseguire ricerche a scopodi istruzione venatoria, facendo proprie, ove lo credano, e coordinando le iniziative private e particolarmente quelle segnalatedalla federazione italiana della caccia.


il laboratorio di zoologia applicata alla caccia può concedere ogni anno borse di studio:


a)  a laureati in agraria e in scienze naturali per specializzarsi negli studi di zoologia applicata alla caccia;


b)  al personale, comunque dipendente dalla organizzazione della caccia, che voglia apprendere in italia o all'estero l'arte di allevare e proteggere la selvaggina, dimostrando di averne l'attitudine.

 
alle spese per il laboratorio suddetto e per le altre iniziative contemplate nel presente articolo, si provvede con contributi di cui all'art. 92, n. 3, della presente legge.

 


Titolo VI. Federazione italiana della caccia e organi dipendenti.


articolo 86   

- è costituita in roma la federazione italiana della caccia con personalità giuridica propria. essa si compone dei propri organi locali, e fa parte del comitato olimpico nazionale italiano.

 
i cittadini che abbiano ottenuto la licenza di caccia o di uccellagione e i concessionari di bandite e di riserve fanno parte di detta federazione per la durata della rispettiva licenza o concessione.

 
possono essere ammessi nella federazione, con deliberazione motivata del direttorio di questa, i cittadini che, per ragione di età o di salute, non abbiano più la licenza e siano in possesso di speciali benemerenze venatorie.

 
la federazione, organo nazionale, oltre ai compiti ad essa affidati dalla presente legge, presiede all'attività dei cacciatori italiani e provvede a inquadrare ed organizzare i cacciatori, uccellatori e concessionari di bandite e di riserve attraverso i propri organi dipendenti, ai fini della necessaria disciplina nella applicazione della presente legge, in armonia con i superiori interessi nazionali. in relazione a tali compiti la federazione rivolge la sua attività alla educazione e alla preparazione tecnica dei cacciatori, nonché alla propaganda delle buone norme venatorie.

 
la federazione è chiamata, altresì, a provvedere alla organizzazione di gare, mostre, esposizioni, concorsi ed altre pubbliche manifestazioni, all'indirizzo della stampa venatoria ed alla difesa in genere degli interessi dei cacciatori.

 
la federazione coordina l'azione dei propri organi e li rappresenta presso la pubblica amministrazione.

 
la federazione, per quanto si riferisce alla attività di carattere tecnico-venatorio, è posta sotto la sorveglianza del ministero dell'agricoltura e delle foreste che ne approva lo statuto e le sue eventuali modificazioni.

 

articolo 87   

- il presidente della federazione italiana della caccia è nominato dal ministro segretario del partito nazionale fascista, presidente del comitato olimpico nazionale italiano, sentito il ministro per l'agricoltura e per le foreste.

 
il presidente della federazione nomina, salvo ratifica del presidente del c.o.n.i., e presiede un direttorio di otto membri, costituito secondo le modalità dello statuto federale, tenendo conto delle varie categorie dei cacciatori e dei vari sistemi di caccia. del direttorio fanno parte di diritto un rappresentante del c.o.n.i., un rappresentante del ministero dell'agricoltura e delle foreste ed uno dell'e.p.s.

 

articolo 88   

- alle spese di organizzazione e di funzionamento della federazione e per i compiti di carattere generale inerenti alla stessa, si provvede con i fondi di cui all'art. 92, n. 2, della presente legge.

 
la federazione italiana della caccia, per gli atti inerenti ai propri fini istituzionali, è parificata alle amministrazioni dello stato, agli effetti delle tasse di bollo e di registro.

 

articolo 89   

- la federazione provvede, secondo le norme dello statuto federale, alla costituzione delle sezioni e degli altri organi locali propri, determinandone il funzionamento e i compiti.

 
le associazioni provinciali dei cacciatori, di cui all'art. 82 del testo unico approvato con r. decreto 15 gennaio 1931, n. 117, sono soppresse.



Titolo VII. Tasse e fondi per la caccia.


articolo 90   

- le licenze per la detenzione del fucile e quelle per la caccia e per l'uccellagione sono soggette al pagamento delle seguenti tasse annue:

 
a) licenza di detenzione di fucile da caccia l. 30;

 
b) licenza di caccia anche con uso di fucile a non più di due colpi l. 73, con fucile a più di due colpi l. 200.

 
la tassa di l. 73 è ridotta a l. 53 per gli iscritti ai gruppi universitari fascisti e alla gioventù italiana del littorio, ed a l. 15 per gli agenti di vigilanza esclusivamente per la caccia agli animali nocivi;

 
c) barca a motore per uso di caccia col fucile sui fiumi l. 300;

 
d) archibugio o altra arma da getto a cavalletto o spingarda con barche senza motore, l. 400; per ogni arma in più l. 225;

 
e) archibugio o altra arma da getto a cavalletto con appoggio fisso l. 120; per ogni arma in più l. 75;

 
f) quagliara e prodina con un sol paio di reti l. 120;

 
g) paretai, copertoni e prodine senza contrappesi l. 300;

 
h) roccoli con o senza passate, bressanelle, paretai, copertoni e prodine con contrappesi, boschetti e tordiere con richiamo l. 500;

 
i) panie e panioni, con o senza richiami, per uccellagione fissa l. 300;

 
l) appostamento fisso di caccia in terreno libero, l. 50;

 
m) permesso scritto annuale, rilasciato dal concessionario di riserva a terzi l. 40;

 
n) permesso scritto giornaliero, rilasciato come sopra, l. 3.

 
per le concessioni di riserve devono essere pagate le tasse indicate negli articoli 59 e 61 e per tutte le tabelle, per le quali la presente legge non accorda la esenzione, la tassa prescritta dalla legge di bollo.

 

articolo 91   

- all'atto del pagamento delle tasse specificate nello articolo precedente dovrà versarsi all'ufficio del registro anche l'importo delle seguenti sopratasse:

 
1) per ogni licenza di caccia anche con uso di fucile, escluse le licenze rilasciate agli agenti di vigilanza a termini della lettera b) dell'articolo precedente, l. 12;

 
2) per ogni licenza di barca a motore, archibugio, spingarda o altra arma impostata (lettere c), d), e) l. 25;

 
3) per ogni licenza di quagliara (lettera f) l. 10;

 
4) per ogni licenza di uccellagione (lettere g) h), i) l. 25;

 
5) per ogni licenza di appostamento fisso di caccia (lettera l) l. 5.

 
similmente per ogni l. 100 o frazione di l. 100 di tassa ettariale per le riserve dovrà pagarsi una sopratassa di l. 30; per ogni tabella, indicante il divieto di caccia e soggetta al pagamento della tassa di bollo, dovrà pagarsi una sopratassa di l. 0,20.

 
oltre le sopratasse predette, ogni cacciatore o uccellatore deve pagare la quota d'iscrizione al c.o.n.i., comprendente l'assicurazione contro gl'infortuni, mediante versamento sul conto corrente postale del c.o.n.i. stesso. deve pagare, altresì, direttamente alla sezione del luogo di residenza, l'importo della tessera di iscrizione alla sezione della federazione italiana della caccia.

 

articolo 92   

- sul provento complessivo delle sopratasse di cui al precedente articolo viene anzitutto detratta una somma, fino al massimo di due terzi del ricavato delle sopratasse ettariali per le riserve di caccia e delle sopratasse per le tabelle perimetrali, da assegnarsi all'ente assistenziale dei produttori di selvaggina in relazione ai suoi fini statutari di tutela della produzione faunistica. con i fondi di cui sopra l'e.p.s. provvederà più particolarmente allo svolgimento delle attività previste nell'art. 2, lettera a) ad h), del proprio statuto, approvato ai sensi di legge. la restante somma viene ripartita come segue:

 
1) il 70 per cento ai comitati provinciali della caccia in relazione all'introito della rispettiva provincia;

 
2) fino ad un massimo del 9 per cento alla federazione italiana della caccia;


3) la rimanente somma verrà erogata per contributi straordinari ai comitati provinciali della caccia, per premi di cattura e per spese straordinarie inerenti agli speciali bisogni locali, per contributi al laboratorio di zoologia applicata alla caccia presso la regia università di bologna, per le spese di funzionamento del comitato centrale della caccia, ivi compresi i gettoni di presenza e le indennità di viaggio e di missione eventualmente spettanti ai membri del comitato stesso ai sensi dell'art. 63 del r. decreto- legge 8 maggio 1924-ii, n. 843, ed, infine, per il pagamento del personale avventizio occorrente per assicurare il regolare funzionamento degli uffici preposti al servizio della caccia. a tal uopo è autorizzata l'assunzione di non più di 6 avventizi con le modalità, alle condizioni e col trattamento di cui al r. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108, ed entro il limite massimo di spesa di l. 50.000.

 
il provento complessivo delle sopratasse verrà stanziato in apposito capitolo dello stato di previsione del ministero dell'agricoltura e delle foreste in relazione alla entrata, sotto deduzione di un ventesimo per spese di riscossione.

 

articolo 93   

- a tutte le altre spese, comprese quelle relative all'attuazione del controllo sull'esercizio venatorio e sul funzionamento delle riserve e delle zone di ripopolamento e cattura, ai contributi previsti dall'articolo 54, ai premi di incoraggiamento alle persone addette alla vigilanza sulla applicazione della legge di cui all'art. 68, nonché ai contributi e sussidi a favore di enti e di privati ai fini della presente legge, si provvede con apposito fondo da iscriversi annualmente nello stato di previsione del ministero dell'agricoltura e delle foreste.



Titolo VIII. Disposizioni transitorie e finali.


articolo 94   

- le licenze di caccia e di uccellagione, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno validità fino al termine di scadenza. quelle con scadenza dall'1 gennaio al 30 giugno 1940, possono essere prorogate sino a tale ultima data mediante applicazione sulle licenze di tante marche di concessione governativa di l. 6 quanti sono i mesi che intercorrono tra la data di scadenza delle licenze stesse e il 30 giugno 1940.

 

l'applicazione e l'annullamento delle marche sarà fatto dall'autorità di p.s. di cui all'art. 9 della presente legge.

 

fermo restando il periodo delle licenze fissate dal detto articolo 9, gli attuali modelli di licenza restano in vigore fino a che non saranno emessi i nuovi.

 

articolo 95   

- le zone, che all'atto della pubblicazione della presente legge, risultino precluse alla libera caccia ai sensi dell'art. 24 del testo unico approvato con r. decreto 15 gennaio 1931, n. 117, si intendono trasformate in zone di ripopolamento e cattura, a meno che non vengano riconosciute non rispondenti ai fini della presente legge, nel qual caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 55.

 

articolo 96   

- le riserve che, all'entrata in vigore della presente legge, risultino per regolare concessione, di estensione superiore al massimo o inferiore al minimo previsto dall'articolo 59, e che abbiano dato notevole impulso allo incremento faunistico, possono conservare l'attuale estensione anche in sede di rinnovazione della concessione.

 

articolo 97   

- i provvedimenti relativi alla concessione di riserve nella zona delle alpi possono, su delega del ministro per l'agricoltura e per le foreste, essere emanati dai prefetti, sentiti i comitati provinciali della caccia competenti.

 

articolo 98   

- il ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre in bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per l'applicazione della presente legge.

 

articolo 99   

- la presente legge entrerà in vigore l'1 gennaio 1940-xviii, salvo per quanto riguarda le disposizioni relative all'esercizio della caccia e dell'uccellagione per il periodo estivo-autunnale dell'anno corrente, alla costituzione e al funzionamento del comitato centrale della caccia, nonché alla assunzione del personale avventizio, che entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella gazzetta ufficiale.

sono abrogate tutte le altre norme vigenti in materia di caccia, ad eccezione di quelle concernenti i privilegi delle regie bandite e riserve e di quelle riguardanti i parchi nazionali.




VISTO, D'ORDINE DI SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE ROSSONI