I Laboratori della Casa di Gondrano
Home (Page)
Chi è Gondrano?
Chi siamo noi?
Cosa è e cosa sarà la casa di Gondrano?

Il deserto al di là della siepe
Home page della Zona
Indice dei saggi
Indice delle zone

 

Le incompatibilità tra attività venatoria
e il ruolo di agente di polizia o guardia venatoria.

Un recente pronunciamento della Cassazione sull’attività venatoria da parte degli appartenenti ai Corpi di Polizia dello Stato e degli Enti Locali

 


 

 

Come è noto agli addetti ai lavori, l’art. 27,quinto comma, della legge 157/92 individua alcuni casi di incompatibilità tra il ruolo di “guardia” e quello di cacciatore; ci riferiamo ovviamente al caso di coloro che,ricoprendo una funzione che li abilita a svolgere attività di polizia venatoria,nel proprio tempo libero intendano esercitare la caccia.

 

La norma suddetta riguarda due distinte fattispecie di illecito amministrativo,peraltro prive di corrispettiva sanzione statale (la legge 157/92 non la contempla, ragion per cui occorrerà fare riferimento alle eventuali sanzioni e disposizioni integrative previste dalle singole leggi regionali). E’ infatti opinabile che possa applicarsi la sanzione di cui all’art. 31,primo comma-lett.e) concernente la caccia  nelle zone di divieto non già diversamente oggetto di sanzione ; il tenore di quest’ultima norma pare riferirsi più propriamente a zone vietate alla generalità dei cacciatori.

 

La prima possibile violazione è quella della guardia venatoria volontaria che pratichi la caccia durante l’esercizio delle funzioni di vigilanza,con la conseguenza di non assolvere come dovuto alle esigenze di servizio organizzate dall’associazione di riferimento.

Una condizione di palese incompatibilità tra ruolo di controllore e controllato,che però non preclude alla guardia volontaria la possibilità di recarsi a caccia quando non esercita le suddette funzioni di cui all’art. 27.

 

Più rigido è il regime previsto per gli agenti pubblici dipendenti,sia delle forze dell’ordine dello Stato che degli enti locali od enti parco (l’art. 27 ,secondo comma,include genericamente tra i soggetti abilitati alla vigilanza venatoria anche tutti gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, senza distinzione di appartenenza).

Nel loro caso,sempre ai sensi del quinto comma dell’art. 27 l.157/92, è vietato cacciare “nell’ambito del territorio in cui esercitano le funzioni”, a meno che non si tratti di interventi di controllo faunistico e abbattimento disposti dall’Ente di appartenenza ai sensi dell’art. 19 l.157/92 (cosa in ogni caso differente dall’esercizio venatorio per intento ludico personale).

Data la perentorietà della disposizione ,parrebbe che gli agenti pubblici dipendenti siano pertanto obbligati a frequentare a fini venatori gli  ATC o Comprensori Alpini ove non esercitano normalmente le loro funzioni.

Di immediata individuazione appare  il territorio precluso per gli agenti degli enti locali territoriali (il parco per il guardiaparco, la provincia per l’agente provinciale,il comune per l’agente di polizia municipale,ecc.).

Nei caso del personale dei Corpi dello Stato sono sinora sembrate praticabili interpretazioni relative a un divieto per la circoscrizione territoriale di normale competenza; in caso contrario ci troveremmo di fronte ad una preclusione ad esercitare la caccia su tutto il territorio nazionale (vedi parte finale dell’articolo).

 

Per alcune figure di agenti di polizia locale è stata proposta  un’interpretazione “di comodo” basata sull'assunto che nei turni di riposo non si esercitano le funzioni di polizia giudiziaria (ragion per cui cesserebbe temporaneamente l’incompatibilità tra lo status di agente di p.g. e quello di privato cittadino cacciatore). Citiamo il precedente costituito dalla Sentenza del Pretore di Genova n.782 del 31/3/1998,depositata il 30/4/1998 (r.g. n.  267/1998, Pretore S.Merlo, nel giudizio di opposizione promosso da A.Assalino): si respinge l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione della Provincia di Genova per il pagamento della corrispondente sanzione prevista dalla legge regionale ligure 29/94,in relazione al caso di un agente di polizia municipale che,per la seconda volta, aveva esercitato ,fuori orario lavorativo, la caccia nel territorio del comune ove presta normalmente servizio.

 

Antitetico a questo pronunciamento di primo grado è risultata la discutibile sentenza della Cassazione Civile  del 13 Aprile 2001, n. 5538.

"Il divieto di esercizio venatorio di cui all'art. 27,  co. 1) della legge n. 157 del 1992 opera nei confronti degli appartenenti alla Polizia Municipale - i quali, ai sensi dell'art. 57 c.p.p., hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria soltanto nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e limitatamente al tempo in cui sono in servizio - subordinatamente alla limitazione spaziale che essi si trovino nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza ed alla condizione che siano effettivamente in servizio” (nella specie la SC ha cassato la sentenza di merito relativa  alla sanzione irrogata per violazione dell'art. 27 cit. a vigile urbano che esercitava la caccia fuori dall'orario di servizio senza rivestire, quindi, la qualifica di agente di PG ) .

 

La Cassazione ha pertanto ritenuto che,venendo meno le funzioni di P.G. di cui all’art. 57 del Codice di Procedura Penale per l’agente di polizia locale fuori servizio, l’illecito non possa riguardare lo status professionale permanente di “vigile urbano” nell’ambito del proprio comune.

 

Non ci sentiremmo comunque di ritenere automaticamente estesa tale interpretazione agli agenti delle polizie provinciali (sebbene anche le “guardie delle province” vengano indicate come agenti di p.g. nell’ambito dell’ente territoriale di appartenenza quando sono in servizio, ai sensi del già citato art. 57,secondo comma-lettera b) del Codice di Proc. Penale).

Infatti l’art. 29,secondo comma,della Legge 157/92 prevede la possibilità per gli agenti dipendenti degli enti locali per lo svolgimento dell’attività di vigilanza venatoria di redigere verbali di contestazione degli illeciti amministrativi venatori,nonché gli atti di polizia giudiziaria venatoria (come i sequestri penali) anche al di fuori dell’orario di servizio. Il che fa venire meno il presupposto dell’assenza delle funzioni di p.g. per l’agente provinciale fuori servizio, il quale casomai -trovandosi a caccia- potrebbe agevolmente constatare l’infrazione di un cacciatore presente nella medesima area in un dato momento,ed avere l’obbligo di intervenire per reprimere la violazione (riconfigurandosi la situazione di incompatibilità tra controllore e controllato).

 

Riportiamo di seguito l’intero testo della sentenza della Corte di Cassazione Civile  del 13 Aprile 2001, n. 5538.

 

Si sottolinea un passaggio,potremmo dire, rivoluzionario; la Suprema Corte -infatti- nell’argomentare le ragioni per ritenere compatibile il ruolo di cacciatore con la condizione di agente di polizia municipale fuori servizio,ha altresì affermato che ciò sussiste  a differenza di agenti appartenenti ad altri corpi, quali esemplificativamente quelli di Polizia di Stato o della Guardia di Finanza, ovvero i Carabinieri, per i quali il divieto opera comunque e dovunque, essendo gli stessi considerati dal legislatore sempre in servizio in qualsiasi parte del territorio dello Stato.”

 

Quest’ultimo assunto sembra pertanto porre in condizione di palese irregolarità amministrativa parecchie centinaia di agenti di P.S., Carabinieri,Finanzieri,Guardie Forestali, o agenti di Polizia Penitenziaria che sicuramente  esercitano la caccia in qualche parte del territorio nazionale, in situazioni evidentemente non prese in considerazione dai rispettivi Comandi nel senso sopra proposto.

 

Augusto Atturo

Aprile 2003


Testo integrale della sentenza della Corte Suprema di Cassazione