|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Le incompatibilità tra attività venatoria Un recente pronunciamento della Cassazione sull’attività venatoria da parte degli appartenenti ai Corpi di Polizia dello Stato e degli Enti Locali Come è noto agli addetti ai lavori, l’art. 27,quinto comma, della legge
157/92 individua alcuni casi di incompatibilità tra il ruolo di “guardia” e
quello di cacciatore; ci riferiamo ovviamente al caso di coloro che,ricoprendo
una funzione che li abilita a svolgere attività di polizia venatoria,nel
proprio tempo libero intendano esercitare la caccia. La norma suddetta riguarda due distinte fattispecie di illecito
amministrativo,peraltro prive di corrispettiva sanzione statale (la legge
157/92 non la contempla, ragion per cui occorrerà fare riferimento alle
eventuali sanzioni e disposizioni integrative previste dalle singole leggi
regionali). E’ infatti opinabile che possa applicarsi la sanzione di cui
all’art. 31,primo comma-lett.e) concernente la caccia nelle zone di divieto non già diversamente oggetto di sanzione ;
il tenore di quest’ultima norma pare riferirsi più propriamente a zone vietate
alla generalità dei cacciatori. La prima possibile violazione è quella della guardia
venatoria volontaria che pratichi la caccia durante l’esercizio delle
funzioni di vigilanza,con la conseguenza di non assolvere come dovuto alle
esigenze di servizio organizzate dall’associazione di riferimento. Una condizione di palese incompatibilità tra ruolo di controllore e
controllato,che però non preclude alla guardia volontaria la possibilità di
recarsi a caccia quando non esercita le suddette funzioni di cui all’art. 27. Più rigido è il regime previsto per gli agenti
pubblici dipendenti,sia delle forze dell’ordine dello Stato che degli enti
locali od enti parco (l’art. 27 ,secondo comma,include genericamente tra i
soggetti abilitati alla vigilanza venatoria anche tutti gli ufficiali e
agenti di polizia giudiziaria, senza distinzione di appartenenza). Nel loro caso,sempre ai sensi del quinto comma
dell’art. 27 l.157/92, è vietato cacciare “nell’ambito del territorio in
cui esercitano le funzioni”, a meno che non si tratti di interventi di
controllo faunistico e abbattimento disposti dall’Ente di appartenenza ai sensi
dell’art. 19 l.157/92 (cosa in ogni caso differente dall’esercizio venatorio
per intento ludico personale). Data la perentorietà della disposizione ,parrebbe
che gli agenti pubblici dipendenti siano pertanto obbligati a frequentare a
fini venatori gli ATC o Comprensori
Alpini ove non esercitano normalmente le loro funzioni. Di immediata individuazione appare il territorio precluso per gli agenti degli
enti locali territoriali (il parco per il guardiaparco, la provincia per
l’agente provinciale,il comune per l’agente di polizia municipale,ecc.). Nei caso del personale dei Corpi dello Stato sono
sinora sembrate praticabili interpretazioni relative a un divieto per la
circoscrizione territoriale di normale competenza; in caso contrario ci
troveremmo di fronte ad una preclusione ad esercitare la caccia su tutto il
territorio nazionale (vedi parte finale dell’articolo). Per alcune figure di agenti di polizia locale è stata proposta un’interpretazione “di comodo” basata
sull'assunto che nei turni di riposo non si esercitano le funzioni di polizia
giudiziaria (ragion per cui cesserebbe temporaneamente l’incompatibilità tra lo
status di agente di p.g. e quello di privato cittadino cacciatore). Citiamo il
precedente costituito dalla Sentenza del Pretore di Genova n.782 del
31/3/1998,depositata il 30/4/1998 (r.g. n.
267/1998, Pretore S.Merlo, nel giudizio di opposizione promosso da
A.Assalino): si respinge l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione della
Provincia di Genova per il pagamento della corrispondente sanzione prevista
dalla legge regionale ligure 29/94,in relazione al caso di un agente di polizia
municipale che,per la seconda volta, aveva esercitato ,fuori orario lavorativo,
la caccia nel territorio del comune ove presta normalmente servizio. Antitetico a questo pronunciamento di primo grado è
risultata la discutibile sentenza della Cassazione Civile del 13 Aprile 2001, n. 5538. "Il divieto di esercizio venatorio di cui
all'art. 27, co. 1) della legge n. 157
del 1992 opera nei confronti degli appartenenti alla Polizia Municipale - i
quali, ai sensi dell'art. 57 c.p.p., hanno la qualifica di agenti di polizia
giudiziaria soltanto nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e
limitatamente al tempo in cui sono in servizio - subordinatamente alla
limitazione spaziale che essi si trovino nell'ambito territoriale dell'ente di
appartenenza ed alla condizione che siano effettivamente in servizio” (nella specie la SC ha
cassato la sentenza di merito relativa
alla sanzione irrogata per violazione dell'art. 27 cit. a vigile urbano
che esercitava la caccia fuori dall'orario di servizio senza rivestire, quindi,
la qualifica di agente di PG ) . La Cassazione ha pertanto ritenuto che,venendo meno
le funzioni di P.G. di cui all’art. 57 del Codice di Procedura Penale per
l’agente di polizia locale fuori servizio, l’illecito non possa riguardare lo
status professionale permanente di “vigile urbano” nell’ambito del proprio
comune. Non ci sentiremmo comunque di ritenere
automaticamente estesa tale interpretazione agli agenti delle polizie provinciali
(sebbene anche le “guardie delle province” vengano indicate come agenti
di p.g. nell’ambito dell’ente territoriale di appartenenza quando sono in
servizio, ai sensi del già citato art. 57,secondo comma-lettera b) del
Codice di Proc. Penale). Infatti l’art. 29,secondo comma,della Legge 157/92
prevede la possibilità per gli agenti dipendenti degli enti locali per lo
svolgimento dell’attività di vigilanza venatoria di redigere verbali di
contestazione degli illeciti amministrativi venatori,nonché gli atti di polizia
giudiziaria venatoria (come i sequestri penali) anche al di fuori
dell’orario di servizio. Il che fa venire meno il presupposto
dell’assenza delle funzioni di p.g. per l’agente provinciale fuori servizio, il
quale casomai -trovandosi a caccia- potrebbe agevolmente constatare
l’infrazione di un cacciatore presente nella medesima area in un dato
momento,ed avere l’obbligo di intervenire per reprimere la violazione
(riconfigurandosi la situazione di incompatibilità tra controllore e
controllato). Riportiamo di seguito l’intero testo della sentenza della Corte di
Cassazione Civile del 13 Aprile 2001,
n. 5538. Si sottolinea un passaggio,potremmo dire,
rivoluzionario; la Suprema Corte -infatti- nell’argomentare le ragioni per
ritenere compatibile il ruolo di cacciatore con la condizione di agente di
polizia municipale fuori servizio,ha altresì affermato che ciò sussiste “a differenza di agenti appartenenti
ad altri corpi, quali esemplificativamente quelli di Polizia di Stato o della
Guardia di Finanza, ovvero i Carabinieri, per i quali il divieto opera
comunque e dovunque, essendo gli stessi considerati dal legislatore sempre in
servizio in qualsiasi parte del territorio dello Stato.” Quest’ultimo assunto sembra pertanto porre in
condizione di palese irregolarità amministrativa parecchie centinaia di agenti
di P.S., Carabinieri,Finanzieri,Guardie Forestali, o agenti di Polizia
Penitenziaria che sicuramente
esercitano la caccia in qualche parte del territorio nazionale, in
situazioni evidentemente non prese in considerazione dai rispettivi Comandi nel
senso sopra proposto. Augusto Atturo
Aprile 2003 Testo integrale della sentenza della Corte Suprema di Cassazione |