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Esito della stagione venatoria 2004/2005
Tabelle
riassuntive
Totale morti: 47 Totale feriti: 86 Note: [1]
Casi inseriti nel conteggio
finale in considerazione del loro elevato numero (il 51% delle cause di morte
fra cacciatori impegnati in battute), riscontrabile oltre tutto anche nelle
precedenti stagioni venatorie, il che rende improponibile l’ipotesi di una
mancanza di correlazione fra l’attività venatoria e l’evento.
[2] Tipicamente conseguenze di cadute. Casi inseriti nel conteggio finale in quanto relativi a circostanze strettamente connesse all’attività venatoria (transito su terreni scoscesi ecc.). Il fatto che tali circostanze possano essere comuni anche ad altri contesti (esempio: escursionismo) non implica che non debbano essere considerate fonti di pericolo nel contesto in esame. [3] Importante notare che la maggior parte di questi casi passa sotto silenzio e dunque i dati qui riportati non sono neppure approssimativamente significativi della reale portata del fenomeno, che è da ritenersi certamente di vari ordini di grandezza più rilevante, se non generalizzato. Si noti inoltre che circa il 50% dei casi è relativo alla regione Veneto. Questo dato è probabilmente interpretabile col notevole attivismo della locale sezione della LAC che ha avuto l'effetto di sensibilizzare al problema gli organi di informazione locali facendo così emergere il fenomeno in manioera più rilevante che altrove. [4] Questo caso non è stato inserito nel conteggio perché le circostanze sono da approfondire sul piano giuridico. Ovvero: la costruzione di un appostamento è da assimilarsi a una attività edilizia, sia pur su piccola scala e bisogna pertanto ritenere che anch’essa debba essere soggetta a una normativa di sicurezza come lo è l’attività edilizia vera e propria. Allo stato attuale non mi risulta che tale normativa esista. Di certo si può dire che la dinamica dell’incidente, per quanto si può dedurre dalla cronaca, è tale da far ritenere che la vittima stesse tenendo un comportamento che, se fosse stato di un operaio all’interno di un cantiere, avrebbe costituito violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro. [5] Comprendono tutti gli episodi che vanno dall’omicidio volontario alla minaccia a mano armata o comunque all’uso illecito di armi da caccia al di fuori dell’attività venatoria. Pur non avendo inserito tali casi nel conteggio si deve sottolineare come il verificarsi di essi sia diretta conseguenza della disponibilità di un’arma in quel momento e in quelle circostanze. Essi pertanto, benché a rigore estranei all’attività venatoria, sono da considerarsi senz’altro come un suo “effetto collaterale”. [6]
Da parte di persone normali contro cacciatori per motivi connessi all'attività venatoria. [7] Benché siano qui riportati non si ritiene che i casi di suicidio debbano essere considerati come conseguenza, sia pur indiretta, dell’attività venatoria. Ciò perché il proposito suicida non è quasi mai frutto di uno stato emotivo a breve termine e viene comunque attuato indipendentemente dal mezzo a propria disposizione. Nota conclusiva. Filippo Schillaci 9 febbraio 2005 |