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Se la caccia fosse un lavoro
Nel novembre 2001 l’allora responsabile regionale umbro delle guardie giurate del WWF Sauro Presenzini, all’indomani di una impressionante serie di incidenti di caccia con esito mortale verificatisi in quella regione denunciò fermamente la caccia come problema di ordine pubblico. Gli rispose, a sostegno delle posizioni dei cacciatori, l’assessore al bilancio del comune di Perugia, Fabio Faina, cacciatore egli stesso, dichiarando che i cacciatori: «non sparano all'impazzata ma seguono regole di comportamento estremamente precise» e che «la percentuale degli incidenti, rispetto al numero dei partecipanti alle battute, è irrisoria» (1). Queste dichiarazioni erano fatte con riferimento alla caccia al cinghiale e alla situazione umbra, tuttavia non c’è dubbio che egli intendesse dare a esse validità generale. Scopo di questo articolo è quantificare la pretesa “irrisorietà” degli incidenti di caccia attraverso un confronto con un diverso contesto, quello degli incidenti sul lavoro, nonché confrontare il concetto di sicurezza e prevenzione quale è affrontato a livello legislativo nei due diversi contesti.
1. Definizione dell’attività venatoria dal punto di vista della sicurezza Cominciamo col dare una definizione dell’attività venatoria (la quale, notiamolo esplicitamente, per le circostanze in cui si svolge è cosa ben diversa dallo sport del tiro, sia a volo che a bersaglio fisso) osservata dal punto di vista della sicurezza. Essa consiste nel libero uso di armi da fuoco in luoghi non protetti, siano essi pubblici o privati. Notiamo a quest’ultimo proposito che la legislazione italiana (art. 842 C.C.) consente di svolgere tale attività perfino nelle altrui proprietà private a prescindere dal consenso del legittimo proprietario (cosa quest'ultima già da tempo condannata, con riferimento alla Francia, dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo). Luoghi, in altre parole, in cui chiunque può trovarsi a transitare in qualsiasi momento. La sua principale e intrinseca caratteristica è pertanto la totale promiscuità di spazi con le altre attività umane, sia lavorative (agricoltura e silvicoltura innanzi tutto) che ludiche (escursionismo ecc.). Notiamo anche che coloro che esercitano tale attività, benché debbano superare a tale scopo appositi esami, null’altro possono essere considerati nell’uso delle armi da fuoco, che dei dilettanti.
2. Si muore più di caccia o di lavoro? Si farà riferimento nel seguito al 2001 in quanto, con riferimento agli incidenti di caccia, sono disponibili per quell'anno dati rilevati da una fonte sicuramente attendibile e non di parte quale è l'EURISPES (2). In tale anno dunque si verificarono 1.366 incidenti mortali sul lavoro (fonte: INAIL) mentre il totale degli occupati era di 21.514.000 (fonte: ISTAT). Considerando 20 giornate lavorative di 8 ore al mese e 11 mesi lavorativi all’anno per ciascun lavoratore si ottiene un totale di 4.733.080.000 giornate lavorative effettuate. Nella stagione venatoria 2001/2002 vi sono stati 47 incidenti mortali di caccia (fonte: EURISPES) a fronte di un numero di cacciatori pari a 791.848 unità (Fonte: ISTAT) (3). Il numero massimo di giornate di caccia disponibili (tre a settimana per 5 mesi) era di 66 per ciascun cacciatore. Ipotizzando che ciascuno di essi abbia sfruttato integralmente le giornate di caccia a sua disposizione otteniamo un numero totale di giornate di caccia effettuate pari a 52.261.968. Al fine di poter effettuare un raffronto omogeneo dobbiamo ipotizzare però che giornata di caccia e giornata lavorativa abbiano l’identica durata di 8 ore, il che ci pare ipotesi non realistica. Essendo difficilmente quantificabile il dato “durata media della giornata di caccia” intendendo come tale il periodo di tempo che il cacciatore trascorre nel cosiddetto “atteggiamento di caccia” assumeremo l’ipotesi, che riteniamo non molto lontana dal vero, di una durata media di 4 ore. Pertanto assumeremo nel calcolo seguente l’equivalenza: 1 giornata lavorativa = 2 giornate di caccia. Detto ciò si ottiene che si ha un incidente mortale ogni 3.464.919 giornate lavorative e un incidente mortale ogni 555.978 giornate di caccia. Ne risulta, dal rapporto fra le due ultime cifre, che si muore di caccia 6.23 volte più frequentemente che sul lavoro. E’ necessario aggiungere qualche considerazione in merito all’ipotesi fatta sul numero di giornate di caccia, dato cruciale nel determinare il valore del risultato finale del calcolo e pertanto il modo in cui esso deve essere interpretato. Ci è stato fatto da più parti notare che tale ipotesi è irrealistica in quanto palesemente sovradimensionata rispetto alla realtà e che è ben più verosimile supporre che il numero di giornate di caccia settimanali per ciascun cacciatore non sia superiore a una o due. Questa obiezione è esatta (4). Il che implica che dobbiamo realisticamente stimare un numero di giornate di caccia pari a uno o al più due terzi di quelle calcolate, non di più. Questa stima farebbe sì che il numero di vittime vada diviso per un numero minore di giornate di caccia, e avrebbe come conseguenza che la frequenza di incidenti mortali nella caccia risultasse ancora maggiore. Il valore di 6.23 sopra trovato del rapporto fra le frequenze di eventi mortali è pertanto da intendersi come una stima minimale e l’affermazione conclusiva del precedente capoverso va più realisticamente corretta affermando dunque che si muore di caccia almeno 6.23 volte più frequentemente che sul lavoro, fermo restando che il valore reale è da intendersi sensibilmente superiore. Quanto superiore? Non riteniamo necessario approfondire ulteriormente questi calcoli ritenendo il risultato raggiunto già di per sé sufficiente a giustificare le considerazioni seguenti.
3. Sicurezza e prevenzione nelle discipline del lavoro e dell’attività venatoria. La storia della legislazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro comincia in Italia nel 1898 con una normativa che stabilisce per il datore di lavoro l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa nei confronti del lavoratore. L’ottica in cui veniva affrontata la questione era pertanto a quel tempo puramente risarcitoria. Era del tutto assente il concetto di prevenzione. La successiva evoluzione legislativa ha portato oggi a una regolamentazione costituita da un insieme piuttosto articolato di normative (non esiste a tutt’oggi un testo unico) la cui punta più avanzata è il D.L. 626/94, un lungo e dettagliato testo che definisce norme capillari e precise in materia e in particolare stabilisce, a carico di tutti i soggetti coinvolti, una serie di obblighi comportamentali atti a conseguire l’obiettivo della prevenzione, la quale è oggi, come nota Antonio Moccaldi, Direttore Generale dell’ISPESL, il concetto primario su cui si basa la vigente legislazione (e la conseguente azione) in materia di sicurezza sul lavoro. Del tutto superata è pertanto l’originaria ottica risarcitoria: prevenire il verificarsi dell’evento negativo piuttosto che concepirlo come fatalità, lasciare che accada e risarcire a posteriori il danno. L’art. 2 lettera g) del D.L. 626/94 definisce “prevenzione” «il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell’attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno». Sottolineiamo esplicitamente l’attenzione estesa non soltanto all’ambiente lavorativo ma anche all’ambiente esterno a esso e in particolare alla popolazione. Su questo concetto torna l’art. 4 comma 5 lettera n) ponendolo come obbligo del datore di lavoro. E’ importante aggiungere inoltre che il D.L. 626/94 è stato riconosciuto successivamente (Art. 1 del D.L. 242/96) inadeguato alle «particolari esigenze connesse al servizio espletato» nell’ambito di alcuni contesti lavorativi, fra cui quelli «delle Forze armate e di polizia, (...) delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle (...) con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica». Tali contesti era previsto nel predetto D.L. 242/96 che si dovessero regolamentare a parte mediante specifici Decreti Interministeriali. Ciò è stato fatto, alla data del giugno 2003, fra i contesti sopra citati, solo per la Guardia di Finanza e per le strutture giudiziarie e penitenziarie, il che impedisce ogni ulteriore approfondimento in merito alla natura delle «particolari esigenze» menzionate. Sottolineiamo comunque come si tratti di contesti che, per loro intrinseca natura, implicano l’uso di armi da fuoco in condizioni non a priori prevedibili e controllabili, esattamente come avviene nell’esercizio della caccia (5). Soffermiamoci ora sul D.L. 626/94 ed esaminiamone gli elementi fondamentali. 1) L’obbligo di programmazione della prevenzione. Il datore di lavoro deve stabilire una scala di priorità degli interventi necessari a prevenire gli infortuni. 2) La identificazione delle procedure, ovvero mettere per iscritto attraverso quali procedure ciascuna impresa può essere messa in condizione di raggiungere accettabili condizioni di prevenzione. E’ questo il cosiddetto Documento di valutazione dei rischi, 3) L’informazione. Ovunque esista una fonte di pericolo essa deve essere opportunamente segnalata mediante segnaletica o etichettatura, l’una e l’altra a loro volta normate. 4) La formazione. Tutti i soggetti coinvolti devono periodicamente esservi sottoposti. 5) L’istituzione di figure specifiche rivolte al raggiungimento e alla tutela della prevenzione (Medico competente, Servizio di Prevenzione e Protezione, ecc.). 6) L'estensione della sfera dei soggetti beneficiari del diritto alla sicurezza. La legge tutela non solo i lavoratori ma anche altri soggetti, qualora riconosciuti esposti a rischio. La norma prevede in particolare tre categorie di funzioni fondamentali e all’interno di ciascuna di esse delle ben precise figure di riferimento, che riassumiamo nella seguente tabella:
E’ superfluo qui addentrarsi nell’analisi dettagliata dei compiti attribuiti a ciascuna figura. Ci limitiamo a citarle per evidenziare come la legge concepisca l’attuazione della sicurezza attraverso la prevenzione quale attività continuativa, sistematica e organizzata, non solo attraverso l’attribuzione di compiti specifici ai vari soggetti coinvolti, ma anche attraverso la creazione di nuovi soggetti specificamente rivolti a questo compito. Alcuni punti è comunque opportuno sottolinearli. L’art. 2 lettera e) del D.L. 626/94 definisce il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione come «persona (...) in possesso di attitudini e capacità adeguate». A causa di ciò il D.L. 626/94 è ritenuto a livello europeo inadempiente rispetto alle Direttive comunitarie di cui costituisce recepimento in quanto per tale figura non sono definiti con precisione i requisiti, come invece è richiesto dalle Direttive stesse e come avviene, ad esempio, nella precedente lettera d) dello stesso articolo per la figura del medico competente. Vedremo in seguito il perché di questo rilievo. Il successivo art. 4 individua gli obblighi, fra gli altri, del datore di lavoro relativi alla prevenzione e alle misure di emergenza: «Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell’attività (...) valuta, nella scelta delle attrezzature (...), nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari». Tali obblighi sono successivamente elencati in 13 punti, 5 dei quali relativi alle misure di emergenza. Inoltre, l’art. 22 prevede che il datore di lavoro provveda a fornire al lavoratore una formazione adeguata in materia di sicurezza e salute. I lavoratori incaricati di gestire le situazioni di emergenza devono ricevere una formazione specifica. Alle figure sopra elencate si aggiungono poi gli organismi di vigilanza esterni quali l’INAIL, l’Ispettorato del Lavoro, le ASL, nonché organismi di studio e consulenza quali l’ISPESL e la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro. Per l’esattezza l’art. 24 comma 1 elenca un insieme di 8 organismi pubblici aventi fra i loro compiti quello di svolgere «attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro». L’art. 14 prevede che almeno una volta all’anno il datore di lavoro convochi una riunione periodica di aggiornamento cui devono partecipare anche i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza i quali concorrono all’esame del documento di valutazione, compreso il metodo con cui certe valutazioni sono state tratte. Infine l’art. 8 comma 5 prevede uno specifico obbligo di organizzazione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda in alcuni casi, fra cui le «aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni».
L’attività venatoria è regolamentata in Italia a livello nazionale dalla Legge 157/92. Il tema della sicurezza trova spazio in essa in tre articoli: 12, 21 e 25. L’art. 12 prevede l’obbligo a carico di chi pratica l’attività venatoria di stipulare una “polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall’uso delle armi o degli arnesi utili all’attività venatoria”. Inoltre, egli ha l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa “per infortuni correlata all’esercizio dell’attività venatoria”. Viene qui citata espressamente l’eventualità di “morte o invalidità permanente”. Il Legislatore dunque riconosce, come del resto è ovvio, all’attività venatoria caratteristiche di alto rischio e riconosce come soggetti esposti a esso non solo coloro che praticano tale attività ma anche persone a essa estranee. Nel contempo tuttavia egli affronta questo aspetto in un’ottica puramente risarcitoria. La medesima ottica guida l’art. 25, il quale istituisce un “Fondo di garanzia per le vittime della caccia” nei casi in cui il responsabile dei danni non sia identificato o risulti privo di assicurazione per responsabilità civile verso terzi, limitando però il diritto al risarcimento ai “soli danni alla persona che abbiano comportato la morte od un’invalidità permanente superiore al 20 per cento”. Si ribadisce con ciò l’affermazione che l’entità dell’esposizione al rischio, anche per il soggetto estraneo può risultare grave o addirittura letale. La parola “prevenzione”, in tutto l’articolato della Legge appare due sole volte: nell’art. 14 comma 14 e nell’art. 26 comma 1, i quali trattano di risarcimenti e appunto “prevenzione” indifferentemente dai danni causati dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria. Il contesto lascia però intendere che si alluda a danni a cose piuttosto che a problematiche di sicurezza. La prevenzione non è esplicitamente trattata in quanto tale (fatto questo particolarmente significativo) ma accorpata, nell’art.21, con altre disposizioni sotto la comune dicitura “divieti”. Prima di analizzarlo è utile soffermarsi un momento sull’art.1 comma 2 il quale afferma:
Una omissione colpisce in questa norma, trattando essa di un “esercizio” consistente come detto nell’uso massiccio di armi da fuoco in luoghi promiscui con altre attività umane: che esso non costituisca pericolo per l’incolumità pubblica. Si nota dunque fin dall’articolo iniziale la precisa assenza, nella impostazione di principio voluta dal legislatore, di ogni preoccupazione relativa alla sicurezza e alla prevenzione. E ciò nonostante il fatto che «è chiaro che l’attività venatoria può porre in pericolo la tranquilla convivenza dei cittadini, la loro incolumità, particolari attività da questi svolte, ecc. ecc.». (6) Quest’ultima frase non l’abbiamo tratta da una pubblicazione ambientalista o animalista ma da un manuale di tecnica venatoria della Federazione Italiana della Caccia, che più oltre citeremo diffusamente. Essa non può dunque certamente essere accusata, per la fonte da cui proviene, di essere viziata da posizioni pregiudiziali o da esagerazioni estremisticamente tendenziose. Esaminiamo ora il citato art. 21. Per l’esattezza esso prevede il divieto di esercizio venatorio, fra gli altri, nei seguenti luoghi: giardini, parchi, terreni adibiti ad attività sportive, aie, corti o altre pertinenze di fabbricati rurali. Prevede inoltre delle distanze minime da rispettare dai fabbricati (100 m), dalle macchine agricole in funzione (100 m) e dalle vie di comunicazione (50 m), escludendo però da queste ultime le strade poderali e interpoderali. Tali distanze diventano di 150 m qualora si spari in direzione di una delle entità suddette se si usa un’arma con canna ad anima liscia, di una volta e mezza la gittata massima nel caso di uso di altre armi. Questo articolo esaurisce tutto ciò che il Legislatore nazionale ha ritenuto di dover dire in materia di prevenzione degli incidenti di caccia con riferimento alla tutela della sicurezza di terze persone. Il miglior commento a esso lo abbiamo trovato nel manuale sopra citato (p. 441 e seguenti) il quale, notevole evidenziarlo, risale al 1979 e dunque commenta in realtà la preesistente L. 968 del 27/12/1977 e non l’attuale L. 157/92 che l’ha sostituita. La seconda infatti null’altro ha fatto, in tema di prevenzione e sicurezza, che riprodurre, pressoché letteralmente, la prima con ciò facendo sì che considerazioni vecchie di quasi un quarto di secolo rimangano oggi di piena attualità. Ecco dunque un ampio estratto del commento che tale manuale fa a proposito degli obblighi relativi alle distanze di sicurezza:
Quest’ultimo punto è uno dei due soli elementi di diversità (vedremo poco oltre il secondo) in materia di sicurezza rispetto alla L. 157/92 il cui Art. 21 (comma 1, lettera l) come abbiamo visto include l’obbligo di rispettare le distanze anche con riferimento a “macchine agricole in funzione”. E’ questo l’unico passo avanti che si è fatto in 25 anni. Proseguiamo nella lettura del commento riportandone l’interessante parte in cui si precisa cosa debba intendersi per “strada”:
Citiamo infine quest’ultimo passo:
E’ opportuna a quest’ultimo proposito una breve digressione poiché questo è il secondo elemento di diversità fra l’abrogata L. 968/77 e l’attuale L. 157/92, e questa volta lo è in senso regressivo. L'art. 20 della precedente legge statale sulla caccia consentiva infatti alle autorità territoriali competenti di "vietare temporaneamente la caccia nelle zone interessate da intenso fenomeno turistico". Tale previsione non è stata però ribadita nella vigente legislazione statale che su questo punto è riuscita a essere pertanto addirittura peggiorativa della precedente. Da notare però che “una recentissima sentenza del Consiglio di Stato ha riconosciuto il potere del Sindaco di vietare la caccia per un limitato periodo di tempo ed in una zona circoscritta, con ordinanza ben motivata contingibile ed urgente per motivi di polizia locale, a tutela della pubblica incolumità” (7). Si tratta per l’esattezza della sentenza n.2387 del 4/2/2003 della sesta sezione del Consiglio di Stato dalla quale è interessante riportare il seguente estratto:
Rilevante notare che con tale sentenza si respinge un ricorso presentato dalla Federazione Italiana della Caccia, la stessa Associazione Venatoria che ha curato la redazione del manuale che qui stiamo utilizzando e in cui si scriveva, come già citato, che: “la esigenza del divieto (...) è così evidente che non necessita di commento alcuno”, la qual cosa dovrebbe indurre ad approfondite riflessioni circa l’aderenza fra le dichiarazioni di principio e la pratica attività del mondo venatorio o di almeno parte di esso. Infine, sempre a proposito dell'ordinanza emanabile dal sindaco, un'altra sentenza (Consiglio di Stato, sez.IV, 13 ottobre 2003, n.6168) afferma che essa "ben può derogare al principio per cui le si deve apporre un termine".
Torniamo ora al nostro discorso principale: da quanto sopra detto emerge un elemento di fondamentale importanza: il singolo cittadino non è tutelato - col che intendiamo: non è oggetto di tutela preventiva - in quanto tale bensì solo in quanto “immerso” in una rilevante collettività (la strada su cui egli transita deve essere “molto” frequentata, il fenomeno turistico deve essere “intenso”). Esempio concreto: una persona che lasci una via pubblica per incamminarsi lungo il viottolo che conduce alla propria abitazione di campagna è da quell’istante al di fuori di qualsiasi tutela preventiva di legge e deve pertanto ritenersi potenzialmente esposto (sia pure “accidentalmente”) al tiro di colpi d’arma da fuoco. Salvo poi ottenere ciò che per legge è da intendersi un “giusto” indennizzo, per sé se gli va bene, ... per i propri beneficiari testamentari se gli va male. Di fatto, l’art. 21 tutela in realtà la sicurezza di quanti si trovino all’interno di fabbricati e loro immediate pertinenze e vie di comunicazione pubbliche, ma esclude totalmente ogni altra circostanza, quale la persona che esce di casa e si sofferma in giardino, il lavoratore agricolo che non opera alla guida di una macchina, l’escursionista, eccetera. Per tutti costoro la “tutela” prevista è, come già detto, limitata alla pura e semplice ottica risarcitoria degli art. 12 e 25: prima farsi sparare e poi chiedere i danni. Notiamo ancora il sussistere di una diretta conseguenza di questa impostazione su un piano che non crediamo sia esagerato definire dei diritti umani. Qualora infatti si voglia garantire la condizione di tutela preventiva della sicurezza, la L. 157/92, per il solo fatto di consentire l’attività venatoria, impone inaccettabili limitazioni alla libertà del cittadino, costretto, se vuole mantenersi al sicuro, alla reclusione all’interno dei fabbricati o, se è un lavoratore agricolo, delle macchine operatrici. Chi non volesse soggiacere a tali limitazioni si troverebbe nella condizione di soggetto esposto a rischio: a quel non trascurabile rischio che è il tiro di armi da fuoco, con la sola tutela della normativa risarcitoria, vedendo così gravemente violato il suo diritto alla sicurezza. Non solo, ma una tale impostazione ci pare anche in contrasto con l’art. 32 della Costituzione Italiana secondo il quale “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività”. Potendo il concetto di sicurezza intesa come tutela della propria incolumità fisica rientrare nel più ampio novero della tutela della salute, si vede come nella vigente legislazione venatoria sia mancante l’elemento della tutela della salute come “diritto dell’individuo”. La tutela è garantita, ripetiamo, solo nei confronti della collettività.
Si vede dunque come il concetto di prevenzione quale è elaborato nella legislazione venatoria sia estremamente rudimentale prevalendo in essa, come visto, l’impostazione risarcitoria, legata, anche qui, al concetto di “incidente” come effetto di imprevedibile fatalità piuttosto che strettamente legato a fonti di pericolo e condizioni operative intrinseche all’attività svolta. In questa direzione è ancor oggi orientato anche il senso comune, e basti citare, a puro titolo esemplare, il seguente articolo di cronaca relativo al ferimento “accidentale” di due persone ad opera di un cacciatore, nel cui testo balza agli occhi la ripetizione ossessiva di parole quali “coincidenza”, “accidentale”, “fatalità”, così ossessiva da generare il legittimo sospetto che il cronista volesse convincere innanzi tutto se stesso prima ancora che il lettore.
Da parte nostra commentiamo soltanto come sia ben noto anche al meno esperto dei tiratori che il rimbalzo dei pallini in condizioni di tiro con presenza di ostacoli sia da ritenersi non coincidenza o fatalità, ma evento perfettamente verosimile e il cui verificarsi è dunque da prendere in considerazione a priori. L’omissione di questa intuitiva constatazione e dunque il pregiudiziale prevalere dell’arcaica concezione dell’incidente come fatalità ha fatto sì che gli stessi carabinieri non abbiano ravvisato “alcuna ipotesi di reato”. Il che probabilmente, stanti le rudimentali concezioni dell’attuale legislazione venatoria in tema di sicurezza, è perfino esatto.
L’argomento costituito dalle condizioni operative di tiro sul terreno di caccia è tale da meritare un ulteriore approfondimento. Si ritiene abitualmente la pratica della caccia affine allo sport del tiro ma è una credenza erronea perché se analoghi sono gli strumenti, ovvero le armi da fuoco, estremamente diversi sono le condizioni ambientali (terreno selvatico e poligono di tiro rispettivamente) e i criteri di sicurezza. Questi ultimi, con riferimento al tiro, sono stati oggetto di un articolo apparso nell’autunno del 2004 sul quotidiano La Stampa, in cui si illustra fra l’altro il concetto di “campana di sgombero”. Rileggiamone alcuni interessanti estratti:
Nonostante le evidenti maggiori condizioni di rischio, nella caccia non esiste nulla di analogo. Non solo, ma le stesse modalità di tiro sono spesso approssimative. Ecco infatti un’illustrazione degli “equivalenti” concetti nella caccia, tratti dal già citato manuale di tecnica venatoria della Federazione Italiana della Caccia:
Istintivo, grossolano, inconscio: tre aggettivi che decisamente nulla hanno a che fare col concetto di sicurezza e che ritroviamo concentrati in appena quattro righe di testo. Più oltre nella stessa pagina si legge:
Inevitabile notare che quando a “sbagliare” è un soggetto che sta usando un fucile in un bosco le conseguenze possono essere tragiche. E di fatto lo sono. Superfluo aggiungere che il concetto di “campana di sgombero” nella caccia è del tutto sconosciuto né si vede come potrebbe essere applicato. E' invece opportuno evidenziare come il testo che lo descrive non sia tratto da una pubblicazione specializzata ma da un quotidiano, il che ci dice come tali concetti siano, nel contesto del tiro come in molti altri, patrimonio comune fino a emergere perfino nella stampa non specializzata. Non così nella caccia, dove sono sconosciuti persino tra gli addetti ai lavori, come più oltre vedremo.
Torniamo ora al nostro confronto fra il D.L. 626/94 e la L. 157/92. Abbiamo fra l'altro visto come il D.L. 626/94 imponga precisi obblighi in merito alla gestione delle misure di emergenza. Nulla di tutto ciò è presente nella L. 157/92 a eccezione dell’inserimento, fra le materie d’esame per il conseguimento della licenza di caccia, di nozioni di pronto soccorso.
Un ulteriore punto da notare è che l’art. 12 impone un limite minimo di età per il conseguimento della abilitazione all’esercizio venatorio (18 anni) ma non un limite massimo. Inoltre l’art. 22 prevede che il rinnovo di tale abilitazione, con relativa visita medica tendente ad accertare l’idoneità del candidato, debba avvenire ogni 6 anni, periodo di tempo certamente non breve, soprattutto in soggetti in tarda età. Ciò conduce a conseguenze a volte addirittura grottesche. Durante la stagione venatoria 2002/2003 òinfatti fra coloro che sono stati autorizzati a imbracciare un fucile nelle campagne italiane c’è stato anche un uomo di 100 (cento) anni compiuti (10). Riteniamo superfluo commentare il fatto. Né è da ritenersi un caso isolato. Ecco qualche ulteriore dato relativo ai tesserini venatori rilasciati nel 2003 in provincia di Brescia: “Quasi il 40 per cento [dei cacciatori] ha dai 51 ai 65 anni: in termini assoluti 12.021 praticanti. Mille e 227, invece, i più giovani fra i 18 e i 25 anni. Hanno avuto il tesserino (chissà se è stato usato...) anche quattro ultra novantenni e 136 ultra ottantenni. Ben 1.985 i cacciatori con oltre settant’anni.” (11). Tutto ciò non deve stupire visto il sussistere di un sensibile grado di “generosità” del Legislatore nel definire i requisiti fisici minimi richiesti per ottenere il porto d’armi per uso di caccia. La norma che definisce tale punto, insieme agli analoghi requisiti richiesti per armi da difesa personale, è il Decreto 28 aprile 1998 del Ministero della Sanità il quale costituisce, nei propri intendimenti, perfezionamento del precedente decreto 14 settembre 1994 “con il quale sono stati determinati detti requisiti in maniera differenziata in relazione ai diversi tipi di armi, ai diversi impieghi delle stesse ed al loro diverso grado di pericolosità”, così si legge nel preambolo al Decreto 28 aprile 1998. Si noti la distinzione non solo fra i diversi tipi di arma, ma anche fra i diversi impieghi, col che si riconosce implicitamente il ruolo non solo del tipo di arma, ma anche delle condizioni d’uso nel determinare il livello di rischio. Nonostante ciò il successivo Art. 1 tratta in maniera indifferenziata i casi di “uso di caccia (...) e sport del tiro al volo” (12) ignorando totalmente il fatto che le condizioni d’uso delle armi nell’uno e nell’altro caso sono profondamente diverse ed è dunque impensabile che i medesimi requisiti possano essere richiesti a chi pratica l’una o l’altra attività. La “generosità” cui accennavamo si comprende facilmente constatando che il suddetto Decreto consente il porto d’armi per uso di caccia perfino a persone che abbiano perso l’uso di un occhio (e dunque la possibilità di valutare le distanze, che solo la visione binoculare consente) o siano affette da minorazioni agli arti superiori o alla colonna vertebrale purché si dotino di “mezzi protesici od ortesici che consentano potenzialmente il maneggio sicuro dell’arma”. Ci si domanda il significato che il legislatore ha voluto dare al termine “potenzialmente”, notando che esso si presta a essere interpretato nel senso dell’insussistenza, a carico dell’esaminatore, dell’obbligo di accertare la capacità effettiva, non solo teorica, del minorato, di maneggiare in maniera sicura l’arma.
Merita anche notare come nella sicurezza sui luoghi di lavoro sia norma generalmente adottata la limitazione dell'accesso alle aree in cui sussista una fonte di pericolo alle sole persone specificamente addestrate a interagire con essa. E' esperienza comune la visione dei pressoché onnipresenti cartelli di "divieto di accesso ai non addetti". Non così nella caccia, dove nessuna norma vieta al cacciatore di essere accompagnato, durante la battuta, da chicchessia, ivi compresi minori di ogni età, tanto che è possibile trovare, in alcuni esercizi commerciali specializzati, perfino tenute da caccia per bambini. L'edizione romana del Corriere della Sera pubblicò l'1 febbraio 2004 un articolo a firma di Piera Lombardi relativo alla recrudescenza del fenomeno venatorio fra i giovani in alcuni luoghi dei castelli Romani. In esso si descrivono tali nuovi cacciatori e il loro modo di vivere le vicende venatorie, con le seguenti parole: "Morigerati, senza vizi, niente alcol né fumo, a Velletri e Lariano molti tra i giovanissimi riscoprono l'istinto dell'uomo cacciatore. Ma in versione aggiornata: alla ricerca di beccacce, tordi, colombacci ed anche cinghiali, preferiscono andarci con le fidanzate". Uno dei giovani cacciatori intervistati dice: "E' una sorta di ritorno ai primordi, una riscoperta dell'istinto di ogni uomo. Poi si sta con gli amici, con le ragazze" (12b). In realtà la presenza durante le battute di caccia di amici e parenti anche minorenni, ben lungi dall'essere una novità, è cosa abituale da sempre. Come abituali sono le inevitabili e facilmente immaginabili conseguenze. Alcuni esempi: il 20 dicembre 2003 a Ventimiglia un cacciatore portò con sé la propria moglie e accidentalmente la uccise, il 7 settembre 2002 a Monreale (PA) rimase gravemente ferito un bambino di 10 anni, portato con sé a caccia dal nonno e dallo zio. Ma il caso più noto, se non altro per l'inusitata risonanza che ebbe, fu quello che si verificò a Zafferana Etnea il 19 settembre 2004 quando un cacciatore che usava farsi accompagnare nelle battute di caccia dal proprio figlio dodicenne, pur consapevole della presenza del bambino nei dintorni, sparò alla cieca contro un cespuglio dietro il quale qualcosa si muoveva, colpendo in tal modo proprio il bambino che rimase ucciso. L'omicida si suicidò subito dopo (12c).
Un’ultima nota la rivolgiamo al regime sanzionatorio che nel D.L. 626/94 (Titolo IX) è fortemente spostato sul versante penale (delle 13 sanzioni previste 12 sono penali e una sola amministrativa), a prescindere dal fatto che specifiche mancanze nell’attuazione degli obblighi relativi alla prevenzione si siano o meno tradotte in un effettivo danno alle persone. Il solo fatto di non aver posto in atto una misura di prevenzione è visto come reato penalmente perseguibile. Nella L. 157/92 le sanzioni relative a violazioni degli obblighi relativi alla sicurezza sono esclusivamente amministrative (art. 31, comma 1 lettera e): caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate): in poche parole sparare un colpo d’arma da fuoco a distanza ravvicinata contro una abitazione (e dunque contro i suoi occupanti) è ritenuta dal Legislatore mancanza appena un po’ più grave del parcheggiare in divieto di sosta. Solo qualora l’atto procuri danni reali scattano le conseguenze penali. Come era nel campo della sicurezza sul lavoro prima delle più recenti evoluzioni legislative.
Concludendo relativamente alla L. 157/92, notiamo esplicitamente come essa nasca in anni che vedono importanti innovazioni legislative in tema di sicurezza del cittadino (e primo fra tutti il definitivo abbandono del concetto di incidente come fatalità): il ripetutamente citato D.L. 626/94 in tema di sicurezza sul lavoro e la L. 46/90 in tema di impiantistica: norme capillari e dettagliate fino al limite (peraltro ben comprensibile) della pignoleria (13). Ancor più singolare e stridente risulta pertanto il fatto che essa sia ferma a una impostazione che nella sicurezza sul lavoro era tipica, come abbiamo visto, della legislazione di un secolo prima. Nel seguito cercheremo di comprendere le ragioni di questa “immobilità” della legislazione che regolamenta l’attività venatoria in merito alle questioni relative alla sicurezza e ci domanderemo soprattutto se tale immobilità sia riformabile o non piuttosto “fisiologica” ovvero strettamente legata alla natura dell’attività venatoria stessa.
4. Valutazione quantitativa dei rischi connessi all’attività venatoria. Per comprendere questa contraddittoria, arcaica arretratezza della L. 157/92 rispetto alla contemporanea regolamentazione della sicurezza in altri, meno controversi campi, fingeremo nel seguito che la caccia sia una attività lavorativa e che pertanto essa rientri nell’ambito di applicabilità del D.L. 626/94. Proveremo dunque ad abbozzare una sorta di documento di valutazione dei rischi relativo all’attività venatoria. Premettiamo che il percorso attraverso cui nel campo della sicurezza sul lavoro si giunge alla prevenzione è il seguente: - Individuazione delle fonti di pericolo; - Valutazione dei rischi; - Eliminazione o riduzione dei rischi. Diamo ora le seguenti definizioni: Pericolo: Proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (sostanza, attrezzo, metodo) avente potenzialità di causare danni; Rischio: esprime il livello potenziale di danno nelle condizioni d’impiego e/o esposizione. La probabilità che sia raggiunto il livello di danno potenziale rappresenta la valutazione qualitativa del rischio; la previsione della dimensione del possibile danno rappresenta la valutazione quantitativa. La presenza di una fonte di pericolo non implica necessariamente un rischio né tanto meno la presenza di un pericolo è in grado di dare informazioni sulla natura del possibile rischio, sia in termini qualitativi (probabilità) che quantitativi (dimensione, entità del danno). Nel nostro caso la fonte di pericolo è rappresentata ovviamente dalle armi da fuoco. Anche nel caso di esse (più che mai nel caso di esse) il rischio collegato al loro uso è strettamente connesso alle condizioni operative. E’ chiaro che l’utilizzo di un fucile all’interno di un poligono di tiro, con il tiratore in piedi su una pedana antisdrucciolo, la visuale libera e l’area di tiro recintata presenta un rischio, se non altro in termini qualitativi (probabilità) estremamente inferiore all’uso dello stesso fucile su terreni di campagna o boschivi, non di rado irregolari, scoscesi o sdrucciolevoli e per di più in spazi promiscui con altre attività umane e dunque senza alcuna certezza che l’area di tiro sia sgombra. Queste ultime, ripetiamolo e sottolineiamolo, sono le condizioni in cui si svolge l’attività venatoria. Uno dei più semplici criteri di valutazione quantitativa del rischio collegato a una attività produttiva è dato dalla formula: R = P * D dove:
R = Rischio P = Probabilità che l’evento si verifichi D = Danno conseguente all’evento (gravità o magnitudo)
P e D dipendono ovviamente dalle condizioni di impiego della, o esposizione alla, fonte di pericolo.
A P e D si attribuiscono valori numerici da 1 a 4 secondo la seguente scala arbitraria:
Scala delle probabilità (P): 1 Improbabile 2 Poco probabile 3 Probabile 4 Altamente probabile
Bisogna poi stabilire dei criteri con cui attribuire ciascun evento a uno dei livelli sopra elencati. Si attribuisce valore di Probabilità 1 (minima) a un evento per il quale non esiste correlazione diretta fra mancanza rilevata e danno; non si sono già verificati danni simili in situazioni operative simili; il verificarsi del danno susciterebbe stupore in azienda. Si attribuisce valore di Probabilità 4 (massima) a un evento per il quale esiste correlazione diretta fra mancanza rilevata e il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori; si sono già verificati danni simili in situazioni operative simili (cioé identica mancanza) nella stessa azienda o in aziende simili; il verificarsi del danno non susciterebbe stupore in azienda. 2 e 3 sono ovviamente casi intermedi. La scala del danno D da infortunio o esposizione acuta o cronica è definita come segue: 1 Lieve: esposizione con effetti rapidamente reversibili 2 Medio: esposizione con effetti reversibili 3 Grave: infortunio o esposizione generante invalidità parziale. 4 Gravissimo: infortunio o esposizione generante effetti letali o invalidità totale.
Il valore di R risulta in tal modo compreso fra 1 e 16. Esso viene rappresentato graficamente in una matrice che è il punto di partenza per la definizione delle priorità e della programmazione temporale negli interventi di prevenzione e protezione da adottare. Si stabilisce con criteri da indicare che se: R=1 le azioni migliorative sono da valutare in fase di programmazione (sono cioé dilazionabili) 2<R<=3 le azioni correttive correttive sono da programmare a breve o medio termine 4<R<=8 le azioni correttive sono da programmare con urgenza R>8 le azioni correttive sono indilazionabili.
Applichiamo ora tutto ciò alla valutazione del rischio connesso all’attività venatoria.
A) Valutazione di P. - Correlazione diretta fra mancanza rilevata e danno: nella maggior parte degli incidenti con esito mortale questa condizione sussiste verificandosi essi a seguito di tiro in condizioni di visuale non libera e senza pertanto avere percezione del punto di impatto. Una parte rilevante degli incidenti mortali avviene inoltre in condizioni di caccia di squadra (caccia al cinghiale) in luoghi boschivi, condizioni in cui l’unione dell’alta probabilità di spostamenti erronei da parte di uno dei membri della squadra e della scarsa visuale del terreno rende evidente la correlazione fra condizioni operative ed evento negativo. - Occorrenza di danni simili in situazioni operative simili: ovviamente questa condizione è verificata sulla base di una nutrita casistica. - Reazione di stupore al verificarsi del danno: questa condizione è la più ambigua in quanto dipendente da fattori emotivi (e dunque soggettivi) e dalla conoscenza da parte delle persone coinvolte della casistica relativa agli incidenti analoghi. Quest’ultimo punto è da ritenersi fondamentale poiché è chiaro che qualsiasi evento, anche il più frequente, genererà stupore in chi non è a conoscenza delle precedenti occorrenze di esso. Ipotizzando dunque una piena conoscenza delle statistiche e delle cronache relative agli incidenti di caccia non riteniamo sia lecito ipotizzare o giustificare alcuno stupore di fronte alla notizia dell’ennesimo incidente di caccia. Ciò che se mai potrebbe generare stupore è la notizia di una stagione venatoria conclusasi senza incidenti mortali. Si conclude che sono verificate tutte e tre le condizioni cui è associato il valore massimo di P e pertanto assumiamo: P = 4 B) Valutazione di D La casistica mostra che esiste un’ampia gamma di gravità dei danni possibili, dal danno lieve fino all’evento letale. Sono tuttavia questi ultimi che ci interessano, e abbiamo visto come la loro frequenza sia tale da superare di oltre 6 volte quella degli incidenti mortali sul lavoro. Inoltre gli incidenti con esito mortale sono stati come già detto 47, su un totale di 113 incidenti verificatisi durante la stagione venatoria 2001/2002, ovvero essi sono stati il 41.6% del totale. Nel 2001 il totale di incidenti sul lavoro fu di 998.007, di cui come già detto 1.366 mortali, ovvero lo 0.14 % del totale il che ci dice come quando avviene un incidente nell’attività venatoria la probabilità che esso sia mortale sia 297 volte maggiore che negli incidenti sul lavoro. Si ha dunque una netta prevalenza della casistica relativa alla massima magnitudo del danno. Assumeremo pertanto: D=4 Si giunge così a una valutazione di R pari a: R = 4 x 4 = 16 ovvero al valore massimo della scala. Si noti come anche volendo essere meno severi ed attribuendo sia a P che a D il valore 3 (non ci sembra comunque lecito scendere ulteriormente) si ottiene comunque R = 9. Nell’uno come nell’altro caso rimaniamo nella condizione R > 8, ovvero di necessità indilazionabile di misure correttive. Notiamo anche come un ipotetico datore di lavoro che persistesse nel mantenere in essere una tale situazione andrebbe incontro a severe sanzioni penali.
5. Prevenzione, protezione e loro conseguenze sull’esercizio venatorio. Constatato dunque lo stato di assoluta illegalità ipotetica dell’attività venatoria qualora la si assimilasse fittizziamente a una attività lavorativa e stabilita pertanto l’indilazionabilità di misure correttive, vediamo quali esse possano essere, distinguendo fra misure di prevenzione e di protezione.
5.1 Misure di prevenzione. Una cosa è certa dopo quanto si è esposto: la vigente legislazione in materia venatoria non ci guida minimamente nella loro elaborazione, per cui è altrove che dovremo cercare dei punti di riferimento. Paradossalmente essi ci vengono dai manuali di tecnica venatoria. Faremo riferimento nel seguito nuovamente a quello edito dalla Federazione Italiana della Caccia nel 1979, anteriore dunque di 13 anni alla L. 175/92. Riteniamo significativa questa cronologia, emblematica di come la Legge non abbia neppure recepito preesistenti acquisizioni tecniche, e non certo di parte abolizionista. Prima di esaminare il testo citato cerchiamo di capire in quale direzione si possano ritenere attuabili misure di prevenzione. Si possono distinguere misure attuate sulle procedure (cioé sui comportamenti), sugli attrezzi (in questo caso l’arma da fuoco) e sull’ambiente in cui si svolge l’attività (in questo caso boschi e campagne). Si può senz’altro escludere quest’ultimo punto in quanto, essendo la caccia attività che si svolge sul campo, l’ambiente è a priori non soggetto ad alcuna controllabilità. Detto in altro modo, l’incontrollabilità dell’ambiente in cui si svolge è caratteristica intrinseca, ineliminabile dell’attività venatoria. Per quanto riguarda il secondo punto, la “sicurezza delle armi”, il concetto stesso risulta internamente contraddittorio essendo un’arma un oggetto il cui scopo è quello di procurare un danno. Rendere un’arma “sicura” equivale a renderla inoffensiva, dunque ad annullarne la funzione. Si ricordino a questo proposito i già citati problemi sorti nell’applicazione del D.L. 626/94 a Esercito e Forze dell’Ordine. Unica eccezione a questo discorso il “dispositivo di sicura” di cui ogni arma è dotata, avente lo scopo di evitare spari accidentali. Su questo punto il manuale suddetto afferma testualemente:
La mai completa affidabilità della sicura è ritenuto concetto di tale rilevanza da essere poi ribadito in un ulteriore passo che citeremo più avanti. Discuteremo infatti ulteriormente nel seguito di tale dispositivo e dei suoi limiti nel garantire la prevenzione. Rimane dunque il primo punto, i comportamenti. Il citato manuale dedica alla sicurezza 11 pagine di testo, quattro delle quali enfatizzate mediante stampa a caratteri maiuscoli, più 10 pagine di illustrazioni. Ventuno pagine in tutto su un totale di 500 non sono tantissime ma sono sempre più di quante non ne abbia mai dedicate a questo tema il Legislatore. Esaminiamone i punti principali (omettendo per comodità di trascriverle nell’originario maiuscolo). Il paragrafo relativo alle “Norme generali” comincia con alcune affermazioni estremamente interessanti, che riportiamo integralmente:
Qui vediamo enunciati alcuni principi estremamente evoluti in merito alla sicurezza, benché accompagnati da alcune contraddizioni. Nel primo capoverso viene enunciata la differenza fra fonte di pericolo e rischio effettivo, tuttavia con riferimento a quest’ultimo, si suggeriscono come cause “comportamenti irrazionali” (senza dubbio massicciamente presenti) ma non si fa alcun riferimento esplicito al sussistere di intrinseche condizioni operative determinanti il rischio. Importante è anche il secondo capoverso in cui si prendono radicalmente le distanze dal concetto di incidente come fatalità. A questa introduzione seguono 20 norme di prudenza (le 4 pagine in maiuscolo). Analizziamone le principali. Possiamo suddividerle in due gruppi: a seconda che si tratti di norme relative ai comportamenti atti a conseguire la prevenzione di incidenti nel porto dell’arma o nell’atto dell’uso della medesima. Cominciamo dall’analisi del primo gruppo, limitandoci alle principali fra esse.
L’attuabilità di questa norma dipende fortemente dalla natura del terreno. In caso di caccia su terreni montuosi la presenza di passaggi difficili è ovviamente così frequente che il cacciatore dovrebbe continuamente stare a scaricare e caricare l’arma. Su tali terreni è pertanto irrealistico parlare di prevenzione di incidenti da caduta. Notiamo anche che incidenti di questo genere sono anche fra i più frequenti, e non di rado con esiti gravi. La norma successiva è, sotto questo aspetto, illuminante.
In questa norma si afferma di fatto la dominanza dell’ambiente nel determinare il livello di sicurezza e dunque, stante la già detta non assoggettabilità a controllo dell’ambiente stesso, si afferma l’ineliminabile aleatorietà di tale livello. Ancora sul rischio di cadute e nel contempo sui limiti nell’efficacia del dispositivo di sicura, è illuminante il passo seguente:
Passiamo ora al secondo gruppo di norme relative alle modalità d’uso delle armi. Notiamo che sono questi ultimi, nella quasi totalità, i casi in cui si hanno incidenti coinvolgenti terze persone.
Durante la stagione venatoria 2001/2002 si ebbe notizia di una battuta al cinghiale in Umbria cui partecipavano addirittura 50 persone. La battuta si concluse con un incidente mortale. La prima di queste due norme è da intendersi probabilmente con riferimento a cacce non organizzate. La caccia agli ungulati si effettua sempre in squadre i cui membri superano di gran lunga il numero di 2 o 3 suggerito sopra. Si tratta tuttavia di situazioni in cui esiste una figura di coordinatore, il capocaccia, che definisce si presume rigorosamente posizioni e angoli di tiro di ognuno. Il capocaccia tuttavia non è una figura definita per legge, non almeno a livello nazionale. Per l’esattezza “Le disposizioni sulle responsabilità del caposquadra nelle battute (che in realtà sono "braccate", perchè quasi sempre si usano segugi inseguitori e non battitori) al cinghiale, o sui cartelli di avviso, o sulle pettorine o abbigliamento dai colori appariscenti, sono variegate e non omogenee, e discendono non da leggi dello Stato ma, principalmente, da regolamenti provinciali e regionali che disciplinano più in dettaglio tali cacce. In molte realtà tali accorgimenti non sono neppure obbligatori” (15). In mancanza di specifiche normative a carattere locale dunque il capocaccia è semplicemente un cacciatore ritenuto particolarmente esperto per opinione comune degli altri partecipanti alla battuta. Egli non deve superare esami particolari, non è tenuto a possedere requisiti specifici. Eppure dalla sua competenza dipende spesso la vita di esseri umani. Si confronti tutto ciò con quanto detto a proposito della genericità con cui il D.L. 626/94 definisce i requisiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e le conseguenze di ciò a livello europeo e si comprenderà quale abisso di diversità in termini di rigore esista fra i due diversi contesti. Ammesso ora il sussistere di fatto di un adeguato livello di competenza del capocaccia e la completa messa in atto di tutti gli accorgimenti precauzionali possibili (“cartelli di avviso, pettorine o abbigliamento dai colori appariscenti”), notiamo che la caccia agli ungulati si svolge spesso in zone di fitta boscaglia e, come già detto, in squadre numerose. In tali condizioni tuttavia il rischio di un movimento fuori tempo, di una posizione errata di uno dei partecipanti alla battuta è elevatissimo e ineliminabile perché dipendente ancora una volta dalle condizioni dell’ambiente. Lo stesso Fausto Prosperini, intervenendo nella polemica sorta nel novembre 2001 a seguito dei numerosi incidenti mortali verificatisi nella caccia al cinghiale in Umbria, indicava nella “stessa conformazione della regione”, cioé in un elemento ambientale intrinseco e ineliminabile, una delle cause principali di tali episodi (16). Non è casuale dunque che la percentuale più alta di incidenti mortali si riscontri proprio nella caccia agli ungulati. Se ne conclude che la caccia in battuta può ritenersi possibile in condizioni di sicurezza solo se ciascuno dei partecipanti ha completa visibilità delle posizioni di tutti gli altri. Il che non si avvera mai.
Ancora una volta una cosa sono le dichiarazioni
di principio, un'altra è la pratica reale dell'attività venatoria. E' interessante
notare infatti che moltissimi incidenti,
e fra i più gravi, accadono proprio per la violazione di questa norma da parte
dei cacciatori. Durante la stagione venatoria 2002/2003 un cacciatore uccise,
in simili circostanze, addirittura il proprio fratello.
D’obbligo domandarsi come mai quello che dovrebbe essere un comportamento intuitivo per chiunque (non sparare alla cieca) viene invece così spesso accantonato nell’attività venatoria. La risposta è che le condizioni di piena visibilità nelle campagne e ancor più nei boschi si verificano molto di rado. Per l’esattezza si verificano esclusivamente nel caso di terreni prevalentemente o totalmente pianeggianti coperti da vegetazione molto bassa per una estensione pari a tutto il campo di tiro. Cioé in una percentuale assolutamente esigua dei terreni soggetti all’attività venatoria. Il cacciatore che spara senza avere una chiara idea di cosa (e chi) andrà a colpire dunque non è da intendersi come uno sconsiderato che nel premere il grilletto in quelle condizioni compie un gesto irresponsabile. Egli in un non trascurabile numero di casi si trova a dover inevitabilmente agire in quel modo, pena il fallimento della giornata di caccia. Se mai si potrebbe concludere che il gesto irresponsabile egli lo ha compiuto a monte, quando ha richiesto la licenza di caccia. Queste considerazioni risultano poi ulteriormente amplificate quando l’arma utilizzata è la carabina a canna rigata, la gittata massima dei cui proiettili, «cioè la massima distanza a cui il proiettile può arrivare nella migliore delle ipotesi» (18) può giungere fino all’ordine delle migliaia di metri. Si veda a tale proposito la seguente tabella (19) in cui sono riportate le gittate massime dei più comuni proiettili per armi leggere.
Ma crediamo che, al di là delle suddette specifiche balistiche, e dunque degli astratti dati numerici, giovi riflettere su un episodio verificatosi nell’ottobre 1999 nella zona di Karsamaki nella Finlandia centrale: un cacciatore, sparando a un gallo cedrone, colpisce e uccide il fratello che si trovava a 1800 metri di distanza.(20) Non crediamo sia necessario aggiungere altro sull’estremo, inaccettabile grado di pericolosità di questo tipo di armi e pertanto sulla necessità assoluta e inderogabile di vietarne tassativamente l’uso sul territorio. Ci è stato fatto correttamente notare che una cosa è la gittata massima, un’altra è la gittata utile e che questa è notevolmente inferiore alla prima. Tuttavia riteniamo che debba valere (anche) in questo campo il principio di massima precauzione, quello stesso elementare e universalmente condiviso principio che induce il cercatore di funghi a lasciare sul posto quello di cui non è sicuro di aver identificato la specie e dunque l’innocuità. E’ a questo stesso principio che del resto sembra, una volta tanto, essersi ispirato il legislatore nell’aver fatto riferimento alla gittata massima, e non a quella utile, nello stabilire le distanze di sicurezza per le armi a canna rigata. Ancora una considerazione legata al concetto di visibilità: il lettore più attento e consapevole avrà notato che fin qui nessuna menzione è stata fatta di un fenomeno atmosferico che su di essa, come è noto a chiunque, incide pesantemente: la nebbia. E’ noto a chiunque ma non, a quanto pare, al Legislatore venatorio. In nessuna sua parte la L. 157/92 prevede infatti divieti o limitazioni di sorta all’attività venatoria in caso di nebbia. Alcune leggi regionali o provinciali (ad esempio in provincia di Ravenna) prevedono che in tali casi si indossino speciali indumenti atti ad accentuare la visibilità del cacciatore ma, a parte il fatto che tali misure non tutelano certamente terze persone, la loro efficacia in condizioni di visibilità ridotta non può che essere in pari misura ridotta. Proprio in provincia di Ravenna infatti durante la stagione di caccia 2001/2002 si verificò un incidente provocato dalla nebbia in cui un cacciatore rimase ferito gravemente (21).
E avviene, come abbiamo visto, anche a opera delle fronde di un albero. L’esercizio venatorio avviene pertanto in moltissimi casi in presenza di condizioni ambientali in cui il rimbalzo, dunque la perdita di controllo della traiettoria dei pallini, è una eventualità altamente possibile.
Tuttavia in quanti casi il cacciatore ha il tempo di compiere tale valutazione prima che il “selvatico” si sia portato fuori tiro? Se si esclude la caccia al capriolo e pochi altri casi l’attività venatoria è molto più simile al tiro al piattello che al tiro a bersaglio fisso, e l’intervallo di tempo disponibile alla ponderazione è ridotto spesso a frazioni di secondo. In particolare il tiro al cinghiale, senza dubbio, ripetiamo, una delle forme di caccia più rischiose per numero e gravità degli incidenti che provoca, avviene quasi sempre col selvatico in corsa.
La norma 19) ricorda le già citate e discusse disposizioni di legge in materia di distanze da abitazioni ecc., già in vigore a quel tempo. Si noti che essa è l’unica richiamante disposizioni di legge. Tutte le altre hanno valore di pure e semplici raccomandazioni. La loro violazione non era nel 1979 e non è a tutt’oggi, reato né infrazione.
La norma 20) infine non aggiunge nulla di nuovo alle precedenti ma ha il solo compito di enfatizzarne, anche emotivamente, l’importanza. E’ istruttivo riportarla integralmente.
Ad una imprudenza certamente. Quanto evitabile o non piuttosto connessa alle condizioni intrinseche in cui la caccia si svolge, come abbiamo visto, è un altro discorso. Rimane, di questo passo, l’enfasi estrema posta sull’immensa pericolosità dell’esercizio venatorio. Sull’imperativo triplamente iterato a una prudenza attuabile, come abbiamo visto, aleatoriamente e tutt’altro che con razionale sistematicità.
Va aggiunto che tutto ciò vale con riferimento alla caccia vagante, ritenuta la meno rischiosa. Lo stesso manuale infatti rileva che:
Si noti come la sicura sia l’unico elemento di prevenzione suggerito, si pensi a quanto sia facile l’eventualità di una banale dimenticanza, nonché l’affermazione della stessa fonte circa la mai completa affidabilità del dispositivo e si raffronti ciò all’entità del rischio conseguente, quale è dal manuale stesso enunciata.
5.2 Misure di protezione. Si intende per dispositivi di protezione quei dispositivi che garantiscono la sicurezza in condizioni impreviste oppure previste ma non normali. Essi si distinguono in dispositivi di protezione individuale (DPI) e collettiva. Ci si rende conto immediatamente che sull’argomento, con riferimento alla caccia, c’è ben poco da dire. Dispositivi di protezione collettiva non si sa immaginare quali possano essere. Quanto ai DPI, volendo applicare l’art. 43 lettera b) del D.L. 626/94 (“Il datore di lavoro (...) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi”) si giunge all’ovvia constatazione che esiste un solo tipo di tali dispositivi atto a fungere da protezione contro le armi da fuoco: il giubbotto antiproiettile (classificabile fra quelli che nell’allegato IV del D.L. 626/94 sono definiti “Indumenti di protezione contro le aggressioni meccaniche”). Ed è ovviamente impensabile ritenere che tutti i soggetti esposti, ovvero chiunque transiti o sosti in un territorio aperto alla caccia debba dotarsene. Inoltre questo “DPI” fornisce una protezione soltanto parziale: un non trascurabile numero di incidenti effettivamente verificatisi avrebbero avuto esito analogo anche se la vittima avesse indossato il giubbotto antiproiettile in quanto colpita in parti che esso lascia scoperte.(testa, arti).
6. Considerazioni sulla vigilabilità e sulla vigilanza dell’attività venatoria. Un altro elemento che gioca un ruolo attivo nell’attuazione della prevenzione è la controllabilità dell’attività a rischio. Nel già citato manuale è riportata con estrema evidenza la frase: “I comportamenti non prudenziali sono purtroppo facilmente riscontrabili sul terreno di caccia”, frase che smentisce in maniera eclatante, per la fonte da cui proviene, l’affermazione di Fabio Faina riportata all’inizio di questo articolo. Ed è anche facile comprendere il perché della frequenza di tali comportamenti “non prudenziali”. Una attività confinata in spazi limitati e ben definiti è intuitivamente maggiormente controllabile di una attività territorialmente “distribuita” su ampi spazi. Quando poi questa attività è tale da interessare di fatto una parte rilevante del territorio nazionale, si comprende come il suo grado di controllabilità sia minimo. Una tale situazione si presta inevitabilmente al proliferare di comportamenti anomali con conseguente ulteriore degrado dei livelli di sicurezza. E’ risaputo oltre tutto che anche il più rigido dei sistemi sanzionatori risulta tanto più inefficace quanto più bassa è la probabilità che la sanzione venga comminata. Nel caso dell’attività venatoria questa probabilità è, per sua intrinseca natura, bassissima. Un altro punto che aggrava ulteriormente questa situazione è poi il fatto che la questione dell’incompatibilità fra l’appartenere a organismi che hanno la vigilanza venatoria fra i propri compiti e l’essere titolare di licenza di caccia, è posta in termini tutt’altro che rigorosi, prevedendo la Legge esclusivamente il limite di non poter esercitare l’attività venatoria nello stesso ambito territoriale in cui si esercitano le funzioni di vigilanza, nonché ovviamente il sussistere di tali funzioni (Art. 27 comma 5). Quest’ultimo punto ha dato origine a interpretazioni di grande elasticità, quale ad esempio quella della sentenza della Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del 18 dicembre 2000, la quale ha ritenuto lecito che un Vigile Urbano esercitasse attività venatoria fuori dall’orario di servizio nel territorio del proprio comune in quanto, non essendo in quel momento in servizio egli era temporaneamente privo della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria prevista dalla L. 157/92 per poter esercitare compiti di vigilanza venatoria e pertanto veniva meno ogni incompatibilità. A tutto quanto sopra detto si aggiungano dunque gli effetti di una impostazione eccessivamente generica del problema delle incompatibilità, che offre il fianco a una interpretazione puramente astratta, che disgiunge il ruolo giuridico dalla persona fisica come se, cessato tale ruolo, la persona che lo ricopriva cessasse di essere la stessa persona. In concreto, si immagini il Vigile Urbano del caso citato, che, trovandosi in servizio, riscontra una situazione di illecito venatorio in una persona con la quale magari aveva partecipato a una battuta di caccia il giorno prima e con la quale è in rapporti di amicizia o comunque di cointeresse. C’è tuttavia da aggiungere che la stessa sentenza, pur discutibile su questo punto, è interessante per un altro aspetto: quanto sopra detto si ritiene applicabile alle “guardie delle provincie e dei comuni (...) a differenza di agenti appartenenti ad altri corpi, quali esemplificativamente quelli di Polizia di Stato o della Guardia di Finanza, ovvero i Carabinieri, per i quali il divieto opera comunque e dovunque, essendo gli stessi considerati dal legislatore sempre in servizio in qualsiasi parte del territorio dello Stato.” Si noti come ci siano voluti 8 anni perché si giungesse a questa semplice constatazione, e come nel frattempo numerosi agenti di polizia giudiziaria con compiti di vigilanza venatoria abbiano potuto esercitare nel contempo l’attività venatoria essendo dunque simultaneamente “controllati” e “controllori”. Non ci risulta inoltre che, a oltre due anni da questa sentenza, la situazione sia in questo senso mutata (22). Per quanto riguarda infine la vigilanza operata da guardie volontarie ci limitiamo a notare come addirittura sia previsto che le stesse Associazioni Venatorie possano avere le proprie guardie venatorie volontarie. A quali aberrazioni possa condurre una tale impostazione è fin troppo intuitivo e non staremo a dilungarci. Per confronto, il D.L. 626/94 prevede un ben preciso regime di incompatibilità. Ad esempio il medico competente non può avere compiti di vigilanza. Si potrà obiettare che una incompatibilità quale quella sopra prospettata equivarrebbe a sostenere che vi sia incompatibilità fra l’essere Vigile Urbano e avere la patente. Il paragone non è realistico perché i cacciatori, a differenza degli automobilisti, non sono una somma di singoli individui sconosciuti gli uni agli altri ma sono nella preponderante maggioranza riuniti in associazioni, a loro volta federate fra loro. Essi sono in altre parole una entità monoliticamente organizzata a livello nazionale. Non è pensabile che un membro di una tale entità possa poi essere validamente proponibile come controllore dell’attività di altri membri di essa, un po’ come impensabile è affidare la custodia delle carceri ai detenuti e sperare che non vi siano evasioni.
7. Il comune senso della caccia Lasciando ad altra occasione l’esame della percezione che del nostro argomento ha l’opinione pubblica, soffermiamoci qui su coloro che sono più direttamente coinvolti in esso da un punto di vista tecnico e istituzionale. Analizzeremo alcuni esempi verificatisi fra il settembre del 2001 e l’estate del 2006.
7.1 In parlamento Il 26 gennaio 2005 il deputato Giulio Schmidt presentò una proposta di legge per l’attribuzione al ministero dell’ambiente dei compiti in materia di caccia e pesca oggi attribuiti al ministero per le politiche agricole e forestali. Scrissi a un suo collaboratore domandandogli: considerati i forti risvolti in materia di pubblica sicurezza perché non coinvolgere anche il ministero dell’interno? La risposta fu: «è prematuro perché non esiste una cultura della sicurezza nella caccia». A conferma di ciò, qualche tempo dopo, in occasione della discussione in aula della proposta di legge Onnis mirante a una drastica liberalizzazione dell’attività venatoria, l’Associazione Familiari e Vittime della Caccia inviò a tutti i parlamentari un questionario in cui venivano sollevate varie problematiche relative agli aspetti che qui stiamo trattando. Nessun parlamentare rispose.
7.2 Nel Corpo Forestale dello Stato Il 30 agosto 2005 l’agenzia ANSA riportò le seguenti dichiarazioni del vice questore aggiunto forestale e responsabile del nucleo operativo antibracconaggio Isidoro Furlan:
Da notare la somiglianza fra le dichiarazioni di Furlan e le tesi di fondo sostenute in questo Da notare però anche come Furlan dia per scontato che sia a carico della potenziale vittima il dovere di adottare tutte le misure di sicurezza preventiva atte a evitare l' "incidente". Equivalentemente si dovrebbe affermare che chi abita in prossimità di un'industria ad alto rischio di fuga di sostanze tossiche ha il dovere di tenere sempre a portata di mano una maschera antigas. Oppure che in un luogo di lavoro sia compito del soggetto esposto al rischio e non del datore di lavoro adottare le necessarie misure di prevenzione e protezione.
7.3 Nei politici locali La stagione venatoria 2005/06 si caratterizzò, come spesso accade, per il gran numero di preaperture autorizzate dalle Regioni, quasi tutte al primo settembre e per il resto molto variegate per numero di specie e giorni di caccia. Ma accomunate in gran parte dalla presenza pressoché costante di una specie fra quelle prematuramente cacciabili: la tortora. Perfino nel Lazio, dove la preapertura fu autorizzata per una specie soltanto, essa fu proprio la tortora. E' un dettaglio importante se si pensa che questo uccello predilige gli ambienti suburbani, dunque quelli più densamente abitati, ovvero più ad alto rischio. Un dettaglio insomma che ci dice fino a che punto le decisioni in materia di caccia siano prese ancora una volta ignorando totalmente ogni problematica di sicurezza.
Nell’estate del 2006 vi fu un certo clamore attorno alla caccia di selezione ai caprioli. L’attenzione si concentrò sul Piemonte anche se molte altre Regioni e Province emisero provvedimenti analoghi. Il 25 luglio 2006 Ettore Zanon, membro della formazione politica Trentino Autonomista nonché cacciatore e collaboratore di varie pubblicazioni specializzate, diramò un comunicato in cui si legge fra l’altro:
Già nel secondo capoverso si nota l’estremo pressappochismo con cui viene affrontato il problema. Immaginiamo un datore di lavoro il quale a fronte di una sorgente di pericolo presente in azienda giustifichi la mancata attuazione di forme di prevenzione e protezione con l’affermare che quando essa è attiva la maggior parte dei soggetti esposti al rischio sono al di fuori dell’area di esposizione. La sua posizione sarebbe ritenuta fortemente illecita e penalmente perseguibile. La normativa richiede infatti la certezza assoluta che tutti i soggetti esposti siano al di fuori dell’area o, in termini più appropriati, l’assenza di soggetti esposti. Considerazioni di tipo probabilistico quali quelle fatte da Zanon sarebbero ritenute totalmente inaccettabili. Quanto al terzo capoverso, l’affermazione relativa alla casistica degli incidenti di caccia negli ultimi 20 anni non è chiaro se è riferita alla sola caccia di selezione o all’intera attività venatoria. Nel secondo caso essa è errata (sono noti dalla stampa almeno 3 incidenti mortali e 6 di minore entità verificatisi in Trentino fra il 2001 e il 2004, tutti per colpi d’arma da fuoco). In entrambi i casi valga comunque quanto segue: nel valutare il rischio connesso a un’attività non è realistico limitarsi alla casistica relativa a una porzione ristretta dell’intero territorio nazionale. Sarebbe come affermare che poiché in un certo insieme di aziende non vi sono stati incidenti sul lavoro significativi il problema della sicurezza sul lavoro in quanto tale è inconsistente. E’ dall’analisi tecnica di oggettive condizioni operative, non da casistiche parziali che può venire una realistica visione di un problema legato alla tutela della sicurezza. La seconda parte del capoverso affronta proprio il tema delle condizioni operative. Possiamo aggiungere a quanto scrive Zanon che la caccia al capriolo, come già accennato, è una delle poche in cui si spara al selvatico non in movimento e dunque si ha, almeno teoricamente, il tempo di “ponderare” il colpo. Possiamo dunque dire che questo tipo di caccia è effettivamente fra le meno rischiose. Tuttavia, si confrontino le condizioni operative quali derivano dall’ambiente selvatico con quelle attuate nei poligoni di tiro, sopra esposte. Possiamo qui dire che l’azione avviene “in modo da non consentire l’uscita accidentale di proiettili, comunque venga impiegata l’arma da parte del tiratore”? Possiamo definire il campo di tiro come “l’area aperta dove non esiste alcun ostacolo o delimitazione a proiettili vaganti deliberatamente o accidentalmente lasciati partire dal tiratore”? Possiamo attuare una sia pur rudimentale forma di “campana di sgombero”? Le domande hanno evidentemente valore puramente retorico. Contrariamente a quanto afferma Zanon le critiche legate a queste tematiche appaiono dunque tutt’altro che pretestuose.
7.4 Nei prefetti Il 19 agosto 2006 in occasione delle polemiche sorte in merito alla caccia di selezione estiva ai caprioli, inviai a sei prefetti altrettanti esposti in cui muovevo il problema della sicurezza connesso a tali cacce. Vi furono due sole risposte, entrambe negative. La prima fu inviata il 26 settembre 2006 dalla prefettura di Reggio Emilia, la quale si limitava a rendere nota acriticamente la risposta ricevuta dalla Provincia; la seconda fu inviata molto tempo dopo, ovvero il 13 febbraio 2007, dalla prefettura di Bolzano che anch’essa faceva proprie le affermazioni della Provincia, a loro volta molto simili a quelle di Ettore Zanon sopra riportate e discusse. In appendice 2 sono riportati: il testo degli esposti, le risposte di cui sopra e le controdeduzioni. Si noti in particolare la totale inconsistenza della risposta della Provincia di Reggio Emilia mentre quella di Bolzano, pur in apparenza più solida, non passa il vaglio di un’analisi alla luce di una “cultura della sicurezza” derivata da contesti in questo senso più evoluti. Nonostante ciò esse sono state ritenute valide da ufficiali di governo di alto livello quali sono i Prefetti.
7.5 Nella magistratura Da più parti si lamenta come la giurisprudenza in materia di incidenti sul lavoro sia rimasta fino a tempi molto recenti sensibilmente arretrata rispetto all’evoluzione subita nello stesso campo dalla legislazione e in particolare come in essa sia sopravvissuto il concetto di incidente come evento fatale, imprevedibile, inevitabile. Non meraviglia che una situazione analoga esista nella giurisprudenza in materia di incidenti di caccia dato che in questo contesto, come si è mostrato, non vi è stata alcuna evoluzione legislativa analoga. Citeremo un solo caso, che ci pare esemplare, relativo a un incidente mortale verificatosi durante la stagione di caccia 2001/2002. Il primo settembre 2001 un cacciatore “non prestando la dovuta attenzione ai luoghi e all’eventuale presenza di altre persone, aveva esploso un colpo di fucile calibro 270 Winchester in direzione di un gruppo di alberi e cespugli (dove presumeva ci fosse un capriolo), senza avere una totale e completa visibilità dei luoghi e senza pertanto avere la certezza che non vi fossero persone lungo la traiettoria del proiettile”. Così si legge nel capo d’imputazione riportato dal cronista, il quale prosegue: “Così facendo aveva colpito Rodolfo Luigi Balatti, cagionandogli, per colpa, gravissime lesioni personali che ne avevano determinato il decesso per arresto cardiocircolatorio determinato da un’imponente emorragia. Le indagini svolte su questa tragedia hanno portato gli inquirenti a stabilire che l’omicidio colposo avvenne in concorso indipendente di causa con la condotta colposa della parte offesa: Balatti esercitava infatti caccia di frodo con un’arma clandestina e si era nascosto dietro gli alberi e i cespugli alla vista di possibili cacciatori” (23). “Concorso indipendente di causa”. Si noti come a determinare tale “indipendenza”, tale pretesa assenza di legame causa-effetto sia il solo fatto che la vittima si sarebbe volutamente nascosta fra i cespugli. Una tale motivazione sembra non prendere minimamente in considerazione l’eventualità che una persona possa essere “nascosta dietro alberi o cespugli” anche per tutt’altre, e non premeditate ragioni. Ad esempio perché sta svolgendo un lavoro sul suolo o perché si è accasciata colpita da un malore, o semplicemente perché si è distesa a riposare, o per innumerevoli altre ragioni, come dimostrano i numerosissimi casi analoghi in cui da parte della vittima non vi era alcuna intenzionalità nell’occultarsi alla vista. Lo stesso manuale già diffusamente citato infatti definisce:
Nulla dunque può razionalmente giustificare la gravità del gesto compiuto dallo sparatore. Questo esempio, nella sua preoccupane tipicità, mostra come tutt’ora sussista una giurisprudenza improntata a un garantismo estremamente sbilanciato nei confronti di quanti si rendono responsabili di simili fatti.
Un garantismo che affonda le radici in qualcosa di molto più profondo del semplice pregiudizio che
equipara l'incidente di caccia all'imprevedibile fatalità; è infatti frequentemente dato di
constatare come nell'immaginario collettivo, e di riflesso in ciò che qui chiameremo
"l'immaginario giuridico" un'arma cessi di essere percepita come tale nel momento in cui a imbracciarla è un cacciatore. Ne troviamo
un esempio nel seguente episodio: durante un'azione di vigilanza venatoria compiuta il 6 novembre 2005 nei pressi di Trani ad opera
"del vice sovrintendente del Corpo Forestale dello Stato, in servizio al Nucleo Operativo Cites di Bari, Raffaele Stano, e di quattro
guardie giurate volontarie venatorie del Wwf" nei confronti di quattro cacciatori fra cui "Mario Botticelli 82enne cardiopatico", quest'ultimo
viene colpito da infarto e muore. Il malore viene attribuito dal pubblico ministero Michele Ruggiero "allo stato di tensione, terrore ed
agitazione" indotto dall'azione di controllo che sarebbe stata condotta secondo modalità particolarmente aggressive. Fra le accuse
contestate, quelle di "morte come conseguenza di altro delitto" e "violenza privata".
8. Conclusioni relativamente alla situazione presente. Abbiamo constatato come l’unica efficace misura di prevenzione razionalmente attuabile sia quella di limitare la caccia ai casi descritti a commento della norma 12) del citato manuale. Il che poi equivale a vietarla quasi ovunque. E si comincia con ciò a comprendere le ragioni della arretrata impostazione della L. 157/92 in tema di sicurezza: applicare a questo aspetto della caccia una evoluzione legislativa analoga a quella verificatasi in altri campi significa di fatto por fine alla caccia. E questa constatazione se ne porta dietro un’altra: la caccia è attività per sua intrinseca natura incompatibile con i moderni principi che vedono nella salute e nella sicurezza del cittadino un valore primario e irrinunciabile. Essa nasce in epoche remotissime e si svolge fin dalle sue origini secondo modalità affini alla guerriglia, né ha subito né può subire sostanziali evoluzioni se non in funzione della tecnologia degli attrezzi (dalla “clava” alla carabina) rimanendo tuttavia immutata, di questi ultimi, anzi essendo amplificata dal progredire della tecnica, la intrinseca caratteristica di strumenti atti ad offendere. La caccia attraversa con ciò immutata gran parte della storia umana come lo squalo ha attraversato immutato un lungo arco di evoluzione biologica, rimane impenetrabile alla sempre maggiore attenzione che lo Stato rivolge non solo alla tutela dell’ambiente ma anche come detto alla tutela della sicurezza e della salute del cittadino, intrinsecamente estranea a tali concetti proprio perché è storicamente anteriore (e di molto) alla loro nascita e opera secondo modalità con essi incompatibili. Perché la caccia continui a sussistere la legislazione attinente deve a sua volta rimanere estranea a tali concetti, e al secondo soprattutto, deve ignorare il fatto che essi vengano sempre più acquisiti in ogni altro campo, deve in altri termini divenire un anacronismo, una aberrazione giuridica. E’ dunque lo stesso evolversi interno della società umana che, non solo a livello di costume ma anche a livello giuridico, pone la caccia, e relativa legislazione, sempre più ai margini, sempre più estranea, sempre più improponibile. E ciò a prescindere da motivazioni ulteriori quali possono essere quelle di stampo ambientalista o etico-animalista che in questo studio, come si è visto, non sono state nemmeno sfiorate.
9. Prospettive future. Durante la XIV legislatura furono presentate in parlamento numerose proposte di legge, quasi tutte provenienti dal Centro-Destra, tendenti a una massiccia liberalizzazione dell’attività venatoria e pertanto a una ulteriore involuzione della situazione sopra descritta. Le proposte, poi confluite in un testo unitario redatto dall'on. Onnis (AN), non furono approvate, ma per molti mesi furono oggetto di accese discussioni e polemiche. L’opposizione di Centro-Sinistra emise il 26 marzo 2003 un comunicato unitario di contenuto fortemente critico, in cui venivano motivate le proprie posizioni affermando che:
Ancora una volta si nota un’assenza: il problema dei livelli di rischio insiti nell’attività venatoria non viene nemmeno sfiorato. Il documento citato proseguiva elencando in 8 punti le proposte alternative del Centro-Sinistra, le quali difendevano totalmente, nella sua versione attuale, la L. 157/92, definita “innovativa”. Anche qui nessun riferimento al problema della sicurezza. Un riferimento molto preciso lo troviamo invece in una delle sopra nominate proposte di legge, quella dell’On. Belillo (PdCI), il cui Art. 11 recitava: «All'articolo 25 della legge n. 157 del 1992, le parole: "Fondo di garanzia per le vittime della caccia", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Fondo di garanzia" e la rubrica è sostituita dalla seguente: "Fondo di garanzia" [anziché "Fondo di garanzia per le vittime della caccia", (ndr)]». Il problema insomma veniva “trattato” sì, ma col chiaro intento di occultarlo cancellando dalla normativa ogni termine che potesse in qualche modo richiamarlo (25).
Abbiamo rilevato in questo studio la forte anomalia costituita dalla persistente omissione della problematica della sicurezza nella caccia mediante un confronto con il contesto legislativo della sicurezza sul lavoro ma altri e ugualmente istruttivi confronti si potrebbero fare con contesti diversi. Si pensi ad esempio che nelle stesse settimane in cui si cominciò a discutere le proposte di legge sopra citate lo stesso Parlamento varò l’ennesima modifica del Codice della Strada, avente come obiettivo dichiarato proprio il miglioramento dei livelli di sicurezza. Qualche nota, puramente esemplificativa, su questo ulteriore contesto di riferimento è riportata in Appendice 3. Si pensi all'attenzione che da molti anni si rivolge, anche a livello legislativo, alla sicurezza nelle scuole (26) o agli incidenti domestici. A quest'ultimo proposito il Canada è giunto nel 2004 a mettere al bando perfino il tradizionale girello, ritenuto troppo pericoloso (27). E si pensi anche, per ulteriore e finale confronto, ai ripetuti, quasi ossessivi allarmi che da più parti amministratori locali e politici nazionali lanciano relativamente al pericolo per la salute pubblica costituito dalla presenza dei piccioni nei centri urbani. Fra i casi a suo tempo più eclatanti quello del sindaco di Venezia Massimo Cacciari. Fra quelli contemporanei agli eventi sopra riportati, il caso del senatore di Forza Italia Lorenzo Piccioni il quale, affermando che «esistono seri problemi di ordine sanitario, come la salmonellosi, l’ornitosi, la borrelliosi e la toxoplasmosi» e dunque che si è in presenza di «gravi rischi per la salute dei cittadini» ha presentato un disegno di legge volto a risolvere il problema inserendo i piccioni fra le specie cacciabili e dunque autorizzandone l’abbattimento ad opera dei cacciatori (28). Si vede quale grave contraddizione esista in questo atteggiamento che concentra l’attenzione in maniera parossistica su un “pericolo”, se tale può essere definito, puramente potenziale (poiché non risulta che vi siano a tutt’oggi morti causati dai piccioni) proponendo come soluzione un metodo la cui attuazione comporta, essa sì, come abbiamo visto, un altissimo, ed effettivo, coefficiente di rischio.
Al momento attuale (settembre 2007), se da una parte sembrano rientrati i pericoli di una grave involuzione legislativa, dall'altro bisogna constatare l'estrema, incancrenita solidità dello status quo, l'impossibilità stessa di aprire una seria discussione su questi temi perfino negli ambienti più avversi all'attività venatoria. Domina infatti una diffusa incrostazione culturale che vede nella caccia esclusivamente un problema di tutela della fauna e che si radica non solo a livello di cultura politica ma ancor più in profondità, fino a poter essere considerata parte del costume sociale contemporaneo e con ciò pertinente più alla sfera dell'immaginario collettivo che a quella della razionalità. L'analisi di questo stato di cose, appartenendo ai campi della sociologia e dell'antropologia, discipline estranee a questo studio, esula dai limiti di esso che dunque, per forza di cose, si conclude qui.
Note: (1) Roberto Borgioni, Faina: il Wwf approfitta delle tragedie, La Nazione, 7 novembre 2001. (2) Il cacciatore tra predazione e ambientalismo, Dossier EURISPES, settembre 2002. Per quanto possa apparire incredibile non risulta che esistano altri dati ufficiali relativi agli incidenti di caccia. (3) Per avere un’idea di questa entità numerica, composta, teniamolo ben presente, da uomini armati, si pensi che durante l’ultima guerra contro l’Iraq le forze anglo-americane erano composte da 270.000 uomini, appena un terzo cioé dei cacciatori italiani. (4) E in essa sta la motivazione, fra l’altro, del nostro non aver tenuto conto del fatto che alcune Regioni, sfruttando le possibilità loro concesse dall’art. 18 comma 5 della L. 157/92, hanno portato da 3 a 5 il numero di giornate settimanali di caccia concesse nei mesi di ottobre e novembre. E’ ovviamente impensabile che tutti i cacciatori di tali regioni siano andati a caccia per 5 giorni alla settimana, 4 ore al giorno, ininterrottamente per 2 mesi. (5) Per l’esattezza il D. M. 13 agosto 1998, n.325 relativo alla Guardia di Finanza non fa alcuna specifica menzione di quali siano le «particolari esigenze connesse al servizio» mentre il D. M. 29 agosto 1997 n. 338 relativo alle strutture giudiziarie e penitenziarie individua le suddette esigenze nella necessità di «offrire il massimo della tutela contro i pericoli di fuga, di aggressione, di attentati alla incolumità del personale di vigilanza e dei detenuti, di sabotaggi di sistemi, apparecchiature ed impianti, di atti auto ed eteroaggressivi, di autolesionismo o di autosoppressione». Si noti come fatti di questo genere (ferimenti, omicidi, suicidi) risultino frequentemente nelle cronache in relazione al possesso di armi da caccia. (6) AA. VV. La Caccia: tutela dell’ambiente, legislazione e tecnica venatoria, Federazione Italiana della Caccia, 1979. (7) Da una mail ricevuta in data 14 giugno 2003 da Augusto Atturo della sezione Ligure della Lega per l’Abolizione della Caccia. La sentenza è la N.2387 del 4/2/2003 (Depositata il 7/5/2003), la quale fa riferimento, per la parte che qui ci interessa, alla Legge 142/90, oggi abrogata. Per l’esattezza: «La LEGGE 8 giugno 1990, n. 142 - Ordinamento delle autonomie locali - era stata più volte modificata: dal D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modifiche ed integrazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30; dalla L. 15 maggio 1997 n. 127; dalla L. 16.6.1998 n. 191; dalla L. 18 novembre 98 n. 415; dalla L. 30 aprile 1999 n. 120; e dalla L. 3 agosto 1999 n. 265. Infine, è stata definitivamente abrogata dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000 - Supplemento Ordinario n. 162)» (da una mail ricevuta in data 1 luglio 2003 dall’avv. Onorina Sarlo), il quale ridefinisce i poteri del Sindaco in merito a ordinanze contingibili e urgenti ribadendo comunque nell’art. 54 il dettato della legge precedente in materia di tutela dell’incolumità pubblica. (8) La Stampa, 10 novembre 2004 (9) AA.VV, La caccia: tutela dell’ambiente, legislazione e tecnica venatoria, cit. (10) Giuseppe Cancedda, Ha 100 anni e va ancora a caccia, La Nuova Sardegna, 16 marzo 2002. (11) Enrico Mirani, Caccia, i praticanti in
aumento, Giornale di Brescia, 26 febbraio 2003. (12) Benché esuli dall’argomento del presente lavoro notiamo come il Legislatore abbia qui limitato l’uso della parola “sport” al solo tiro a volo escludendone con ciò la caccia. (12b)Piera Lombardi, Castelli, la caccia arruola giovani, Corriere della Sera Roma, 1 febbraio 2004. In tale articolo sono anche riportate alcune dichiarazioni di Vincenzo Sarappa, coordinatore dell'associazione nazionale Libera Caccia, il quale espone fra l'altro il suo concetto di "vita sana" argomentando che "Il ragazzo cacciatore vive una vita sana, non concepisce droga, sballo, alcol, e in genere eccessi e se ha 5 euro in tasca non li spende per comprare fumo ma cartucce" (Il corsivo è nostro). Non riteniamo sia necessario alcun commento. (12c) Il Secolo XIX, 21 dicembre 2003, La Sicilia, 7 settembre 2002, La Repubblica, 19 settembre 2004. Per un'ampia casistica degli incidenti si veda: F. Schillaci, Caccia all'uomo, Stampa Alternativa, Viterbo, 2005, cap. 2. (13) Si pensi, tanto per fare un esempio, che il DPR 547 del 27 aprile 1955, come modificato dal D. L. 242/94, giunge a prescrivere nel suo art. 13 non solo la larghezza delle porte delle uscite di emergenza ma perfino la tolleranza in meno consentita su tale larghezza. E non fa a meno di soffermarsi perfino a dare una definizione precisa del termine “larghezza”. (14) L'immagine di sinistra è tratta dall'Enciclopedia del cane della Rizzoli, Milano, 1970, quella di destra da un sito web non identificato ed è del 2004. Si noti la loro sostanziale identità nonostante i decenni che le separano. (15) Da una mail ricevuta in data 21 marzo 2003 da Augusto Atturo della sezione Ligure della Lega per l’Abolizione della Caccia. (16) Claudio Lattanzi, Proibire la caccia? Assurdo, non si aboliscono le autostrade per via degli scontri d’auto, La Nazione, 6 novembre 2001. (17) AAVV, Enciclopedia del cane, cit. (18) Dal sito web http://www.earmi.it, link: Balistica esterna. (19) Dal sito web http://www.earmi.it, cit. (20) Finlandia: spara col fucile a un gallo cedrone e uccide il fratello lontano quasi due chilometri, Il Piccolo, 13 ottobre 1999. (21) Emilia-Romagna: a caccia nella nebbia, Il Resto del Carlino, 2 novembre 2001. (22) Augusto Atturo, Le incompatibilità tra attività venatoria e il ruolo di agente di polizia o guardia venatoria, Inedito, 2002 (23) Articolo di cronaca su La Provincia di Sondrio, 18 febbraio 2003 (24) Antonello Norscia, Battuta di caccia mortale, 5 Guardie indagate - La Gazzetta del Mezzogiorno del 28 marzo 2007 (25) A questo proposito citiamo le parole con cui Danilo Selvaggi, responsabile dei Rapporti Istituzionali della LIPU, commenta tale proposta di modifica dell’art. 25: «le “vittime della caccia” spariscono. Il “Fondo per le vittime di caccia” diventa fondo di garanzia. Non si morirà più sparati. Si sarà “garantiti”. Se volete essere garantiti, fatevi sparare». Danilo Selvaggi sembra non rendersi conto di essere di fronte a un semplice adeguamento terminologico e che già oggi la situazione è quella da lui descritta come ipotesi futura. (26) Si veda ad esempio. Prevenire gli infortuni a scuola. E' un progetto promosso dalla Regione Lazio, Italia Sera, 19 maggio 2004. (27) Girello al bando, Leggo, 8 aprile 2004. (28) Giancarla Moreo, Il senatore Piccioni (FI): «Gravi rischi per la salute dei cittadini», La Stampa, 16 aprile 2003
Ringraziamenti Si ringraziano Augusto Atturo, l’Avv. Onorina Sarlo e Massimo Rocchi per le consulenze fornite, nonché il Prof. Carlo Consiglio, Francesco Fortinguerra e Carla Carrara della LAC, Aldo Sottofattori di Rinascita Animalista, Massimo Filippi di Oltre la Specie, Maria Rita Catelani dell’UNA, Luca Conti del WWF Marche per le osservazioni, i consigli o gli apprezzamenti.
Appendici.
1. Interrogazioni parlamentari su caccia e pubblica sicurezza
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
708a SEDUTA PUBBLICA
Estratto: BUCCIERO - Al Ministro dell'interno - Premesso: che in data 25/10/2004 è apparso su "Il Messaggero" un articolo, intitolato "Spari a ridosso degli aerei - Fiumicino, quattro cacciatori bloccati dalla polizia e multati", in cui si afferma che i suddetti cacciatori stavano sparando in un'area protetta, sotto il corridoio di volo degli aerei in fase di decollo; che è pervenuto all'interrogante, da parte dell'Associazione italiana familiari delle vittime della caccia e dei Comitati di cittadini di "Caccia il cacciatore", un comunicato stampa in cui si denuncia l'abitualità di siffatti comportamenti in tutta Italia, la scarsità dei controlli, la mancata delimitazione dei perimetri degli aeroporti, nonché la mancata affissione in tali zone di divieti di caccia; che nel suddetto comunicato stampa, inoltre, è lamentata, da parte dei lavoratori aeroportuali di Lamezia Terme, la presenza di numerosi cacciatori sotto le recinzioni, i quali sarebbero soliti anche sparare in violazione dei limiti imposti dalla legge; che l'art. 21 della legge 157 del 1992 impone alla lettera e) il divieto di cacciare in zone poste a meno di 100 metri dai fabbricati adibiti a posti di lavoro, come, nella specie, le zone aeroportuali, piste ovviamente incluse, nonché alla lettera f) il divieto assoluto di sparare a distanza inferiore ai 150 metri dai medesimi fabbricati; che sono palesi a tutti la pericolosità di tali comportamenti e le tragedie che potrebbero derivare dal colpire con un pallettone da caccia il reattore di un aereo in fase di decollo o, peggio ancora, gli operatori intenti a valutare un'eventuale avaria su pista, si chiede di sapere: quali siano gli intendimenti del Ministro in indirizzo in ordine all'accertamento della veridicità dei fatti suesposti nonché delle motivazioni per cui non vengano apposti lungo tutto il perimetro degli aeroporti italiani cartelli indicanti il divieto di caccia e, nella stagione di caccia, non vengano in tali zone intensificati i controlli da parte delle competenti autorità; se il Ministro in indirizzo intenda assumere misure onde venga assicurata l'incolumità di passeggeri e personale di volo, nonché dei lavoratori addetti agli aeroporti italiani ed in particolare se, con apposita circolare, il Ministro intenda illustrare il problema a tutti gli ambiti territoriali di caccia, impartendo apposite prescrizioni di ordine pubblico al fine di scongiurarlo. (4-07800)
CAMERA DEI DEPUTATI XIV LEGISLATURA Seduta n. 716 del 2/12/2005 POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
ZANELLA. - Al Ministro delle politiche agricole e forestali. - Per sapere - premesso che: (4-18667)
CAMERA DEI DEPUTATI XV LEGISLATURA
Interrogazione a risposta scritta 4-01978
ZANELLA, FRANCESCATO e FUNDARÒ. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: è assai diffuso in ogni Provincia italiana il malcostune del mancato rispetto dell'articolo 27, quinto comma, della citata legge 157/92, che individua alcuni casi di incompatibilità tra il ruolo di operatore di polizia abilitato anche a compiti di vigilanza venatoria e il contemporaneo status di cacciatore nel tempo libero; accade, infatti, con frequenza, che appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Penitenziaria ed al Corpo Forestale dello Stato (con status permanente di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria anche quando non in servizio), esercitino l'attività venatoria fuori dell'orario di servizio anche nei territori ove normalmente prestano la propria attività lavorativa; la norma statale suddetta riguarda due distinte fattispecie di illecito amministrativo, normalmente sanzionate in via amministrativa dalle leggi venatorie regionali; rispetto alla guardie venatorie volontarie (che non possono cacciare solo durante l'attività di vigilanza), esiste invece il più rigido regime previsto per il personale pubblico dipendente, sia delle forze dell'ordine dello Stato che degli enti locali od enti parco (l'articolo 27, secondo comma, include genericamente tra i soggetti abilitati alla vigilanza venatoria anche tutti gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, senza distinzione di appartenenza); in questo caso, sempre ai sensi del quinto comma dell'articolo 27 legge 157/92, è vietato cacciare «nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni», a meno che non si tratti di interventi di controllo faunistico e abbattimento disposti dall'Ente di appartenenza ai sensi dell'articolo 19 legge 157/92 (cosa in ogni caso differente dall'esercizio venatorio per intento ludico personale); data la perentorietà della disposizione, pare pertanto che gli agenti ed ufficiali di polizia pubblici dipendenti siano quantomeno obbligati a frequentare a fini venatori gli ambiti territoriali di caccia o Comprensori Alpini ove non esercitano normalmente le loro funzioni; il territorio precluso per gli agenti degli enti locali territoriali appare di immediata individuazione (il parco per il guardiaparco, la provincia per l'agente provinciale, il comune per l'agente di polizia municipale, eccetera); nel caso del personale dei Corpi di polizia dello Stato sono sinora state poste in essere, a livello locale e in modo estemporaneo, blande interpretazioni relative a un divieto per la circoscrizione territoriale di normale competenza; in caso contrario ci troveremmo di fronte ad una preclusione ad esercitare la caccia su tutto il territorio nazionale; la sentenza della Corte di Cassazione Civile del 13 aprile 2001, n. 5538, nell'argomentare le ragioni dell'incompatibilità tra il ruolo di cacciatore e la condizione di agente di polizia municipale fuori servizio, ha altresì affermato che ciò sussiste «a differenza di agenti appartenenti ad altri corpi, quali esemplificativamente quelli di Polizia di Stato o della Guardia di Finanza, ovvero i Carabinieri, per i quali il divieto opera comunque e dovunque, essendo gli stessi considerati dal legislatore sempre in servizio in qualsiasi parte del territorio dello Stato»; quest'ultimo assunto sembra porre in condizione di palese irregolarità amministrativa parecchie centinaia di agenti ed ufficiali della Polizia di Stato, Carabinieri, GDF, CFS o della Polizia Penitenziaria che di solito esercitano la caccia in qualche parte del territorio nazionale, in situazioni evidentemente non prese in considerazione dai rispettivi Comandi nel senso sopra proposto; quanto esposto è facilmente riscontrabile attraverso i dati dei rilasci delle licenze di porto di fucile per uso caccia, nonché attraverso le avvenute iscrizioni agli ambiti territoriali di caccia (ATC) o Comprensori Alpini di caccia (C.A.), note anche agli uffici caccia provinciali; nello scorso e in quest'anno, secondo fonti di stampa, risultano peraltro coinvolti in incidenti di caccia anche appartenenti a corpi di polizia statali -: se il Ministero interrogato non ritenga necessario adottare specifici provvedimenti o circolari per addivenire al pieno rispetto delle disposizioni suddette, scoraggiandone l'attuale strisciante e diffusa disapplicazione da parte delle forze di polizia dello Stato. (4-01978)
2. Due esposti contro la caccia di selezione estiva agli ungulati. E’ qui riferito e commentato l’esito di due esposti contro la caccia di selezione estiva ai caprioli inviati ai prefetti di Reggio Emilia e Bolzano. Si riportano il testo del primo esposto (il secondo è sostanzialmente identico) con i rispettivi allegati, le risposte ricevute e i relativi commenti.
Al Prefetto di Reggio Emilia;
Il sottoscritto Filippo Schillaci, (omissis)
Premesso
- che, come risultante dalla Deliberazione della Giunta Provinciale 11 luglio 2006, n. 225 e come riportato da varie fonti giornalistiche, la Provincia ha autorizzato sul proprio territorio l’abbattimento di 6.990 esemplari di capriolo mediante cosiddetta “caccia di selezione”,
Visti
- l’art. 2 R. D. 773/1931 ove si prevede che «il Prefetto nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica ha facoltà di adottare provvedimenti indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica»,
Tutto ciò premesso
il sottoscritto chiede che la S. V. voglia adottare i provvedimenti di Sua competenza necessari per tutelare l’incolumità pubblica nelle zone soggette al rischio derivante dallo svolgimento dell’attività venatoria di cui sopra durante la stagione estiva, valutando in special modo l’eventualità di porre a essa esplicito divieto.
Zagarolo, 19 agosto 2006
Allegato 1
Interrogazione a risposta scritta del 2/12/2005, On. Luana Zanella (Vedi appendice 1)
Allegato 2
Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva
Caprioli piemontesi
comunicato stampa
Nel dibattito che in questi giorni vede contrapposti animalisti ed istituzioni piemontesi riguardo alla decisione di abbattere 600 caprioli di cui si è stato stabilito l’esubero, la Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva, informa che già da tempo aveva valutato positivamente l’intenzione da parte dell’azienda australiana Peptech Animal Health di chiedere l’autorizzazione alla commercializzazione della Unione Europea del “Superlorin” farmaco a base di “desloreliln” per il controllo demografico del randagismo canino: si tratta di un impianto sottocutaneo di un ormone attivo (deslorelin) a lenta diffusione che provoca soppressione dei comportamenti sessuali per lunghi periodi e comunque reversibile.
Provincia di Reggio Emilia
Reggio Emilia, 26.9.2006
Spett.le
Oggetto. Esposto Sig. Filippo Schillaci. Abbattimento caprioli.
In risposta alla Vostra nota, Prot. N. 2235 Area 1, del 5 settembre 2006, con la quale si chiede alla scrivente Amministrazione notizie in merito alla caccia di selezione degli ungulati in provincia di Reggio Emilia, in particolare dei caprioli, si riscontra quanto segue.
Con deliberazione di Giunta provinciale n. 225 del 11.7.2006 è stato approvato il piano di prelievo in forma selettiva degli ungulati selvatici per la stagione venatoria 2006-2007-07-06 Con il suddetto provvedimento sono stati autorizzati i prelievi dei capi esclusivamente nei distretti di gestione faunistico venatoria preventivamente individuati, e previo parere favorevole espresso dall’Istituto Nazionale della Fauna Selvatica con proprio atto n. 5172/T-A27 del 10.7.2006.
L’attività di prelievo è poi disciplinata da un apposito regolamento, allegato alla deliberazione di Giunta prima richiamata, che individua precise regole di comportamento e di azione nell’esercizio dell’attività venatoria in argomento.
I provvedimenti assunti dalla Provincia, nel loro insieme, sono già ripetuti e consolidati nel corso degli anni, e disciplinano un’attività venatoria nel rispetto di tutte le prescrizioni di legge, e di tutela e di salvaguardia della incolumità pubblica.
Si precisa che l’attività di prelievo dei caprioli ha avuto inizio il 15 agosto 2006 ed avrà termine il 30 settembre 2006, per poi riprendere a gennaio 2007 e concludersi il 28 febbraio 2007.
Si allega copia della deliberazione di Giunta n. 225 del 11.7.2006.
Cordiali saluti.
Il Dirigente
Commento
La comunicazione della provincia di Reggio Emilia non risponde a nessuno dei punti sollevati nell’esposto ma si limita a ribadire punti noti quali le modalità secondo cui è stata deliberata la caccia di selezione in oggetto.
Più specificamente, riguardo all’argomento sollevato dall’esposto la Provincia si limita a generiche assicurazioni relative al fatto che i non ulteriormente precisati «provvedimenti assunti dalla Provincia (…) disciplinano un’attività venatoria nel rispetto di tutte le prescrizioni (…) di tutela e di salvaguardia della incolumità pubblica». Ma non specifica - ed era questo che invece avrebbe dovuto fare - in che maniera tale tutela e salvaguardia sarebbe ottenuta. Ad esempio, si sono adottati provvedimenti affinchè l’area oggetto dell’attività di caccia di selezione sia preclusa al transito accidentale di persone o mezzi durante l’attività stessa (un equivalente cioè di ciò che nello sport del tiro è chiamato “campana di sgombero”)? Si è fatto divieto ai cacciatori coinvolti di usare le armi da fuoco in loro possesso se non in condizioni di perfetta visibilità per una distanza almeno pari alla gittata utile dell’arma e in assenza di ostacoli che possano causare il rimbalzo dei proiettili? Si è provveduto affinché i cacciatori coinvolti siano visibili a chiunque si venisse a trovare nella loro area di azione? Si precisa che questi ed altri simili provvedimenti non sono frutto di cervellotica pignoleria ma sarebbero considerati ovvi e minimali in ogni contesto in cui l’attuazione della prevenzione nella sicurezza sia seriamente presa in considerazione. Poiché è lecito ritenere estremamente improbabile che la risposta a tali quesiti sia positiva, le giustificazioni fornite dalla Provincia appaiono del tutto inconsistenti.
Repubblica Italiana
Bolzano, 13.2.2007-07-06
Oggetto: Attività venatoria. Istanza provvedimento ex art. 13 Legge 121/81
In riferimeno alla nota del 19.08.2006, concernente l’oggetto, questo Ufficio ha provveduto ad acquisire dettagliate informazioni dall’Ufficio Caccia e Pesca della Provincia Autonoma di Bolzano, che detiene la competenza primaria in materia di caccia.
p. IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
Commento
Le motivazioni addotte sono pressochè tutte contestabili.
Il significato della frase successiva è poco chiaro e sarebbe opportuno venisse precisato poiché nella sua forma presente sembra si voglia affermare che la caccia di selezione sia “indispensabile” a prescindere dai pericoli sull’incolumità pubblica.
3. Un secondo elemento di paragone: il Codice della Strada.
Sul sito web della Polizia di Stato il Codice della Strada è descritto come "lo strumento che tutela la sicurezza stradale
regolando la circolazione di pedoni, veicoli e animali sulle strade aperte al pubblico anche tenendo conto delle normative internazionali
e comunitarie nelle materie che interessano questo settore". Esso è nel tempo "soggetto a interventi di modifica che mirano ad
individuare misure sempre più efficaci per ridurre gli incidenti, limitare il più possibile i danni alle persone, migliorare la fluidità
della circolazione."
E' evidentissima l'enorme, stridente distanza concettuale fra queste due norme: da una parte si vieta l'uso di dispositivi «che possono
creare situazioni di pericolo per altri utenti» al di fuori di spazi specificamente predisposti, dall'altra si consente il libero uso di
armi da fuoco sul territorio simultaneamente soggetto ad altre attività umane senza predisporre nel contempo alcuna norma di mutua
esclusione. Il contrasto aumenta se si pensa che non stiamo facendo un confronto a parità di pericolo, essendo il fucile ovviamente fonte di
pericolo ben maggiore di tavole o pattini a rotelle. Il legislatore venatorio al contrario sembra qui ritenere l'esatto opposto pur avendo
ammesso in altra parte del testo, come abbiamo visto, che il pericolo esiste è può perfino essere mortale. Vorremmo concludere con una dichiarazione resa nel 1961 da Dante Giacosa, allora direttore progettazione della FIAT: «La sicurezza nasce da un progetto e da una costruzione, si mantiene sulle buone strade e finisce con il cattivo guidatore». In ambito venatorio, mancando ogni equivalente dei primi due elementi non rimane che il terzo: il cacciatore, il quale, in un contesto operativo quale irriformabilmente l'attività venatoria è e rimane, non può che essere un cattivo cacciatore.
Filippo Schillaci Settembre 2007 |