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Se la caccia fosse un lavoro

(Riassunto sintetico)

Il presente studio analizza l'attività venatoria dal punto di vista della pubblica sicurezza partendo dalla constatazione che la sua principale e intrinseca caratteristica è l'uso di armi da fuoco in condizioni di totale promiscuità di spazi con altre attività umane, sia lavorative (agricoltura e silvicoltura innanzi tutto) che ludiche (escursionismo ecc.). E' chiaro pertanto che il problema della sicurezza e della tutela della pubblica incolumità è da considerarsi primario in qualsiasi trattazione che abbia come oggetto la caccia. Inizialmente viene quantificata l'entità numerica degli incidenti di caccia attraverso un confronto con un diverso contesto, quello degli incidenti sul lavoro, successivamente vengono confrontati i concetti di sicurezza e prevenzione quali sono affrontati a livello legislativo nei due diversi contesti.

Con riferimento ai dati del 2001 si è calcolato che si verifica un incidente mortale sul lavoro ogni 3.465.000 circa giornate lavorative e almeno un incidente mortale di caccia ogni 556.000 circa giornate di caccia. Ne risulta, dal rapporto fra tali cifre, che si muore di caccia almeno 6.23 volte più frequentemente che sul lavoro. Inoltre, la probabilità che un incidente di caccia abbia esito mortale è 297 volte maggiore che negli incidenti sul lavoro. Nonostante ciò, un esame comparato della trattazione dei concetti di sicurezza e prevenzione nelle legislazioni che regolamentano la sicurezza sul lavoro e l'attività venatoria rivela come in quest'ultimo campo la normativa sia, sotto l'aspetto che qui ci interessa, quasi del tutto ferma alla impostazione puramente risarcitoria che in materia di sicurezza sul lavoro era tipica della legislazione del 1898. In altri termini la vigente legge sulla caccia (L. 157/92) è, dal punto di vista della tutela della sicurezza, indietro di circa un secolo rispetto alla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro. E ciò accade, nonostante il fatto che la L. 157/92 nasca in anni che vedono importanti innovazioni legislative in tema di sicurezza del cittadino (e primo fra tutti il definitivo abbandono del concetto di incidente come fatalità), sia sul lavoro appunto (il D.L. 626/94, che costituisce il termine di riferimento di questo studio) che nella vita extralavorativa (ad es. la L.46/90 in tema di impiantistica): norme capillari e dettagliate fino al limite (peraltro ben comprensibile) della pignoleria di fronte alle quali risulta a dir poco singolare e stridente l'arretratezza di impostazione della legge sulla caccia.

Lo studio prosegue considerando fittiziamente la caccia come una attività lavorativa e applicando dunque a essa i criteri di valutazione quantitativa del rischio previsti nel campo della sicurezza sul lavoro.
Il risultato di tale valutazione è che l'attività venatoria comporta il valore massimo di rischio definito dalla scala convenzionale adottata dalla legislazione. A tale valore il Legislatore fa corrispondere per il datore di lavoro obbligo indilazionabile di adottare misure di prevenzione atte a ridurre drasticamente il rischio. In altre parole, un'attività lavorativa che si svolgesse in condizioni di rischio quali sono quelle in cui si svolge l'attività venatoria sarebbe totalmente illegale e il datore di lavoro sarebbe penalmente perseguibile.

Stabilita dunque la necessità di adottare immediate misure di prevenzione e protezione si passa ad esaminare quali esse possano essere. Si prende come riferimento a questo punto un manuale di tecnica venatoria del 1979, cioè anteriore di oltre un decennio alla vigente legge sulla caccia. Sorprendente scoprire come questo manuale, vecchio ormai di quasi un quarto di secolo, dedichi al tema della sicurezza molto più spazio di quanto non ve ne abbia dedicato il legislatore 13 anni dopo ed enunci al tempo stesso concezioni ben più avanzate, prima fra tutte il rifiuto del concetto di incidente come fatalità.
Tuttavia, l'analisi dettagliata delle 20 norme di prevenzione (quasi tutte, sottolieneiamolo, consigli piuttosto che obblighi di legge, allora come adesso) contenute in questo testo ne mostra anche tutti i limiti di applicabilità reale.

Fra i concetti fondamentali enunciati nel testo ne citiamo uno: la dominanza dell'ambiente nel determinare i livelli di sicurezza. Ciò porta con sé una conseguenza: essendo infatti la caccia un'attività che si svolge in un ambiente per sua natura selvatico, e dunque dotato di caratteristiche non a priori controllabili, di riflesso non controllabili, e dunque aleatorei sono i livelli di sicurezza stessi. Il tiro in assenza di completa visibilità o in presenza di ostacoli che possano provocare rimbalzi e dunque perdita di controllo sulla traiettoria dei proiettili è il caso più comune in cui si concretizza tale (ripetiamo: ineliminabile) dominanza. Ed è anche una delle più frequenti cause di incidenti mortali. A ciò si aggiungono le modalità di tiro tipiche della caccia, che il manuale stesso descrive utilizzando termini quali "istintivo", "grossolano", "inconscio" che certamente ben poco entrano in relazione col concetto di sicurezza.

Si constata a conclusione di questa analisi come l'unica efficace misura di prevenzione razionalmente attuabile sia quella di limitare la caccia a un numero piuttosto ristretto di situazioni, che poi si riducono al caso di terreni prevalentemente o totalmente pianeggianti coperti da vegetazione molto bassa per una estensione pari a tutto il campo di tiro. Il che poi equivale a vietarla quasi ovunque. E si comincia con ciò a comprendere le ragioni della arretrata impostazione della L.157/92 in tema di sicurezza: applicare alla sicurezza nella caccia una evoluzione legislativa analoga a quella verificatasi in altri campi significa di fatto por fine alla caccia.

E questa constatazione se ne porta dietro un'altra: la caccia è attività per sua intrinseca natura incompatibile con i moderni principi che vedono nella salute e nella sicurezza del cittadino un valore primario e irrinunciabile. Essa nasce in epoche remotissime e si svolge fin dalle sue origini secondo modalità affini alla guerriglia, né ha subito né può subire sostanziali evoluzioni se non in funzione della tecnologia degli attrezzi (dalla "clava" alla carabina) rimanendo tuttavia immutata, di questi ultimi, anzi essendo amplificata dal progredire della tecnica, la intrinseca caratteristica di strumenti atti a offendere. La caccia attraversa con ciò immutata gran parte della storia umana come lo squalo ha attraversato immutato un lungo arco di evoluzione biologica, rimane impenetrabile alla sempre maggiore attenzione che lo Stato rivolge non solo alla tutela dell'ambiente ma anche come detto alla tutela della sicurezza e della salute del cittadino, intrinsecamente estranea a tali concetti proprio perché è storicamente anteriore (e di molto) alla loro nascita e opera secondo modalità con essi incompatibili. Perché la caccia continui a sussistere la legislazione attinente deve a sua volta rimanere estranea a tali concetti, deve ignorare il fatto che essi vengano sempre più acquisiti in ogni altro campo, deve in altri termini divenire un anacronismo, una aberrazione giuridica.
E' dunque lo stesso evolversi interno della società umana che, non solo a livello di costume ma anche a livello giuridico, pone la caccia, e relativa legislazione, sempre più ai margini, sempre più estranea, sempre più improponibile. E ciò a prescindere da motivazioni ulteriori quali possono essere quelle di stampo ambientalista o etico-animalista che in questo studio non vengono nemmeno sfiorate.

Lo studio si conclude con alcune considerazioni fortemente negative in merito sia alla situazione presente che alle prospettive future. Se infatti sembra scongiurato il pericolo di una grave involuzione legislativa che si era profilato durante la XIV legislatura, si rileva per contro un incancrenimento dello status quo, data la totale e persistente assenza di qualsiasi riferimento al problema della sicurezza e della prevenzione in ogni presa di posizione relativa all'attività venatoria e si sottolinea la forte anomalia costituita da questa tenace omissione. Si pensi ad esempio che nelle stesse settimane in cui venivano discusse in parlamento le proposte di legge sopra citate, lo stesso parlamento varava l'ennesima modifica del Codice della Strada, avente come obiettivo dichiarato proprio il miglioramento dei livelli di sicurezza. Obiettivo che invece, con riferimento alla caccia, sembra indegno perfino di essere menzionato.

Filippo Schillaci

Settembre 2007


Per ulteriori approfondimenti si veda:

Se la caccia fosse un lavoro (riassunto esteso)
(prima parte),
(seconda parte).

Se la caccia fosse un lavoro (testo integrale).