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La caccia all'uomo: Se la caccia fosse un lavoro

Seconda parte del testo sintetico

4. Valutazione quantitativa dei rischi connessi all’attività venatoria.
Per comprendere a contraddittoria, arcaica arretratezza della L. 157/92 rispetto alla contemporanea regolamentazione della sicurezza in altri, meno controversi campi, fingeremo nel seguito che la caccia sia una attività lavorativa e che pertanto rientri nell’ambito di applicabilità del D.L. 626/94 che regolamenta la prevenzione e la sicurezza sul lavoro. Proveremo innanzi tutto a effettuare una valutazione quantitativa del rischio connesso alla caccia. Il punto di partenza per ogni valutazione di rischio è ovviamente l’identificazione delle fonti di pericolo che quel rischio determinano.

Nel nostro caso la fonte di pericolo è rappresentata ovviamente dalle armi da fuoco. Importante notare che il rischio collegato a qualsiasi fonte di pericolo è strettamente connesso alle condizioni operative in cui essa entra in gioco. E’ chiaro che l’utilizzo di un fucile all’interno di un poligono di tiro, con il tiratore in piedi su una pedana antisdrucciolo, la visuale libera e l’area di tiro recintata presenta un rischio estremamente inferiore all’uso dello stesso fucile su terreni di campagna o boschivi, non di rado irregolari, scoscesi o sdrucciolevoli e per di più in spazi promiscui con altre attività umane e dunque senza alcuna certezza che l’area di tiro sia sgombra. Queste ultime, ripetiamolo e sottolineiamolo, sono le condizioni in cui si svolge l’attività venatoria.

Il rischio viene definito quantitativamente come il prodotto della probabilità che si verifichi l’incidente per l’intensità del danno che da esso consegue e viene quantificato secondo una scala di valori che va da 1 a 16. Qualora la valutazione del rischio rilevasse in una azienda valori compresi fra 9 e 16 il datore di lavoro avrebbe l’obbligo di porre in atto le opportune misure di prevenzione e protezione in maniera indilazionabile (cioé: o subito o adesso) andando incontro, qualora non lo facesse, a severe sanzioni penali.

Esistono ovviamente ben precisi criteri sia per la valutazione della probabilità dell’incidente che dell’intensità del danno. Applicandoli all’attività venatoria abbiamo ottenuto un valore del rischio a essa connesso pari a 16: il valore massimo della scala.

In particolare, a proposito della valutazione dell’intensità del danno conseguente all’incidente di caccia, abbiamo riscontrato che quando avviene un incidente nell’attività venatoria la probabilità che esso sia mortale è 297 volte maggiore che negli incidenti sul lavoro. Un dato questo che crediamo meriti la massima considerazione.

5. Prevenzione, protezione e loro conseguenze sull’esercizio venatorio.
Constatato dunque lo stato di assoluta illegalità ipotetica dell’attività venatoria qualora la si assimilasse fittizziamente a una attività lavorativa e stabilita pertanto l’indilazionabilità di misure correttive, vediamo quali esse possano essere, distinguendo fra misure di prevenzione e di protezione.

5.1 Misure di prevenzione.
Una cosa è certa dopo quanto si è esposto: la vigente legislazione in materia venatoria non ci guida minimamente nella loro elaborazione, per cui è altrove che dovremo cercare dei punti di riferimento. Paradossalmente essi ci vengono dai manuali di tecnica venatoria. Faremo riferimento nel seguito nuovamente a quello edito dalla Federazione Italiana della Caccia nel 1979 (11), anteriore dunque di 13 anni alla L.175/92. Riteniamo significativa questa cronologia, emblematica di come la Legge non abbia neppure recepito preesistenti acquisizioni tecniche, e non certo di parte abolizionista.

Si possono distinguere misure attuate sulle procedure (cioè sui comportamenti), sugli attrezzi (in questo caso l’arma da fuoco) e sull’ambiente in cui si svolge l’attività (in questo caso boschi e campagne).

Si può senz’altro escludere quest’ultimo punto in quanto, essendo la caccia attività che si svolge sul campo, l’ambiente è a priori non soggetto ad alcuna controllabilità. Per quanto riguarda il secondo punto, la "sicurezza delle armi", il concetto stesso risulta internamente contraddittorio essendo un’arma un oggetto il cui scopo è quello di procurare un danno. Rendere un’arma "sicura" equivale a renderla inoffensiva, dunque ad annullarne la funzione.

Rimane dunque il primo punto, i comportamenti. Proprio a questi ultimi è rivolto gran parte dello spazio dedicato alla prevenzione degli incidenti nel manuale sopra citato.

Il paragrafo relativo alle "Norme generali" comincia con alcune affermazioni estremamente interessanti:

"Qualcuno ha detto che il fucile lo carica il diavolo. E’, questa, una frase che riassume in modo colorito ed efficace tutta la pericolosità delle armi ma che sottintende come l’effettiva pericolosità non risieda tanto nell’arma in sé quanto nel comportamento, spesso irrazionale, dell’uomo.
Negli incidenti di caccia la fatalità ha un ruolo veramente marginale e viene spesso invocata soltanto per giustificare maldestramente ben diverse cause e responsabilità.

Qui vediamo enunciati alcuni principi estremamente evoluti in merito alla sicurezza, benché accompagnati da alcune contraddizioni. Nel primo capoverso viene enunciata la differenza fra fonte di pericolo e rischio effettivo, tuttavia con riferimento a quest’ultimo, si suggeriscono come cause "comportamenti irrazionali" (senza dubbio massicciamente presenti) ma non si fa alcun riferimento esplicito al sussistere di intrinseche condizioni operative determinanti il rischio. Importante è anche il secondo capoverso in cui si prendono radicalmente le distanze dal concetto di incidente come fatalità.

A questa introduzione seguono 20 norme di prudenza (4 pagine enfatizzate mediante scrittura in maiuscolo). Analizziamone le principali, valutandone la effettiva attuabilità.

Possiamo intanto suddividerle in due gruppi a seconda che si tratti di norme relative ai comportamenti atti a conseguire la prevenzione di incidenti nel porto dell’arma o nell’atto dell’uso della medesima.

Cominciamo ad analizzare le norme del primo gruppo. C’è intanto un insieme di raccomandazioni improntato al più elementare e intuitivo buon senso e soprattutto di facilissima attuabilità: evitare sempre di rivolgere le canne del fucile verso le persone, evitare di portare il fucile a bilanciarm, evitare di lasciare il fucile carico appoggiato a un albero poiché può con facilità cadere e non è detto che il colpo non parta, nell’attraversare un bosco proteggere i grilletti mettendo la mano sopra il ponticello. Nonostante l’ovvietà di tali orme si riscontra quasi in ogni annata venatoria la presenza di incidenti causati dal mancato rispetto di esse e in particolare delle ultime due. Si tratta comunque di incidenti provocati in questo caso da mancanza individuale, non da una intrinseca inattuabilità della prevenzione.

Sempre al primo gruppo appartiene la seguente norma:

"Non esiste una posizione di sicurezza per portare il fucile da caccia: tutto dipende dalle caratteristiche del terreno, dalla posizione dei compagni di caccia o di altre persone ecc. ecc."

In essa si afferma di fatto la dominanza dell’ambiente nel determinare il livello di sicurezza e dunque, stante la già detta non assoggettabilità a controllo dell’ambiente stesso, si afferma l’ineliminabile aleatorietà di tale livello.

Passiamo ora al secondo gruppo di norme, relative alle modalità d’uso delle armi. Notiamo che sono questi ultimi, nella quasi totalità, i casi in cui si hanno incidenti coinvolgenti terze persone.
Le prime due fra esse riguardano la caccia "di gruppo":

"Evitare di recarsi a caccia in brigate numerose: in questo caso è praticamente impossibile conoscere le posizioni degli altri: non siate mai in più di due o tre cacciatori, e segnalatevi sempre le rispettive posizioni

Cacciando in battuta agli ungulati, evitare nella maniera più assoluta di abbandonare la posta assegnata, o anche di gironzolare attorno ad essa fino a che la battuta non ha termine: sparare rigorosamente solo entro l’angolo di tiro assegnato dal capocaccia.

Durante la stagione venatoria 2001/2002 si ebbe notizia di una battuta al cinghiale in Umbria cui partecipavano addirittura 50 persone. La battuta si concluse con un incidente mortale.

La prima di queste due norme è da intendersi probabilmente con riferimento a cacce non organizzate. La caccia agli ungulati si effettua sempre in squadre i cui membri superano di gran lunga il numero di 2 o 3 suggerito sopra. Si tratta tuttavia di situazioni in cui esiste una figura di coordinatore, il capocaccia, che definisce si presume rigorosamente posizioni e angoli di tiro di ognuno. Il capocaccia tuttavia non è una figura definita per legge, non almeno a livello nazionale. Per l’esattezza "Le disposizioni sulle responsabilità del caposquadra nelle battute al cinghiale, o sui cartelli di avviso, o sulle pettorine o abbigliamento dai colori appariscenti, sono variegate e non omogenee, e discendono non da leggi dello Stato ma, principalmente, da regolamenti provinciali e regionali che disciplinano più in dettaglio tali cacce. In molte realtà tali accorgimenti non sono neppure obbligatori" (12). In mancanza di specifiche normative a carattere locale dunque il capocaccia è semplicemente un cacciatore ritenuto particolarmente esperto per opinione comune degli altri partecipanti alla battuta. Egli non deve superare esami particolari, non è tenuto a possedere requisiti specifici. Eppure dalla sua competenza dipende spesso la vita di esseri umani. Si confronti tutto ciò con quanto detto nel Par. 3 a proposito della genericità con cui il D.L.626/94 definisce i requisiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e le conseguenze di ciò a livello europeo e si comprenderà quale abisso di diversità in termini di rigore esista fra i due diversi contesti.

Una ulteriore norma riguarda il concetto di visibilità:

"Astenersi sempre dallo sparare a un selvatico se non si ha dinanzi a sé la massima visibilità, ricordando sempre quanto già detto: se un pallino a 100 metri non abbatte un selvatico, può sempre accecare una persona! Se un selvatico si leva in terreni cespugliati ad altezza di uomo, astenersi in ogni maniera dallo sparargli: sulla traiettoria dei pallini può sempre esservi un essere umano! Non sparare mai contro frasche che si muovono! Sicuramente quel movimento non è provocato da un selvatico, ma da una persona o da un animale domestico."

Interessante notare che moltissimi incidenti, e fra i più gravi, accadono proprio per la violazione di questa norma. Durante la stagione venatoria 2002/2003 un cacciatore uccise, in simili circostanze, addirittura il proprio fratello. D’obbligo domandarsi come mai quello che dovrebbe essere un comportamento intuitivo per chiunque (non sparare alla cieca) viene invece così spesso accantonato nell’attività venatoria.

La risposta è che le condizioni di piena visibilità nelle campagne e ancor più nei boschi si verificano molto di rado. Per l’esattezza si verificano esclusivamente nel caso di terreni prevalentemente o totalmente pianeggianti coperti da vegetazione molto bassa per una estensione pari a tutto il campo di tiro. Cioè in una percentuale assolutamente esigua dei terreni soggetti all’attività venatoria. Il cacciatore che spara senza avere una chiara idea di cosa (e chi) andrà a colpire dunque non è da intendersi come uno sconsiderato che nel premere il grilletto in quelle condizioni compie un gesto irresponsabile. Egli in un non trascurabile numero di casi si trova a dover inevitabilmente agire in quel modo, pena il fallimento della giornata di caccia. Se mai si potrebbe concludere che il gesto irresponsabile egli lo ha compiuto a monte, quando ha richiesto la licenza di caccia.

Ancora una considerazione legata al concetto di visibilità: il lettore più attento e consapevole avrà notato che fin qui nessuna menzione è stata fatta di un fenomeno atmosferico che su di essa, come è noto a chiunque, incide pesantemente: la nebbia. E’ noto a chiunque ma non, a quanto pare, al Legislatore venatorio. In nessuna sua parte la L.157/92 prevede infatti divieti o limitazioni di sorta all’attività venatoria in caso di nebbia.

Una ulteriore norma è relativa alla presenza di ostacoli sulla linea di tiro:

"Non sparare contro muretti, contro rocce, contro terreni sassosi; i pallini rimbalzano sempre prendendo le più imprevedibili direzioni; ciò avviene, anche se la cosa a molti può apparire impossibile, anche sull’acqua."

Nonché, aggiungiamo, anche a opera delle fronde di un albero. L’esercizio venatorio avviene pertanto in moltissimi casi in presenza di condizioni ambientali in cui il rimbalzo, dunque la perdita di controllo della traiettoria dei pallini, è una eventualità altamente probabile.

La norma successiva ricorda le già citate e discusse disposizioni di legge in materia di distanze da abitazioni ecc., già in vigore a quel tempo. Si noti che essa è l’unica richiamante disposizioni di legge, l’unica ad essere pertanto a tutti gli effetti una "norma". Tutte le altre hanno valore di pure e semplici raccomandazioni. La loro violazione non era nel 1979 e non è a tutt’oggi, reato né infrazione.

L’ultima norma infine non aggiunge nulla di nuovo alle precedenti ma ha il solo compito di enfatizzarne, anche emotivamente, l’importanza. E’ istruttivo riportarla integralmente.

"Prudenza, prudenza, prudenza! Ogni anno si verificano incidenti, di cui alcuni mortali, nell’esercizio della caccia. Colui che è prudente, colui che è doppiamente prudente, colui che è tanto prudente da apparire pignolo non è mai ridicolo, ma dimostra di essere persona di coscienza, perché nella stragrande maggioranza dei casi gli incidenti di caccia sono dovuti ad una imprudenza".

Ad una imprudenza certamente. Quanto evitabile o non piuttosto connessa alle condizioni intrinseche in cui la caccia si svolge, come abbiamo visto, è un altro discorso. Rimane, di questo passo, l’enfasi estrema posta sull’immensa pericolosità dell’esercizio venatorio. Sull’imperativo triplamente iterato a una prudenza attuabile, come abbiamo visto, aleatoriamente e tutt’altro che con razionale sistematicità.

5.2 Misure di protezione.
Si intendono per dispositivi di protezione quei dispositivi che garantiscono la sicurezza in condizioni impreviste oppure previste ma non normali. Essi si distinguono in dispositivi di protezione individuale (DPI) e collettiva.
Ci si rende conto immediatamente che sull’argomento, con riferimento alla caccia, c’è ben poco da dire. Dispositivi di protezione collettiva non si sa immaginare quali possano essere. Quanto ai DPI, si giunge all’ovvia constatazione che esiste un solo tipo di tali dispositivi atto a fungere da protezione contro le armi da fuoco: il giubbotto antiproiettile (classificabile fra quelli definiti nel D.L. 626/94 "“Indumenti di protezione contro le aggressioni meccaniche"”). Ed è ovviamente impensabile ritenere che tutti i soggetti esposti, ovvero chiunque transiti o sosti in un territorio aperto alla caccia, debba dotarsene. Inoltre questo “DPI” fornisce una protezione soltanto parziale: un non trascurabile numero di incidenti effettivamente verificatisi avrebbero avuto esito analogo anche se la vittima avesse indossato il giubbotto antiproiettile in quanto colpita in parti che esso lascia scoperte (testa, arti).

6. Considerazioni sulla vigilabilità e sulla vigilanza dell’attività venatoria.
Un altro elemento che gioca un ruolo attivo nell’attuazione della prevenzione è la controllabilità dell’attività a rischio. Nel già citato manuale è riportata con estrema evidenza la frase: "I comportamenti non prudenziali sono purtroppo facilmente riscontrabili sul terreno di caccia", frase che smentisce in maniera eclatante, per la fonte da cui proviene, l’affermazione di Fabio Faina riportata all’inizio di questo articolo. Ed è anche facile comprendere il perché della frequenza di tali comportamenti "non prudenziali". Una attività confinata in spazi limitati e ben definiti è intuitivamente maggiormente controllabile di una attività territorialmente "distribuita" su ampi spazi. Quando poi questa attività è tale da interessare di fatto una parte rilevante del territorio nazionale, si comprende come il suo grado di controllabilità sia minimo. Una tale situazione si presta inevitabilmente al proliferare di comportamenti anomali con conseguente ulteriore degrado dei livelli di sicurezza. E’ risaputo oltre tutto che anche il più rigido dei sistemi sanzionatori risulta tanto più inefficace quanto più bassa è la probabilità che la sanzione venga comminata. Nel caso dell’attività venatoria questa probabilità è, per sua intrinseca natura, bassissima.

8. Conclusioni relativamente alla situazione presente.
Si constata dunque come l’unica efficace misura di prevenzione razionalmente attuabile sia quella di limitare la caccia ai casi descritti a commento della norma del citato manuale relativa alla visibilità. Il che poi equivale a vietarla quasi ovunque. E si comincia con ciò a comprendere le ragioni della arretrata impostazione della L.157/92 in tema di sicurezza: applicare a questo aspetto della caccia una evoluzione legislativa analoga a quella verificatasi in altri campi significa di fatto por fine alla caccia.

E questa constatazione se ne porta dietro un’altra: la caccia è attività per sua intrinseca natura incompatibile con i moderni principi che vedono nella salute e nella sicurezza del cittadino un valore primario e irrinunciabile. Essa nasce in epoche remotissime e si svolge fin dalle sue origini secondo modalità affini alla guerriglia, né ha subito né può subire sostanziali evoluzioni se non in funzione della tecnologia degli attrezzi (dalla "clava" alla carabina) rimanendo tuttavia immutata, di questi ultimi, anzi essendo amplificata dal progredire della tecnica, la intrinseca caratteristica di strumenti atti ad offendere. La caccia attraversa con ciò immutata gran parte della storia umana come lo squalo ha attraversato immutato un lungo arco di evoluzione biologica, rimane impenetrabile alla sempre maggiore attenzione che lo Stato rivolge non solo alla tutela dell’ambiente ma anche come detto alla tutela della sicurezza e della salute del cittadino, intrinsecamente estranea a tali concetti proprio perché è storicamente anteriore (e di molto) alla loro nascita e opera secondo modalità con essi incompatibili. Perché la caccia continui a sussistere la legislazione attinente deve a sua volta rimanere estranea a tali concetti, e al secondo soprattutto, deve ignorare il fatto che essi vengano sempre più acquisiti in ogni altro campo, deve in altri termini divenire un anacronismo, una aberrazione giuridica.

E’ dunque lo stesso evolversi interno della società umana che, non solo a livello di costume ma anche a livello giuridico, pone la caccia, e relativa legislazione, sempre più ai margini, sempre più estranea, sempre più improponibile. E ciò a prescindere da motivazioni ulteriori quali possono essere quelle di stampo ambientalista o etico-animalista che in questo studio, come si è visto, non sono state nemmeno sfiorate.

9. Prospettive future.
Nel momento in cui scriviamo (giugno 2003) sono in discussione in Parlamento varie proposte di legge, quasi tutte provenienti dal Centro-Destra, tendenti a una massiccia liberalizzazione dell’attività venatoria e pertanto a una ulteriore involuzione della situazione sopra descritta. Con riferimento all’insieme di tali proposte l’opposizione di Centro-Sinistra ha emesso il 26 marzo 2003 un comunicato unitario di contenuto fortemente critico, in cui ancora una volta si nota un’assenza: il problema dei livelli di rischio insiti nell’attività venatoria non viene nemmeno sfiorato.

Il documento citato prosegue elencando in 8 punti le proposte alternative del Centro-Sinistra, le quali difendono totalmente, nella sua versione attuale, la L.157/92, definita "innovativa". Anche qui nessun riferimento al problema della sicurezza (17).

Su questa strada l’unica realistica previsione che si possa fare per il futuro è quella sintetizzata chiaramente ed efficacemente nella frase conclusiva di un recente comunicato stampa di Claudio Locuratolo, presidente della sezione laziale della Lega per l’Abolizione della Caccia: «Più piombo per tutti» (19).

Filippo Schillaci - Promiseland Redazione Italia

(Fine seconda parte)


Per ulteriori approfondimenti si veda: Se la caccia fosse un lavoro (testo integrale), al quale si rimanda, fra l'altro, per le note cui fa riferimento il presente testo sintetico.