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La caccia all'uomo: Se la caccia fosse un lavoro
Prima parte del testo sintetico
Nel novembre 2001 l'allora responsabile regionale umbro delle guardie giurate del WWF Sauro Presenzini, all'indomani di una impressionante serie di incidenti di caccia con esito mortale verificatisi in quella regione denunciò fermamente la caccia come problema di ordine pubblico. Gli rispose, a sostegno delle posizioni dei cacciatori, l'assessore al bilancio del comune di Perugia, Fabio Faina, cacciatore egli stesso, dichiarando che i cacciatori: "non sparano all'impazzata ma seguono regole di comportamento estremamente precise" e che "la percentuale degli incidenti, rispetto al numero dei partecipanti alle battute, è irrisoria" (1). Promiseland Redazione Italia ha realizzato uno studio il cui scopo è quantificare la pretesa "irrisorietà" degli incidenti di caccia attraverso un confronto con un diverso contesto, quello degli incidenti sul lavoro, nonché confrontare il concetto di sicurezza e prevenzione quale è affrontato a livello legislativo nei due diversi contesti.
1. Definizione dell'attività venatoria dal punto di vista della sicurezza
2. Si muore più di caccia o di lavoro?
3. Sicurezza e prevenzione nelle discipline del lavoro e dell'attività venatoria. La norma prevede in particolare tre categorie di funzioni fondamentali e all'interno di ciascuna di esse delle ben precise figure di riferimento, che riassumiamo nella seguente tabella:
E' superfluo qui addentrarsi nell'analisi dettagliata dei compiti attribuiti a ciascuna figura. Ci limitiamo a citarle per evidenziare come la legge concepisca l'attuazione della sicurezza attraverso la prevenzione quale attività continuativa, sistematica e organizzata, non solo attraverso l'attribuzione di compiti specifici ai vari soggetti coinvolti ma anche attraverso la creazione di nuovi soggetti specificamente rivolti a questo compito.
Almeno un punto è comunque opportuno sottolinearlo. Il D.L. 626/94 è ritenuto a livello europeo inadempiente rispetto alle Direttive comunitarie di cui costituisce recepimento in quanto per la figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione non sono definiti con precisione i requisiti richiesti, come invece è previsto dalle Direttive stesse e come avviene, ad esempio, per la figura del medico competente. Vedremo in seguito il perché di questo rilievo. E veniamo ora all'attività venatoria che in Italia è regolamentata a livello nazionale dalla Legge 157/92. Il tema della sicurezza trova spazio in essa in tre articoli: 12, 21 e 25.
L'art. 12 prevede l'obbligo a carico di chi pratica l'attività venatoria di stipulare una "polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria". Inoltre egli ha l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa "per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria". Viene qui citata espressamente l'eventualità di "morte o invalidità permanente". Il Legislatore dunque riconosce, come del resto è ovvio, all'attività venatoria caratteristiche di alto rischio e riconosce come soggetti esposti a esso non solo coloro che praticano tale attività ma anche persone a essa estranee. Nel contempo tuttavia egli affronta questo aspetto in un'ottica puramente risarcitoria. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.
Una omissione colpisce in questa norma, trattando essa di un "esercizio" consistente come detto nell'uso massiccio di armi da fuoco in luoghi promiscui con altre attività umane: che esso non costituisca pericolo per l'incolumità pubblica. Si nota dunque fin dall'articolo iniziale la precisa assenza, nella impostazione di principio voluta dal legislatore, di ogni preoccupazione relativa alla sicurezza e alla prevenzione. E ciò nonostante il fatto che "è chiaro che l'attività venatoria può porre in pericolo la tranquilla convivenza dei cittadini, la loro incolumità, particolari attività da questi svolte, ecc. ecc.". (5) Quest'ultima frase non l'abbiamo tratta da una pubblicazione ambientalista o animalista ma da un manuale di tecnica venatoria della Federazione Italiana della Caccia, che più oltre citeremo diffusamente. Essa non può dunque certamente essere accusata, per la fonte da cui proviene, di essere viziata da posizioni pregiudiziali o da esagerazioni estremisticamente tendenziose.
"per strada deve intendersi quella via di comunicazione che è percorribile (salvo fatti eccezionali) in ogni stagione dai veicoli ordinari. (...) La legge poi non impone il rispetto della fascia di m. 50 di distanza da quelle strade, che pur avendo i requisiti di transitabilità sopra detti (...) siano poderali o interpoderali; per poderale si intende quella strada che pur partendo da una strada pubblica, porta ad una unità poderale, servendo normalmente ad un numero limitato di persone addette a quel podere (anche se ivi possono passare altre persone per recarsi alla relativa casa), e lì si fermi senza proseguire; per interpoderale si intende quella strada che pur partendo da una strada pubblica, serve più unità poderali, congiungendo un immobile ad altri, ma poi sempre terminando senza sfondo alcuno.
Uno dei pochissimi (due soltanto) punti di diversità fra fra l'abrogata L.968/77 in vigore a quel tempo e l'attuale L.157/92, in materia di prevenzione è che l'art. 20 della prima consentiva alle autorità territoriali competenti di "vietare temporaneamente la caccia nelle zone interessate da intenso fenomeno turistico". In proposito sul citato manuale si legge: "la esigenza del divieto (...) è così evidente che non necessita di commento alcuno". Tale previsione tuttavia non è stata ribadita nella vigente legislazione statale che su questo punto è riuscita a essere pertanto addirittura peggiorativa della precedente. A tale proposito è interessante una piccola digressione poiché "una recentissima sentenza del Consiglio di Stato ha riconosciuto il potere del Sindaco di vietare la caccia per un limitato periodo di tempo ed in una zona circoscritta, con ordinanza ben motivata contingibile ed urgente per motivi di polizia locale, a tutela della pubblica incolumità" (6). In essa fra l'altro si legge: Non sono solo i cani a creare pericolo per l'incolumità, né è sufficiente la particolare competenza dei cacciatori, ad impedire l'errore umano nell'uso delle armi, errore che può essere fatale in situazioni di particolare affollamento della zona a causa della presenza di turisti. Rilevante notare che con tale sentenza si respinge un ricorso presentato dalla Federazione Italiana della Caccia, la stessa Associazione Venatoria che ha curato la redazione di quel manuale in cui l'esigenza del divieto veniva come già detto definita "così evidente che non necessita di commento alcuno", la qual cosa dovrebbe indurre ad approfondite riflessioni circa l'aderenza fra le dichiarazioni di principio e la pratica attività del mondo venatorio o di almeno parte di esso.
Torniamo ora al nostro discorso principale: da quanto sopra detto emerge un elemento di fondamentale importanza: il singolo cittadino non è tutelato - col che intendiamo: non è oggetto di tutela preventiva - in quanto tale bensì solo in quanto "immerso" in una rilevante collettività (la strada su cui egli transita deve essere "molto" frequentata, il fenomeno turistico deve essere "intenso"). Esempio concreto: una persona che lasci una via pubblica per incamminarsi lungo il viottolo che conduce alla propria abitazione di campagna è da quell'istante al di fuori di qualsiasi tutela preventiva di legge e deve pertanto ritenersi potenzialmente esposto (sia pure "accidentalmente") al tiro di colpi d'arma da fuoco. Salvo poi ottenere ciò che per legge è da intendersi un "giusto" indennizzo, per sé se gli va bene, ... per i propri beneficiari testamentari se gli va male.
Riassumendo: il concetto di prevenzione quale è elaborato nella legislazione venatoria è estremamente rudimentale prevalendo in essa, come visto, l'impostazione risarcitoria, legata, anche qui, al concetto di "incidente" come effetto di imprevedibile fatalità piuttosto che strettamente legato a fonti di pericolo e condizioni operative intrinseche all'attività svolta. E in questa direzione è ancor oggi orientato anche il senso comune. Un ulteriore punto da notare è che l'art. 12 impone un limite minimo di età per il conseguimento della abilitazione all'esercizio venatorio (18 anni) ma non un limite massimo. Ciò conduce a conseguenze a volte addirittura grottesche. Durante l'ultima stagione venatoria infatti fra coloro che sono stati autorizzati a imbracciare un fucile nelle campagne italiane c'è stato anche un uomo di 100 (cento) anni compiuti (7). Riteniamo superfluo commentare il fatto. Né è da ritenersi un caso isolato. In provincia di Brescia ad esempio "hanno avuto il tesserino anche quattro ultra novantenni e 136 ultra ottantenni. Ben 1.985 i cacciatori con oltre settant'anni." (8).
Un'ultima nota la rivolgiamo al regime sanzionatorio che nel D.L. 626/94 è fortemente spostato sul versante penale (delle 13 sanzioni previste 12 sono penali e una sola amministrativa), a prescindere dal fatto che specifiche mancanze nell'attuazione degli obblighi relativi alla prevenzione si siano o meno tradotte in un effettivo danno alle persone. Il solo fatto di non aver posto in atto una misura di prevenzione è visto come reato penalmente perseguibile.
Concludendo relativamente alla L. 157/92, notiamo esplicitamente come essa nasca in anni che vedono importanti innovazioni legislative in tema di sicurezza del cittadino (e primo fra tutti il definitivo abbandono del concetto di incidente come fatalità): il ripetutamente citato D.L. 626/94 in tema di sicurezza sul lavoro e la L. 46/90 in tema di impiantistica: norme capillari e dettagliate fino al limite (peraltro ben comprensibile) della pignoleria (10). Ancor più singolare e stridente risulta pertanto il fatto che essa sia ferma a una impostazione che nella sicurezza sul lavoro era tipica come abbiamo visto della legislazione di un secolo prima. Nel seguito cercheremo di comprendere le ragioni di questa "immobilità" della legislazione che regolamenta l'attività venatoria in merito alle questioni relative alla sicurezza e ci domanderemo soprattutto se tale immobilità sia riformabile o non piuttosto "fisiologica" ovvero strettamente legata alla natura dell'attività venatoria stessa. Filippo Schillaci - Promiseland Redazione Italia (Fine prima parte) Per ulteriori approfondimenti si veda: Se la caccia fosse un lavoro (testo integrale), al quale si rimanda, fra l'altro, per le note cui fa riferimento il presente testo sintetico. |